Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Le due ipotesi attenuatrici del reato (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), contenute nell'art. 62 n. 6 cod. pen., hanno sfere di applicazione di regola autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2003, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE RE - Presidente - del 10/10/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1289
3. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 039925/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
LA LO;
SA MO;
AL IG;
AR AN;
ES IO;
RI IG;
AD RI;
CI ER;
IO TO;
avverso la sentenza 25 giugno 2001 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de TO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mura IO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di LA LO e IO TO, l'inammissibilità dei ricorsi di SA MO, AL IG, AR AN, ES IO, RI IG, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AD RI, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di CI ER per essere i reati estinti per prescrizione;
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AL IG, ES IO, RI IL e TU RE limitatamente al giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti e altresì riguardo alla concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. per AL e TU;
udito per la parte civile, Comune di Pieve Emanuele, l'avv. Carlo Smuraglia;
uditi i difensori degli imputati, avv. Antonino Agatone per RI IG;
avv. Daria Pesce per CI ER;
avv. PP Perrotta, in sostituzione dell'avv. Carlo Gilli, per SA MO;
avv. PP Perrotta per AR AN;
avv. A.L. Matteo Giarda per RI IL;
avv. Ciro Maria Paparo per AL IG, ES IO e IO TO;
avv. ANnino Guiso per LA LO;
FATTO
1. La vicenda ora al vaglio della Corte concerne solo una parte di una numerosa serie di fatti corruttivi (qualificati, di norma, ex art. 319 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, dello stesso codice) addebitati ad amministratori dei Comuni di Pieve Emanuele e di RA.
Più in particolare, al centro di quasi tutti gli episodi è il noto urbanista architetto, Epifanio Li CA (molto spesso incaricato dalle giunte di sinistra lombarde quale tecnico comunale) che era stato, tra l'altro, indicato come "rappresentante" presso gli enti pubblici della proprietà di una importante area dismessa presso l'aeroporto di Linate, per la sua trasformazione in zona residenziale, con il conseguente esborso a pubblici amministratori di centinaia di milioni di lire, oltreché incaricato della stesura della variante al piano regolatore generale del comune di Pieve Emanuele.
Per quel che riguarda il comune di RA le accuse coinvolgono - almeno per quel che qui interessa - il sindaco TU RE, i consiglieri comunali ed assessori AR AN, AD RI (che risulta deceduto dopo la proposizione del ricorso per Cassazione), ESttti MO, per avere accettato la promessa di una somma non inferiore a lire 10 miliardi per la mancata effettuazione dei controllo sulle edificazioni e per l'omessa rilevazione delle trasformazioni urbanistiche poste in essere in violazione delle norme in materia di edilizia economica e popolare, con assegnazione preferenziale di aree per l'edificazione direttamente alla "Nuova Cornegliana" srl, ovvero alle cooperative "RAse 2" ed "Il Vilaggio", per le quali la "Nuova Cornegliana" doveva operare in qualità di appaltatrice dei lavori di costruzione (capo 77), 600 milioni dalla società RT (capo 81), 600 milioni dalla società Edilterziario srl (capo 83), 40 milioni dalla Impresa DI srl (capo 85), 800 milioni da IO ON D'DA per il mutamento di destinazione urbanistica di aree non edificabili nell'ambito dell'iniziativa "Milano oltre" (capo 91), 400 milioni dalla sas "Costa" (capo 97), 400 milioni, dalla "Centro Servizi" srl (capo 99), la promessa di 800 milioni (somma effettivamente corrisposta 600 milioni), dalla srl "RT" (capo 101) lire 240 milioni, dalla "CE.VE.RE" srl (capo 103), la promessa di 400 milioni (somma effettivamente corrisposta, 400 milioni) dalla società "Torno Kumagai" (capo 105), somme commisurate al 7-8% del valore degli appalti relativi alla realizzazione dei parchi pubblici da parte della Cipriani IO s.r.l. (capo 115); ancora TU e AR per avere ricevuto la somma di lire 10 miliardi dalla "Valdadige costruzioni" spa (capo 79), la somma di 100 milioni dal "Consorzio FILCA Casa" (capo 107); TU, RI IL e AR, per aver ricevuto la somma di lire 100 milioni dalla "IGM" spa (capo 87), per aver ricevuto la somma di lire 45 milioni dalla "Edilgamma Lombarda" srl (capo 89); SA, per avere ricevuto, sempre dalla "IGM spa", la somma di lire 100 milioni al fine di assegnare alla predetta impresa l'appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti (capo 88);
TU per aver ricevuto la somma di lire 40 milioni dalla "Borio IA srl (capo 109), SA, per aver ricevuto 150 milioni dalla "SOCOPIN" srl (capo 111), TU, AR e RI per aver ricevuto da DI RA somme coincidenti con il 7-10% del corrispettivo per la costruzione di un centro natatorio (capo 113), il 7-10% del valore degli appalti relativi alla realizzazione del 6^ e dell'8^ lotto della fognatura di RA (capo 119), analoghe somme per la realizzazione del 7^ lotto e del 5^ lotto (capi 121 e 123), il 10% del valore dell'appalto relativo alle opere di urbanizzazione primaria per le aree relativa a RE di RA (capo 125), 120 milioni dalla srl "Mibra" (capo 129); AR e TU, infine, per avere accettato la promessa di lire 200 milioni e ricevuto lire 145 milioni dalla spa Forni ed impianti industriali.
Relativamente al comune di Pieve Emanuele la maggior parte delle contestazioni riguardano il Sindaco IO ES, l'assessore all'urbanistica ed ai servizi sociali IG RI, l'assessore ai lavori pubblici IG AL ed il consigliere comunale TO IO. Più in particolare, costoro, dopo aver concordato la richiesta di somme a imprenditori operanti sul territorio in relazione all'inserzione delle aree nelle varianti di P.R.G. in via di elaborazione e la distribuzione delle somme, accettavano la promessa di 100 milioni e successivamente ricevevano da DO AT e AN PP la somma di lire 50 milioni al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nella predisposizione per un'area in Fizzonasco di una variante e nell'approvazione, con delibera consiliare n. 113 del 31 luglio 1989, della predetta variante che implicava la destinazione urbanistica residenziale più favorevole al privato (capo 1); sempre in relazione a tale delibera, avevano accettato la promessa di 500-600 milioni, in relazione alla medesima destinazione di tre aree di pertinenza di GG ES (capo 3), accettato la promessa di lire 400 milioni e successivamente ricevuto 200 milioni da AR DO per un'area in località cascina Perseghetto ed intestata alla società "Pieve" spa (capo 5), accettato la promessa di lire 200 milioni e successivamente ricevuto 60-80 milioni da LI AL relativamente ad un'area intestata alla società "Ducasa" (capo 7);
accettato la promessa e successivamente ricevuto da AC AE la somma di lire 150 milioni per un'area in località Folla, intestata all'"Immobiliare Curiel" (capo 12); con riferimento all'accoglimento di pareri favorevoli ed alla adozione della delibera consiliare n. 15 del 16 marzo 1990 con la quale veniva accolta una osservazione alla variante del PRG in via di elaborazione, avevano accettato da ES IL e ES TR la somma di lire 640 milioni ed avevano successivamente ricevuto la somma di lire 540 milioni, così da conferire una destinazione urbanistica più favorevole e, in particolare, la modifica di destinazione dalla zona c residenziale di espansione alla zona B di completamento (capo 11);
avevano accettato la promessa e successivamente ricevuto da RL LO, CI ER e EG EL una somma di danaro non inferiore a lire 1.100 milioni al fine di compiere e fare compiere atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nell'approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. relativa ad aree agricole dismesse deliberata con atti del consiglio comunale dell'11 febbraio 1987 e della giunta comunale del 9 ottobre 1987 e del piano di recupero dell'area del castello di Tolcinasco, approvato con delibera del consiglio comunale del 28 luglio 1988, atti viziati da profili di illegittimità in quanto fondati sul falso presupposto di fatto dell'avvenuta dismissione dell'area da utilizzi agricoli, e comunque al fine di riservare alla proprietà un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed ai tempi delle decisioni amministrative nelle relative procedure urbanistiche ed edilizie (capo 20); si erano fatti promettere la somma di 400-500 milioni ed avevano successivamente ricevuto la somma complessiva di lire 250 milioni da IC CI, ER La MA ed LM AN per riservare ad essi un trattamento preferenziale nel contenuto e nei tempi delle attività amministrative in ordine al procedimento relativo al piano di lottizzazione dell'area c.d. "ex Incis", appartenente alla "IMCA" spa (capo 34); avevano accettato la promessa e ricevuto dalla società "Edil 2000", la somma di lire 60 milioni in relazione all'intervento di edilizia convenzionata ex legge n. 167 del 1962 per 30.0000 mc., riservando alla predetta società un trattamento preferenziale in ordine al procedimento nonché al contenuto ed ai tempi dell'attività amministrativa (capo 38), nonché per un'analoga operazione, lire 80 milioni con riferimento alla posizione della società "RC e PREFIMO" (capo 40); avevano accettato la promessa e ricevuto la somma di lire 300 milioni da SA ST, BE IO e AP FA per il rilascio, in violazione del PRG e del principio di imparzialità dell'attività amministrativa, di concessioni edilizie per distinte unità immobiliari ad uso residenziale nell'area oggetto della lottizzazione originaria della società Millesimo Aureliana, in zona destinata ad attività industriali ed artigianali e per l'omissione di controlli sull'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative in capo ai soggetti cui tali unità immobiliari venivano successivamente cedute (capo 26); avevano accettato la promessa e ricevuto somme oscillanti di volta in volta dai 100 ai 300 milioni e, nel caso specifico, della dazione da parte dei ES, per la pratica edilizia relativa alla società immobiliare Manzoni, di una somma pari a lire 240 milioni, per rilasciare, in violazione delle norme tecniche di attuazione e del principio di imparzialità, concessioni edilizie per distinte unità immobiliari ad uso residenziale in aree riferibili ai detti privati in zone destinate ad attività industriali ed artigianali e per l'omissione dei controlli sull'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative in capo ai soggetti cui tali unità venivano successivamente cedute (capo 28); avevano ricevuto dalla società "Sagacia" la somma di lire 50 milioni (capo 44), dalla impresa "Metanocittà" la somma di lire 120 milioni (capo 48), da LU RT, titolare dell'impresa "ALMA", la somma di lire 212 milioni (capo 50), somme non inferiori a lire 30-40 milioni e comunque corrispondenti al 3% dei contratti per l'esecuzione di opere e lavori stipulati tra il Comune e l'impresa Abrate, per la costruzione della caserma dei carabinieri, delle scuole medie e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (capo 54); dapprima accettavano la promessa di lire 600 milioni e poi ricevevano lire 200 milioni da TI RC, AR AT, ER EL, RE LO RT, RE AN IG e AL ER per l'emissione di pareri favorevoli e per l'accoglimento, con deliberazione consiliare del n. 15 del 16 marzo 1990, dell'osservazione n. 14 presentata nell'interesse della "Tolcinasco" srl, così determinando la modifica della destinazione da verde sportivo a residenziale di espansione nell'ambito della variante di PRG approvata dal consiglio comunale il 31 luglio 1989 di terreni di proprietà o in via di acquisizione da parte della predetta società (capo 59); ricevevano la somma di lire 150 milioni da SE RT per la destinazione residenziale dell'area di proprietà dello stesso (capo 61); per aver ricevuto, sempre per finalità corruttive, 100 milioni dalla società "Pieve" spa (capo 67), lire 150-200 milioni da SE RT (capo 69), lire 150 milioni da IO IG ed AN PP (capo 71);
inoltre RI e LA, il primo in qualità di consigliere ed il secondo in qualità di assessore alle finanze, ricevevano la somma di lire 300 milioni, raccolta dagli imprenditori LI, CC e AN, per riservare un trattamento preferenziale nel contenuto e nei tempi delle attività amministrative in sede di pubblicazione delle varianti già adottate nel marzo 1990 per aree riferibili a tali soggetti, pubblicazione disposta con delibera consiliare n. 58 dell'11 settembre 1992 (capo 14); accettavano la promessa e successivamente ricevevano da LO RL e dal CI, in una prima fase, lire 20-40 milioni e successivamente lire 100 milioni per dare impulso alle procedure amministrative conseguenti all'approvazione della variante delle c.d. aree agricole dimesse e del piano di recupero in località Tolcinasco, atti - anche qui - viziati da profili di illegittimità in quanto fondati sul falso presupposto di fatto dell'avvenuta dismissione dell'area da utilizzi agricoli, e comunque al fine di riservare alla proprietà un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed ai tempi delle decisioni amministrative nelle relative procedure urbanistiche ed edilizie (capo 23); ricevevano da vari imprenditori la somma complessiva non inferiore a lire 75-80 milioni, per il rilascio, in violazione delle norme delle NTA del PRG, di concessioni edilizie in zone del tipo di cui al capo che precede (capo 33); ES, ancora, riceveva da RA PP la somma di lire 12 milioni per la cooperativa "9 luglio" (capo 42); un analogo comportamto veniva tenuto dal RI, in relazione ai pareri favorevoli espressi per la società "Ecolservice" (capo 63) e alla modifica del piano di zona dell'area GG-ES (capo 65); il CI - unico extraneus - per concorso nel reato di cui al capo 20 (capo 22), e nel reato di cui al capo 23 addebitato, tra gli altri, al RI ed all'LA (capo 24). Al ES veniva, infine, addebitato di avere, quale tecnico incaricato della redazione della variante del PRG di Locate Triulzi, in concorso con Pintus, accettato la promessa e ricevuto la somma di lire 160 milioni circa dalla Cogefar-Torno per evitare, in sede di revisione dello strumento urbanistico il mutamento, in tutto o in parte, della destinazione d'uso di un'area di quel comune appartenente alla predetta società da "residenziale" a "verde a standard" ed altre destinazioni incompatibili con l'edificazione (capo 131).
2. Con sentenza 8 gennaio 1998, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari, per la parte che qui direttamente interessa, dichiarava:
LA LO colpevole dei reati a lui ascritti e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione;
SA MO colpevole dei reati a lui ascritti, ad eccezione di quelli di cui ai capi 85 e 129 nonché di quello di cui al capo 91 per la porzione residua di condotta e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione;
AL IG colpevole dei reati a lui ascritti, con eccezione di quello di cui al capo 50 per la parte relativa alla ricezione di somme successivamente all'agosto 1991 e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
AR AN colpevole dei reati a lui ascritti e, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione;
ES IO colpevole dei reati a lui ascritti con eccezione di quello di cui al capo 50 per la parte relativa alla ricezione delle somme dopo l'agosto 1991 e, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione;
RI IG colpevole dei reati a lui ascritti, con eccezione di quello di cui al capo 50 per la parte relativa alla ricezione delle somme dopo l'agosto 1991 e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione;
RI IL colpevole dei reati a lui ascritti, con eccezione di quelli di cui ai capi 85, 91 e 129 e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
CI ER colpevole dei reati a lui ascritti e, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena, beneficio condizionato all'integrale risarcimento del danno in favore della Regione Lombardia;
TU RE colpevole dei reati a lui ascritti, con eccezione di quelli di cui ai capi 129 e 109 (limitatamente, quest'ultimo, alla ricezione della somma di lire 25 milioni da De TI CL con finalità contrarie ai doveri di ufficio) e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione;
IO TO colpevole dei reati a lui ascritti con eccezione di quelli di cui al capo 50 per la parte relativa alla ricezione di somme dopo l'agosto 1991 e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
Con la stessa sentenza ES, RI, AL e IO venivano condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Pieve Emanuele per i reati di cui ai capi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 26, 28, 34, 40, 44, 48, 54, 59, 61, 67, 69, 71; RI ed LA, in solido tra loro e con altri, al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Pieve Emanuele per i reati di cui ai capi 14, 23 e 33; ES, RI, AL e IO, in solido tra loro e con altro, al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Pieve Emanuele per il reato di cui al capo 50; RI, in solido con MA IO, al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Pieve Emanuele per i reati di cui ai capi 63 e 65; ES al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Pieve Emanuele per i reati di cui al capo 42; CI al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Lombardia per i reati di cui ai capi 22 e 24; TU, AR, AD e SA in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 81; TU, AR e SA, in solido tra loro e con TI RI, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 83; TU, AR e AD in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 107; AR, in solido con Di TO, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 129; TU e AR, in solido tra loro e con Di TO, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 87;
TU, AR in solido tra loro e con Di TO e AD al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 79, 89, 113, 115, 119, 121, 123, 125;
TU e AR in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 85 e 130;
SA, in solido con TI, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 88 e 111; TU, SA e AR in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 91 e 97; TU, SA e AR, in solido tra loro e con De TO, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 99, 103 e 105;
TU, SA e AR, in solido tra loro e con AD e TI, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per i reati di cui ai capi 77 e 101; TU al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di RA per il reato di cui al capo 109; ES IO al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Locate Triulzi per il reato di cui al capo 131; ES, RI, AL e IO in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 77; TU, AR e SA in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 81; TU e AR in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 85; TU e AR in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 107;
RI, in solido con MA, al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 65; ES al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 42; TU al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per il reato di cui al capo 109; TU e AR, in solido tra loro e con AD, al risarcimento del danno in favore della parte civile CIMEP per i reati di cui ai capi 79 e 125; rimetteva le parti avanti al giudice civile per la quantificazione del danno risarcibile.
Venivano poi condannati al pagamento di una provvisionale immeditamente esecutiva:
- in favore del Comune di Pieve Emanuale: LA nella misura di lire 48 milioni;
AL nella misura di lire 776.500.000; ES, nella misura di lire 776.000.000; RI, nella misura di lire 840.000.000; IO, nella misura di lire 776.500.000;
- in favore del Comune di RA: SA, nella misura di lire 1.110.000.000; AR, nella misura di lire 1.408.000.000; TU, nella misura di lire 1.413.000.000;
- in favore della CIMEP: SA nella misura di lire 184.000.000;
AL, nella misura di lire 4 milioni;
AR, nella misura di lire 231.000.000; ES, nella misura di lire 6.500.000; RI, nella misura di 7.500.000; TU, nella misura di lire 236.000.000;
IO, nella misura di lire 4 milioni;
- in favore della CO.SMA.R.R.E.: AR, nella misura di lire 48.000.000; TU, nella misura di 48.000.000;
- in favore del Comune di Locate Triulzi: ES, nella misura di 70 milioni;
- in favore della Regione Lombardia: CI, nella misura di 86 milioni.
3. Con sentenza 25 giugno 1991, pronunciata a seguito di impugnazione degli imputati e del Pubblico Ministero, quest'ultima per la parte concernente l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., ed il giudizio di prevalenza, la Corte di appello di Milano:
- a seguito della procedura di cui all'art. 599 c.p.p., rideterminava la pena al SA in anni 3 di reclusione, al AR, esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., in anni 3 e mesi sei di reclusione, a RI, in anni tre di reclusione, previa assoluzione dal reato di cui al capo 44, confermando l'impugnata sentenza relativamente alle statuizioni civili;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'RI in relazione al reato di cui al capo 125 e nei confronti del TU in relazione ai reati di cui ai capi 87 e 127, previa riqualificazione dei reati stessi a norma dell'art. 318 c.p., perché estinti per prescrizione;
- assolveva l'RI relativamente ai reati di cui ai capi 113 e 115 per non aver commesso il fatto;
- dichiarava non doversi procedere per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione nei confronti di:
- AL IG, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante;
- ES IO, ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuati;
- TU RE, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. Confermava nel resto la sentenza impugnata nei confronti dell'LA, del CI e del IO, ivi comprese tutte le statuizioni civili. Disponeva correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata relativamente al CI, nei seguenti termini: "delle attenuanti rispetto all'aggravante non contestata eliminando quindi l'indicazione di 'equivalenza'".
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nonché LA LO, SA MO, AL IG, AR AN, ES IO, RI IG, AD RI, CI ER, IO TO
3.1. Il Procuratore Generale ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 62, n. 6, c.p., in relazione alla concessione al AL della circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell'articolo di cui si adduce la vulnerazione perché l'affermazione secondo cui la somma di lire 106 milioni messa a disposizione della parte civile, pur se insufficiente a riparare integralmente il danno, deve considerarsi idonea ad attenuare in modo rilevante le conseguenze dannose del fatto reato sarebbe la conseguenza di un'interpretazione contra legem;
e ciò in quanto le due ipotesi previste dall'art. 62, n. 6, c.p. non sono fra loro sovrapponibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice;
un risarcimento solo parziale del danno, quindi, non può valutarsi neppure ai fini del riconoscimento della seconda ipotesi. Analoga la violazione relativamente al riconoscimento della stessa attenuante al TU. Con in più la considerazione che la diminuente è stata concessa a tale imputato perché "vi sarebbe la sua promessa di non coltivare l'opposizione in sede di esecuzione e di attribuzione delle somme sottoposte a sequestro e a pignoramento", così da far venir meno, almeno per una parte della somma, il requisito della spontaneità dell'attività riparatoria;
ancora, mancanza di motivazione e violazione degli artt. 62, 69, 112 e 133 c.p. quanto al riconoscimento al ES, all'RI, al AL ed al TU della prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti. Secondo l'Ufficio ricorrente: l'affermazione secondo cui la comparazione tra il peso delle opposte circostanze dovrebbe essere effettuato con riferimento al reato più grave e non deve tener conto, nell'ipotesi di reato continuato, dell'elevato numero di reati satellite, la cui rilevanza troverà sede di analisi nella fase di determinazione degli aumenti di pena, non conterrebbe alcuna indicazione dei criteri cui il giudice di appello si sarebbe attenuto nel formulare il giudizio di comparazione così da contrastare l'operazione compiuta dal giudice di primo grado;
l'ulteriore affermazione secondo cui il numero delle persone concorrenti nel reato costituisce "se non un dato fisiologico della condotta criminale, certamente non un elemento tale da connotare una elevata valenza criminale" sarebbe irragionevolmente in contrasto con la valutazione della sentenza di primo grado che aveva rilevato che il numero delle persone coinvolte sottende l'asservimento prolungato ed incondizionato delle strutture amministrative ad interessi illeciti;
la quantità e qualità dei reati satellite sarebbero state illegittimamente trascurate quali criteri rilevanti anche ai fini del giudizio di comparazione.
b) Violazione degli artt. 69 e 133 c.p., richiamandosi anche l'art. 3 della Costituzione, con riferimento alla disparità di trattamento rispetto agli imputati CI, LA e IO, ai quali le attenuanti sono state concesse senza riconoscimento del giudizio di prevalenza;
e ciò nonostante il numero assolutamente minore di reati per cui è intervenuta condanna, in parte coincidenti, ma per difetto, con quelli addebitati agli imputati in ordine ai quali è stata affermata la prevalenza delle circostanze attenuati sulle aggravanti. Si richiama, poi, la decisione della stessa Sezione della Corte di appello che - su una parte della stessa vicenda - ha ritenuto il ES, il AL ed il IO meritevoli delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., ma con giudizio di equivalenza. Si segnala, infine, quale univoco sintomo dell'uso distorto da parte del giudice di primo grado del potere discrezionale di determinazione della pena, la circostanza che taluni degli imputati che sono pervenuti al "patteggiamento" di cui all'art. 599, comma 4, c.p. sono stati condannati con giudizio di equivalenza, pur trovandosi in posizioni identiche e talora meno gravi rispetto a quelle riguardanti gli imputati per i quali è stato affermato il giudizio di prevalenza.
3.2. LA LO lamenta:
a) Violazione della legge penale nonché mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione propria. Si deduce come il ricorrente non abbia partecipato personalmente a patti corruttivi e come non abbia avuto conoscenza anteriore al ricevimento delle somme derivanti dal contributo illecito da altri ricevuto. Le doglianze formulate con i motivi di appello sarebbero state disattese senza alcuna motivazione da parte del giudice a quo, ricorrendo ad un'interpretazione sostanzialmente abrogativa dell'art. 318 c.p.. Si sostiene, più in particolare:
1) che la delibera n. 58 dell'11 settembre 1989 (che ha dato vita all'imputazione di cui al capo 14) si concreterebbe in un atto dovuto e che la condotta dell'LA non portò alcun contributo causale, il tutto essendosi esaurito nel ricevimento di una somma a lui non dovuta;
2) che, quanto al capo 23, vi sarebbe assoluta mancanza di motivazione sul punto riguardante l'esiguità della somma ricevuta, da ritenere la conseguenza di un gesto di liberalità del coimputato RT;
senza che sia emersa la riconducibilità di tale dazione ad atti amministrativi che coinvolgessero il ricorrente;
3) che, quanto al capo 23, risulterebbe la causale della dazione della somma da parte del IG che restituì all'LA parte degli importi ricevuti in prestito.
b) La sentenza impugnata avrebbe comunque omesso di motivare in ordine alle censure sollevate nell'atto di appello circa la qualificazione del fatto, limitandosi ad un generico riferimento alle argomentazioni della decisione di primo grado, prescindendo, oltre tutto, dalla verifica di ogni singolo episodio contestato. e) Ancora, violazione degli artt. 133, 62-bis c.p., chiamando in causa pure l'art. 3 della Costituzione, mancanza di motivazione quanto al giudizio di equivalenza tra aggravante ed attenuanti. Si segnala, più in particolare, la disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati ritenuti responsabili di una serie di gran lunga più numerosa di reati, ai quali le attenuanti sono state applicate con giudizio di prevalenza, così da comportare l'estinzione dei reati per prescrizione.
f) In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe contrassegnata da assoluta assenza di motivazione su ogni punto sottoposto al suo esame.
3.3. ES IO e AL IG, con unico atto, sottoscritto dall'avv. Ciro Paparo, dopo aver contestato le argomentazioni del Procuratore Generale quanto alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. ed al giudizio di prevalenza delle circostanza attenuanti sulla circostanza aggravante, addebitano alla sentenza impugnata - subordinatamente all'eventualità dell'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero - violazione della legge processuale circa la valutazione delle chiamate di correo, compiuta senza una attenta verifica in ordine a ciascun fatto contestato ad ognuno dei ricorrenti. Il tutto in presenza di atti di appello che avevano evidenziato come il nucleo essenziale della affermazione di responsabilità fosse incentrato sulle dichiarazioni del Li CA e sulla (peraltro errata) consulenza-testimonianza del Maccabruni, introdotta nel fascicolo dopo la scelta del rito e non oggetto di contestazione in contraddittorio. Si lamenta poi che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'illegittimità delle varianti al Piano regolatore di Pieve Emanuele: il tema delle aree da inserire nella variante, prima di essere sottoposto al vaglio del consiglio comunale, era stato oggetto di discussione ed approvazione da parte delle rappresentanze politiche e sociali con acquisizione del parere delle commissioni consiliari, nonché del tecnico urbanista incaricato della redazione della variante, vale a dire, il Li CA. Senza che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 51 del 1975 fosse necessaria la ripubblicazione del piano regolatore modificato. Si ribadiscono, poi, le argomentazioni contenute nei motivi di appello circa la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 318 c.p.. 3.3. Analoghi i motivi di ricorso presentati, nell'interesse di IO TO, sempre dall'avv. Paparo.
3.4. Con atto sottoscritto dall'avv. Daria Pesce, CI ER denuncia:
a) errata applicazione dell'art. 319 c.p. in relazione ad atti di natura discrezionale, per essere, al più, ipotizzabile il reato di corruzione impropria. Dopo aver rilevato che, in presenza di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale si era limitata, sul punto, a riprodurre acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, si segnala come non sia condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui vi sarebbe incompatibilità tra destinazione urbanistica per la realizzazione del Golf di Tolcinasco, mentre sarebbe significativa l'approvazione da parte della Regione di ogni singolo atto amministrativo, precisandosi che la realizzazione del Golf ha arrecato un vantaggio per la pubblica amministrazione in quanto si è resa possibile l'istituzione di posti di lavoro, sono state costruite strade, è stata creata una zona verde;
e se anche il gruppo privato ne ha tratto dei profitti, è da ritenere sempre esponenziale l'interesse del Comune. Rammentata la giurisprudenza di questa Corte in tema di distinzione tra corruzione propria e corruzione impropria, si conclude nel senso che non vi era stato un preventivo accordo tra gli imprenditori ed il Comune per legittimare atti illeciti, ma soltanto una convergente iniziativa per un'equa distribuzione delle aree agricole.
b) Carenza assoluta di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito della fattispecie del reato di corruzione anziché di concussione, l'ipotesi di reato esclusivamente rilevante con riguardo al ricorrente, soggetto passivo di tale ultimo delitto;
c) carenza assoluta di motivazione quanto alla individuazione del tempus commissi delicti.
d) Violazione degli art. 69, 133 c.p., anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, per l'evidente disparità di trattamento rispetto agli imputati ES, AL e IO, nei confronti dei quali - nonostante il notevolissimo numero di reati contestati - le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sull'aggravante. Inoltre sarebbe stato erroneamente effettuato il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti malgrado nessuna aggravante sia stata addebitata al CI. e) La Corte territoriale, pur essendo intervenuta nel giudizio di appello rinuncia alla costituzione di parte civile della Regione Lombardia nei confronti del CI, non ha provveduto ad eliminare le statuizioni civili sul punto, ivi compresa la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno.
3.6. Hanno proposto ricorso anche una serie di imputati che avevano, nel giudizio di appello, definito il processo a norma dell'art. 599 c.p.p.. Più in particolare:
1) RI IG deduce:
a) Violazione degli artt. 81, 157, 158 c.p., 129 c.p.p., per la mancata declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi 34, 40, 54, 65, 67, 69 e 71 della rubrica, se autonomamente considerati, prevalendo, ove il reato già risulti prescritto, la causa di estinzione del reato sulla continuazione che non può determinare effetti contra reum.
b) Violazione degli artt. 125, comma 3, 129, 649 e 630, lettera a, c.p.p. relativamente al capo 9 della rubrica e per il mancato proscioglimento dal reato di cui al capo 59 per inconciliabilità dei fatti giudicati. Più in particolare, per il reato di cui al capo 9, i fatti sarebbero stati già giudicati con la sentenza di assoluzione 24 giugno 1998 del Tribunale di Milano, avente, appunto, ad oggetto la deliberazione consiliare n. 15 del 16 marzo 1990, osservazione n. 15. Il tutto con effetti anche sul capo 59, che concerne l'osservazione n. 14 della delibera consiliare n. 15 del 16 marzo 1990.
b) Violazione degli artt. 129 c.p.p. e 318 c.p. per la mancata individuazione del momento consumativo del reato e per l'omessa pronuncia di proscioglimento perché il fatto non sussiste in ordine ai reati di cui ai capi 23 e 28 (il primo doveva ritenersi assorbito dal capo 20, il secondo dai capi 1, 5, 7, 9 e 11), i reati di cui ai capi 20, 34, 40, 54, 65, 67, 69 e 71 dovevano ritenersi estinti per prescrizione.
d) Violazione degli art. 129 e 125 c.p.p., per mancata pronuncia di una causa di non punibilità per non aver commesso il fatto in ordine ai reati di cui ai capi 26, 28, 67, 69, 71, 48, 50, 54, 63. e) Violazione degli artt. 129 c.p.p., 318 e 319 c.p. per erronea individuazione del reato e mancata pronuncia di estinzione di tutti i reati per prescrizione, avendo il giudice a quo omesso di verificare che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come ipotesi di corruzione impropria.
f) Violazione degli artt. 599, comma 4, e 602, comma 2, c.p.p. per la mancata separazione del procedimento con richiesta congiunta di accoglimento dei motivi dal procedimento "principale". g) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione al RI della circostanza attenuante del risarcimento del danno, applicata agli imputati che avevano proseguito nel giudizio ordinario, nonostante la decisione sia stata pronunciata in unico contesto, con possibilità di verifica integrale del fatto da parte della Corte territoriale.
h) Violazione degli artt. 125, 574, 538, 540 e 541 c.p.p. per essersi mancato di assegnare rilevanza all'assoluzione dal reato di cui al capo 44 agli effetti civili e, più in particolare, agli effetti della provvisionale disposta.
i) Violazione degli artt. 574, comma 1, 602, comma 2, 599, commi 4 e 5, 178, lettera c, per mancato intervento dell'imputato (e delle parti civili) nel giudizio per il risarcimento del danno. j) Violazione degli artt. 574, comma 1, 125 c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla responsabilità civile e alla sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali. k) Violazione degli artt. 185, 187 c.p., 539, comma 2, 341 c.p.p., 1316, 1292, 1294 c.c., 102 c.p.c., 185, lettera c, c.p.p., per errata qualificazione, del danno, delle provvisionali e delle spese in favore della parte civile.
Quanto al danno urbanistico ed ambientale, sarebbe stato illegittimamente ritenuto, non potendo qualificarsi conseguenza immediata e diretta della corruzione. Inoltre, nella determinazione del danno - corrispondente all'importo delle tangenti - sarebbero stati considerati i soli corrotti e non anche i corruttori. l) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla provvisionale disposta per i reati di cui ai capi 9, 44, 48, 59, in ordine ai quali la stessa sentenza di primo grado ha escluso l'incasso di qualsivoglia tangente da parte dell'imputato. 2) SA MO lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p., anche con riferimento alla disparità di trattamento rispetto ad altri imputati nei confronti dei quali, nel procedimento ordinario, a seguito del giudizio di prevalenza, è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione.
3) Pure AR AN lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p., tanto più rilevante - assume il ricorrente - considerate le condizioni per l'applicabilità dell'art. 62, n. 6, c.p., avendo versato l'imputato a favore della parte civile la somma di lire 800.000.
In prossimità dell'odierna udienza l'LA ha depositato motivi nuovi a sostegno del ricorso. Un'articolata memoria è stata prodotta dalla parte civile Comune di Pieve Emanuele.
DIRITTO
4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AD RI perché i reati a lui ascritti, nell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., sono estinti per morte dell'imputato, come risulta dalla relativa certificazione prodotta dal difensore.
5. La sentenza impugnata va altresì annullata nei confronti di CI ER perché i reati sono estinti per prescrizione. Dalle decisioni di primo e di secondo grado e dalle stesse imputazioni risulta che nessuna aggravante è stata contestata al CI, al quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.. Poiché il fatto di cui al capo 23 è stato addebitato fino al maggio 1992 ed il fatto di cui al capo 24 è stato addebitato fino al 1994, entrambi i reati, dunque, sono estinti per il decorso del tempo. Essendo, peraltro, stata revocata nel giudizio di appello la costituzione di parte civile, con conseguente caducazione delle statuizioni civili e della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'integrale risarcimento del danno a favore della Regione Lombardia, unica parte civile nei confronti del CI, vanno annullate senza rinvio anche le statuizioni civili contenute nella sentenza denunciata.
5.1. La mancanza di statuizioni civili impone, infatti, una delibazione che presuppone un diretto rapporto tra la causa estintiva e l'operatività dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; l'accertamento, cioè, della presenza di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione di esso da parte dell'imputato che emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 9 luglio 1998, Maccan);
non può, in altri termini, essere dato ingresso, alla censura incentrata sulla motivazione che condurrebbe all'annullamento con rinvio della impugnata decisione, secondo un modello incompatibile con il precetto dell'art. 129 c.p.p., salvo che la vicenda sia contrassegnata dalla carenza di un effettivo apparato argomentativo che conduca ad un annullamento senza rinvio della sentenza denunciata, ipotesi non profilabile nella specie, come si vedrà prendendo in esame le censure degli altri imputati.
6. Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto limitatamente alle censure riguardanti l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p. al AL ed al TU. L'esame delle doglianze concernenti l'applicazione della detta attenuante assume carattere pregiudiziale rispetto al vaglio dei ricorsi degli imputati in punto di responsabilità perché, in forza del riconoscimento di essa, i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione. Un'operazione derivante dalla sentenza impugnata che ha anteposto le argomentazioni concernenti la sussistenza della attenuante ed il giudizio di prevalenza alla verifica della responsabilità degli imputati, secondo uno schema incompatibile con le statuizioni civili derivanti dalla sentenza di primo grado, che avrebbero imposto una plena cognitio da parte della Corte territoriale. La quale è, invece, surrettiziamente pervenuta ad una statuizione incentrata esclusivamente sul raffronto tra la sopraggiunta causa di estinzione del reato e le condizioni per il proscioglimento in merito, secondo il modello indicato dal primo e del secondo comma dell'art. 129 c.p.p. qui, certo, non evocabile.
D'altro canto, l'avere i ricorsi concernenti l'affermazione di responsabilità prevalentemente addebitato alla decisione denunciata il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, con esplicita prevalente richiesta di annullamento con rinvio, rende assolutamente prioritario l'esame delle censure del Pubblico Ministero, alla stregua degli argomenti talora prospettati dagli stessi ricorsi che, nel ravvisare una sorta di complementarità tra i gravami, condizionano - ma solo apparentemente, almeno alla stregua del disposto dell'art. 568, comma 4, c.p.p. - all'accoglimento delle censure del Pubblico Ministero l'effettivo rilievo delle doglianze in punto di responsabilità (si vedano, in proposito, i ricorsi del ES e del AL). Modalità, quelle con le quali i ricorrenti introducono il giudizio di Cassazione, da ritenere forse non propriamente rituali, una volta che venga contestato il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione che la Corte è tenuta comunque a scrutinare, non essendo prospettabile - pur nell'ambito del principio dispositivo, costituente una delle regole fondanti il giudizio di impugnazione - la proposizione di un ricorso la cui stessa verifica resti subordinata all'accoglimento del gravame della parte pubblica. Tanto più che, nonostante la presenza delle parti civili e la conseguente necessità di una statuizione derivante da una piena cognitio, la Corte territoriale si è attestata al mero accertamento dell'esistenza della causa estintiva. Così contravvenendo al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte Suprema, in base al quale il giudice di merito che si limiti ad applicare una causa estintiva senza motivare il diniego dell'inoperatività dell'art. 129 c.p.p., con ciò stesso esclude che ricorra la prova evidente per doversi far luogo all'assoluzione dell'imputato nel merito, tanto da riconoscere che, in tal caso, eventuali vizi della motivazione non sono deducibili in Cassazione, giacché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con la declaratoria immediata della causa estintiva. Ma - occorre ancora una volta ribadirlo - ove nel giudizio penale sia stata esercitata l'azione civile, il giudice di secondo grado, nel dichiarare l'avvenuta estinzione del reato e nel decidere, quindi, sull'impugnazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 578 c.p.p., non può confermare automaticamente le statuizioni sui capi civili, ma deve prendere in esame il contenuto del gravame e vagliare la responsabilità dell'imputato valutando criticamente la decisione adottata dal primo giudice (cfr., ex plurimis, Cass., 25 marzo 1992, Marciano).
Una più puntuale interpretazione delle doglianze sopra ricordate, impone, dunque, di ritenere che - a parte l'espressione, non certo univoca, adottata nell'epilogo dell'atto di impugnazione - alla cognizione della Corte sia stata sottoposta la "tenuta" della sentenza di appello sotto il profilo della mancanza (e talvolta della illogicità) della motivazione, con conseguenti riverberi, data la natura di vitium in procedendo di quello indicato nell'art. 606, comma 1, lettera e, prima parte, c.p.p., pure ai fini previsti dall'art. 587 c.p.p., qui direttemente non evocati, ma che comunque la Corte è tenuta a scrutinare - quanto meno allo scopo di vagliare, nei limiti derivanti dagli artt. 587 e 627, comma 4, c.p.p. - le condizioni per il prodursi dell'effetto estensivo della sentenza.
6.1. Scendendo all'esame dell'impugnazione del Pubblico Ministero, va rilevato che l'art. 62, n. 6, c.p. prevede due distinte ipotesi circostanziali, consistente l'una nell'"avere, prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni"; l'altra, nell'"essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto dall'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze del reato".
A qualche specifico problema ha dato luogo la previsione dell'art. 62, n. 6, prima parte, nei casi in cui il danno sia stato provocato da più persone. Quel che è certo è che tale circostanza attenuante va collegata direttamente al disposto dell'art. 187 c.p., e che, quindi, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, queste sono obbligate - stante la disposizione generale di cui all'art. 2055 c. c. - al risarcimento dei danni, se e sempreché il fatto sia identico per tutti i concorrenti (Sez. 6^, 17 dicembre 1966, Leone;
cfr. anche Sez. 2^, 30 novembre 1973, Frantoni). A corollario si è pertanto ritenuto che, quando il risarcimento del danno avviene ad opera di uno solo dei concorrenti nel reato, la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, c.p., data la sua natura soggettiva, non può essere applicata ad altro compartecipe (Sez. 6^, 17 ottobre 1978, RT). Ed è significativo notare che, proprio alla natura "squisitamente" personale soggettiva della circostanza si è riferita una recente decisione di questa Corte, la quale ha statuito che, poiché l'attenuante comune del risarcimento del danno, di cui all'art. 62, n. 6, prima ipotesi, c.p., è designata da una simile connotazione (essa è infatti, riconosciuta dalla legge non tanto in chiave di tutela del relativo diritto di credito della parte offesa, quanto quale sintomo tangibile del ravvedimento del reo), in caso di concorso di più persone nel reato, non è necessario che la somma corrisposta a titolo di risarcimento sia stata ripartita in parti eguali tra tutti i concorrenti che invocano l'applicazione dell'attenuante, ma è sufficiente che ciascuno di essi vi abbia comunque contribuito, purché tale contributo non sia stato puramente simbolico e che l'esborso abbia comportato per ciascun compartecipe, secondo le circostanze concrete, un apprezzabile sacrificio economico (Sez. 1^, 17 gennaio 1997, Lo Nero). Nell'area, dunque, della prima parte dell'art. 62, n. 6, c.p. è ravvisabile un latente contrasto giurisprudenziale (che, peraltro, appare decisamente al di fuori di pretese interferenze tra la prima e la seconda parte dello stesso articolo) risolubile non altrimenti che secondo la lettera della legge, stante il rinvio recettizio alla disposizione dell'art. 187 c.p.. Le connotazioni di tipo strettamente penalistico, individuabili nella più recente delle decisioni sopra ricordate, non devono trascurare i due poli cui la legge assegna rilevanza ermeneutica: da un lato il contegno dell'imputato, dall'altro lato, l'esigenza di un integrale ristoro del danno subito da parte della persona offesa. Ed è davvero singolare il rilievo che, nonostante la puntuale conformazione dell'art. 62, n. 6, prima parte, c.p., la decisione prima rammentata abbia affermato il valore circostanziale di un adempimento meramente parziale.
La sentenza denunciata ha seguito una linea interpretativa riferita alla prima parte dell'art. 62, n. 6 c.p. dalla quale il Collegio ritiene di dover decisamente discostarsi;
tanto più considerando che il giudice a quo ha ricondotto gli isolati tracciati ermeneutici di questa Corte alla diversa ipotesi contemplata nella seconda parte dell'articolo in esame.
6.2. Ma, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante nel senso che le condizioni cui si riferisce la seconda parte dell'art. 62, n. 6, c.p. devono essere diverse da quelle di natura patrimoniale;
e ciò al fine di evitare l'efficacia diminuente di un parziale risarcimento che è decisamente negata dalla prima parte della disposizione, tanto che se ne esclude l'applicabilità ai reati contro il patrimonio. Si è così affermato che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, c.p. (l'essersi il colpevole adoperato per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, per i quali l'attenuazione di pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato (Sez. 2^, 16 maggio 1990, Tito;
analogamente, Sez. 2^, 4 marzo 1988, Arese). Ancor più puntualmente si è statuito che le due ipotesi attenuatrici del reato contenute nell'art. 62, n. 6, c.p., hanno sfere di applicazione normalmente autonome;
l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale ma economicamente risarcibile;
l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata;
così traendone la conseguenza che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice;
dunque, il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 5^, 6 giugno 1985, Nardecchia). La sentenza impugnata ha ricordato, in senso contrario, la già citata Sez. 1^, 17 gennaio 1997, Lo Nero, che, come si è visto, oltre a porsi in diretta collisione con l'espressa previsione legislativa, si riferisce all'ipotesi contemplata dalla prima parte dell'art. 62, n.
6. Ma è sufficiente ricordare - con valenza ermeneutica davvero esplicativa - che questa Corte ha già avuto occasione di affrontare tale problematica, osservando che, in tema di attenuante del risarcimento del danno, quando quest'ultimo sia stato cagionato da più persone concorrenti nel reato, la circostanza non può essere riconosciuta al singolo che non abbia contribuito all'adempimento;
con la conseguenza che se uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risarcimento stesso, l'altro concorrente, per fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta tempestiva volontà di riparazione del danno cagionato, non più direttamente verso la parte lesa - che non ha più titolo a ricevere altro - ma indirettamente, provando di avere - prima del giudizio rimborsato al complice più diligente la propria quota.
6.3. Poiché l'attribuzione di tale attenuante ha rilievo ai fini del giudizio di prevalenza e, pertanto, una diretta incidenza sulla statuizione che ha dichiarato la prescrizione dei reati, va disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto della sentenza impugnata. Il tutto in un quadro che impone a questa Corte di dare un contributo esegetico all'interpretazione di un sistema di antinomie - che, in quanto solo apparente - diviene falsamente intrinseco al precetto di cui all'art. 62, n. 6, c.p. chiamato in causa dalla sentenza denunciata.
Non è inutile ricordare che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, ultima parte, c.p. era stata concessa a Di TO DU, AR AN, ES IO, RI IL, CI ER, sia pure ritenuta equivalente, insieme alle circostanze attenuanti generiche, alla circostanza aggravante contestata. L'estensione al AL ed al TU da parte della Corte di appello, della medesima attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., muove dalla stessa logica: la possibilità, cioè, di consentire l'applicazione della seconda parte dell'art. 62, n. 6, c.p. anche in caso di reati che offendono il patrimonio.
Questa parte della statuizione precede - come si è detto - quella in punto di responsabilità per le argomentazioni surrettiziamente adottate dalla sentenza impugnata la quale - come si vedrà fra poco - data per scontata l'applicabilità della causa estintiva, si è assestata ad un giudizio, del tutto riduttivo, erroneamente incentrato sul diverso tema concernente l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, c.p.p..
6.4. L'addotto palese squilibrio nel giudizio di comparazione che trascura i molteplici episodi di corruzione addebitatati agli imputati per i quali è stata ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti non può non rilevare ai fini dell'art. 69, così come apoditticamente affermato in sentenza. Peraltro, almeno allo stato, relativamente al AL ed al TU, la censura risulta assorbita dalla statuizione relativa alla inipotizzabilità della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, a tali imputati.
6.5. Per il resto il ricorso del Procuratore Generale, nella parte in cui denuncia disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, è del tutto privo di fondamento, concernendo la vicenda in esame fatti diversi da quelli affrontati dalla decisione sopra menzionata. Tanto più, con riferimento alla comparazione rispetto ai ricorrenti che hanno definito il procedimento con la procedura di cui all'art. 599 c.p.p.. Ciò comporta, dunque, il rigetto del ricorso del Procuratore Generale nei confronti dell'RI e dell'Achilli.
7. In punto di responsabilità, fondati sono da ritenere i ricorsi proposti dal AL, dal ES, dall'LA e dal IO nella parte in cui hanno dedotto mancanza di motivazione, proprio in ordine alle relative doglianze, da parte della sentenza impugnata;
una censura puntualmente rientrante nella previsione dei "casi" di ricorso di cui all'art. 606, lettera e, c.p.p.. Non può, anzi tutto, contestarsi che l'addotta mancanza di motivazione - distinguendosi dal vizio logico della motivazione stessa - debba essere definita quale vero e proprio error in procedendo, come mancata esplicitazione della scelta probatoria seguita. Appare chiaro che la morfologia della motivazione resta caratterizzata dall'impiego di strumenti ermeneutici dotati di una certa flessibilità solo considerando, è quanto si vedrà fra poco, la concettualizzazione e l'innesto - ormai consolidato nel sistema - della cosiddetta motivazione per relationem. Ne deriva che la mancanza di motivazione sta ad indicare l'emergere di lacune argomentative ravvisabili all'interno del provvedimento denunciato;
cosicché, nonostante l'apparente complementarietà tra "mancanza" e "manifesta illogità" della motivazione, gli apparati ermeneutici per discriminare il primo dal secondo vizio della sentenza devono profilarsi come davvero appropriati. È altrettanto chiaro, peraltro, che - atteso il regime di rilevabilità del vizio - assumono valore decisivo le ragioni addotte nel giudizio di appello, se è vero che l'impugnazione resta qualificata dalla "risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare. In tal modo facendo emergere le ragioni stesse che consentono di qualificare la "mancanza di motivazione" come un vero e proprio vizio in procedendo;
con ciò ribadendosi che la mancanza di motivazione sta ad indicare l'assoluto ripudio da parte del giudice del gravame dell'esame delle censure proposte.
Si è più volte affermato da parte della giurisprudenza di questa Corte che, in ogni caso, una risposta non è richiesta laddove le ragioni dell'impugnazione non abbiano alcuna base. La problematica resta esponenziale sotto diversi profili;
non appare però inutile ricordare lo schema logico entro il quale si inserisce il rapporto di impugnazione e che impone una verifica delle censure proposte, anche al fine di accertarne l'idoneità ad accedere al nuovo grado di giudizio, secondo il modello derivante dal precetto di cui all'art. 591 c.p.p.. 7.1. La Corte, ritiene che il vizio di mancanza di motivazione rimanga designato dall'assoluta omessa verifica, da parte del giudice dell'impugnazione, dei motivi di doglianza.
Sotto tale profilo, mentre resta doveroso per il giudice di appello esaminare, punto per punto, le censure proposte, diviene regola non conforme ai principi dell'ordinamento processuale richiamarsi, senza alcun giudizio critico, alla motivazione della decisione oggetto di censura.
7.2. La tematica rimanda al problema della motivazione per relationem, risultando la giurisprudenza di questa Corte costante nel senso che è consentito al giudice di appello richiamare, nella motivazione della sentenza, gli argomenti accusatori addotti nella decisione di primo grado;
precisandosi, però, che tale regola trova il suo limite nell'obbligo della valutazione critica della decisione impugnata quando col gravame sia stata richiesta una tale valutazione e a sostegno della richiesta siano state esposte le relative ragioni;
cosicché, ove il giudice di secondo grado non ottemperi a tale obbligo, ne risulta violato il principio del doppio grado di giurisdizione (Sez. 1^, 8 marzo 1991, Lombardi). Condizione per la ravvisabilità del vizio è, dunque, che le censure avanzate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, non essendo il giudice di appello tenuto a riesaminare una questione sommariamente riferita dall'appellante nei motivi di gravame sulla quale si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte e senza vizi logici, non specificamente e criticamente censurate (Sez. 6^, 18 settembre 1992, Siciliano;
Sez. 4^, 18 novembre 1994, Mascolo). Si è così affermata la legittimità della motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendo, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Tanto che, nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez. 5^, 23 marzo 2000, Re Carlo). Trattandosi di motivazione per relationem (di per sè legittima, quando vi sia concordanza non solo tra i dispositivi, ma anche sulla valutazione degli elementi più rilevanti sui quali si fonda il convincimento) - si è affermato - sussistono le condizioni per ritenere illegittima la decisione impugnata anche quando l'iter logico seguito dal giudice di primo grado risulti incompatibile con quello seguito dai giudici di appello (Sez. 6^, 29 settembre 1995, Baldini). Si è correttamente precisato, pertanto, che il "vizio" di motivazione per relationem sussiste allorché il giudice investito del gravame si limiti a respingere il gravame e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta dal provvedimento impugnato e la natura delle censure, così non consentendo la conoscenza di quei temi e, conseguentemente, la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o no delle risposte date, sia pure per relationem (Sez. 4^, 22 dicembre 1995, Mahovic). Quando, cioè, nei motivi di appello siano state poste specifiche questioni, per le quali l'apparato argomentativo della sentenza del giudice sovraordinato deve essere autonomo ed autosufficiente, la motivazione per relationem, finisce, quindi, per divenire uno strumento elusivo del dovere di argomentare in ordine alla censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata (Sez. 1^, 20 giugno 1997, Zuccaro). La motivazione per relationem a quella impugnata, diviene allora inattaccabile in Cassazione nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado;
e ciò perché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (Sez. 5^, 5 marzo, 1999, Tedesco;
Sez. 5^, 22 aprile 1999, Maffeis). Ma, in mancanza di specifiche controdeduzioni, la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Sez. 4^, 25 febbraio 1999, Zodi). Dunque, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un "prodotto" unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme;
in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (Sez. 3^, 1^ febbraio 2002, Lombardozzi). La breve silloge giurisprudenziale sopra riportata fa, quindi, concludere nel senso che la motivazione per relationem sia legittima soprattutto nelle ipotesi in cui l'atto di appello non si adegui compiutamente al regime previsto in negativo dall'art. 591 c.p.p., altrimenti risolvendosi l'assenza di ogni reale argomentazione in una non consentita, absolutio ab instantia. Senza che possano rilevare patologie del gravame da ritenere circoscritte alle ipotesi di più stretto effetto devolutivo, quali quelle delineate - come conseguenza della tipizzazione delle vie di accesso alla Suprema Corte - dall'art. 606, comma 3, c.p.p.. 7.3. Sul più generale (ma complementare) versante del vizio di cui alla seconda parte della lettera e dell'art. 606, comma 1, c.p.p., la giurisprudenza, sin dai sui esordi, ha avuto occasione di puntualizzare che, per aversi mancanza di motivazione, deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice;
così da non potersi annoverare nell'ambito di tale vizio la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6^, 30 gennaio 1992, Prisinzano). Subito precisandosi che il dovere della motivazione della sentenza viene soddisfatto allorché il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza logico-giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento;
così da trarne la conseguenza che non adempie detto obbligo la sentenza nella cui motivazione, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il giudice abbia usato, nel rendere conto del proprio ragionamento, argomentazioni apodittiche e, perciò, inaccettabili sul piano logico, non essendo riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto (Sez. 6^, 27 maggio 1992, Ingino;
Sez. 6^, 19 febbraio 1992, Mincione;
Sez. 6^, 5 novembre 1992, Vinciguerra). Ciò pur non omettendosi di osservare come il difetto (forse, meglio, la mancanza) di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, anche soltanto implicito (Sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico); pur rimarcandosi che il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva ma soprattutto dalla assenza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo (Sez. 2^, 9 marzo 1993, Carullo). La mancanza di motivazione, ha affermato ancora la Corte, deve essere, individuata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, necessarie al fine di rendere evidente l'intero iter logico seguito dal giudice di merito, sì da renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso l'esame del punto sottoposto all'analisi del giudice (Sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino). Ancor più perentoriamente, si è affermato che il giudice di merito deve assolvere l'obbligo di esporre gli elementi di fatto ritenuti e posti a fondamento del giudizio, perché alla ricostruzione storica della vicenda processuale il giudice di legittimità deve rifarsi nella valutazione dell'adeguatezza, congruità e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, secondo la regola posta dall'art. 606, lettera e, c.p.p.; con la conseguenza che la completezza della cognizione del fatto si pone come conditio sine qua non perché la Corte di Cassazione possa esercitare il suo ruolo di giudice di legittimità (Sez. 1^, 6 aprile 1995, Lauro). In sintesi, conformemente al disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in
Cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità) della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento (Sez. 2^, 11 giugno 1998, Di Salvo). A corollario si è così statuito che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4^, 15 dicembre 1998, Iannotta). Il vizio di mancanza di motivazione è costituito, non solo dalla totale carenza della parte espositiva ma anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo (Sez. 2^, 9 marzo 1993, Mariani;
Sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino). Il tutto anche alla stregua delle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1^, 10 novembre 1993, Di Giorgio;
Sez. 2^, 25 gennaio 1994, Gioffrè). Sempre considerando che è consentito alla Corte di Cassazione l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o no delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 2^, 21 dicembre 1994, Loisi). Appare in tal modo evidente dai sopra evidenziati richiami interpretativi il vero e proprio rapporto di continenza ravvisabile tra le tematiche della mancanza di motivazione e della motivazione per relationem (intesa - come risulta da non poche decisioni di questa Corte - come vizio della sentenza), dall'altro lato, il rapporto di complementarità ravvisabile tra invalidità dell'impugnazione e absolutio ab instantia.
8. Del vizio di mancanza di motivazione appare affetta la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti AL IG, ES IO, LA LO, IO TO (nonché del TU, un vizio che assume qui rilevanza in forza dell'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero).
Relativamente ai suddetti imputati la Corte territoriale si è limitata, pur in presenza di atti di impugnazione denuncianti specifiche censure e pertanto da considerare validamente proposti, a trascrivere le sequenze intepretative della decisione oggetto del gravame in termini del tutto generici, trascurando di richiamare la posizione di ogni singolo imputato e con l'enunciare talora proposizioni contenenti vistosi errori di diritto (si pensi alla tematica dei riscontri in materia di chiamata in correità). Nè, peraltro, lo spessore motivazionale della decisione di primo grado può da solo supplire le riscontrate lacune della sentenza denunciata, apparendo evidente nell'assenza di ogni sequenza argomentativa la corrispondente mancanza da parte del giudice a quo dell'esercizio del dovere di controllo della correttezza delle statuizioni del Tribunale. Un vero e proprio vitium in procedendo, dunque, rilevabile dal testo del provvedimento impugnato (ove vengono acriticamente richiamati, oltre che le notazioni interpretative riguardanti l'art. 192, comma 3, c.p.p., i rilievi in tema di distinzione tra corruzione propria e corruzione impropria, entrambi svincolati dalla concreta vicenda processuale), tanto da privare gli imputati di un grado di giurisdizione. Le uniche - ma solo in parte e non di rado erronee argomentazioni adottate dalla Corte territoriale riguardano l'applicazione ed il giudizio di comparazione delle circostanze e la misura della pena.
9. Restano ora da esaminare i ricorsi degli imputati che hanno definito il procedimento ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. Essi sono da qualificare tutti inammissibili.
Premesso che, secondo la prevalente linea interpretativa di questa Corte Suprema, il concordato in appello implica la rinuncia per le parti a far valere in sede di Cassazione ogni altra questione attinente ai motivi oggetto di rinuncia, con la sola eccezione delle questioni attinenti a nullità assolute inerenti al rito o all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 1^, 5 luglio 1995, Passavanti, Sez. 1^, 2 maggio 1995) - situazioni, peraltro, entrambe non presenti nel caso di specie - la più recente giurisprudenza di legittimità anche, probabilmente, in consonanza con gli approdi delle Sezioni unite di questa Corte in tema di omologazione delle cause di inammissibilità olim distinte in cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute (cfr. Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, la quale ha precisato che "la rinuncia all'impugnazione che sia, ovviamente, ammissibile è vicenda affatto diversa dalle altre cause di inammissibilità, discendendo un simile effetto dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto di impugnazione, provocando, una volta dichiarata l'inammissibilità, la formazione del giudicato formale"), ha affermato che, una volta che nel giudizio di appello, secondo la procedura prevista dall'art. 559, comma 4, le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi, con eventuale rinuncia alle altre censure, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, con l'effetto che l'intervenuta rituale rinuncia al motivo concernente l'affermazione di responsabilità preclude il riesame su tale punto dell'impugnata decisione, anche se la doglianza riguardi la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (Cass., 17 ottobre 2001, Pugliese;
Cass. 24 ottobre 2001, Fendoni). Tale linea il Collegio ritiene di dovere pienamente condividere perché essa sembra meglio conformarsi ai tracciati interpretativi percorsi dalle Sezioni unite, così da rendere conseguentemente inidonei i ricorsi sopra ricordati ad accedere al vaglio di questa Corte Suprema. Una soluzione, peraltro, che questa Corte dovrebbe necessariamente prescegliere ove accogliesse la diversa linea di tendenza, non venendo, certo qui direttamente in considerazione l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., suggestivamente addotta dal RI, per effetto della concessione e del calcolo delle circostanze. In tema di reato continuato, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, anche se il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni). Va solo ricordato che, alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi;
con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per Cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia (Sez. 1^, 2 maggio 1995, Sorgato); che, nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per Cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato;
e ciò perché la intervenuta rinuncia comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per Cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. (Sez. 6^, 2 marzo 1999, RT); che alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilità del ricorso per Cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello (Sez. 3^, 16 dicembre 1999, Taullaj).
9.1. Più in particolare, con riferimento ai motivi addotti dal RI, taluni dei quali sono stati proposti anche dagli altri imputati che hanno definito il giudizio con la procedura di cui all'art. 599 c.p.p.:
a) Manifestamente infondata è la censura con la quale si lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, 129, 649 e 630, lettera a, c.p.p. relativamente al capo 9 della rubrica e per il mancato proscioglimento dal reato di cui al capo 59, deducendosi che il reato di cui al capo 9 sarebbe stato già giudicato con la sentenza di assoluzione 24 giugno 1998 del Tribunale di Milano, avente, appunto, ad oggetto la deliberazione consiliare n. 15 del 16 marzo 1990, osservazione n. 15, con effetti anche sul capo 59, che concerne l'osservazione n. 14 della delibera consiliare n. 15 del 16 marzo 1990. Ciò non tanto perché - come dedotto dalla parte civile - la sentenza è divenuta irrevocabile il 26 gennaio 1999, dunque, prima del giudizio di appello e perché se la questione non fu dedotta, rientra pienamente nell'ambito della rinuncia di cui all'art. 599, comma 4, o comunque perché forma oggetto di precisa, formale acquiescenza che dà luogo alla formazione di un giudicato parziale interno e neppure perché l'ipotesi del ne bis in idem non è espressamente prevista dall'art. 129, mentre l'art. 649, comma 2, riguarda solo l'inizio di un nuovo procedimento. Le reali ragioni della inammissibilità della censura si ravvisano sia nel rilievo che la sentenza pronunciata nel presente procedimento è comunque anteriore a quella del Tribunale di Milano, con conseguente inoperatività dell'art. 649 c.p.p. sia, soprattutto, nella constatazione che i fatti giudicati nei due procedimenti sono diversi (v. capo A RG 625/97). Ed è sintomatico rilevare come la stessa eccezione non sia stata sollevata dai coimputati ES, AL e IO, che pure hanno definito il procedimento di appello con rito odinario.
b) Analoga sorte va assegnata al motivo con cui si denuncia violazione degli artt. 129 c.p.p. e 318 c.p. per la mancata individuazione del momento consumativo del reato e per l'omessa pronuncia di proscioglimento perché il fatto non sussiste in ordine ai reati di cui ai capi 23 e 28 (il primo avrebbe dovuto ritenersi assorbito dal capo 20, il secondo nei capi 1, 5, 7, 9 e 11), ed ai capi 20, 34, 40, 54, 65, 67, 69 e 71 (che avrebbero dovuto ritenersi estinti per prescrizione). La questione, infatti, oltre a non essere stata dedotta in appello, non può formare oggetto di rimostranza alcuna in questa sede per le ragioni più volte ricordate. c) Inamissibile, è, ancora, il motivo con i quale si deduce violazione degli artt. 129 e 125 c.p.p., per mancata pronuncia della causa di non punibilità per non aver commesso il fatto in ordine ai reati di cui ai capi 26, 28, 67, 69, 71, 48, 50, 54, 63, nonché degli artt. 318 e 319 c.p.. Il giudice a quo ha, infatti, ampiamente e correttamente motivato le ragioni dell'inoperatività nel caso di specie del precetto dell'art. 129 c.p.p.. d) Quanto al motivo con il quale si lamenta violazione degli artt. 599, comma 4, e 602, comma 2, c.p.p. per la mancata separazione del procedimento con richiesta congiunta di accoglimento dei motivi dal procedimento "principale", va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contemporanea celebrazione e decisione, in un unico dibattimento, sia del giudizio ordinario nei confronti di taluni imputati che del c.d. patteggiamento in appello, richiesto da altri, non dà luogo ne' ad abnormità ne' a nullità, non ricavandosi da alcuna specifica disposizione ne' dal complessivo impianto sistematico del processo penale l'arbitrarietà della coesistenza dei due riti all'interno dell'unico procedimento d'appello e la conseguente necessità di separazione dei procedimenti;
la definizione dell'intero giudizio con il rito ordinario pubblico, anziché, in parte, con il rito camerale, implica, infatti, il più ampio esercizio del diritto di difesa e una più pregnante delibazione delle ragioni di gravame e delle richieste delle parti (cfr., ex plurimis Sez. 1^, 7 febbraio 2003, De Carlo). Il che consente di qualificare inammissibile pure la censura con la quale si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, applicata agli imputati che avevano proseguito nel giudizio ordinario, nonostante la decisione sia stata pronunciata in unico contesto, con possibilità di verifica integrale del fatto da parte della Corte territoriale, nonché quella con la quale si denuncia violazione degli artt. 574, comma 1, 602, comma 2, 599, commi 4 e 5, 178, lettera c, per mancato intervento dell'imputato (e delle parti civili) nel giudizio per il risarcimento del danno.
e) Un'identica statuizione va adottata in relazione alla censura con la quale si lamenta violazione degli artt. 125, 574, 538, 540 e 541 c.p.p. per essersi mancato di assegnare rilevanza all'assoluzione dal reato di cui al capo 44 agli effetti civili e, più in particolare, agli effetti della provvisionale disposta. A parte il rilievo che il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è impugnabile per Cassazione (Sez. 1^, 4 marzo 1999, Pirani), va qui considerato che la complessiva delibazione quanto all'entità della somma provvisoriamente liquidata può ben restare intatta nonostante l'assoluzione da uno dei (26) reati per cui è intervenuta condanna. Il che trascina nell'identica sorte il motivo con cui si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla provvisionale disposta per i reati di cui ai capi 9, 44, 48, 59, in ordine ai quali la stessa sentenza di primo grado avrebbe escluso l'incasso di qualsivoglia tangente da parte dell'imputato,
f) Inammissibile è, infine, la doglianza con la quale il RI denuncia violazione degli artt. 185, 187 c.p., 539, comma 2, 341 c.p.p., 1316, 1292, 1294 c.c, 102 c.p.c. 185, lettera c, c.p.p., per errata qualificazione, del danno, delle provvisionali e delle spese in favore della parte civile. Secondo il ricorrente, il danno urbanistico ed ambientale, sarebbe stato illegittimamente ritenuto, non potendo qualificarsi conseguenza immediata e diretta della corruzione;
inoltre, nella determinazione del danno - corrispondente all'importo delle tangenti - sarebbero stati considerati i soli corruttori e non anche i corrotti. Come ha osservato la parte civile, relativamente al danno ambientale il giudice si è limitato ad una condanna generica per la quale è sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e il probabile nesso di causalità tra questo e il pregiudizio. L'ulteriore doglianza del ricorrente appare, invece, sprovvista del necessario requisito della specificità.
10. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di SA MO, AR AN e RI IG consegue la condanna di tali ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro ad una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare - attesa la pretestuosità delle doglianze, conseguente alla rinuncia ai motivi di appello - in euro duemila. Il RI va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Pieve Emanuele nel presente grado che liquida in complessivi euro duemilacinquecento per onorari, oltre IVA e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD RI, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CI ER perché i reati sono estinti per prescrizione;
annulla, altresì, nei suoi confronti, le statuizioni civili. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, nei confronti di AL IG e di TU RE limitatamente alla concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p., nonché dei ricorsi degli imputati AL IG, ES IO, LA LO e IO TO, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di questi ultimi e del TU e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di ES IO e di RI IL. Dichiara inammissibili i ricorsi di SA MO, AR AN e RI IG che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro alla somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Condanna altresì il RI alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Pieve Emanuele nel presente grado, che liquida in complessivi euro duemilacinquecento per onorari, oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004