Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15348 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA "A'" 15348/02 552/2:002 oggetto LAVORO EL COPOLO A 1ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ti Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere R.G.n. 07291/2000 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 35773 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 05.06.2002 da IN IO rapp.to e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Panici e Giuliana Quattromini, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Otranto, n. 18, giusta procura speciale a margine del ricorso, contro 2629 FERRO VIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, difeso dall'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, presso il Faravelli, zz quale elett.te domicilia in Roma, via Roccaporena, n. 34 giusta procura speciale a margine del controricorso, 1 Rilasciata copia legale per diritti €суса тамаго al Sig. DE LUC
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 01228/99 del 15.02/31.03.1999, R.G. n. 45610/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Pier Luigi Panici per MT RI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 07 giugno/16 settembre 1994 il Pretore di Napoli accoglieva la domanda proposta da RI RR contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), di cui era dipendente, diretta al riconoscimento in suo favore, e con decorrenza ottobre 1990, dell'inquadramento nell'VIII° livello di classificazione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1988/90 e condannava la società al pagamento in favore del RR delle differenze retributive e relativi accessori. Aveva dedotto il lavoratore che la società gli aveva conservato l'inquadramento nella 7^ categoria del citato c.c.n.l. nonostante l'accordo 27 ottobre 1990 che aveva previsto il passaggio all'inquadramento immediatamente superiore di tutti i dipendenti di 7° livello, compresi i lavoratori distaccati presso O.P.A.F.S. e Dopolavoro Ferroviario, fra i quali ultimi esso ricorrente. Il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza pretorile, accoglieva l'appello della Ferrovie e rigettava la domanda introduttiva del giudizio;
spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: il Pretore aveva erroneamente applicato la normativa contrattuale relativa al c.c.n.l. 1988/90, così riferendosi ad una classificazione del personale che, per effetto del nuovo contratto collettivo in vigore del 1° gennaio 1990, era stata completamente modificata, riferendosi quindi per l'operazione di raffronto, ad una declaratoria relativa alla VIII^ categoria non più in vigore, ed attribuendo illegittimamente il profilo professionale;
peraltro, al RR non poteva mai essere riconosciuto il profilo di coordinatore, essendo esso "vincolato solo dai contratti di appalto stipulati dalla società 2 Д con aziende esterne", non aveva assunzione di responsabilità diretta nell'organizzazione del proprio settore perché non esercitava attività di propulsione e coordinamento;
non aveva esercitato potestà surrogatoria senza apposita delega, né si era espresso con autonomia in poteri decisori;
in conclusione il RR aveva svolto in concreto mansioni corrispondenti a quelle rientranti nella qualifica rivestita. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza RR RI demandando a tre motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso RR RI denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che esso ricorrente aveva fatto riferimento in via principale all'accordo aziendale del 26 ottobre 1990 per una forma di scivolamento nell'inquadramento, che non era stato neanche contestato dalla società, se non in riferimento alla sola qualifica di cassiere economo, quest'ultima mai introdotta e allegata dal ricorrente;
su tale domanda, la cui (parziale) contestazione non era stata neanche coltivata in appello, la sentenza impugnata aveva taciuto del tutto. Con il secondo motivo di ricorso RR RI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 436 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Deduce a fondamento che il Tribunale aveva fondato la propria decisione sull'applicabilità ratione temporis del contratto 1990/92, nonostante la relativa eccezione fosse stata proposta solo in grado di appello e fosse stato fra le parti in primo grado invece pacificamente applicabile quello del triennio precedente;
la circostanza che un elemento costitutivo della domanda fosse pacifico tra le parti operava anche come limite di rilevabilità di ufficio della sua mancanza. Con il terzo motivo di ricorso RR RI denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce a fondamento che la illegittima introduzione del diverso thema decidendum dell'applicabilità del contratto 1990/92 vanificava l'intero percorso della motivazione della sentenza impugnata, fondato su nuovo e diverso parametro contrattuale. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono fondati. 3 2 Secondo il ricorso in questa sede, confermato sul punto dal controricorso nel quale se ne effettua una discussione nel merito, la originaria domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento in VIII° livello del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. 1988/90, con decorrenza ottobre 1990, era stata proposta su fondamenti che da parte ricorrente si indicano come causae petendi autonome e alternative. Si deduce, in particolare, che al RR, quale distaccato al Dopolavoro Ferroviario di Napoli, quale responsabile della contabilità gestione mense aziendali, “per le caratteristiche dei compiti assegnatigli ed il rilievo degli stessi, la s.p.a. Ferrovie dello Stato (gli) aveva conservato l'inquadramento nella 7^ categoria del citato CCNL laddove in virtù di un invece - accordo sottoscritto in data 26.10.1990 tra l'Ente Ferrovie dello Stato e le 00.SS. tutti i 7° livelli, compresi i lavoratori distaccati presso O.P.A.F.S. e Dopolavoro Ferroviario (fra cui il RR medesimo), dovevano passare all'inquadramento immediatamente superiore, il che era perfettamente conforme anche al tenore della corrispondente declaratoria del CCNL 1988/90". Le autonome e alternative causae petendi sarebbero, secondo il ricorso, l'una fondata su una pretesa automaticità in applicazione di accordo aziendale del 26 ottobre 1990, e, l'altra, in virtù di mansioni in concreto svolte in relazione alla corrispondente declaratoria. La sentenza impugnata, a sua volta, rileva che la domanda era stata accolta in primo grado sul presupposto della riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dal RR al contratto collettivo invocato dal dipendente (e non contestato in primo grado dalla società resistente) del 1988/90, accerta che dal 1° gennaio 1990 era invece in vigore il contratto 1990/92, che aveva introdotto una nuova classificazione del personale, ritiene, previo confronto con le relative declaratorie, che le mansioni in concreto svolte dal dipendente non erano riconducibili all'inquadramento rivendicato, e, in riforma della sentenza pretorile, rigetta la originaria domanda del RR. In realtà, il procedimento adottato dal giudice di appello non è immeritevole delle censure sollevate in questa sede, tenuto conto che non è stato preso minimamente in considerazione, neanche a mo' di citazione, l'invocato accordo 27 ottobre 1990. Tale accordo doveva essere, invece, esaminato in rapporto alla deduzione di parte ricorrente circa un preteso avanzamento e/o uno scivolamento automatico di una intera categoria da esso previsto, con una indagine diretta proprio alla interpretazione delle relative clausole, per la verifica di una previsione contrattuale di progressione finanche svincolata dalle mansioni in concreto svolte, ovvero, in caso contrario, in relazione alle mansioni direttamente esplicitate, ovvero previste da quale declaratoria, ed eventualmente, quest'ultima, appartenente a quale contratto collettivo. D'altro canto, non v'è dubbio che la mancata contestazione in primo grado dell'applicabilità del contratto collettivo 1988/90 assunto da parte ricorrente a elemento costitutivo delle proprie rivendicazioni, precludeva la indagine, e quindi l'accertamento e la decisione, della non riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dal RR all'inquadramento rivendicato con riferimento alla relativa declaratoria del contratto collettivo 1990/92 - ancorché quest'ultimo in vigore da epoca precedente al periodo di espletamento delle dette mansioni e quindi relativo all'azionata rivendicazione - essendo il giudice di appello obbligato ad operare con riferimento al solo contratto collettivo, ove applicabile anche ratione temporis, invocato dal ricorrente e pacificamente vigente tra le parti secondo le prospettazioni di primo grado. In relazione alle censure come sopra fondate, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Salerno, il quale, nel riesaminare la causa in considerazione delle osservazioni sopra indicate, provvederà anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 05 giugno 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Maffarells Salvatore Senese paliative CANCELLIERE Depositato in Cancelieria 3.8 1 2082 IL CANCELLIERE