Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1226
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 cod. proc. pen. (Conf. Cass., sez. VI, 30 novembre 1998 - 8 gennaio 1999, De Vita, in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1226
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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