Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società).
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- 1. Per il reato di riciclaggio basta l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per il reato di riciclaggio basta l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto Massima Giurisprudenziale Nel delitto di riciclaggio l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato. Le sentenze del giudice tributario (e quelle del giudice …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: sussiste anche in caso di mero trasferimento di un bene in un altro luogoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2014, n. 43881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43881 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 2244
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 16904/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10/1/2014 della Corte d'appello di Milano, sezione 4^ penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi per le parti civili, l'avv. Markus Werner Wiget, per la parte civile Fallimento italiana alimentari divisione elettronica s.r.l. e in qualità di sostituto processuale dell'avv. Fabio Belloni, per la parte civile Fallimento Europa Supermercati S.a.s. Di IA RI & C, nonché l'avv. Rosario Minniti, per la parte civile Fallimento MQM Service s.r.l.;
uditi per l'imputato, l'avv. Chiariello Giancarlo e l'avv. Enzo Musco che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/1/2014, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano, in data 5/12/2012, che aveva condannato AR EO alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per il reato di riciclaggio, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena inflitta;
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato con due atti separati, l'uno a firma dell'avv. Giancarlo Chiariello, l'altro a firma dell'avv. Enzo Musco e dell'avv. Giancarlo Chiariello.
4. L'avv. Chiariello solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
4.1 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione. Al riguardo si duole di violazione del diritto al contraddittorio perché, essendo stato contestato il riciclaggio di ingenti somme provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta, il Gup aveva rimodulato il reato sorgente, individuandolo in una asserita condotta di appropriazione indebita consumata da SE TR e EO MA ai danni delle società da essi di fatto gestite, incidendo, così, in modo irreversibile nella dimensione concreta del diritto di difesa. In particolare eccepisce che l'arbitraria immutazione in ordine alla fenomenologia del reato presupposto abbia del tutto deprivato il ricorrente di qualsiasi possibilità difensiva, depotenziando le "chances" dell'imputato di dimostrare la propria assoluta inconsapevolezza in ordine alle asserite condotte di infedeltà patrimoniale. Si duole, pertanto, di violazione dei principi del giusto processo e cita la sentenza Drassich della Corte EDU.
4.2 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 648 bis e 648 cod. pen., L. Fall., artt. 216 e ss. e artt. 2383, 2384, 2388, 2392 cod. civ.. In proposito si duole che il giudice d'appello non abbia fornito una risposta alle puntuali e specifiche censure articolate nei motivi d'impugnazione. Eccepisce che l'atteggiamento psicologico del ricorrente al momento della ricezione delle somme non era inquinato o contaminato dalla consapevolezza di una possibile derivazione illecita da cespiti di società in stato prefallimentare. Contesta, pertanto, le argomentazioni del giudice d'appello in ordine alla sussistenza del dolo in testa all'agente. Contesta, inoltre, la sussistenza dell'elemento oggettivo, eccependo che le movimentazioni di denaro incriminate si sono realizzate con modalità tracciabili, inidonee a dissimulare la provenienza dei cespiti ed ostacolarne, anche solo astrattamente, l'accertamento della fonte originaria.
4.3 Violazione di legge, di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano applicato la diminuente obbligatoria di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3 ed eccepisce l'omessa motivazione in ordine al diniego delle generiche e di esclusione della recidiva.
5. Con il secondo atto di ricorso a firma congiunta dei due difensori, il ricorrente solleva cinque motivi di gravame con i quali deduce:
5.1 Inosservanza dell'art. 24 Cost., comma 2, art. 441, comma 1 in relazione all'art. 423 cod. proc. pen., art. 512 cod. proc. pen.;
nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. per difetto di contestazione.
In proposito censura quale error in procedendo la scelta dei giudici di merito di individuare un reato presupposto (l'appropriazione indebita) diverso da quello (bancarotta fraudolenta per distrazione) indicato nell'imputazione ed eccepisce che l'immutazione del delitto presupposto avrebbe determinato la nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'accusa. Eccepisce che il delitto presupposto costituisce elemento costitutivo del delitto di riciclaggio, per cui il mutamento di tale elemento comporta l'immutazione del fatto ex art. 521 cod. proc. pen.. In particolare eccepisce che l'immutazione del delitto presupposto abbia inciso profondamente sul diritto di difesa in quanto la scelta del rito abbreviato non condizionato si basava sulla convenienza di impedire la modifica di una imputazione certamente destinata a franare. Osserva che il diritto potestativo dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato si sostanzia anche nel diritto a che l'imputazione non venga modificata;
infatti nell'unico caso in cui è consentita la modifica dell'imputazione, all'imputato è riconosciuto il diritto di rinunciare al già disposto giudizio abbreviato.
5.2 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. e vizio della motivazione sul punto. In proposito eccepisce che i giudici del merito omettono del tutto di motivare in ordine alle ragioni per cui le condotte contestate avrebbero ostacolato la tracciabilità della provenienza del denaro, limitandosi ad affermare l'idoneità della condotta dissimulatoria in maniera del tutto assertiva. Al contrario, asserisce che le descritte operazioni per le quali il AR è stato condannato sono tali da consentire la piena tracciabilità del denaro senza alcuna possibilità di errore o di difficoltà nella ricostruzione.
5.3 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. per difetto di dolo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Al riguardo contesta, sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in testa all'agente, criticando come illogiche le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, sia la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dolendosi di assenza di motivazione sul punto.
5.4 Erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. in relazione al reato presupposto e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo eccepisce che, qualora si consideri reato presupposto l'appropriazione indebita, la condotta del AR non sarebbe punibile in quanto costui sarebbe concorrente nel reato commesso dall'intraneus.
5.5 Erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e dell'art. 316 cod. proc. pen.. Al riguardo si duole che i giudici dell'appello abbiano omesso di motivare in ordine all'esistenza di una sproporzione rispetto al valore dei singoli beni volta per volta acquistati e non rispetto al patrimonio inteso come complesso unitario. Si duole, inoltre, che sia stata disposta la confisca anche dei conti correnti e dei rapporti di deposito il cui sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, e non ai sensi del comma 2.
5.6 Erronea applicazione dell'art. 99 c.p., comma 2, n. 1 in relazione all'art. 101 cod. pen.. Al riguardo si duole di difetto di motivazione in ordine al riconoscimento del requisito della medesima indole fra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati.
6. La parte civile Fallimento Italiana Alimentari Divisione Elettronica s.r.l. ha depositato memoria resistendo al ricorso di cui chiede l'inammissibilità o il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato soltanto in punto di riduzione della pena ex comma 3 art. 648 bis per i motivi di seguito indicati.
2. Preliminarmente va rilevato che il fatto che la Corte d'appello abbia individuato come reato presupposto del riciclaggio l'appropriazione indebita anziché la bancarotta, non comporta violazione del diritto al contraddittorio perché se il reato presupposto è un elemento che concorre a determinare la fattispecie tipica, nel caso di specie non vi è stata immutazione del fatto, in quanto la contestazione, sia pur qualificando erroneamente il reato presupposto come bancarotta fraudolenta, fa esplicito riferimento a denaro ricevuto dal AR come illecitamente sottratto dalle casse del gruppo MGM. Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare che la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1 e art. 223, comma 1) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 cod. pen. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37567 del 04/04/2003 Ud. (dep.
03/10/2003) Rv. 228297). Sull'elemento di fatto della ricezione di denaro proveniente dall'illecito svuotamento della casse della MQM, occorre rilevare che il AR - come ha osservato la Corte territoriale - è stato messo in condizione di difendersi, sin dall'interrogatorio, ex art. 294 cod. proc. pen. ed ha fornito la propria versione in ordine alla ricezione della somma di Euro 3.600.000 da parte di SE TR. Pertanto, non essendoci stata alcuna immutazione del fatto, avendo la Corte mutato soltanto la qualificazione giuridica del reato presupposto, non sussiste il dedotto vizio di difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza. In punto di diritto, questa Corte, proprio con l'ultima sentenza Drassich, ha rilevato che qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013 Cc. (dep. 12/09/2013) Rv. 256652).
Ovviamente, a maggior ragione, la garanzia del contraddittorio è assicurata quando il mutamento della qualificazione giuridica avvenga con la sentenza di primo grado. Ha osservato, al riguardo questa Corte che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111 Cost., comma 3, e dall'art. 6 CEDI), comma 1 e 3, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 07/11/2012 Ud. (dep. 17/01/2013) Rv. 254135). Orbene sul mutamento della qualificazione giuridica si è sviluppato pienamente il contraddittorio, in quanto l'imputato ha potuto interloquire in ordine alla riqualificazione del reato presupposto, sia attraverso l'appello, sia attraverso il ricorso in Cassazione. Di conseguenza non possono essere accolte le censure articolate sul punto dal ricorrente.
3. Sono infondate le censure relative alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio che argomentano sulla eccepita tracciabilità dei flussi finanziari ricevuti dal AR e da lui reimpiegati per aumentare il capitale sociale della EOmat S.p.a. In punto di diritto questa Corte ha statuito che integra di per sè un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249446). In motivazione la sentenza citata ha precisato che: "riguardo alla dedotta non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (Sez. 2, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio;
Sez. 6, 15 ottobre 2008, n. 495, Arghi Carrubba;
Sez. 2, 15 aprile 1986, n. 13155, Ghezzi). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario (Sez. 2, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio). Tornando al caso in esame, l'operazione di svuotamento delle casse delle società e il successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria ha costituito indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità, intesa nel senso sopra indicato, del denaro".
3. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'operazione di svuotamento della casse del gruppo MQM da parte del SE ed il trasferimento di tale denaro, tanto attraverso assegni circolari, quanto attraverso bonifici al AR, che ha sua volta lo ha reimpiegato per rifinanziare un'altra società (la EOmat spa) costituiscono operazioni idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la motivazione dei giudici del merito rende pienamente ragione delle conclusioni raggiunte in punto di dolo. I giudici hanno osservato che date le modalità dell'azione, l'importo elevato della somma ed i rapporti di pregressa conoscenza fra il AR ed il SE, il prevenuto non poteva ignorare che i fondi provenivano dalle società facenti capo al SE. Anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ex art. 294 cod. proc. pen. - come ha osservato la Corte - confermano che AR era a conoscenza della provenienza dei fondi dalle società del SE, in quanto costui ha dichiarato "che la somma confluita nella EOmat era un prestito che avrebbe in parte restituito versando il denaro in restituzione alle società facenti capo al SE". Quel che è certo è che il AR ha ricevuto, con più trasferimenti, dal SE la somma di Euro 3.600.000,00 senza che vi sia documentazione di alcun titolo giuridico che giustifichi sotto il profilo legale questo ingente passaggio di denaro. Non v'è dubbio che si tratta di comportamenti sintomatici della consapevolezza in testa all'agente della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50950 del 13/11/2013 Ud. (dep. 17/12/2013) Rv. 257982). Del resto, secondo i più recenti arresti di questa Corte nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259010).
5. Una volta accertato che il reato presupposto consiste nell'appropriazione indebita, deve escludersi che il AR possa essere considerato concorrente nel reato di appropriazione indebita commesso dal SE ai danni delle società del gruppo MQM. La tesi sollevata con il quarto motivo del ricorso a firma congiunta dei due difensori, che oppongono che il AR non sarebbe punibile perché concorrente con il reato commesso dall'intraneus, comporta una rilettura delle prove e degli elementi fattuali esaminati dai giudici del merito. Pertanto postula un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito, come tale, il motivo è inammissibile.
6. Sono inammissibili anche il quinto e sesto motivo del ricorso a firma congiunta dei difensori. Quanto alle censure concernenti l'erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e dell'art. 316 cod. proc. pen., il motivo non è ammissibile per difetto del requisito della specificità in quanto il ricorrente fa riferimento ai singoli beni che dovrebbero essere oggetto del giudizio di sproporzione ed ai suoi redditi, senza, tuttavia, identificarli, descriverli o quantificarli. Per quanto riguarda l'ulteriore censura in punto di decreto di sequestro, il motivo non è ammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza del ricorso.
7. Infine per quanto riguarda il sesto motivo le censure non sono ammissibili perché manifestamente infondate poiché è del tutto evidente che i reati contestati al AR sono della medesima indole di quelli per cui è stato condannato, che gravitano nella medesima tipologia criminosa della criminalità d'impresa. 8. È fondato, invece, il terzo motivo dell'atto a firma dell'avv. Chiariello in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, una volta riconosciuto che il reato presupposto è l'appropriazione indebita, avrebbe dovuto applicare la riduzione di pena, ex art. 648 bis c.p., comma 3 che dispone: "la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni". La Corte territoriale, invece, ha confermato la pena inflitta dal Gup, che non ha applicato la diminuente di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.
9. Il parziale accoglimento del ricorso esclude la condanna al pagamento delle spese processuali, tuttavia il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, le quali risultano vittoriose nel grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti civili Fallimento Italiana Alimentari Divisione Elettronica S.r.l., Fallimento Europa Supermercati S.a.s., Fallimento MQM Service S.r.l., liquidate per la prima in Euro 4.000,00, per la seconda in Euro 1.800,00, per la terza in Euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014