Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/10/2003, n. 14703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14703 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PRELIMINARE. 47 03 703 SEZIONE SECO RA Composta dagli Ill.mi Sigg. Presidente R.G.N. 1410/01Dott. Mario SPADONE 29705 Dott. Vincenzo COLARUSSO -Rel. Consigliere- Cron. -3918 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: * 3 ON TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 4 INT.23, presso lo studio dell'avvocato EOLO COGLIANI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO GRASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARE GRASSOBBIO SRL, (ora IMM.GRA quale delle Immire Gressobb's sos) titolo in persona del legale successore particolare SK ' rappresentante pro tempore PI TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la2003 819 difende unitamente all'avvocato ALDO SEVERGNINI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 317/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ส udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato GRASSO Piero, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato BERNARDINETTI Paolo con delega dell'Avvocato VESCI Gerardo depositate in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore + Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per - rigetto del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 26,10,1990 ON TO convenne innanzi al Tribunale di Bergamo la S.r.l. Immobiliare Grassobbio, con sede in Bergamo, con la quale aveva concluso E in data 25.11.1989 un preliminare di vendita di un terreno sito in Grassobbio e del quale aveva avuto il possesso sin dalla stipula del preliminare, esponendo che non si era riusciti ad addivenire alla stipula del definitivo per le difficoltà frapposte dalla promettente venditrice all'inserimento nel rogito notarile delle clausole concordate nel compromesso. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale pronunziasse la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. con le statuizioni consequenziali. La convenuta si costituiva, assumendo che la responsabilità per la manceta stipula del definitivo era da ascriversi all'attore che si era ostinato a pretendere la modifica degli accordi originari. Dopo aver chiesto analoga pronuncia della sentenza costitutiva, la convenuta, in via riconvenzionale, instava per la condanna dell'attore al pagamento delle somme dovute in base al preliminare, con interessi e svalutazione, nonché alla prestazione delle garanzie in esso previste. Il Tribunale disponeva il trasferimento dalla proprietà dell'immobile in favore del ON, previa corresponsione da parte di costui della somma di I. 330.000.000 a titolo di pagamento del residuo prezzo del bene, con interessi legali e convenzionali. 2 Avverso tale sentenza proponevano appello il ON ed appello incidentale la Immobiliare Grassobbio S.r.l.. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 15.3 -18.4.2000: - ha rigettato l'appello principale e quello incidentale;
-- ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di condanna del ON a corrispondere alla S.r.l. Immobiliare Grassobbio la somme ulteriori da questa richieste ex art. 345 c.p.c. Per quel che ancora interessa in questa sede, la Corte di merito ha considerato: a) che quanto al rifiuto della promittente venditrice di riportare nel definitivo le clausole del preliminare, il ON non aveva interesse a dolersene poiché, in particolare, in ordine alla garanzia circa la possibilità edificatoria del terreno per 20.000 metri cubi, la censura era del tutto irrilevante avendo il ON acquistato il suolo di cui era venuto in dal rogito possesso prima (ed indipendentemente) per ند costruirvi il capannone che egli aveva di fatto realizzato prima del rilascio della concessione edilizia i per cui non vi era ragion che egli si sottraesse alla stipula del definitivo;
b) che la clausola relativa al versamento a saldo (pari a 260 milioni) trovava agevole spiegazione nelle circostanza che il ON era stato immesso nel possesso del bene (e del capannone su di esso eretto) Um سیا prima della "stipulazione del rogito complessivo" e che, quindi, non poteva essere accettata la interpretazione che lo stesso ON dava della clausola in senso difforme da quello accolto dal Tribunale che aveva ritenuto essere costui obbligato ad effettuare il pagamento nel termine convenuto del 31.12.1992, a prescindere dalla stipulazione del rogito definitivo. Per la cassazione di detta sentenza ON TO ha proposto ricorso affidato a due motivi. La Immgra S.r.l., con sede in Ivrea, quale successore a Grassobbio S.a.s, contitolo particolare della Immobiliare sede in Milano, già s.r.l., ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 C.C. e insufficiente motivazione sul presupposto che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante, stante l'accoglimento del petitum sostanziale (trasferimento del bene con la sentenza) l'inserimento nel contratto definitivo della clausola relativa alla volumetria della edificazione possibile. Il ricorrente aveva interesse anche sostanziale a siffatto inserimento Su # cui si era formato il consenso. L'art. 2932 prevede, infatti, che la sentenza costitutiva debba produrre tutti gli effetti del contratto non concluso tra le parti e non il mero trasferimento della proprietà. Il motivo non è fondato. La Corte di Appello ha individuato in due le clausole che и si sarebbero dovute inserire nel definitivo.. La prima clausola fissava la destinazione di parte del terreno a strada ed a parcheggio, ed era, perciò, evidentemente contraria agli interessi del ON, mentre la seconda era costituita dalla garanzia "in ordine alla possibilità edficatoria". Anche per (l'inserimento di) questa clausola il ON, secondo la Corte di merito, mancava di interesse posto che: il terreno era stato acquistato per costruirvia) capannone е questo era stato realizzato un indipendentemente dalla stipula del rogito e prima del rilascio della concessione edilizia, avvenuto il 13.7.1990; b) nel luglio del 1990 le parti si erano incontrate presso il Notaio Bellini ed il ON non aveva, in quella sede, alcun legittimo interesse a rifiutare la stipula del definitivo solo perché la Immobiliare Grassobbio non intendeva inserire in esso la clausola di che trattasi. Ebbene, dal complesso motivazionale della sentenza impugnata risulta evidente che la Corte di Appello ha interpretato la clausola contenuta nel preliminare come una 1 generica garanzia in ordine alla possibilità edificatoria del suolo ed ha ritenuto irrilevante ed ingiustificata la pretesa del ON di trascrivere la garanzia stessa che era rivolta ad un evento già verificatosi (l'avvenuta costruzione del capannone ed il rilascio, anche se postumo, ma anteriore alla seduta presso il notaio, della concessione 5 edilizia). A fronte di questo argomentare della Corte di appello il ricorrente, che a lasciato cadere la pretesa sulla prima clausola, non censura la interpretazione data alla clausola contenente la garanzia di edificabilità (cfr. sent. a pag. 14) ma oppone il mero dato formale ed astratto della necessità che vi sia perfetta corrispondenza e totale sovrapponibilità tra preliminare e rogito. Ma è evidente che la critica non si spinge verso la motivazione in concreto adottata dalla Corte di Appello per superare, date le particolarità del caso concreto, tale necessità di corrispondenza, pretesa dal ON pur in difetto di interesse. Ed, invero, l'iter motivazionale non viene censurato né sotto il profilo logico né sotto quello della violazione di legge e la negata sussistenza dell'interesse già realizzato viene censurata in maniera assertiva con la semplice, opposta affermazione della sua sussistenza. Non si espongono, infatti, le ragioni per cui la edificabilità garantita (di 20.000 mc.) poteva esser superiore a quella realizzata col capannone che non aveva assorbito tale intera volumetria (ed sarebbe stato da dimostrare) e non viene censurata specificamente la sentenza impugnata laddove la clausola è stata interpretata con riferimento non alla volumetria ma all'opera. Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa interpretazione delle norme relative alla interpretazione del contratto (artt. 1362 e segg. c.c.). "Vizi della 6 motivazione ed insufficiente motivazione". Lamenta il ricorrente che la Corte, con la interpretazione data alla clausola relativa al versamento del saldo, abbia fatto "piazza pulita" di tutti i contratti preliminari a consegna anticipata senza, peraltro, fornire adeguata spiegazione della contraddizione creatasi tra la interpretazione della clausola stessa e quella attinente alla garanzia prestata dal ON "mediante la cessione del 50% del capitale sociale" "della società che si intesterà sul fondo", garanzia che, poi, il ON aveva effettivamente prestato. Il giudice di appello si era limitato a definire faticosa la interpretazione sostenuta da esso appellate (ora ricorrente) ma non aveva suffragato tale assunto con logica motivazione, basandola sulle regole di interpretazione dei contratti. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. E, invero, la critica alla interpretazione di un contratto non può arrestarsi alla invocazione del coacervo delle regole astratte di ermeneutica contrattuale ma deve contenere l'esplicito richiamo di quelle che si assumono violate con riferimento al caso di specie. Tali precise indicazioni mancano nel ricorso in esame. Il ricorrente, poi, taccia di illogicità l'intepretazione data alla clausola che prevedeva il pagamento del (residuo) e che la Corte di appello ha agganciato ad un preciso termine temporale (31.12.1992) assumendolo pattuito tra le parti (cfr. sent. pag. 7). My 7 diversaIl ricorrente ne offre una intepretazione agganciandola del termine di pagamento all'altra clausola (di granzia) ma, in verità, di tratta di un collegamento che viene effettuato in maniera poco chiara, se non confusa, peraltro, con un generico richiamo a tutti indistintamente gli scritti difensivi precedenti che, secondo il ricorrente, avrebbero "legato in maniera logica e sistematica le varie clausole", senza che dette clausole vengano neppure enunciate e senza specificare quale era il legame logico tra dovuto comportare una diversaesse che avrebbe interpretazione in ordine al termine di pagamento. La critica svolta nel motivo in esame che si intuisce intesa a spostare in avanti il termine del pagamento difetta della necessaria chiarezza, coerenza ed autosufficienza sicché non adeguata ad inficiare le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata. Il ricorso va, quindi, in rigettato ed il ricorrente condannato alla spese, liquidate come nel dispositivo. POM La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il complessivi euro ricorrente alle spese, che liquida in 4.273,00 di cui euro 4.000,00 per onorario. Così deciso in Roma addì 20 maggio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Molar Iwan cou DEPOSITATO IN CANCELLER OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 02 IL CANCELLIERRE CO Valeria Neri a Rom