Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 cod. proc. pen., la normativa transitoria di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 267 subordina l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi sia la richiesta della parte interessata e che non sussistano preclusioni derivanti dal giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione; ne deriva che solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame rende applicabili nel procedimento le nuove regole sulla prova e che, in mancanza, le dichiarazioni acquisite mediante lettura sono pienamente utilizzabili, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 cod. proc. pen. (Conf. Cass., sez. VI, 30 novembre 1998 - 8 gennaio 1999, De Vita, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/1999, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 12.1.99
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere N. 45
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico Consigliere N. 33635/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti il 26 giugno 1998 dai difensori di IN MA - nato a [...] il [...] - ed il 30 giugno 1998 dal difensore di OR IO - nato ad [...] l'[...] - avverso la sentenza n. 81/98 della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari-. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IO Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente all'imputato OR e per il rigetto del ricorso proposto dal IN;
uditi gli avv.ti Claudio Mastandrea ed Antonio Secci, difensori dell'imputato IN, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso:
O S S E R V A
La Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - con sentenza del 17 febbraio/21 aprile 1998 ha confermato la pronuncia, resa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di Sassari, con la quale OR e MA IN erano stati dichiarati colpevoli, rispettivamente, di concorso nella rapina di circa L. 400.000.000, compiuta verso le ore 15 e 10'del 9 maggio 1996 in Sassari ai danni della
Sicurtrasporti e del Banco di Sardegna con connessi reati di detenzione e porto di armi clandestine, e dei delitti di porto e detenzione di arma, commessi nell'agro di Sassari dall'11 al 20 maggio 1996.
Il OR, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione e L.
3.000.000 di multa, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, ed il IN, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione e L. 700.000 di multa.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati ed hanno dedotto il OR la violazione dell'art. 606. lett. b), in relazione agli artt.628, c.p., 513, c.p.p., e 133 e 62-bis, c.p., e lett. e), c.p.p., ed il IN la violazione dell'art. 606, lett. c), in relazione all'art. 63, 2^ co., c.p.p., e lett. e), c.p.p. Precede nel ricorso del OR l'esame del secondo motivo, con il quale il difensore dell'imputato ha denunciato l'utilizzazione nei suoi confronti, in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 513 c.p.p., di dichiarazioni mai rese in dibattimento dai concorrenti nei reati IE e EL, sottoposti a separato processo, perché gli stessi davanti al Tribunale si erano avvalsì della facoltà di non rispondere.
Il motivo è, infondato.
La legge 7 agosto 1997, n. 267, modificando gli artt. 513 e 514 c.p.p., aveva espressamente sancito, tra l'altro, il divieto di lettura - e, conseguentemente, di allegazione al fascicolo per il dibattimento ex art. 515 c.p.p. e di utilizzazione probatoria ai fini della deliberazione ex art. 526 c.p.p. - dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso, la quale si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere, senza l'accordo delle parti.
La norma transitoria di cui all'art. 6 di detta legge, tuttavia, subordinava l'applicabilità delle nuove regole, nei giudizi di merito in corso, al duplice presupposto che vi fosse la richiesta della parte interessata e che non sussistessero preclusioni derivanti al giudicato o dai limiti di devoluzione dell'impugnazione. Solo la richiesta della parte e la successiva rinnovazione dell'esame, quindi, rendevano in parte applicabile nel procedimento il nuovo testo dell'art. 513 c.p.p., e, in mancanza della richiesta e della rinnovazione dell'esame, le dichiarazioni acquisite mediante lettura erano utilizzabili come prova anche nei confronti degli imputati, in conformità a quanto disponeva il previgente testo dell'art. 513 c.p.p. Infatti, se il legislatore avesse voluto prevedere l'immediata applicabilità del nuovo regime di utilizzabilità anche alle letture disposte prima dell'entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto consentire l'immediata rilevabilità dell'eventuale inutilizzabilità anche nel giudizio di cassazione, che ha, invece, implicitamente escluso, come dimostra anche il fatto che l'eventuale rinnovazione dell'esame disposta nel giudizio di merito non determina un'immediata applicazione delle nuove norme, ma rende applicabile una disciplina "ad hoc" del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali (cfr.: Cass. pen., sez. V, sent. 6 febbraio 1998, n. 1443). Il non avere richiesto in appello, diversamente dall'altro imputato IN, l'audizione di nessuno degli imputati dei medesimi reati, rendeva utilizzabili quindi nei confronti del OR le dichiarazioni rese dagli stessi fuori del dibattimento nel quale essi si erano rifiutati di rispondere, ma ritualmente acquisiti al processo. Con il primo motivo del ricorso del OR ha censurato di illogicità e contraddittorietà la motivazione della sentenza ed ha dedotto il travisamento dei fatti con riferimento agli elementi processuali- probatori più rilevanti.
In particolare ha lamentato il ricorrente che era illogica l'affermazione che il OR, guardia giurata, potesse essere stato l'ideatore ed organizzatore della rapina, perché egli mai avrebbe scelto per la sua consumazione un giorno in cui i valori erano scortatì da colleghi noti per la loro preparazione e coraggio;
che inconsistente era il richiamo alle dichiarazioni dello EL, il quale aveva negato nella sostanza che il UV gli avesse esplicitamente detto che l'organizzatore della rapina era una guardia giurata, suo amico, ed aveva affermato che egli aveva ciò dedotto dal fatto di avere visto una volta il UV confabulare con un individuo che indossava "pantaloni che erano di colore mattone medio con una banda laterale di colore giallino, salvo errore", contraddicendosi anche Sul luogo dove si era svolto l'episodio; che era stata utilizzata per il riconoscimento della colpevolezza del OR l'indicazione della sosta di un'autovettura dello stesso modello di quella dell'imputato per due volte in tre giorni nei pressi del luogo della rapina da parte del vigile urbano Senes, la cui falsità era dimostrata dalla circostanza che del suo particolareggiato ricordo il vigile aveva riferito soltanto nella sua seconda deposizione alla polizia giudiziaria, dopo che il veicolo era stato sequestrato e condotto nel cortile della questura. La censura non può essere condivisa.
Non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità della motivazione il contenuto della prova e l'eventuale travisamento del fatto è un vizio che, in tanto può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), c.p.p. (cfr.: Cass. pen. ss.uu., sent. 2 luglio 1997, n.
6402). Ne consegue che non sono prospettabili, sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione, questioni relative agli accertamenti ed apprezzamenti di fatti, ai quali il giudice di merito è pervenuto mediante la valutazione del materiale probatorio acquisito.
Orbene la corte d'appello ha correttamente e logicamente motivato, mediante un apprezzamento di merito non assoggettabile a critica, che la conoscenza della preparazione e del coraggio delle guardie giurate di scorta ai valori non rendevano inattendibile l'ideazione e l'organizzazione di una rapina da parte del OR, ma imponeva soltanto un congruo uso delle armi, e che non erano significative nell'ambito del quadro probatorio le contradditorie indicazioni dello EL sulle notizie ricevute dal UV in ordine all'organizzatore della rapina o sul luogo nel quale egli aveva visto i pantaloni della "guardia giurata".
Ha poi soggiunto che il vigile urbano LE aveva dato credibile spiegazione dell'iniziale omissione dell'indicazione della ripetuta presenza nei pressi del luogo della rapina di una autovettura Fiat 126 blu, con due persone a bordo, del tutto simile a quella del OR - caratteristicamente danneggiata, decorata posteriormente con i resti verdi di un adesivo e con gli stessi tre numeri iniziali di targa -, affermando che egli, interrogato sull'episodio, nel quale era intervenuto tentando l'inseguimento di uno dei rapinatori, non aveva inizialmente ricollegato tale presenza al delitto. Ha completato, infine, il quadro probatorio con il pertinente richiamo al riscontro costituito dal racconto del concorrente imputato IE, il quale aveva riferito dell'avvicinarsi di un vigile urbano all'autovettura parcheggiata del OR poco prima della rapina, e dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte dello stesso IE, che l'aveva indicato come la persona che, in divisa ed armata "in quanto in procinto di prendere servizio", era sulla Fiat 126 blu in compagnia del UV, come confermato, peraltro, da quest'ultimo, in occasione degli incontri con gli altri autori della rapina.
A fronte di tali argomenti deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di coerente motivazione della sentenza, che ha valutato criticamente tutti gli elementi probatori ed ha indicato, con piena coerenza, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento. L'ultimo motivo di impugnazione del ricorrente concerne l'illogicità e contraddittorietà la motivazione della sentenza in relazione all'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed all'entità della pena, perché l'imputato era privo di precedenti penali e giudiziari, dedito al lavoro ed alla famiglia e nessun suo ruolo di ideatore ed organizzatore era ravvisabile, ne' in astratto ne' in concreto, in una rapina nei confronti di chi quotidianamente trasportava dei valori a piedi, con grande disinvoltura e negligenza.
Sul punto la corte d'appello ha affermato, senza palesare alcuna illogicità, che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche era da escludere, considerati il numero e la rilevanza delle aggravanti, e che l'estrema gravità del fatto, commesso in danno di colleghi, con uso di armi, previa accurata preparazione, comportava la congruità della pena inflitta in primo grado.
Tale giudizio non è suscettibile di censura e, poiché la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito, neppure rispetto alla sanzione è ravvisabile un vizio della decisione, essendo stata determinata la pena con evidente richiamo ai criteri dettati dall'art. 133 c.p. in una entità che non appare, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto ai fatti addebitati.
Il ricorrente IN con il primo motivo di ricorso ha lamentato il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria dal teste UB, benché lo stesso, essendo la squadra mobile a conoscenza dell'arma contenuta nell'involucro del quale il UV si era liberato in sua presenza nel corso del viaggio in automobile, doveva assumere fin dall'inizio dell'interrogatorio la qualità di coimputato nel reato, e, in ogni caso, il concorso del UB nell'occultamento delle armi non fosse stato diverso da quello del IN.
La lamentela è infondata.
Il UB, che mai ha assunto la qualità d'imputato, è stato sentito anche nel dibattimento di primo grado e la sua conferma in tale occasione delle dichiarazione originariamente rese alla polizia giudiziaria esclude qualsiasi rilevanza alla questione sollevata sull'eventuale nullità dell'atto allora assunto od sull'inutilizzabilità delle affermazioni in esso contenute, che sicuramente non può estendersi alla deposizione testimoniale successiva, da esso non dipendente, compiuta senza apparente opposizione nel corso del processo (cfr.: Cass. pen., sez. VI, sent. 24 febbraio 1998, n. 24), e la cui valutazione sarebbe soggetta ai riscontri previsti dall'art. 192, 3^ co., c.p.p., soltanto nell'ipotesi di concreta imputazione al dichiarante del medesimo reato ascritto al IN o di reato connesso.
In ogni caso, come esattamente sottolineato dal giudice di merito, il UB non era stato sentito dalla polizia giudiziaria in ordine al recupero delle armi, ma al suo viaggio per accompagnare il UV ed il IE a Platamona nel pomeriggio del 9 maggio 1996, e la sua affermazione di avere recuperato gli involucri dei quali nel corso del viaggio si era liberato il UV, avrebbe comportato unicamente, ai sensi dell'art. 63, 1^ co., l'inutilizzabilità contro di sè delle dichiarazioni eventualmente accusatorie rese senza che fosse stato interrotto il suo esame.
Non risulta, inoltre, con riferimento all'art. 192, c.p.p. violato il principio della valutazione delle prova, come dedotto con il secondo motivo.
L'affermazione del UB ha trovato riscontro in quelle dell'imputato di reato connesso IE - la cui citazione il suo difensore aveva richiesto in secondo grado -, il quale ha confermato la confidenza ricevuta dal UV sull'avvenuto getto durante il viaggio della pistola sottratta nel corso della rapina ad una guardia giurata, e non appare manifestamente illogico l'avere disatteso la corte d'appello la contraria affermazione del UV, resa più singolare dall'asserzione di quest'ultimo secondo il quale egli, alla vista di un posto di blocco, si era limitato a gettare precipitosamente dal finestrino dell'autovettura una busta contenente carta e briciole di pane.
All'infondatezza dei motivi di entrambi gli imputati segue il rigetto dei ricorsi e la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999