Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 648 bis cod. pen. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio "la sostituzione" cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicchè il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva "movimentati".
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2007, n. 19288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19288 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/02/2007
Dott. PIZZUTI EP - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 250
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 022476/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) TA SA N. IL 29/09/1938;
2) TA EP N. IL 14/12/1940;
3) TA LI N. IL 29/04/1949;
avverso SENTENZA del 24/01/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito per la parte civile l'avv. Massimo Motisi del Foro di Palermo, che ha concluso come da comparsa depositata unitamente alla nota spese;
Udito l'avv. Marco Maria Monaco del Foro di Roma per AR LI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
Udito l'avv. EP Antonio Gianzi del Foro di Roma per AR AT e AR EP, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal P.G. e l'accoglimento del gravame dei suoi assistiti;
Udito l'avv. Giovanni Rizzuti del Foro di Palermo per AR AT e AR EP, che conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G. e l'accoglimento del gravame dei suoi assistiti.
OSSERVA
1.- AR AT e AR EP, rispettivamente amministratore unico e procuratore della "S S. & G. AR", azienda dedita al commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento, merceria, maglieria e confezioni, dichiarata fallita il 20 febbraio 1995, con sentenza del Tribunale di Palermo del 21.3.2003 venivano ritenuti responsabili del delitto di bancarotta per la distrazione di merci, costituenti rimanenze di magazzino, del complessivo valore di oltre L. tre miliardi.
Il Tribunale poi, per quanto qui interessa, dichiarava NDP nei confronti di AR LI, EP e AT per il reato di ricettazione (così derubricata l'originaria imputazione di riciclaggio) consumato fino al novembre 1985 perché prescritto;
assolveva i predetti dai fatti di riciclaggio consumati tra il novembre 1985 e l'8 aprile 1990, data di entrata in vigore della L. n. 55, perché non previsti dalla legge come reato, ed infine dalle analoghe condotte attuate tra il 1990 ed il 1995 perché il fatto non sussiste.
Rilevava il Tribunale che la distrazione doveva ritenersi per certa sia perché risultante dall'accurata indagine della Guardia di Finanza, che aveva confrontato le rimanenze effettive di magazzino con quelle riportate invece nel meticoloso e dettagliato inventario allegato al bilancio del 1994, nonché in quello redatto alla data del fallimento;
sia perché gli ammanchi trovavano significativo riscontro negli ingenti movimenti finanziari effettuati dal AR EP e dal figlio ZO sui loro conti bancari nei due anni successivi alla dichiarazione di fallimento, indice di disponibilità finanziarie che non avevano giustificazione apparente, di modo che doveva arguirsi che le somme impiegate provenissero per l'appunto dalla distrazione delle merci mancanti.
Quanto agli episodi di riciclaggio, osservava il Tribunale che se il passaggio di denaro dallo DA MM (capomafia responsabile del mandamento di Porta Nuova) ai AR doveva ritenersi certo, perché riferito dal collaboratore di giustizia Di LI UA, tuttavia dalle suddette propalazioni era emerso che detto flusso di denaro s'era arrestato nel 1985, mentre successivamente c'erano stati solo movimenti di ritorno dai AR agli DA, che s'erano protratti fino al 1995.
Rilevava allora il Tribunale che fino al 1990 il testo vigente all'epoca dell'art. 648 bis c.p. non menzionava i flussi finanziari provenienti dal traffico di stupefacenti, di modo che il fatto doveva essere diversamente qualificato come ricettazione, ormai prescritta. Quanto agli episodi successivi, si trattava della corresponsione agli DA del ricavo del reimpiego delle somme di provenienza illecita, e cioè degli effetti non punibili del riciclaggio consumato in data antecedente, e cioè tra l'83 e l'85.
Su appello del P.M. e dei AR AT e EP la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale, osservando l'infondatezza delle doglianze degli imputati, atteso che gli ammanchi di magazzino non potevano essere giustificati da procedure di stima non omogenee, che non avrebbero mai condotto a differenze tanto vistose, ne' poteva sostenersi che i fatti contestati inverassero il meno grave reato previsto dalla L. Fall., art. 217, atteso che la mancanza di registri di magazzino ed il sistema di vendita - anche all'ingrosso - con l'emissione di scontrino fiscale, era evidentemente finalizzato ad eludere il controllo sull'effettiva consistenza del magazzino.
Quanto al diniego di attenuanti ed all'entità della pena, la Corte territoriale rilevava che l'oggetti va collaborazione prestata dagli imputati per il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ancorché non sfociata in condanne, tuttavia costituiva elemento fattuale ostativo a valutazioni più favorevoli. Quanto all'appello proposto dal P.M. avverso le statuizioni assolutorie concernenti i fatti di ricliclaggio, ribadiva la Corte che non poteva ritenersi che gli imputati avessero trattenuto presso di sè le somme versate loro dallo DA, perché invece le avevano sicuramente investite nella loro attività, e la restituzione di frutti ed interessi non costituiva fatto penalmente rilevante.
2.- Ricorrono con separate impugnazioni il difensore di AR AT e EP ed il Procuratore Generale.
Il difensore degli imputati deduce:
1) difetto ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di distrazione. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di Palermo aveva superato con argomentazioni assiomatiche e congetturali l'osservazione della Polizia Giudiziaria (esplicativa del prospetto-inventario redatto in occasione della verifica effettuata sulle attività commerciali della società degli imputati), secondo la quale occorreva tener presente che talune merci avrebbero potuto essere indifferentemente collocate in categorie diverse, il che avrebbe potuto mutare la valutazione della consistenza del magazzino.
Aveva ipotizzato sul punto la corte territoriale che tale notazione si riferisse solo a talune merci e non a tutte, comunque assumendo apoditticamente che l'adozione dell'uno o dell'altro criterio di stima avrebbe potuto determinare solo modeste oscillazioni del valore complessivo, così non giustificando gli ammanchi.
2) Illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, invocata per l'espletamento di una perizia contabile intesa alla puntuale valutazione delle rimanenze di magazzino: ad avviso del ricorrente la corte territoriale aveva escluso apoditticamente la necessità della suddetta perizia senza darne adeguata contezza.
3) Violazione della legge penale per aver escluso che i fatti contestati potessero costituire il meno grave reato di bancarotta semplice, previsto dalla L. Fall., artt. 217 e 224 -, tesi che la corte territoriale aveva disatteso senza motivazione. 4) Erronea applicazione della L. Fall., art. 219, avendo la corte territoriale ritenuta sussistente l'aggravante sebbene la norma non richiami la L. Fall., art. 223. 5) Violazione della legge penale per la mancata immotivata concessione delle attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale, che ricorre nei confronti di AT, EP e LI AR, deduce invece la violazione dell'art.648 bis c.p., secondo il quale, contrariamente a quanto aveva ritenuto la corte territoriale, il reato di ricliclaggio deve intendersi consumato nel momento in cui il riciclatore restituisce le somme "ripulite", ancorché maggiorate di interessi ed utili da reinvestimento, così integrando la condotta normativamente prevista come di "sostituzione" del denaro di provenienza illecita. 3.- Il ricorso del Procuratore Generale è fondato. La Corte di Appello aveva infatti accertato che AN DA, figlio del capomafia MM DA, aveva consegnato a AR EP tra il 1983 ed il 1985, molti miliardi di lire, frutto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il AR aveva investito le suddette somme nella sua attività commerciale, restituendo poi alla famiglia DA, tramite Di LI UA, circa cinquanta milioni di lire al mese nel periodo di tempo intercorso tra il 1985 ed il 21 giugno 1995, data dell'arresto del Di LI. La Corte di Appello aveva ritenuto, rigettando l'appello proposto sul punto dal Procuratore della Repubblica, che ricevendo le somme di cui s'è detto gli imputati non potessero rispondere del delitto di riciclaggio, perché il testo dell'art. 648 bis c.p. vigente all'epoca, prevedeva che il denaro provenisse da reati specificamente indicati, tra i quali non era menzionato il traffico di stupefacenti. Legittimamente perciò il riciclaggio era stato derubricato in ricettazione, e di detto reato era stata dichiarata la prescrizione. Quanto alla restituzione in soluzioni mensili di quelle somme, protrattasi ininterrottamente per un decennio dal 1985 al 1995, la corte territoriale aveva ritenuto che detta condotta non potesse costituire una nuova e diversa attività di riciclaggio, essendo stato consumato il reato prima del 1990, e cioè tra il 1983 ed il 1985, data in cui la consegna ai AR aveva di per sè già integrato l'attività dissimulatoria della provenienza illecita di quelle provviste finanziarie, che costituiva la condotta tipica sanzionata dall'art. 648 bis c.p.. Tale interpretazione dell'art. 648 bis c.p. non è corretta, come ha esattamente rilevato il P.G. ricorrente.
Se infatti è certamente vero che la norma sanziona penalmente solo le operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, ciò non comporta l'irrilevanza penale di quella ulteriore frazione di condotta che consista essenzialmente nel rientro delle provviste finanziarie "ripulite" nel patrimonio di chi le aveva movimentate per il riciclaggio, atteso che la norma identifica come tipica modalità operativa del riciclaggio la "sostituzione", e per tale deve intendersi quell'attività che contempla la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, e del resto la connotazione specializzante del delitto previsto dall'art. 648 bis rispetto all'ipotesi della ricettazione è proprio la finalità di "ripulire" il denaro di provenienza illecita, quando, come nel caso di specie, oggetto del riciclaggio siano somme di denaro.
In sostanza la condotta di "sostituzione" è peculiarmente articolata, in quanto contempla un flusso finanziario "di andata" ed uno corrispondente "di ritorno", di modo che il reato deve intendersi consumato solo con il perfezionamento della sostituzione, e cioè con il ritorno dei capitali illeciti riciclati a chi li aveva movimentati non solo per renderne più difficile l'identificazione, ma anche ed eventualmente per trame un utile quando l'operazione riciclatoria si concretizzi, come nella specie, in investimenti per attività commerciali o industriali, comunque produttive. Del resto, come ha anche esattamente considerato il P.G. ricorrente, anche gli utili e gli interessi che l'impiego delle somme di provenienza illecita avesse fruttato hanno a loro volta causale genetica illecita. Diversamente opinando, in relazione al periodo antecedente il 1990 resterebbe sprovvista di copertura penale proprio la parte più significativa dell'attività di riciclaggio, che non di rado coincide con la presenza sul mercato di "imprese illecite", che si giovavano cioè di flussi ingenti di denaro di provenienza delittuosa, con conseguenze devastanti sull'assetto del mercato e sulle regole della libera concorrenza, e ciò è tanto vero che il legislatore con la L. n. 55 del 19 marzo 1990 introdusse, con l'art. 648 ter, l'ulteriore fattispecie speciale dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, evidentemente al fine di superare le incertezze interpretative suscitate dalla disciplina pregressa. La corte territoriale, parcellizzando la condotta, ha trascurato di valutare la rilevanza penale dei pagamenti "di ritorno", non verificando neppure se almeno le "sostituzioni" concretizzate con i pagamenti mensili effettuati dai AR tra il 1990 ed il 1995, costituissero l'attività di riciclaggio prevista e punita dall'art.648 ter c.p.. Perciò la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, perché venga approfondita e completata l'indagine in questione.
Sono viceversa infondati i ricorsi degli imputati.
Quanto alla questione concernente l'annotazione di servizio della Guardia di Finanza in ordine alla classificazione delle merci nell'una o altra categoria, la corte territoriale ha dato ampia contezza, con motivazione ragionevole esente da vizi logici, del perché la diversa classificazione delle merci non potesse incidere sulla valutazione dei residui di magazzino, considerando anche altri elementi fattuali oltre i meri dati dei riscontri di magazzino, quali ad esempio le modalità delle vendite anche all'ingrosso con emissione di scontrino fiscale invece che con fattura - modalità adottata al fine evidente di rendere difficile la ricostruzione della situazione patrominiale della società-, o i prelievi bancari effettuati dai AR EP e AT nei due anni successivi alla dichiarazione di fallimento, non altrimenti spiegabili se non con l'esistenza di liquidità accumulata merce la distrazione di cospicue quantità di merci;
non è consentita in questa sede una nuova e diversa valutazione del merito.
Non diverso discorso deve farsi per il mancato accoglimento di una perizia contabile intesa a più puntuale verifica dei movimenti finanziari e delle merci, atteso che l'inutilità di ogni ulteriore indagine scaturiva all'evidenza dalla stessa motivazione di cui s'è testè detto. Non è poi esatto che la Corte di Palermo abbia disatteso immotivatamente la tesi difensiva che propugnava la derubricazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice:
la questione risulta trattata a pagina quindici della sentenza;
nella pagina successiva la Corte di merito aveva motivatamente disatteso anche la tesi dell'inapplicabilità dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 in difetto di espresso richiamo nella L. Fall., art.223, ed alla suddetta motivazione il ricorso non muove specifiche critiche, limitandosi a ribadire i suoi assunti. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la corte territoriale ha esaurientemente motivato le ragioni del diniego con argomentare logico e ragionevole, esente da contraddizioni e discrasie. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al rimborso in favore della parte civile delle sue spese di costituzione difesa, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di assoluzione degli imputati AR AT, AR EP e AR LI dal reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo
per nuovo esame.
Rigetta il ricorso di AR AT e AR EP e condanna gli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 ivi compresi onorari difensivi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007