Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 644 /2021 R.G. vertente
T R A
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio degli avv.ti SCARPANTONI CARLO , SCARPANTONI LUCA E SCARPANTONI
CLAUDIA dai quali è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall' Avvocatura Distrettuale Dello Stato L'Aquila domiciliataria in
Via Buccio Di Ranallo 65/A - Complesso Monumentale San Domenico 67100
L'Aquila
Convenuta
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa ex lege dall' Avvocatura Distrettuale Dello Stato L'Aquila domiciliataria in Via Buccio Di Ranallo 65/A - Complesso Monumentale San
Domenico 67100 L'Aquila
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione del 22.03.2021, la società conveniva in giudizio la Parte_1
e l' al fine di veder accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni:
“1) Dichiarare dovuta alla società attrice la somma di € 13.181,83 per errata determinazione dell'IVA sul prezzo di vendita. 2) Condannare la Regione Abruzzo al pagamento della somma di € 13.181,83 oltre interessi di mora dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda giudiziale.
3) In via subordinata e nell'ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la
Abruzzo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € CP_1
13.181,83 oltre interessi di mora dalla data di stipulazione dei contratti notarili o, in subordine, della domanda giudiziale.
4) In via ulteriormente subordinata, dichiarare tenuta l alla Controparte_2
restituzione della somma di € 13,181,83 a titolo di ripetizione d'indebito oltre interessi di mora dal versamento dell'imposta o, in subordine, dalla notificazione del presente atto.
5) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 15.10.2021, si costituiva ritualmente in giudizio l di Teramo che , contestando quanto , dedotto, Controparte_2
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito rientrando la questione nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie. Precisava le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto: in primis, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, in favore del Giudice Tributario, con ogni conseguenziale statuizione;
in ogni caso, rigettare le averse pretese siccome inammissibili ovvero infondate.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 15.10.2021 si costituiva in giudizio anche la per contestare la ricostruzione attorea dei fatti precisando Controparte_1
che i pagamenti dell'imposta IVA erano stati effettuati in conformità alla proposta di acquisizione indicata nel decreto n.265 del 29 ottobre 2018, per l'importo CP_3
massimo di euro 51.408.638,81, comprensivo di IVA come approvata da OCDPC n.
581/ 2019. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto rigettare le averse pretese siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”.
Assegnato alle parti il triplice termine di cui all'art. 183, 6° comma, cpc, istruita la causa con le produzioni documentali , sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa
è stata trattenuta a decisione.
La società attrice, a fondamento delle sue domande esponeva : Parte_1
-la , con la Deliberazione della Giunta n. 196 del 18 Aprile 2017 Controparte_1
aveva deciso l'acquisizione di immobili ad uso abitativo da destinare alle popolazioni colpite da eventi sismici che a far data dall'agosto 2016 avevano colpito il territorio abruzzese e aveva approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per conoscere le offerte di vendita degli alloggi ad uso abitativo e la congruità dei prezzi degli immobili offerti.
- Nell'avviso pubblico veniva richiesto che i partecipanti alla procedura dovessero indicare nell'offerta economica “il prezzo delle singole unità immobiliari e il prezzo complessivo del complesso edilizio immobiliare” con la precisazione che “Il prezzo per ciascun alloggio dovrà essere comprensivo degli oneri fiscali, delle spese notarili per la stipula dell'atto di compravendita, dei bolli e delle spese di registrazione e cioè dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione facendo carico all'offerente ogni spesa accessoria”.
-Essa società aveva partecipato alla procedura pubblica elencando nell'istanza gli immobili di sua proprietà e descrivendone le caratteristiche ed indicando il prezzo di vendita di ciascun appartamento ed era risultata utilmente inserita in graduatoria provvisoria per la vendita di n. 12 alloggi all'A.T.E.R. di Teramo.
-Al Decreto n. 168 del 13 Luglio 2018 con cui il Centro Operativo Regionale aveva approvato la graduatoria provvisoria dell'elenco degli alloggi che, offerti ad un prezzo considerato congruo, erano stati ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze abitative, era seguita l'attività istruttoria dei tecnici incaricati di verificare le condizioni strutturali degli immobili ammessi.
- Successivamente, con la Determinazione n. 265 del 29 ottobre 2018, il Soggetto
Attuatore aveva approvato le graduatorie definitive riferita ai Comuni delle tre
Province di L'Aquila, Pescara e Teramo riformulata a seguito dei sopralluoghi effettuati e redatte sulla base del prezzo più basso depurato prezzo offerto dell'Imposta
Valore Aggiunto del 10%. Nella graduatoria delle unità abitative ubicate nel Comune di Teramo, contraddistinta con la lettera “F”, la società attrice era risultata inserita con
12 alloggi e con l'indicazione per ciascuno di essi del prezzo ammesso.
-Con Deliberazione n. 262 adottata il 14 maggio 2019 la Giunta Regionale aveva disposto l'avvio “della fase di acquisizione, a titolo oneroso, al Patrimonio Edilizia
Residenziale Pubblica di unità immobiliari agibili o rese agibili dal proprietario” ed aveva affidato alle ATER di Teramo, L'Aquila e Pescara il compito di procedere al trasferimento al proprio patrimonio degli alloggi da assegnare successivamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
-Con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 4 Settembre 2019 la aveva CP_1
autorizzato il trasferimento alla ATER di Teramo del compendio immobiliare di proprietà della società attrice limitatamente a n. 6 alloggi dei 12 ammessi per la complessiva somma di € 628.604,11 iva inclusa.
-Con il successivo Decreto n. 279 adottato in data 29 luglio 2020 la aveva CP_1
autorizzato il trasferimento alla ATER di Teramo del compendio immobiliare di proprietà della società attrice limitatamente ai residui n. 6 appartamenti al corrispettivo totale di € 613.535,48 iva inclusa.
-Con atto notarile Notaio di data 20/12/2019 si era provveduto Persona_1
alla cessione dei 6 alloggi all al prezzo Controparte_4
determinato in € 630.000,00 al netto dell' IVA al 10% .Con successivo atto notarile
Notaio del 02/12/2020 si era provveduto alla cessione dei rimanenti Persona_1 -La nello scorporare l'IVA del 10% dall'importo comprensivo dell'offerta CP_1
per la vendita degli alloggi pari ad € 1.450.000,00, come disposto dall'avviso pubblico e come ammesso, aveva errato nella quantificazione dell'Iva. Ciò in quanto l'Iva era risultata conteggiata sul corrispettivo lordo di € 1.450.000,00 mentre l'operazione corretta di calcolo del prezzo netto di un bene partendo dal prezzo comprensivo di IVA al 10%, sarebbe dovuta avvenire dividendo il prezzo lordo per 1,10 con una differenza ad avere di € 13.181,83.
-Ne era conseguito che la aveva versato la minor somma di € 1.305.000,00 CP_1
anziché la somma di € 1.318.181.83 con una differenza non corrisposta di € 13.181,83
(€ 1.318.181,83 - € 1.305.000,00).
La domanda principale di parte attrice è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio sono due domande: l'una esperita in via principale nei confronti della , con la quale la società attrice ha Controparte_1 Parte_1
richiesto il pagamento della somma di € 13.181,83 , quale somma minore corrisposta rispetto a quella pattuita;
l'altra esperita in via subordinata nei confronti dell
[...]
di Teramo di restituzione della somma di € 13.181,83 a titolo di CP_2
ripetizione della differenza di IVA pagata in più rispetto a quella effettivamente dovuta.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dalla difesa della convenuta
[...]
. CP_5
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7822/2020 ai fini della soluzione del conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nell'ipotesi di cumulo di domande proposte con l'espressa indicazione di una gradazione riguardo alla richiesta di esame delle stesse, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"quando vengono proposte domande con nesso di subordinazione, in sede di esame delle domande il giudice adito deve interrogarsi e decidere sulla giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, atteso che la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata può venire in rilievo solo quando egli abbia deciso sulla domanda pregiudiziale in modo da rendere necessario, in conformità alla richiesta della parte e, dunque, restando sciolto il nesso di subordinazione, l'esame della domanda subordinata. Il che accade se la domanda principale venga rigettata nel merito o per ragioni di rito (e, in questo secondo caso, la decisione lasci la controversia per la domanda subordinata davanti al giudice adito, in quanto il processo non si chiuda davanti al giudice per effetto della pronuncia di rito)" .
Nel caso in esame l' attrice ha subordinato la richiesta della domanda proposta contro l' alla previa decisione della domanda principale proposta contro Controparte_2
la . Controparte_1
Ciò posto, anche ai fini di provvedere sull' eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, occorre esaminare la domanda principale.
E' indubbio, che la domanda principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro nei confronti della appartiene alla giurisdizione del Controparte_1
giudice ordinario-, trattandosi non di una controversia tributaria, ma di una ordinaria azione privatistica.
La documentazione acquisita in giudizio ha confermato che in conformità con quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 196 del 18 Aprile 2017 di approvazione dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare alla popolazione colpita dagli eventi sismici delle province di L'Aquila,
Teramo e Pescara, l'attrice nell' offerta economica per la proposta di vendita ha precisato il prezzo delle singole unità immobiliari ed il prezzo complessivo del complesso edilizio immobiliare, nonché il prezzo per ciascun alloggio comprensivo degli oneri fiscali, delle spese notarili per la stipula dell'atto di compravendita, dei bolli e delle spese di registrazione e cioè omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione facendo carico all'offerente ogni spesa accessoria. Nella graduatoria definitiva approvata con la Determinazione n. 265 del 29 Ottobre
2018, allegato F, (allegata in atti in copia poco leggibile di cui al doc. 5 di parte attrice) i n. 12 alloggi della società attrice vengono individuati al prezzo dell'intero immobile di € 700.000,00 per i primi n.6 alloggi e di € 750.000,00 per i secondi n.
6 alloggi consegnati. Nella voce “prezzo di vendita senza iva” il totale complessivo dei primi sei alloggi è stato indicato congruo in € 630.000,00 e per i restanti n. 6 alloggi
è stato indicato congruo in € 671.0000,00. Le restanti voci con i relativi importi di cui al suddetto allegato “F” non sono leggibili. I suddetti prezzi di vendita degli alloggi di € 630.000,00 e di € 671.000,00, al netto dell'Iva sono riportati nei rogiti notarili di vendita, ciò nonostante il fatto che sia il Decreto n. 279 del 29/07/2020 sia il Decreto
n. 188 del 4 Settembre 2019 della Giunta Regionale abbiano indicato importi errati.
Quanto al Decreto n. 279 del 29/07/2020 per i primi n. 6 alloggi la Giunta Regionale ha indicato un importo imponibile di € 552.181,98, un importo IVA 10% di €
61.353,50 per un totale di € 613.535,48; quanto al Decreto n. 188 del 4 Settembre
2019 la Giunta Regionale ha indicato un importo complessivo di € 628.604,11 iva inclusa.
Invero, nell' atto notarile Notaio di data 20/12/2019 rep. n. 62863 Persona_1
e racc. n. 31179 si evince che sono stati ceduti n. 6 alloggi all
[...]
al prezzo convenuto e accettato di € 630.000,00 oltre IVA Controparte_4
al 10% pari ad € 63.000,00 per complessivi € 693.000,00 e che il prezzo pattuito, senza IVA è stato corrisposto alla società attrice a mezzo di due bonifici, l'uno di €
240.428,53 e l'altro di € 389.571,47, interamente quietanzato al momento del rogito con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere per tale causa .
Anche nel successivo atto notarile Notaio del 02/12/2020 rep. n. Persona_1 bonifici, l'uno di € 206.309,91 e l'altro di € 468.690,09, interamente quietanzato al momento del rogito con dichiarazione di non aver più nulla a pretendere.
Senonchè la nello scorporare l'IVA del 10% dall'importo comprensivo CP_1
dell'offerta per la vendita dei 12 alloggi omnicomprensivo, come disposto dall'avviso pubblico e come ammesso, pari ad € 1.450.000,00, ha errato nella quantificazione dell'Iva. Ciò in quanto l'Iva era risultata conteggiata non sul prezzo netto, bensì sul corrispettivo lordo di € 1.450.000,00 per un importo di € 145.000,00, per una differenza pagata di € 1.305.000,00; mentre l'operazione corretta di calcolo del prezzo netto di un bene partendo dal prezzo comprensivo di IVA al 10%, sarebbe dovuta avvenire dividendo il prezzo lordo per 1,10 (€ 1.450.000: 1.10 = € 1.318.181,82). Il prezzo di vendita al netto dell'IVA del 10% doveva essere di € 1.318.181,82 ossia di €
636.363,64 per i primi n. 6 alloggi (€ 700.000:1.10= 636.363,64) ed € 681.818,18 per i restanti n. 6 alloggi (€ 750.000:1.10= € 681.181.18) con una differenza ad avere di
€ 13.181,82 (€ 6,363,64+ € 6.818,18).
Dagli atti notarile risulta che per il trasferimento dei beni , soggetto ad Iva, si è applicato l'art. 17 bis del DPR n. 633/1972, venendo in rilievo il regime dello “split payment” il che ha comportato per la società attrice l' obbligo di fatturazione connesso all'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, mentre la somma incassata
è stata al netto dell'IVA, il cui obbligo di versamento all'Erario a debito dovuta sull'operazione considerata era di spettanza della PA.
Ciò posto la domanda principale di condanna della al pagamento di Controparte_1
€ 13.181,82 dovuta sul prezzo di vendita di n. 12 alloggi è risultata fondata e va accolta previa dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario a cui spetta la causa principale.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della e si liquidano Controparte_1
come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa. Le spese nei confronti dell' stante la complessità delle questioni Controparte_2
trattate vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- accoglie la domanda principale dell' attrice nei confronti delle e per Controparte_1
l'effetto condanna la al pagamento in favore dell' attrice della Controparte_1
complessiva somma di € 13.181,81. oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione, in favore degli Avv. ti Carlo Scarpantoni, Luca
Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, difensori antistatari, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
- spese interamente compensate tra l'attrice e la convenuta . Controparte_2
Così deciso in L' Aquila 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 alloggi per il corrispettivo di € 675.000,00 al netto dell' IVA al 10%.
64642 e racc. n. 32551 si evince che sono stati ceduti i rimanenti n. 6 alloggi all' al prezzo convenuto e accettato di Controparte_4 Controparte_4
€ 675.000,00 oltre IVA al 10% pari ad € 67.500,00 per complessivi € 742.500,00 e che il prezzo pattuito, senza IVA è stato corrisposto alla società attrice a mezzo di due