Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
In tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, qualora la contestazione comprenda tanto l'ipotesi omissiva quanto quella commissiva nessuna violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. ha luogo quando le ricostruzioni, in primo grado e in appello, si mantengano nei limiti della contestazione, atteso peraltro il criterio sostanzialistico, improntato alla verifica concreta della sussistenza del pregiudizio dei diritti della difesa, con il quale va valutato il principio di correlazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2004, n. 24058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24058 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO NI S. - Presidente - del 06/04/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 502
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 14104/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CH AN;
SA ON;
OC MI;
RO CA;
DI ON CI;
avverso la sentenza in data 5.10.2000 della Corte d'Appello di Bologna;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dr. CHLIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. Anna Maria De Sandro, che ha chiesto;
uditi i difensori 1) Avv. Bestini per HI e ZO che si riporta ai motivi di ricorso;
2) Avv. Epifani e Tona per UR e Di AR che chiedono accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atti del 4.1.2001 AN PA, del 5.2.2001 GI HI, dell'8.2.2001 CA UR e UC Di AR, del 21.2.2001 LV ZO hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 5.10.2000 della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza 17.4.1999 del Tribunale di Ravenna, ha ridotto la pena inflitta al HI, condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione, ad anni tre e mesi sei di reclusione, ha concesso alla ZO, condannata alla pena di anni uno di reclusione e lire 6.000.000 di multa per i reati di cui ai capi G) e J), ritenuta la continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2^ D.P.R. 309/90, e concesse le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e ha confermato la sentenza nei confronti del UR, del AR e del PA. Costoro vennero tratti a giudizio per rispondere:
CH AN:
a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 D.P.R. 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente cedeva a UR CA e Di AR UC e ad altre persone quantità variabili di polvere di cocaina. In Cervia negli ultimi mesi del 1991 e nei primi mesi del 1992.
b) del delitto p. e p. dall'art. 73 D.P.R.
9.10.1990 n. 309 per avere illecitamente ceduto a LI RA e LO OV n. 2 involucri contenenti rispettivamente gr. 2,066 (principio attivo effettivo pari a gr. 0,360) e gr. 2,204 (principio attivo pari a gr. 0,706) di polvere di cocaina. In Cervia, località Villa Inferno la sera del 7.02.1992.
RO CA;
DI ON UC;
c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 61 n. 9 c,p., 73 D.P.R.
9.10.1990 n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alle loro quanta rispettivamente di finanziere e vice brigadiere in servizio presso la 1^ Sezione Operativa della 3^ Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna, illecitamente detenevano quantità variabili di cocaina. In Cervia, ultimi mesi del 1991 e primi mesi del 1992:
d) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,61 nr. 9 e 368 2^ comma c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alle loro qualità rispettivamente di finanziere e brigadiere in servizio presso la prima sezione operativa di Cervia della 3^ Compagnia della Guardia di Finanza occultavano o comunque concorrevano ad occultare le seguenti quantità di sostanze stupefacenti:
grammi 11,300 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2,482) all'interno dell'autovettura di SI ON arrestando lo stesso in flagranza di reato pur sapendolo innocente;
grammi 15,690 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2, 215) all'interno dell'autovettura occupata da EF ER e IN TE, arrestando i predetti in flagranza pur sapendoli innocenti;
grammi 32,659 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2,148) all'interno dell'autovettura di LL IT arrestando lo stesso in flagranza di reato pur sapendolo innocente;
gr. 6,361 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 0,592) nel luogo ove avevano fermato LI AN e LO NI arrestando i predetti anche in relazione a tale quantitativo di stupefacente in relazione al quale li sapevano innocenti. Fatti aggravati ai sensi dell'art. 368 2^ comma c.p. per essersi iniziato a carico di ciascuna delle persone arrestate procedimento penale per reato punito con pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni. Fatti avvenuti in Cervia rispettivamente il 3.12.1991, il 21.12.1991, il 23.1". 1992 e il 7.2.1992.
CH AN, come da contestazione suppletiva effettuata all'udienza del 30.3.1999:
d) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 9 e 368 co. 2^ c.p. perché in concorso con il finanziere RO CA ed il Vicebrigadiere DI ON CI appartenenti alla prima sezione operativa di Cervia della 3^ Compagnia della Guardia di Finanza - i quali agivano con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alle loro rispettive qualità - occultava le seguenti quantità di sostanza stupefacente:
gr. 11.300 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2,482) all'interno dell'autovettura di SI TO il quale veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita di tale quantitativo di droga pur nella consapevolezza della sua innocenza;
grammi 15,690 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2,2l5) all'interno dell'autovettura occupata da EF ER e IN TE, i quali venivano arrestati in flagranza pur nella consapevolezza della loro innocenza;
grammi 32,659 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 2,148) all'interno dell'autovettura di LL IT il quale veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita di tale quantitativo di droga pur nella consapevolezza della sua innocenza;
gr. 6,361 di polvere di cocaina (principio attivo effettivo gr. 0,592) nel luogo ove avevano fermato LI AN e LO NI i quali venivano arrestati in flagranza pur nella consapevolezza della loro innocenza in relazione alla detenzione di tale quantitativo di droga.
Fatti aggravati ai sensi dell'art. 368 2^ comma c.p. per essersi iniziato a carico di ciascuna delle persone arrestate procedimento penale per reato punito con pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.
Fatti avvenuti in Cervia rispettivamente il 3.12.1991, il 21.12.1991, il 23.1".1992 e il 7.2.1992.
RO CA:
DI ON UC:
e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 479 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso tra loro nelle rispettive qualità di finanziere e di brigadiere in servizio presso la prima sezione operativa di Cervia della 3^ compagnia delle GdF formavano i verbali di perquisizione e sequestro attestando falsamente di aver rinvenuto:
grammi 11,500 di cocaina all'interno dell'autovettura di SI ON in Cervia il 3.12.1991:
grammi 16,500 di cocaina all'interno dell'autovettura di EF e IN in Cervia il 21.12.1991;
grammi 33,000 di cocaina all'interno dell'autoveicolo di LL IT in Cervia il 23.1.1992;
grammi 6,361 nel luogo del fermo di LI e LO in Cervia, il 7.2.1992.
CH GI:
RO CA:
DI ON UC - IN CONCORSO CON AD OV:
f) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 D P R. 9 10.1990 nr. 309 per avere il HI illecitamente detenuto e trasportato gr. 9,700 di cocaina allo scopo di farne cessione a Veggiani Marco operando effettivamente la cessione nei pressi di Mercato Saraceno mentre il PA e il Di AR e il UR nelle rispettive qualità di tenente, brigadiere e finanziere appartenenti alla 1^ sezione operativa della 3^ compagnia della GdF di Ravenna, nella consapevolezza dell'illiceità delle azioni poste in essere dal HI per essere stati portati a conoscenza delle sue intenzioni delittuose e per averlo pedinato durante il tragitto, omettevano di compiere gli atti di denuncia e di intervento di loro competenza consentendo e rendendo concretamente possibile la cessione della cocaina al Veggiani. In Cervia e Mercato Saraceno l'11.3.1992. CH GI:
OC LV:
RO CA:
DI ON UC:
g) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, comma 4^, e 80, co. 2^, D.P.R. 309/90 per avere il HI illecitamente acquistato e detenuto 10 kg. di hascisc allo scopo di farne cessione a terzi, provvedendo altresì a trasportare ed a spostare di luogo lo stupefacente in concorso con la convivente ZO LV, in attesa del perfezionarsi della cessione, mentre il UR ed il AR, nelle rispettive qualità di finanziere e vice brigadiere della GdF e nella consapevolezza dell'illiceità delle azioni poste in essere dal HI e dalla ZO essendo stati portati a conoscenza di tali azioni e del luogo ove era stato occultato lo stupefacente destinato ad essere ceduto omettevano di compiere gli atti di denuncia e di intervento di loro competenza consentendo e rendendo possibile la cessione a LI EF avvenuta in località Fosso Ghiaia di Ravenna il 24.3.1992.
SA AN;
h) del delitto p. e p. dagli artt. 73, comma 4^, e 80, co. 2^, D.P.R. 309/90 per avere illecitamente acquistato 10 kg. di hascisc da
HI GI incaricando LI EF di recarsi dal venditore per ricevere e trasportare lo stupefacente.
Fatto accertato in Comune di Ravenna il 24 marzo 1992;
i) OMISSIS;
CH GI, OC LV, RO CA:
j) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73, comma 4^, e 80, co. 2^, D.P.R. 309/90 per avere il HI illecitamente acquistato e detenuto 5 kg. di hashish provvedendo altresì a trasportare lo stupefacente, in concorso con la convivente ZO LV da IO a Reggio Emilia allo scopo di farne cessione a terzi, mentre il RO, nella sua qualità di militare appartenente alla prima sezione operativa della 3^ Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna e nella consapevolezza dell'illiceità delle azioni poste in essere dal CH e dalla OC ed essendo stato altresì portato a conoscenza del luogo ove era stato occultato lo stupefacente destinato ad essere ceduto, ometteva di compiere gli atti di denuncia e d'intervento di sua competenza consentendo e rendendo possibile la consumazione del reato. In Ravenna e Reggio Emilia il 12 e 13 aprile 1992. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Ravenna dichiarava il finanziere UR ed il vice brigadiere Di AR colpevoli dei reati di cui al capo c) limitatamente agli episodi SI, EF e LL, ritenendo l'attenuante di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309, della calunnia in danno di SI e EF (capo d), dei falsi in relazione a SI e IN FI (capo e), del reato di cui al capo g), ritenuta la detenzione di 9 kg. di hascisc ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2^.Riteneva ancora colpevole il solo UR del reato di cui al capo j), limitatamente al quantitativo di tre kg. di hashisc, e li assolveva, quanto al capo c) dall'accusa di detenzione di cocaina per l'episodio SC, quanto al capo d) per la calunnia in danno di LL e di NI e NT, quanto al capo e) per il falso ideologico relativo a detti due episodi. Il HI veniva ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) con riferimento alla detenzione di cocaina nei casi SI, IN FI e LL, del capo b) (caso SC) e del capo f) (detenzione dei 9-10 kg. di hashish venduti al Veggiani, che ebbe a pagare con un assegno di lire 1.800.000), ritenuta in tutti questi casi l'attenuante di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90, dei capi g) e j), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2^, e del reato di cui al capo d) relativamente alla calunnia in danno di SI e FI-AR, con esclusione quindi della calunnia in danno di NI e NT.
La ZO era ritenuta colpevole dei reati di cui ai capi g) e j), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2^, e le venivano concesse le attenuanti generiche.
Il PA era ritenuto colpevole dei reati di cui al capo h), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, co. 2^.
A seguito di impugnazione veniva celebrato il giudizio d'appello che culminava nella sentenza impugnata, con la quale veniva concessa alla ZO la sospensione condizionale della pena e veniva ridotta la pena irrogata al HI, mentre veniva confermata nel resto la sentenza di primo grado, ritenendosi, quanto al capo a), l'originaria ipotesi contestata, vale a dire che venivano rivalutate le affermazioni della OR, convivente del SI (ritenuta dal primo giudice falsa testimone) e del HI, ritenuto attendibile laddove afferma di non aver materialmente collocato lo stupefacente nelle auto di SI e AR (soggetto sconosciuto agli operanti, ma che aveva accolto a bordo della propria auto il FI nei cui confronti s'intendeva commettere la calunnia reale, e nella cui auto lo stupefacente venne rinvenuto solo in caserma con l'ausilio di cane antidroga), ma di aver ceduto a tal fine lo stupefacente ai due finanzieri. Lo stesso si doveva ritenere - secondo il giudice a quo - quanto alla collocazione dello stupefacente nel furgone del LL (proprio mentre costui era a casa del HI ed assieme a lui), ed all'asserito rinvenimento da parte del UR in un fosso della cocaina attribuita a NI e NT, ma il giudicato assolutorio nei confronti dei due finanzieri che non è stato oggetto d'impugnazione ne precludeva ogni rilevanza.
Lamenta il PA, condannato alla pena di anni due di reclusione e lire 10.000.000 di multa per il reato di cui al capo H), la violazione dell'art. 530, co. 2^, c.p.p., sostenendo che la corte territoriale con valutazione unilaterale ed arbitraria ha valorizzato alcuni dati relativi alla sua posizione, non potendosi ritenere puntelli probatori tali da pervenire alla declaratoria di sua penale responsabilità le dichiarazioni del LI, che si è rifiutato di rispondere a dibattimento, e tal che le sue dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente. La corte ritiene essenziale e decisivo ai fini della condanna quanto sostenuto dal HI, dato che la moglie di costui, LV ZO, non era interessata ai fatti e genericamente a conoscenza dei movimenti del marito. Ammette che PA non era interessato al "fumo", di tal che emerge l'interesse ed il ruolo decisivo di altri, e lo stesso UR ha ribadito di aver dubitato che l'interlocutore del HI fosse il PA. Da ciò emergerebbe un vizio logico della motivazione. Con un secondo motivo lamenta l'imputato la violazione dell'art. 114 c.p., omettendo la corte di dare adeguata motivazione della non concedibilità al PA dell'attenuante, siccome si limita a giustificarlo con il ruolo svolto, laddove, se responsabilità vi è, trattasi di mera intermediazione di modesto profilo. Osserva questa corte che l'impugnazione è infondata e va rigettata:
quanto al primo motivo, esso è indubbiamente di merito ed omette ogni critica in ordine ai ridondanti elementi motivazionali della corte territoriale, oltre al fatto che dal tenore della sentenza non emerge quanto lamentato. Quanto alla seconda doglianza, se è vero che per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art, 114 c.p.) non basta una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Cassazione penale, sez. 6^, 24 novembre 1995, n. 784, Sara e altro), un contributo di così minima entità non può ravvisarsi nella condotta di chi è cointeressato al profitto ed è il beneficiario dell'attività posta in essere dal suo "galoppino", ed è - come ha rilevato la sentenza impugnata (p. 63) indefettibile e principale protagonista della vicenda ascrittagli. Lamenta la ZO l'erronea applicazione della legge penale e la carenza ed illogicità della motivazione circa la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo la corte distrettuale ritenuto che ella non si è limitata ad una mera attività di contorno, contribuendo invece fattivamente alla buona riuscita della cessione di 10 kg. di hascisc, svolgendo il ruolo di autista, non potendo il HI guidare per mancanza della patente, ed aiutando il HI nel trasporto della droga, con piena consapevolezza. Sostiene la ricorrente che non può applicarsi un criterio assoluto ritenendo sussistente l'attenuante solo se il fatto reato si sarebbe realizzato, seppur con diverse modalità, pur in assenza di quel compartecipe, ma deve farsi ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma rimette alla discrezionalità del giudice. Anche a voler condividere tale interpretazione, patrocinata dalla sentenza della Cassazione penale, sez. 2^, 24 novembre 1998, n. 201, ST (ma si veda, ex plurimis, Cassazione penale, sez. 6^, 24 novembre 1995, n. 784, Sara e altro, Cassazione penale, sez. 1^, 24 novembre 1995, n. 675, Pellegrino;
Cassazione penale, sez. 1^, 11 maggio 1994, Scaringella;
Cassazione penale, sez. 6^, 25 ottobre 1989, Savoia;
Cassazione penale, sez. 6^, 21 gennaio 1994, Borgia e altro;
Cassazione penale, sez. 6^, 30 novembre 1994, La Marca e altro, che rileva come l'attenuante di cui all'art. 114 c,p., costituendo una eccezione al principio monistico, che ispira il concorso di persone nel reato, va interpretato in modo rigoroso, per cui trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti talmente lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale), essa non si attaglia alla fattispecie, non potendo dirsi irrilevante la condotta della ricorrente rispetto a quella dei correi, come evidenzia la sentenza impugnata con dovizia di rilievi (p. 62). Sulla scorta dell'interpretazione dominante, che si condivide, l'attenuante in questione è caratterizzata dalla fungibilità e dalla minima efficienza causale dell'apporto dell'agente nella commissione del reato concorsuale, come affermato da Cass. 1^, 13.10.1998, n. 1484, Ingaglio, RV. 212645, e trova applicazione là dove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale, di tal che il contributo costituito dal trasporto di un detentore di stupefacente nel luogo di acquisto e da questo al luogo di provenienza non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato (Cassazione penale, sez. 6^, 20 gennaio 1994, Bassetti e altro). Il ricorso va pertanto rigettato.
A sua volta il HI, condannato per i reati di cui ai capi A (art. 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90), B (art. 73 D.P.R. 309/90), D (artt. 81 cpv., 110, 61 n. 9, 368, comma 2^, c.p.), F (artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90), G (arti. 110 c.p., 73, 4^ co e 80, 2 co. D.P.R. 309/90) lamenta con un primo motivo l'erronea applicazione della legge penale, la carenza ed illogicità della motivazione circa la mancata concessione dell'attenuante di cui al co. 7^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Ed infatti il HI, tratto in arresto per cessione di hascisc a LI e NA e di cocaina a NI e NT, senza che vi fossero indagini sul suo conto spontaneamente confessava di aver ceduto stupefacente ai finanzieri AT e Di AR, che se ne erano serviti per collocarli nelle autovetture di persone innocenti che venivano poi tratte in arresto, di aver preavvertito i finanzieri della vendita a NI e NT, che per quanto riguarda l'hascisc, i finanzieri erano consapevoli del possesso da parte sua ed addirittura si erano adoperati per procurargli un acquirente. Sulla scorta di tali dichiarazioni il UR ed il Di AR venivano sottoposti a custodia cautelare, e quindi esso HI ribadiva le sue dichiarazioni in dibattimento, dove veniva condannato senza che gli venisse riconosciuta la detta attenuante. Tale diniego veniva ribadito dal giudice d'appello, nonostante che questi avesse ricostruito taluni fatti in maniera difforme dal primo giudice proprio sulla scorta delle sue dichiarazioni, affermandosi che l'atteggiamento collaborativo del HI aveva sortito unicamente l'effetto di rafforzare il quadro probatorio delineatosi già con l'audizione del FI e con la produzione della registrazione della conversazione avuta con il finanziere VO e con le dichiarazioni autoaccusatone dei finanzieri incriminati, ma le dichiarazioni del HI non avevano superato la linea meramente difensiva, anche se avevano finito per coinvolgere il UR ed il Di AR: altro sarebbe stato se avesse indicato le proprie fonti di approvvigionamento dell'hascisc e della cocaina, cagionando una significativa contrazione degli stupefacenti sul mercato per un certo periodo. Sostiene il ricorrente che la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti è una delle forme possibili per realizzare il risultato di evitare l'ulteriore attività delittuosa, così come il concreto aiuto dato alla polizia giudiziaria, ma non Tunica: comparando l'attenuante con quella dell'art. 74, 7^ comma, in materia di reato associativo, si osserva che in questa soltanto è previsto l'essersi adoperato per procurare le prove del reato, il che non vuoi dire che questa modalità non debba esser premiata anche in relazione all'art. 73, ma che lo può essere solo se ed in quanto abbia evitato l'ulteriore attività delittuosa (Cass. 6^, 5.12.1996, Bernardini;
Cass. 4^, 22.11.1996, Torri), e ciò senza contare che la sottrazione di risorse dev'essere intesa in senso estensivo, comprensivo di risorse umane, di tal che non v'è ragione di escludere la concessione dell'attenuante nel caso in cui il soggetto con le proprie dichiarazioni abbia consentito l'arresto dei concorrenti. La motivazione appare peraltro contraddittoria laddove sottolinea che anche laddove il concetto di risorse dovesse ricomprendere le risorse umane, non sarebbe sottrazione di risorse "rilevante" l'allontanamento di due soli finanzieri, sia per il loro ruolo subalterno nella gerarchia del corpo, sia per lo svolgere gli stessi attività in un ambito territoriale quantomai circoscritto quale quello di Cervia: ed infatti il contributo non può che essere modesto laddove modesto sia il traffico cui si riferisce rinformativa dell'indagato (Cass., 6^, 17.11.1994, Zaltieri;
Cass., 6^, 23.12.1993, Morelli). E l'importanza della collaborazione del HI emerge dall'ordinanza di custodia cautelare del 18.2.1993, che ne enfatizza la rilevanza: è dunque evidente che prima del 13.2.1993 sull'intera vicenda v'era il buio più completo, e la luce è consistita nelle dichiarazioni del HI, la cui credibilità, messa in dubbio dal primo giudice, è stata riconosciuta appieno dalla corte territoriale, che ha riconosciuto che solo attraverso le sue dichiarazioni è possibile dare organicità e coerenza agli elementi che rimanevano altrimenti slegati e non convincentemente spiegati. Quanto al non aver rivelato il nome del suo fornitore, il HI ha reso ampia giustificazione del perché non poteva indicarlo apertamente, anche se dagli atti la sua identità si evince con chiarezza, avendo fornito le coordinate per la sua identificazione, nè l'aver taciuto una parte di verità può esser valutato negativamente, tanti potendo essere i motivi del tacere. Ed ancora non può interpretarsi come strategia difensiva l'aver accusato i finanzieri, dato che ha rivelato fatti del tutto sconosciuti a chi indagava.
Osserva in contrario questa Corte che, anche se può integrare gli estremi dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 solo un comportamento che dia luogo a un contributo proficuo e concreto che conduca a risultati apprezzabili ai fini della sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti, il che può avvenire attraverso una decurtazione di mezzi finanziari o di sostanze stupefacenti dell'associazione medesima, oppure attraverso un decremento dei partecipi al sodalizio, per effetto della cattura di soggetti concorrenti nel reato, e dunque nella sottrazione di risorse umane (Cass. pen., sez. 6^, 26.5.1998, n. 7907, Delise, RV 211380), è anche vero che la collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita ad episodiche circostanze o a solo ad alcuni segmenti della condotta illecita, deve cioè risolversi in un contributo pieno in relazione a quanto a conoscenza del collaborante (Cass. pen., sez. 4^, 13, 4.1999, n. 5699, Lorenzini): l'ipotesi non è realizzata nel caso di specie, come rettamente afferma la corte di merito, in cui il ricorrente è stato reticente ed ha taciuto la propria fonte di approvvigionamento, e poco importa che tanto sia stato frutto del suo disagio a farne il nome. Con un secondo motivo il HI lamenta la carenza ed illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, che si fonda sulla vantazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. La sentenza di appello nel rigettare l'impugnazione del HI, del UR e del Di AR delle attenuanti generiche esamina tutte le circostanze dell'art. 133 c.p., relative alla gravità dei fatti ed alla personalità di ciascun imputato, per cui esamina le modalità dell'azione, evidenziando come l'attività di spaccio del HI godesse di un'impunità generalizzata riuscendo perfino a rafforzare la propria posizione di spacciatore sfruttando gli esiti positivi delle medesime operazioni di servizio onde disfarsi di personaggi a lui non graditi e ad intascare i proventi delle relative cessioni, e come le modalità di attuazione della condotta illecita fossero particolarmente odiose, visto che hanno portato a coinvolgere persone innocenti. Sotto quest'aspetto viene in rilievo anche la disinvolta gestione dello stupefacente, parzialmente restituito al HI dopo che era servito ad incriminare il LI ed il NA. Negative sono state anche le valutazioni:
della gravità del danno, consistita nella privazione della libertà personale e nel discredito sociale dei soggetti arrestati per droga;
dell'intensità del dolo, rilevabile dalla pervicace reiterazione della condotta criminosa in un lasso temporale abbastanza ampio;
della capacità a delinquere del HI, gravato da numerose condanne;
della condotta contemporanea e susseguente al reato, apprezzata negativamente per il Di AR ed il UR, in relazione al tentativo di minimizzare il ruolo avuto nella vicenda e di sottrarsi alla risposta punitiva dello Stato con la predisposizione di motivazioni a loro discarico ed una recisa e proterva negatoria. Orbene, lamenta il HI che, pur essendo tale ultimo indice negativo unicamente per i due finanzieri, mentre (p. 28) la sua collaborazione è stata apprezzata, in sede di valutazione della pena le posizioni sono state sostanzialmente equiparate, ne' i precedenti penali, non gravi e di natura prevalentemente contravvenzionale ed ora depenalizzati, a fronte di indici favorevoli, possono giustificare di per sè soli il diniego delle attenuanti generiche. Il suo comportamento processuale, ove mai non ritenuto sufficiente a far riconoscere l'attenuante della collaborazione, deve almeno meritargli queste attenuanti, giustificate anche dalla sua sudditanza psicologica nei confronti del UR. Deve rilevarsi che il motivo è palesemente inammissibile siccome attiene al merito, non lambendo quella che è la motivazione della sentenza impugnata, ma prospettando altra possibile valutazione, senza che ne risulti una palese illogicità della motivazione della corte distrettuale. Con un terzo motivo, ancora, il HI lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ritenendolo la sentenza uno dei principali protagonisti della vicenda, laddove la sua sudditanza psicologica nei confronti del UR, riconosciuta dalla corte di merito ("soggezione mista a piaggeria e fascinazione"), gli deve meritare l'attenuante in questione. Non va taciuto che il motivo non può essere preso in considerazione cosi come formulato, risolvendosi non già in una critica alla motivazione della sentenza in ordine agli argomenti addotti per respingere la richiesta, ma nell'indicazione di ragioni per le quali ad avviso del ricorrente l'attenuante andava concessa. In ogni caso il motivo è totalmente destituito di fondamento, e basta rifarsi a quanto detto per la ZO, la cui posizione è senz'altro più defilata rispetto a quella del HI, che la sentenza impugnata, con ragionamento immune da vizi logici, ritiene essere il fulcro dell'intera vicenda (p. 62).
Con il quarto motivo lamenta l'imputato la carenza ed illogicità della motivazione circa la mancata concessione della diminuente del rito abbreviato, negato per il mancato consenso del p.m. sulla scorta dell'art. 438 c.p.p. nella formulazione previgente in base al rilievo che la verifica dibattimentale occorresse per far collimare le diverse versioni dei fatti fornite dagli imputati nella fase delle indagini: ciò peraltro non riguardava la posizione del HI, pienamente decidibile allo stato degli atti, siccome era confesso e le sue dichiarazioni erano confortate da ulteriori elementi già presenti nel fascicolo del p.m. E lo stesso in dibattimento non ha fatto che ripetere quanto già riferito nelle indagini preliminari, e poi pienamente riconosciuto attendibile dal giudice d'appello. La doglianza tiene in non cale l'esauriente motivazione del giudice a quo che ha rilevato come il processo fosse tutt'altro che decidibile allo stato degli atti, anche per quanto riguarda il HI, considerata l'antiteticità delle posizioni sua e del UR e del Di AR, che avrebbe costretto il g.u.p. ad un'intempestiva scelta di campo.
Con l'ultimo motivo il HI si duole del mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento, giustificata perla ritenuta non concedibilità delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 7^ del D.P.R., 309/90 che, come si è affermato, dovrebbero competere all'imputato. La corte di merito, con motivazione non certo illogica ha indicato le ragioni per le quali (p. 58) la richiesta non è apparsa meritevole di accoglimento, supportata dalle specifiche motivazioni con le quali ha ritenuto non concedibili le attenuanti di cui sopra, motivazioni che, come si è visto, vanno esenti da censura. Anche il ricorso del HI va pertanto rigettato.
Hanno proposto ricorso avverso la sentenza anche il UR ed il Di AR la cui critica alla sentenza impugnata prende le mosse dall'ipotesi della calunnia reale in danno di SI e FI/AR: la contestazione originaria era molto ampia, comprendendo sia l'ipotesi in cui essi avessero materialmente posto lo stupefacente nelle auto del SI e del AR, sia l'ipotesi che vi avessero concorso moralmente, ma già con la contestazione suppletiva a carico del HI degli stessi fatti il p.m., aderiva all'ipotesi di un'attività non materiale, peraltro neanche morale, ma ad un omesso intervento rispetto ad un evento che si aveva l'obbligo di impedire, attribuendo al HI tanto l'ideazione quanto l'attività materiale, ricostruzione cui aderiva il Tribunale in sentenza. Con ciò si è avuta una limitazione precisa degli addebiti mossi in punto di fatto ai due finanzieri, una restrizione del thema deciderteli non posta in discussione dal p.m., ne' da altre parti del processo, di tal che la difesa dei ricorrenti si incentrava sulle pretese involontarie confessioni da loro rese circa l'aver assistito o quantomeno l'esser stati consapevoli del fatto che il HI aveva collocato la droga nell'auto del SI ed in quella del AR. Nonostante ciò il giudice di seconde cure faceva rivivere l'originaria contestazione, modificando sia la condotta, da omissiva in commissiva, sia la causalità, da indiretta a diretta. La ricostruzione in punto di fatto di ciascuna vicenda da parte dei giudici d'appello è dunque addirittura distonica rispetto a quella di primo grado in ordine alla condotta degli imputati ed al nesso di causalità (ritenuto omissivo ex art. 40, co. 2^, c.p. in prime cure, commissivo in appello). I nuclei essenziali dei fatti sono stati stravolti in secondo grado e riportati all'originaria contestazione (sarebbero stati i finanzieri a porre la droga nelle auto del SI e del FI, con il concorso morale del HI, che sapeva la destinazione dello stupefacente ceduto loro) senza che gli imputati avessero modo di sviluppare le loro difese a fronte della tesi poi sposata dalla corte. In tal modo risulterebbero violati i principi ne procedat index ex officio, ne eat ultra petita partium, sententia debet esse conformis libello. Sarebbero altresì violati il divieto di reformatio in peius, in quanto l'impugnazione del p.m. non investiva questo capo (il rilievo non è esatto: è il punto che è diverso, in quanto il p.m. si dolse appellando avverso la ritenuta esistenza dell'attenuante del quinto comma dell'art. 73, e il divieto non c'entra affatto perché la sentenza non è peggiorativa), ed il principio del tantum devolutomi, in quanto la contestazione che viene in rilievo in appello è unicamente quella contenuta in sentenza. Diversità del fatto - osservano i ricorrenti - si ha quando viene mutata radicalmente, nei suoi elementi essenziali, la fattispecie concreta modulata su quella astratta, si da pervenire ad incertezza sull'oggetto dell'imputazione che pregiudica effettivamente i diritti della difesa (Cass., SS.UU., 22.10.1996, De Francesco): nel caso di specie la condotta è stata trasformata da passiva in attiva e il nesso di causalità da indiretto a diretto. E v'è violazione del principio di correlazione se si condanna per un'attività omissiva, che è antitetica a quella commissiva (Cass., sez. 1^, 12.3.1996, Danzi). Tutte queste pronunce, peraltro, osserva questa Corte, riguardano la condanna emessa in primo grado in relazione al capo d'imputazione, non la condanna in secondo grado sulla scorta dell'originaria imputazione, quand'anche disattesa in primo grado. Si dolgono ancora i ricorrenti della violazione del principio del contraddittorio, non avendo approntato alcuna difesa a fronte di una contestazione da ritenersi superata per aver il primo giudice optato per l'alternativa ricostruzione senza doglianza alcuna sul punto, e si rifanno a Cass., sez. 1^, 3.11.1997, n. 417, D'Ascenzo, RIV. 209435: "In tema di impugnazioni, l'esclusione di una attenuante ad opera del giudice di secondo grado, costituisce di per sè in mancanza di impugnazione da parte del P.M., una reformatio in peius non consentita, pur se risulti non modificata l'entità della pena. Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha censurato la decisione della Corte di Assise di Appello che, pur in mancanza di impugnazione da parte del P.M., aveva negato, in un caso di concorso in omicidio ed altri reati connessi, la sussistenza dell'ipotesi attenuata del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.. In motivazione, il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che l'impugnata decisione era altresì da censurare atteso che la ricostruzione del fatto in termini di concorso effettivo, e non anomalo, costituiva una immutazione del fatto e non soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto stesso, in quanto altro è accertare la non partecipazione, neppure sotto il profilo psicologico, al delitto, ed altro è accertare la partecipazione quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale). Ad avviso di questa Corte, però, la decisione non s'attaglia alla peculiarità del caso, rappresentata dal fatto che la contestazione c'è stata in maniera ampia, anche se poi si è concentrata sull'omissività della condotta e sulla causalità indiretta nella sentenza di primo grado, ne' può parlarsi di mutamento della contestazione per effetto di una contestazione suppletiva altrettanto ampia nei confronti del HI.
Non può concordarsi sull'impostazione dei ricorrenti, che offrono come problematica il se la concentrazione su di una delle alternative con la sentenza escluda ogni rilevanza all'altra ipotesi, e se il giudice del gravame possa in assenza di doglianza ritenere l'ipotesi originaria. In realtà la contestazione di cui al capo d) è ampia, tale da ricomprendervi, fermo restando il concorso di persone, ogni diversa modalità con cui le fattispecie di concorso sono state realizzate dai singoli concorrenti, e ciò vale tanto per la contestazione nei confronti del UR e del Di AR, quanto per la contestazione suppletiva nei confronti del HI, accusato di aver occultato quantitativi di cocaina in concorso con i suddetti nelle auto di alcune persone o nel luogo in cui altri erano stati fermati, ma senza che venga indicato chi abbia agito materialmente. Ne consegue che tanto la motivazione del primo giudice, quanto quella del giudice d'appello sono contenute nei limiti della contestazione:
tanto trova altresì conforto nel rilievo che se permane la correlazione tra l'accusa e la sentenza in ordine ai delitti di calunnia ascritti ai finanzieri, nonostante si ritenga la causalità omissiva e non diretta, è praticabile anche il percorso inverso sì che la corte d'appello può ritenere realizzato il reato secondo altre modalità, del pari originariamente contestate, senza incorrere in violazione dell'art. 521 c.p.p.. Nè può sostenersi che in assenza di impugnazioni sul punto il fatto così come ritenuto in sentenza resta cristallizzato, in quanto ciò può accadere solo in relazione alla totale mancanza di impugnazione, e non anche in presenza di un gravame totalmente devolutivo che rimette in discussione il discorso motivazionale, fermo restando che non va violato il divieto di reformatio in peius. Orbene, se è vero che il giudice d'appello può correggere la motivazione di quello di primo grado e le due motivazioni si integrano formando un unicum, nessuna violazione di norme ha luogo ove ciò avvenga nel rispetto del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza, non potendo dirsi espunta dal mondo giuridico o comunque vietata ogni ricostruzione diversa che si mantenga nei limiti della contestazione finché non si formi il giudicato. D'altro canto se gli imputati - come affermano a pag. 19 del ricorso - non si sono doluti della sentenza di primo grado quanto alla correlazione con l'accusa contestata, ritenendola conforme al contenuto aperto di essa, vuoi dire che non viola il principio di correlazione neanche il ritorno all'imputazione originaria. Non risultano violati i principi ne procedat iudex ex officio, ne eat ultra petita partium, sententia debet esse conformiti libello: ed infatti i giudici di primo e secondo grado hanno deciso sulla scorta dell'azione penale esercitata dal p.m. e nell'ambito di quanto ha costituito oggetto del detto esercizio;
il giudice a quo non è andato oltre le richieste delle parti, siccome ha esercitato il proprio diritto di ricostruire il fatto, rimesso in discussione per effetto delle impugnazioni, nell'ambito della contestazione, cosa che ben poteva fare con il limite di non poter pervenire ad una soluzione peggiorativa per l'imputato, pur senza aumento di pena: la decisione si è mantenuta nei limiti della contestazione. Il ricorso appare perciò infondato, come si vedrà in relazione alle specifiche doglianze. I ricorrenti lamentano inprimis la violazione dell'art. 606, co. 1^, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 597, 178, 516, 521 e 522 c.p.p. essendo il giudice d'appello andato oltre i limiti dell'oggetto dell'impugnazione attribuendo una condotta diversa al UR, al Di AR, ed anche al HI ed un diverso nesso di causalità rispetto all'evento, affermando che la collocazione della droga è stata opera dei due finanzieri con il concorso morale del HI, che l'aveva fornita loro con la consapevolezza della destinazione. Si è così vulnerato il diritto di difesa, non avendo avuto modo i ricorrenti di difendersi su un fatto completamente mutato nei suoi elementi essenziali senza che alcuno avesse rimesso in discussione le modalità, non potendo gli imputati immaginare di doversi difendere in appello da un fatto che non è stato ritenuto dalla sentenza di primo grado: l'imputazione in grado di appello è costituita da quella contenuta nella sentenza impugnata, integrata dagli eventuali motivi del p.m., senza che rilevino i fatti contestati con il decreto che dispone il giudizio, occorrendo in più che essi siano stati ritenuti dalla sentenza di primo grado. Nonostante l'apparente conferma della prima decisione, infatti, sono stati violati principi cardine del processo penale, e cioè quello per cui il giudice non può sostituirsi al p.m. e non può giudicare se non su quanto gli è richiesto di giudicare (ne procedat iudex ex officio), quello del divieto di ultrapetizione, di cui è espressione nel giudizio di appello il principio del tantum devolutum quantum appellatimi, quello del contraddittorio, ed il divieto di reformatio in peius, ponendo a carico dell'imputato fatti che la sentenza di primo grado ha escluso.
La giurisprudenza ritiene che debba essersi verificato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa: Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., SS.UU. 19.6.1996, n. 16, Di Francesco, RV. 205619).
Orbene, è indubitabile, ad avviso dei ricorrenti, la radicale trasformazione nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta, essendosi trasformata la condotta da passiva in attiva e la causalità da indiretta in diretta: Deve osservarsi però, in aggiunta a quanto si è già detto, che non si è avuta alcuna trasformazione della fattispecie contestata, in quanto la pronuncia si è mantenuta nei limiti di essa, e nessun pregiudizio ha subito la difesa, ben a conoscenza che la contestazione riguardava una fattispecie di concorso, comprensiva tanto dell'ipotesi in cui il soggetto avesse materialmente agito quanto di quella in cui aveva concorso moralmente o omissivamente: se è vero che risulta violato il principio di correlazione, quando gli imputati siano condannati per un'attività tipicamente omissiva, concettualmente antitetica a quella commissiva inizialmente contestata (Cass. sez. 1^, 12.3.1996, n. 3456, Danzi, RV. 204329), è anche vero che, se la contestazione comprende tanto l'ipotesi omissiva quanto quella commissiva, nessuna violazione del principio dettato dall'art. 521 c.p.p. ha luogo quando le ricostruzioni, tanto in primo grado che in appello, si mantengano nei limiti della contestazione. Ed infatti il principio è dettato avendo come punto di riferimento la contestazione e non già la decisione di primo grado. Nè va sottaciuto che nei motivi d'appello il UR ed il AR contestano la ricostruzione effettuata dal Tribunale, di tal che pare logico che si apra la strada a vantazioni alternative a quella patrocinata dal primo giudice. Nè ha pregio il richiamo alla sentenza 7.11.2001, n. 7725, Burali, di questa Corte, in quanto nel caso che viene oggi all'attenzione di questo giudice non si ha una modificazione della contestazione, com'è invece avvenuto nel processo culminato nella sentenza citata (ed è evidente che a fronte di un fatto fino ad allora mai contestato debba esservi una legittima contestazione, che la sentenza 7725 ravvisa nella notifica dell'impugnazione del p.m. ai sensi dell'art. 584 c.p.p. volta ad una nuova e diversa ricostruzione del fatto e nello svolgimento dibattimentale), ma la contestazione preesisteva in termini ampi e comprensivi dell'ipotesi ritenuta dal giudice di appello. D'altro canto deve rilevarsi che, se è vero che il principio di correlazione dev'essere valutato con un criterio sostanzialistico, in relazione all'aver o meno pregiudicato il diritto di difesa, come ribadisce la sentenza citata sulla scorta di numerosissimi precedenti giustamente conformi, non v'è pregiudizio quando la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere (cosi testualmente la citata Cass. pen., sez. 4^, 7.11.2001, n. 7725, Burali e Cass., 8.2.1996, Bonetti) Con un secondo motivo lamentano il RU ed il AR la manifesta illogicità della sentenza e la violazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto, dopo un esordio in cui afferma il buon governo delle risultanze processuali rimarcando che gli elementi sono univoci, precisi e concordanti, ricostruisce poi i fatti in termini del tutto antitetici, capovolgendo il nesso di causalità materiale. In più il giudice a quo erroneamente afferma che quello di primo grado avrebbe limitato alle sole operazioni "vere" l'applicazione del principio di causalità di cui al cpv. dell'art. 40 c.p., laddove questo principio è stato posto a base anche per i due episodi "falsi" riguardanti SI e FI e AR. In grado d'appello gli indizi ritenuti maggiormente validi sono stati disattesi in favore di elementi ignorati o giudicati poco attendibili dal primo giudice. Cosi la deposizione della OR, ritenuta inattendibile tanto da disporre la trasmissione degli atti al p.m. per procedere per falsa testimonianza, diviene attendibile, e cosi pure il HI da calunniatore ed inattendibile diventa accusatore affidabile. Quanto alle confessioni involontarie degli imputati, che sono state poste a base della prima sentenza, ed hanno costituito il principale oggetto di doglianza, sono divenute in secondo grado irrilevanti. Contraddittorio è ritenere condivisibile la prima sentenza e quindi demolirla con una ricostruzione che è in antitesi logica con essa. Significativo è che si ribalti la decisione sulla credibilità del HI senza che costui si sia doluto della sentenza di primo grado, e che nulla è detto sulle ragioni per cui non si condivide la scelta di indebolirne la deposizione, essendo assiomatica l'affermazione che in difetto si finirebbe per sacrificare le dichiarazioni della ZO e della OR. Ed anche quando la sentenza oggi impugnata si avventura sul piano della logica per tentare di fornire una parvenza di motivazione alla scelta operata, incorre in vizi logici: si afferma che il HI ha detto il vero quando ha negato di essere stato lui a simulare le tracce di reato, in quanto è logico ritenere che se avesse voluto compromettere il SI o il FI avrebbe consegnato loro la droga (come avvenuto per NI, per LI) e non messa in macchina. Senonché ciò è illogico, in quanto egli doveva agire non solo per incastrare il SI, ma anche per fare in modo che questi non sospettasse di lui, come ebbe a rilevare il Tribunale. È del pari erroneo qualificare il HI chiamante in correità, laddove lo stesso è chiamante in reità, avendo sempre negato di aver partecipato all'attività calunniosa in danno di SI, FI, AR, LL. Quanto poi all'attendibilità del HI, la corte la riduce, ritenendolo solo parzialmente credibile, dovendo esser disatteso quanto all'affermazione di non essere consapevole che la droga ceduta ai finanzieri sarebbe servita per "incastrare" il SI e il FI. Questo errore ha comportato devastanti conseguenze sul piano dell'applicazione dei canoni logici e giuridici della vantazione della prova penale, dovendo la parola del HI sottoposta ad un rigoroso controllo di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Il problema dell'attendibilità intrinseca è stato ignorato dalla corte di merito, e quanto a quella estrinseca va detto che spesso ci si è fondati unicamente sulla parola del HI senza riscontri esterni. In particolare si da per certo che questi abbia ceduto ai finanzieri droga, addirittura talvolta per uso personale del RU, parte della quale sarebbe stata impiegata per la simulazione dei reati. Nè vale affermare che tale circostanza sia provata dal percorso motivazionale del primo giudice, essendosi fondata in primo grado la condanna dei ricorrenti non su di una materiale disponibilità della droga, ma sul presupposto del mancato intervento nei confronti del detentore HI. Quindi manca qualsiasi riscontro esterno, non essendo tale l'ammissione di aver visto nel corso delle operazioni di servizio il HI detenere la droga, anzi costituendo l'affermazione una negazione dell'aver detenuto la droga. Del pari non possono ritenersi valido riscontro alle parole del HI le dichiarazioni del LL, siccome l'ipotesi formulata in sentenza contraddice con il giudicato formatosi con la definitività della sentenza 16.1.1995 della stessa corte petroniana, che accertò come il LL ebbe effettivamente a riceversi la sostanza dal HI. In ogni caso però, a tutto voler concedere, la deposizione del LL sarebbe inconferente, non potendo farsi derivare dal fatto che il 23.1.1992 non potè riceversi lo stupefacente dal HI perché questi non ne aveva più, che la mancanza era dovuta all'averla ceduta ai finanzieri, come ebbe a dire lo stesso HI: orbene, se è solo grazie alla precisazione del HI che le dichiarazioni del LL risultano astrattamente compatibili con la versione del primo, è il HI che riscontra se stesso.
Ne conseguirebbe che manca ogni riscontro esterno circa la cessione di droga ai finanzieri.
Osserva questa Corte che gli argomenti enunciati non meritano di essere condivisi: ed infatti non può ravvisarsi contraddittorietà di motivazione tra una mera enunciazione (di esattezza della sentenza di prime cure, peraltro non assoluta, cfr. p. 28) e la concreta motivazione, ma la discrasia deve sussistere tra argomentazioni della sentenza impugnata. Del pari non può parlarsi di contraddittorietà della motivazione per valutazioni della sentenza di appello difformi da quelle del primo giudice, ne' può parlarsi di assiomaticità di affermazioni - e quindi di mancanza di motivazione - estrapolando una mera affermazione dal contesto, fraintendendola (in quanto il giudice a quo censura il primo giudice per aver sacrificato deposizioni ad alta valenza probatoria pur di dimostrare la parziale inattendibilità del principale accusatore), ed ignorando la diffusa motivazione posta dal secondo giudice a base della rivalutazione delle affermazioni del HI, di cui si parla peraltro subito dopo censurandole di illogicità, ma parametrandole alla prima sentenza, laddove l'eventuale vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Contraddittorie sono poi le doglianze relative all'art. 192 c.p.p., non potendosi prima dimostrare come il HI sia un chiamante in reità e poi dolersi che non sarebbe stata svolta l'analisi della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, analisi che riguarda le dichiarazioni del chiamante in correità.
In ogni caso appare sviluppato l'esame sull'attendibilità intrinseca, che non ha bisogno di formule sacramentali all'interno della sentenza, nella parte in cui si evidenzia come il HI nonostante il risentimento verso colui che credeva un amico non ha reso deposizioni volte ad aggravarne la posizione, ma una versione attendibile e coerente suffragata da riscontri esterni (cfr. p. 29), enfatizzando la circostanza che le sue dichiarazioni sono autolesive, giustificandone motivatamente le reticenze, e ricorrendo anche agli argomenti logici che il HI stesso ha proposto (p. 30). Del pari è inesatto ritenere non costituire riscontro le dichiarazioni del LL, siccome contrastanti con gli accertamenti di una sentenza irrevocabile: non esiste infatti più pregiudizialità penale e non vi è quindi divieto di pervenire a risultati difformi, sorgendo una patologia che nei congrui casi giustifica la revisione solo allorché coesistono sentenze irrevocabili tra loro inconciliabili. Nè si sarebbe in presenza di un circolo vizioso, bastando il riscontro e non occorrendo una piena prova ad integrare le dichiarazioni del chiamante in correità:
diversamente opinando la prova non sarebbe costituita dalla chiamata in correità integrata, ma questa degraderebbe a riscontro non strettamente necessario di una piena prova.
I ricorrenti criticano poi le motivazioni in relazione ai singoli episodi.
Quanto all'episodio SI ON, ci si duole che la corte, pur consapevole che il HI aveva interesse a non apparire un "infame" agli occhi di costui, convivente di RA OR, sorella del suo fornitore, si accontenta, in contrasto logico con ciò, della sua dichiarazione che non avrebbe avuto bisogno di occultare la droga, ben potendo consegnargliela e far intervenire i militari, e gli attribuisce il ruolo non già di autore materiale della condotta calunniosa, bensì di mero fornitore dello stupefacente, e - in contrasto con le sue affermazioni e con la patente di assoluta attendibilità conferitagli - consapevole. Illogico è altresì il desumere dal fatto che la sostanza era tagliata con lidocaina e non con mannite che l'operazione abbia avuto l'incipit dei finanzieri. Premesso che la corte di merito non attribuisce il crisma dell'assoluta attendibilità al HI, l'argomento non è condivisibile, in quanto è proprio in detto modo di tagliare lo stupefacente che la corte, con motivazione non illogica, rinviene il riscontro, assieme alla disponibilità materiale della sostanza stupefacente da parte dei finanzieri (p. 31).
Ulteriore profilo di illogicità si ravvisa nella sentenza, ove si disattende la tesi difensiva circa il ruolo di "constatatore" del HI: illogico è affermare che se avesse svolto tale ruolo il HI ne avrebbe parlato, in quanto ciò era in stridente contrasto con la ricostruzione da lui sostenuta, e del pari è illogico, siccome comportante un travisamento del fatto e fondato su circostanza inesistente, affermare che una constatazione non poteva aver luogo tanto per il SI quanto per il FI, siccome in ambo i casi la droga era occultata sotto il sedile dell'auto, laddove per il SI lo stupefacente era semplicemente appoggiato dietro il sedile anteriore, come afferma la sentenza di primo grado. Anche questo motivo non merita accoglimento, in quanto in primo luogo non rientra tra le doglianze esperibili mediante il ricorso per Cassazione il travisamento del fatto, a meno che non risulti dal tenore della sentenza impugnata, e comunque una marginale differenza tra due situazioni consente una valutazione consimile di esse senza per questo peccare di illogicità.
In ordine a quest'episodio - si dolgono i ricorrenti - viene rivalutata la deposizione della OR, ritenuta non credibile dal primo giudice, tanto che si era ordinata la trasmissione degli atti al p.m. La corte di merito non è stata in grado di spiegare come mai costei non ebbe a riferire di aver visto il Di AR collocare materialmente la droga nell'auto del suo convivente alla ZO, ed ha accettato acriticamente la tesi da costei sostenuta che non ne fece parola con alcuno su consiglio del difensore di fiducia del SI, dato che ciò le avrebbe fatalmente comportato un'incriminazione per calunnia. L'illogicità di tale affermazione consisterebbe, secondo i ricorrenti, nell'aver detto difensore taciuto la circostanza anche al brig. VO nell'ambito di un'illegittima attività d'indagine, cui riferì di non aver percepito alcuna anomalia.
Il motivo è infondato, non apparendo illogica una motivazione alla luce di altra ricostruzione, ma solo allorché l'incoerenza sia intrinseca: qui invece si cerca di rapportarla ad elemento esterno, a prescindere dal rilievo che se il difensore ebbe a dire alla donna di tacere la circostanza per tema di non essere creduta, non avrebbe avuto senso che poi ne parlasse lui.
Quanto all'episodio FI-AR, la corte lo ricostruisce in maniera antitetica rispetto al Tribunale. Pur partendo da un assunto corretto, e cioè che era incongrua l'affermazione dei primi giudici che il HI avesse collocato la droga sin dall'inizio nel posto giusto, ovvero nell'auto del AR e non in quello della vittima designata FI, la corte ne trae conseguenze assurde: si ritiene infatti che la droga fu collocata in caserma nell'auto del AR, sulla scorta delle affermazioni del HI, del fatto che nè l'auto del AR ne' quella del FI risultavano forzate, delle dichiarazioni del AR, che notò in caserma il pacchettino laddove prima non c'era nulla. È in primo luogo illogico trarre conseguenze dall'assoluta negatoria del HI, che si proclama estraneo all'episodio, che è cosa diversa dal negare di aver operato materialmente.
La sentenza non spiega su cosa si fondi l'affermazione che per questo episodio fu il HI a fornire la droga, che questa fu tagliata dai finanzieri ed infine che fu occultata sull'auto del AR, una volta in caserma. Arbitraria è l'affermazione che i militari abbiano tagliato la droga, necessaria per giustificare la discrasia tra il quantitativo che il HI asserisce di aver ceduto ai finanzieri e quello rinvenuto sull'auto del AR: essa non regge al vaglio critico, posto che è irrilevante il taglio, rilevando per il reato (che si voleva accollare) il principio attivo. Non ha senso riferirsi alla deposizione di TE AR, del tutto irrilevante circa il dato da provare, consistente nel fatto dell'aver il UR o il Di AR collocato la droga, e la sentenza non spiega come gli altri militari non si sarebbero accorti dell'operato, pur partecipando alla perquisizione;
considerate che risultagliela sostanza fu rinvenuta dal tenente PA. La sentenza di primo grado ha evidenziato che la decisione di portare l'auto in caserma per un più accurato controllo fu del più elevato in grado, appunto il tenente PA: orbene, come potevano il UR ed il Di NA prevedere tale decisione? La sentenza sarebbe pertanto illogica sul punto.
Si deve invece rilevare in contrario che la sentenza non può esser svalutata da rilievi circa pretese omissioni di motivazione, quando offre una ricostruzione logica e coerente, non priva dei passaggi essenziali e non è tenuta a porsi problematiche attinenti a questioni non sollevate e comunque insuscettibili di svalutare il percorso motivazionale praticato.
Da ultimo evidenziano i ricorrenti che la corte valuti positivamente una sentenza di proscioglimento (che non costituisce giudicato), ritenuta dal primo giudice "sbrigativa" e non piuttosto una sentenza passata in giudicato (episodio LL). Sul punto vale quanto già detto circa la mancanza di un principio di pregiudizialità penale. Da ultimo viene analizzato l'episodio LL IT. Il Tribunale in ordine ad esso ha pronunciato sentenza assolutoria nei confronti dei ricorrenti, non impugnata e dunque definitiva quanto alla calunnia, al falso, mentre ne è stata ritenuta la responsabilità in ordine alla detenzione dello stupefacente, nella disponibilità materiale del HI, in base al principio di causalità di cui all'art. 40, co. 2^, c.p. Anche in questo caso i giudici d'appello stravolgono il decisum dei primi giudici, affermando anche in questo caso che lo stupefacente fu collocato dai finanzieri nel cruscotto dell'auto del LL, dopo esserselo ricevuto dal HI. Ciò a fronte di un giudicato interno e di un giudicato di condanna del LL a seguito di giudizio abbreviato (sentenza del g.u.p. di Ravenna, irrevocabile il 20.12.1995), e ciò solo per effetto della deposizione dibattimentale del LL ex 210 c.p.p., recepita acriticamente in spregio alle regole valutative dell'art. 192, quasi fosse un teste estraneo ed indifferente, e valutando con mera illazione l'ammissione della detenzione dello stupefacente effettuata nel processo innanzi al g.u.p. di Ravenna, dopo recisa negatoria innanzi al p.m. ed al gip., finalizzata ad ottenere le attenuanti generiche. Gli argomenti non sono condivisibili: nessun recepimento acritico vi è stato, ma la corte ha giustificato il comportamento del LL nell'uno e nell'altro processo alla luce dei benefici che potevano discendere nell'altro processo da una confessione pur in mancanza di colpevolezza: orbene, la valutazione dell'attendibilità dell'imputato di reato connesso non deve svilupparsi secondo linee prestabilite e necessariamente con valutazioni di un certo tipo, che indubbiamente tracciano un percorso praticabile nella gran maggioranza dei casi. Laddove vi sia un elemento assorbente che deponga per l'attendibilità alla luce delle complessive risultanze non deve il giudice svolgere diligentemente il "compitino", ma può attestarsi sulle risultanze che debbono dirsi assorbenti. Va poi ribadita, in relazione all'altra doglianza, l'inesistenza dell'obbligo di attenersi ad un decisum. Nè può esservi interesse in ordine ad un obiter dictum della corte territoriale che si scontra con un giudicato assolutorio. Ulteriore doglianza riguarda la violazione dell'art. 606, co. 1^, fett B) c.p.p. in rel. agli artt. 73 D.P.R. 309/90, 51 cp. e 55 c.p.p., e la violazione dell'art. 606, lett E) per manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione degli artt 51-55 cp. e 55 c.p.p.. Quanto all'episodio Veggiani, si afferma che è giuridicamente infondato sostenere che in relazione al delitto di cui all'art. 73 la violazione dell'art. 55 del codice di rito, o meglio di uno solo dei doveri ivi previsti per la polizia giudiziaria comporti di per sè responsabilità ex art 40 cpv. c.p. in capo all'appartenente alle forze dell'ordine che non proceda all'arresto di chi (HI) abbia realizzato il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Orbene, se è vero che il momento consumativo del reato va individuato nel conseguire la disponibilità, anche non materiale, della sostanza drogante, non può parlarsi di omesso intervento dell'ufficiale o agente di p.g. che non proceda all'arresto di chi abbia già realizzato compiutamente il delitto. Il motivo appare erroneo, in quanto, essendo il reato permanente, dato che tra le violazioni che non possono essere ritenute in continuazione, ma che sono contestualmente realizzate con un solo fatto (Cass. pen., sez. 4^, 12.1.1996, n. 1974), è ricompresa la detenzione della sostanza, l'obbligo in capo all'ufficiale o agente di p.g. permane finché non cessi la permanenza.
Quanto poi alla scriminante, anche putativa, dell'art 51 c.p. (adempimento di un dovere) invocata, la corte ha risposto con riferimento alle sole operazioni fasulle, per le quali certamente la norma non può dirsi operativa, ma non ha tenuto conto che l'art. 55 pone una pluralità di obblighi che consistono non solo nell'evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze, ma anche nel ricercare i colpevoli ed assicurare i mezzi di prova, di tal che la causa di giustificazione può operare quando non ricorrono le condizioni soggettive dell'art. 97 D.P.R. 309/90 (Cass., sez. 6^, 31.3.1995, n. 9299, Pellegrino, che lo prevede a favore dell'appartenente alle forze dell'ordine che, in esecuzione di un ordine di servizio ricevuto, si inserisca in un traffico illecito di stupefacenti contattando i venditori e simulando di voler acquistare un quantitativo di droga e si rechi nel luogo convenuto per la consegna) in presenza di precisi ordini dei superiori gerarchici. Ed infatti si è rimarcato nell'atto d'appello come l'operato dei ricorrenti non potesse essere frazionato, ma visto nella più ampia prospettiva rappresentata dall'intento di individuare ed arrestare il fornitore del HI e di scoprire il traffico che si svolgeva a Cervia, non limitandosi ai soggetti che, più o meno occasionalmente, si rifornivano dal HI. La corte invece ha eluso la problematica della pluralità degli obblighi che fanno carico ex art. 55 c.p.p. ed ha risposto in maniera scollegata dalle doglianze proposte. In realtà la corte di merito evidenzia come la detenzione dello stupefacente da parte del HI venne mantenuta per trasfondersi nel reato di cessione a terzi, quindi con prosecuzione nel tempo della condotta illecita ancora in corso, cosa che assorbe l'esistenza di ulteriori obblighi. Quanto poi all'aver consentito al HI di riscuotere l'assegno ricevuto del ricorrenti debbono ritenersi conniventi, di tal che un eventuale beneplacito non costituisce argomento liberatorio e risolutivo per alcuno: l'argomento è inconsistente. Delle due l'una: o i superiori erano concorrenti a pieno titolo nell'attività illecita o erano estranei, di tal che il loro avallo o beneplacito è idoneo a far applicare l'art. 51 c.p. quantomeno nella forma putativa. E che debba operare la seconda è conseguenza della pronuncia assolutoria emessa in favore dei superiori del UR e del Di AR, non potendo accettarsi l'affermazione della corte che l'istruttoria ha messo in evidenza più la connivenza dei superiori gerarchici che la loro estraneità. Orbene, premesso che non è applicabile la scriminante dell'art. 97 del D.P.R. 309/90, come il giudice a qua ha dimostrato con diffusa motivazione, tanto che il motivo non è stato riproposto m questa sede la stessa corte ha evidenziato, con acconci riferimenti giurisprudenziali come l'ipotesi dell'art. 51 c.p. (adempimento configurabile nel concorrere nella commissione di reati per poi punirne l'autore, e come non sia neanche ravvisabile l'esercizio di un diritto in difetto di una fonte normativa che abiliti alla calunnia reale pur di assicurare uno spacciatore alla giustizia. È implicita conseguenza che, laddove non vi sia spazio per una scriminante reale, a maggior ragione non v'è spazio per una scusante (scriminante putativa).
Quanto infine all'episodio dei 3 Kg. Di hascisc sequestrati a Reggio Emilia, valgono le doglianze già effettutate di parcellizzazione dell'attività d'indagine svolta in quel periodo dai riccorenti, si che non v'è dubbio che anche tale operazione di servizio "vera" trova giustificazione nell'art. 51 c.p. interpretato alla luce dei plurimi doveri previsti dall'art. 55 c.p.p. Anche tale motivo infondato per motivi sopra esposti.
Ne consegue che anche i ricorsi del UR e del AR sono infondati e che tutti i ricorrenti in solido debbano essere condannati alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004