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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1343/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10 luglio 2025 compare per parte attrice l'avv. Lo Bracco in sost. avv. Dal Sie, nessuno per parte convenuta.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come in atti.
Il giudice, ritenuto che la trattazione scritta richiesta da parte convenuta con la nota depositata in data
8.7.25 sia incompatibile con la discussione orale prevista per oggi, pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:25.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1343/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DAL SIE Parte_1 P.IVA_1
NICOLETTA attrice contro
(c.f. ), con gli avv.ti GRILLI GINO DANILO e Controparte_1 P.IVA_2
VENUTI GIUSEPPINA convenuta con la chiamata in causa di
Controparte_2
terza chiamata
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza, parte convenuta come da nota conclusiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.2.22, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo accertarsi l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni Controparte_3
assunte con il contratto di appalto del 22.1.21, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori presso un pagina 2 di 8 immobile in Quarto d'Altino (VE) di proprietà dell'attrice.
L'attrice deduceva, da un lato che parte dei lavori che la convenuta si era obbligata ad eseguire, a seguito dell'insorgenza di vizi erano stati riaffidati a società terze e che si era Controparte_3
obbligata a sostenere il relativo costo, dall'altro che i lavori erano terminati centodiciannove giorni dopo il termine previsto contrattualmente, con conseguente maturazione della penale contrattuale di €
50,00 pro die.
L'attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento dei propri crediti di € 4.575,00, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, ed € 5.950,00, a titolo di penale contrattuale da ritardo, e, previa compensazione con gli importi riconosciuti come ancora dovuti all'appaltatore (€ 2.152,05), la condanna di al pagamento della somma residua, oltre alla rifusione delle Controparte_3
spese, incluse quelle sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e di negoziazione assistita. si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio Controparte_3
dell'adito Tribunale e contestando comunque qualsivoglia profilo di responsabilità, allegando in particolare che la decisione di far eseguire lavorazioni a soggetti terzi era stata unilateralmente assunta da controparte e che il ritardo nella conclusione dei lavori non era imputabile all'appaltatrice.
Concludeva, pertanto, la convenuta per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, per la rideterminazione dell'importo preteso considerando anche il controcredito dell'appaltatrice (per complessivi € 22.552,75) a titolo di corrispettivi non saldati e penale da ritardo nel pagamento degli stessi.
La convenuta chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la subappaltatrice
[...]
per essere dalla stessa manlevata per l'ipotesi di soccombenza. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, la terza chiamata rimaneva contumace.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale.
All'udienza del 10.7.25 la causa è stata discussa sulle conclusioni già precisate dalle parti.
L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata. ha dedotto che competente a conoscere la presente controversia sarebbe, ai Controparte_3
pagina 3 di 8 sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., il Tribunale di Roma, avendo le parti pattuito per mezzo dell'art. 26 del contratto la competenza esclusiva del predetto Ufficio.
Come eccepito dall'attrice, tuttavia, la clausola rientra tra quelle per le quali è richiesta, laddove contenuta in un modulo o formulario predisposto unilateralmente da una delle parti, l'approvazione specifica della controparte ai sensi dell'art. 1341 c.c., nel caso mancante (all. 1 attoreo).
Appare evidente che il contratto sia stato predisposto unilateralmente da Controparte_3
come dimostrato dall'intestazione presente in ciascuna pagina del documento e dalla circostanza che, mentre i dati relativi all'appaltatrice risultano prestampati, tutti i dati relativi alla parte appaltante, alla data di inizio lavori, alla data di consegna, al corrispettivo ed alle relative modalità di pagamento sono stati aggiunti a penna negli spazi appositamente lasciati in bianco all'interno dello stampato.
Del resto, anche il contratto sottoscritto dalla convenuta con la propria subappaltatrice (all. 4 convenuta) risulta avere la stessa impostazione grafica.
Nel merito, valga quanto segue.
Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, accertarsi l'inesatta esecuzione dei lavori oggetto del contratto, deducendo, in particolare, che, prima del montaggio dei condizionatori, emergeva che le tubazioni dell'impianto di condizionamento realizzate dalla convenuta risultavano tappate e, per l'effetto, era impedito il passaggio dell'aria attraverso di esse.
A fronte dell'allegata realizzazione dell'impianto di condizionamento (lavorazione che risulta pacificamente tra quelle oggetto del contratto) non a regola d'arte, nessuna controprova è stata offerta o richiesta dalla convenuta la quale si è limitata a negare l'esistenza dei vizi dedotti.
La mera negazione dell'inadempimento non può tuttavia ritenersi sufficiente ad escludere la responsabilità dell'appaltatore.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, laddove il committente alleghi l'inadempimento dell'appaltatore deducendo la sussistenza di difformità o vizi, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, non vertendosi nell'ipotesi di specifica garanzia per vizi e difetti ex artt. 1667 s.s. (Cass. sez. 2, ord. 23 gennaio 2025, n. 1701).
Non avendo adempiuto a tale onere, la sua responsabilità per l'inesatto Controparte_3
adempimento nella realizzazione dell'impianto di condizionamento può ritenersi accertata.
pagina 4 di 8 Non risulta, tuttavia, provato il danno che la committente assume aver patito (per la somma di €
4.575,00) giacché la documentazione prodotta dall'attrice (semplici preventivi di spesa delle imprese alle quali l'attrice afferma aver affidato il completamento dell'impianto: docc. 9 e 10 attorei) non risulta idonea a dimostrare l'effettivo esborso degli importi ivi indicati.
A fronte della specifica contestazione della convenuta in merito alle voci di spesa e all'importo pagato, in assenza di prova dell'effettivo versamento la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall'inesatta realizzazione dell'impianto di condizionamento non può, quindi, essere accolta.
Per quanto concerne il pagamento della penale da ritardo, quantificato dall'attrice in centodiciannove giorni lavorativi, pari al periodo compreso tra il 26.4.21 ed il 21.10.21, parte convenuta nega che la consegna dell'opera sia avvenuta nella data indicata dall'attrice (quale desumibile dalla comunicazione alla p.a. di fine lavori: all. 11 attoreo), deduce che i lavori sarebbero stati conclusi secondo le tempistiche contrattualmente pattuite e che controparte avrebbe immotivatamente rifiutato di firmare la scheda di fine lavori, allega in ogni caso varie circostanze idonee a dimostrare la non imputabilità del ritardo nella consegna.
Le difese e le eccezioni sollevate dalla convenuta non sono persuasive.
Deve in primo luogo ritenersi non ingiustificato, a fronte dell'accertata presenza di vizi nell'impianto di condizionamento, il dedotto rifiuto della committente di accettare la consegna prima del completamento a regola d'arte dei lavori appaltati.
Parte convenuta, inoltre, allega genericamente che i lavori sarebbero stati svolti e completati entro il termine contrattualmente pattuito, senza tuttavia indicare con precisione né la data di effettivo inizio dei lavori né quella in cui la consegna sarebbe stata offerta alla committente.
Può, per l'effetto, ritenersi accertato il ritardo nella consegna così come quantificato dalla committente.
Quanto all'eccepita non imputabilità del ritardo, le circostanze dedotte dalla convenuta non appaiono idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Inidoneo a giustificare il ritardo è il periodo di malattia sofferto dal titolare della società appaltante. In particolare, non risulta provata l'asserita richiesta dell'attrice di sospendere i lavori per il periodo in cui il titolare era in malattia. Il teste ha dichiarato: “ricordo della sospensione, non Testimone_1
ricordo della presenza di in cantiere o del fatto che lui avesse richiesto di essere presente in Pt_1
pagina 5 di 8 cantiere”.
Parimenti inconferente la malattia del direttore dei lavori, , il quale contrasse il virus Persona_1
COVID-19 durante il periodo di esecuzione dell'opera. Interrogato sul punto, lo stesso ha infatti dichiarato che la “malattia durò pochi giorni”, ragion per cui, in assenza di specifica allegazione in merito all'intervallo di tempo da ritenersi coperto da tale asserita causa di impossibilità e in merito alle ragioni per le quali una assenza così limitata dal punto di vista temporale avrebbe ritardato i lavori, neppure tale circostanza può assumere rilievo per giustificare il ritardo.
L'assunto secondo cui il ritardo dipendente dalla necessità di ottenere una modifica del titolo autorizzativo dei lavori non sarebbe imputabile all'appaltatrice non appare convincente: da un lato, infatti, il contratto prevede, tra le prestazioni dovute da quella relativa alla Controparte_3
“progettazione esecutiva e presentazione pratica C.I.L.A. presso il Comune di appartenenza” (cfr. doc.
2 attoreo); dall'altro, non consta prova evidente del fatto che la necessità di ottenere tale modifica sia imputabile alla committente, non risultando concludenti in tale senso i docc. 5 e 6 della convenuta.
Quanto, infine, al ritardo asseritamente causato dalla necessità di ottenere l'autorizzazione per la modifica delle forometrie da parte del nel quale l'immobile è inserito, il direttore dei CP_4
lavori , assunto come testimone, ha dichiarato che l'autorizzazione era intervenuta Persona_1
prima dell'inizio del cantiere. Dunque, in assenza di una specifica allegazione, che era onere della convenuta fornire, in merito alla data di effettivo inizio dei lavori e alla specifica incidenza di tale autorizzazione sui lavori di competenza dell'appaltatrice, anche tale la circostanza non può ritenersi idonea a giustificare il ritardo nella consegna dei lavori.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità della convenuta per il ritardo nella consegna dei lavori così come allegata dall'attrice e, conseguentemente, deve accogliersi la domanda di accertamento del credito nei confronti di a titolo di penale contrattuale da Controparte_3
ritardo, nella misura indicata di € 5.950,00.
Quanto al residuo credito dell'appaltatrice per i lavori svolti, si osserva quanto segue.
L'attrice allega non essere ancora stati pagati gli importi di € 1.329,00 oltre ad IVA (totale di €
1.621,38) per la fine lavori pattuiti nel contratto e di € 2.681,36 quale residuo dei lavori ulteriori indicati nel preventivo del 21.04.2021; dal totale risultante di € 4.302,74, secondo l'attrice, dovrà essere pagina 6 di 8 detratta la somma di € 2.150,69 indicata nel preventivo negativo emesso dalla convenuta il 02.07.2021
(doc. 7). Di tal che il debito residuo ammonta ad € 2.152,05.
La convenuta, si osserva, non contesta l'emissione del preventivo negativo e conferma le quantificazioni indicate dalla difesa attorea quanto al corrispettivo per i lavori residui, onde può ritenersi accertato nella misura sopra indicata (2.152,05) il residuo credito di . Controparte_1
Nulla può ritenersi dovuto dalla committente a titolo di penale contrattuale da ritardo nel pagamento del corrispettivo, essendo legittimo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rifiuto di adempiere la prestazione corrispettiva dovuta al contraente che risulti a propria volta inadempiente.
Per l'effetto, operata la compensazione, la somma a credito dell'attrice è pari ad € 3.797,95 (5.950,00 –
2.152,05), al pagamento della quale viene condannata. Controparte_3
Nulla a titolo di interessi in difetto di domanda sul punto.
Quanto alla domanda di manleva formulata dalla convenuta, la stessa non è accoglibile.
Invero, da una parte sembra che la richiesta garanzia sia formulata solo con riferimento alla sussistenza dei vizi nelle lavorazioni affidate (domanda attorea, questa, che viene respinta per difetto di prova del danno), dall'altro, comunque, non consta che l'accertato ritardo nella consegna delle opere sia da addebitare a fatto della subappaltatrice.
Quanto alle spese di lite tra attrice e convenuta, considerata la preponderante soccombenza della seconda, anche con riferimento alle somme opposte dalla stessa quale preteso controcredito, può procedersi ad una compensazione per la metà, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione della residua quota, comprese quelle per la negoziazione assistita, in favore dell'attrice.
Le spese vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14, per le cause ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Nulla per asserite spese di assistenza stragiudiziale in difetto di documentazione che attesti l'esborso sostenuto.
Nulla per le spese nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, in difetto di costituzione di quest'ultima.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione:
pagina 7 di 8 - in parziale accoglimento delle domande attoree e operata la compensazione tra le contrapposte partite di credito, condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
dell'importo di € 3.797,95 Parte_1
- compensa le spese per la metà e condanna al pagamento della residua Controparte_3
quota in favore di Parte_1
- liquida le spese di lite, per l'intero, in € 4.950,00 per compenso, € 254,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 10/07/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT (magistrato ordinario in tirocinio) Dott. Jacopo
Negro
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