TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1296 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASALINO GILBERTO, presso il cui studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 70025
GRUMO APPULA (BA), è elettivamente domiciliato (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), giusta procura a margine dell'atto di precetto del 08.06.2021 (in atti);
ATTORE (CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, 'ai fini della presente procedura' elettivamente domiciliata, in
BA al Corso Sidney Sonnino n. 23 (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), presso lo
[...]
, P. IVA , dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Addario c.f. e dell'Avv. Luisa Addario C.F. C.F._2
che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce (collazionato C.F._3
telematicamente con atto separato) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO (DEBITORE ESECUTATO OPPONENTE)
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede in BA alla via Beatillo n. 21;
(CONTUMACE) Parte_2
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (merito)
1 CONCLUSIONI: “ preliminarmente rappresenta di aver avanzato proposta conciliativa in Pt_3
atti, secondo le indicazioni del GI, alla controparte, la quale tuttavia non ha fornito alcun riscontro
e chiede tenersene conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
ribadisce che la sentenza del giudice di pace di opposizione a precetto sulla materia del contendere (merito dell'opposizione)
è passata in giudicato;
le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. L'avv. Marchesi sulla base delle istruzioni del dominus intende sottolineare che “non è stato possibile raggiungere alcun accordo che potesse soddisfare il buon diritto dell'avv. a procedere con la notifica dell'atto di precetto e successivo atto di Pt_1
pignoramento in quanto la difesa di ha sempre sostenuto che non vi fosse distrazione delle Pt_3 spese, nonostante il contenuto della sentenza del Tribunale di BA” (cfr. verbale dell'udienza del
18.03.2025).
FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2/ 616 c.p.c., iscritto a ruolo in data 1.02.2023, è stato tempestivamente introdotto dall'avv. creditore procedente/opposto, nei confronti di Pt_1
(debitore esecutato/opponente) e del terzo pignorato Controparte_1
(rimasto contumace), a seguito dell'ordinanza resa Controparte_3
in data 15.01.2023 dal GE della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 2071/2021
Reg. Esec. Mob dell'intestato Tribunale, con la quale quest'ultimo, già dichiarata d'ufficio, con separata ordinanza dell'11.01.2023, l'estinzione anticipata della procedura esecutiva, ha così statuito:
sul ricorso con cui il debitore (C.F. ) ha svolto Controparte_1 P.IVA_3 opposizione all'esecuzione, rilevato che notificato l'atto di precetto, Controparte_1
proponeva opposizione a precetto chiedendone la dichiarazione di inefficacia/nullità per aver
[...] provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto;
preso atto che nonostante l'estinzione del debito portato da precetto l'avv. Casalino ha inteso coltivare l'azione esecutiva provvedendo in data 09 settembre 2021 all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e costringendo così il debitore esecutato a svolgere opposizione ex art 615 2° cpc;
rilevato che il giudizio di opposizione a precetto si concludeva con sentenza n. 1439/2022 con cui il Giudice Onorario di Pace di BA pronunciava declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di rilevato che la condotta del creditore procedente è Parte_1 censurabile sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede per aver coltivato con l'iscrizione a ruolo una procedura esecutiva nonostante l'estinzione del debito e nonostante l'intervenuta sentenza n. 1439/2022 emessa dal Giudice Onorario di Pace di BA, costringendo così il debitore a svolgere attività difensiva, talché merita il carico delle spese della
2 presente fase di opposizione che, in mancanza di nota-spese, si liquidano in via equitativa tenendo presente l' attività difensiva svolta
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art 615 2° cpc svolta da e dichiara chiusa Controparte_4
la presente fase.
CONDANNA a rifondere a le spese della presente Parte_1 Controparte_5 fase di opposizione che si liquidano in via equitativa in € 300,00 oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP, come per legge.
CONCEDE, ai sensi dell'art, 616 cpc termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente sede, il già creditore opposto avv. ha premesso: Pt_1
- di aver promosso l'esecuzione a quo RGE n. 2071/2021 giusto atto di pignoramento prezzo terzi del 22.07.2021 regolarmente notificato al debitore esecutato ed al terzo pignorato in CP_1
data 26-28/07/2021, previa notifica del precetto dell'importo di € 4.175,19 per sorte capitale oltre spese di precetto (€ 405,00 + accessori) in data 18.06.2021 unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1533/2021 resa dal Tribunale di BA e munita di formula esecutiva in data 04.06.20211,
- a fronte del ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato dal debitore esecutato in detta esecuzione, con il quale si allegava altresì la previa proposizione di CP_1
opposizione al precetto avanti al Giudice di pace di BA (RG 8737/2021) , il GE con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2022, pur rilevando preliminarmente che “avendo l'opponente
già rivolto istanza di sospensione al Giudice dell'opposizione a precetto “ha CP_1 consumato” il suo potere di presentare la medesima istanza al Giudice dell'esecuzione”, riteneva opportuno verificare l'esito del suddetto giudizio, invitando parte opponente e/o opposto a depositare in pct entro il 15.09.2022 verbali di udienza e/o sentenza eventualmente emessa dal
Giudice di Pace e riservando all'esito ogni provvedimento;
- indi, acquisita la sentenza n. 1439/2022 resa in data 23-24.06.2022 dal Giudice di Pace di BA, il
GE con ordinanza dell'11.01.2023 dichiarava l'estinzione anticipata della procedura esecutiva e con separata ordinanza del 15.01.2023, da cui promana l'odierno giudizio, provvedeva sull'incidente di opposizione nei termini sopra indicati.
Tanto premesso, l'attore (creditore opposto) ha contestato nel presente giudizio di merito la legittimità dei provvedimenti assunti dal GE (ivi compreso quello di estinzione anticipata dell'esecuzione, esulante dall'oggetto del presente giudizio di merito ed in relazione al quale pende separato giudizio), in ragione della “PIENA LEGITTIMITA' SIA DELL'ATTO DI PRECETTO
NOTIFICATO IN DATA 18.06.2021 CHE DEL SUCCESSIVO ATTO DI PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI NOTIFICATO IN DATA 26.07.2021 ALLA , Controparte_4
osservando che:
- ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_4 liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Parte_1
Tribunale di BA soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data
02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021”;
- in dettaglio, soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione “la società debitrice …ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. per il minor importo”, come determinato dal suddetto GE in forza del Parte_1
titolo (altra quota per € 524,95 attribuita all'avv. Casalino);
- avrebbe, dunque, errato il GE “in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1 era dichiarato distrattario” ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in ossequio al principio della soccombenza virtuale;
- il Giudice di Pace di BA, con la sentenza n. 1439/2022 del 23.06.2022, non aveva, infatti, sospeso l'efficacia esecutiva del titolo “limitandosi soltanto a dichiarare cessata la ragione del contendere”, per intervenuto pagamento dell'importo indicato dal GE.
L'attore in epigrafe ha, quindi, concluso, chiedendo, nel merito, previa irrituale ripetizione delle allegazioni in fatto e taluni fatti pacifici anche nelle conclusioni, di:
- “(…) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, non ha provveduto al pagamento delle spese e compensi professionali – così come liquidati in favore dell'Avv. , quale procuratore distrattario, con la sentenza n. Parte_1
4 1533/2021 resa dal Tribunale di BA – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 18.06.2021, dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino… e nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 13.10.2021, della memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del
13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario;
- accertare e dichiarare che l'Avv. Mario Addario, in qualità di procuratore e difensore della
con la p.e.c. inviata in data 11.06.2021, comunicava all'Avv. Gilberto Casalino Controparte_1
l'impossibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute e richieste dall'Avv. Parte_1
stante a suo dire la mancata distrazione delle spese legali in favore degli Avvocati costituiti;
- accertare e dichiarare che la “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Tribunale Parte_1 di BA soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021 con cui l'Avv. Pt_1
aveva intimato alla “ , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4 pro tempore, di pagare invece la somma di € 4.793,29=, oltre agli interessi legali ed alle spese successive occorrende;
- accertare e dichiarare che soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Alessandra Pagnini, la “ Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha provveduto al pagamento delle
[...]
spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv.Michael Gisonda … soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, con l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza dell'11.01.2023
e comunicata a mezzo p.e.c. in data 16.01.2023 – nel dichiarare illegittimamente cessata la materia del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi recante n. 2071/2022 R.G. ES. – non si è affatto posto il problema della liquidazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto comunque affermare la soccombenza virtuale della società debitrice “ , … con tutte le conseguenze di legge ex Controparte_4 art. 91, primo comma, c.p.c., dal momento che soltanto a seguito dell'ordine impartito dallo stesso
Giudice dell'esecuzione …” la società debitrice ha effettuato il pagamento di cui sopra;
5 - (…) accertare e dichiarare che il Giudice dell'Esecuzione mobiliare, nella persona della Dott.ssa
Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1
era dichiarato distrattario;
- accertare e dichiarare che nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi recante n.
2071/2022 R.G. ES. nessuna delle parti regolarmente costituite ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
e per l'effetto: - rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice “ , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con la memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021
a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario – con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della presente fase di opposizione agli atti esecutivi che della precedente fase di esecuzione mobiliare presso terzi, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
Si è costituita la già debitore esecutato opponente, la quale, contestata in Controparte_4 fatto ed in diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo:
“in via preliminare accertare e dichiarare, l'improcedibilità dell'esecuzione e della fase di merito per caducazione e quindi inesistenza del titolo esecutivo che controparte ha posto a base e supporto dell'atto di precetto notificato alla concludente Società in data 18.6.2021 così come statuito nella sentenza del Giudice di Pace di BA n. 1439/2022 depositata il 23/24.6.2022 non oggetto di impugnazione e quindi passata in giudicato. 2*) – Nel merito e solo per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare, per le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto, nel ricorso in opposizione all'esecuzione avverso il procedimento avente RGES2071/2022 e negli scritti difensivi tutti, l'avvenuto pagamento dei crediti vantati dall'Avv. sia per sorte Pt_1 capitale in suo favore che per accessori, spese e competenze legali in favore dell'Avv. Casalino nascenti dalla sentenza del Tribunale di BA n. 1533/2021, così come indicati e quantificati nella nota dell'08.06.2021 dello stesso Avv. Casalino, confermando la dichiarazione della cessata la materia del contendere così come disposta dalla sentenza del Giudice di Pace di BA n. 1439/22 del 23.06/2022 (depositata il 24.06.22) divenuta definitiva perché mai impugnata e quindi dichiarare nullo e privo di effetti giuridici le successiva fase esecutiva intrapresa dinanzi il
Tribunale di Bologna;
3*) – per le motivazioni dinanzi esposte, che si abbiano per riportate, dichiarare, l'improcedibilità sia dell'esecuzione che della fase di merito non sussistendo allo stato
6 i presupposti fondanti. 4*) – Accertare e dichiarare il che comportamento assunto dall'Avv. nell'occasione costituisce un vero e proprio abuso strumentale delle procedure Parte_1
giudiziarie ed un ingiusto tentativo di aggravamento della posizione della concludente Società e per
l'effetto condannarlo ex art. 96 c.p.c., III° co. al pagamento dell'importo di €. 1.000,00 che la
Spett.le UnipolSai si impegna sin da ora a devolvere in favore dell'
[...]
> con la causale: Alluvione Emilia Romagna. 5*) - In ogni caso Parte_5
con vittoria di spese, competenze in favore della comparente Società oltre spese generali Cnaap ed
Iva come per Legge”.
Quindi, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte attrice avv. la causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.03.2025 è stata Pt_1 discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Detto giudizio si connota per la struttura bifasica necessaria, nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso
7 ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
2. Nel merito.
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), sempreché la questione non risulti già definita in sede di opposizione a precetto (determinandosi in tal caso, litispendenza, se ancora pendente il giudizio, anche in sede di gravame, o inammissibilità della domanda nel merito, nel caso di preclusione pro iudicato).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il giudice dell'opposizione a precetto
(Giudice di pace di BA) con sentenza n. 1439/2022 del 23.06.2022, passata in giudicato, ha accertato il sopravvenuto venir meno del diritto del creditore opposto (attore formale nel presente giudizio di merito) di agire esecutivamente nei confronti di opponente per CP_1
intervenuto pagamento, nelle more del giudizio (dunque dopo la notifica del precetto, non precisata la data, ma evocandosi l'intervento del GE si presume anche dopo la notifica del pignoramento), del minor importo dovuto (rispetto al credito precettato), come quantificato dal
Giudice dell'esecuzione (non meglio precisato) in € 3623,20 per sorte capitale in favore dell'avv. ed € 524,95 in favore del di lui difensore avv. Casalino, senza contestazioni da parte del Pt_1
creditore opposto;
per l'effetto, ha dichiarato “la cessazione della materia del contendere per le argomentazioni di cui alla parte motiva con declaratoria di inefficacia del precetto”, rigettando, altresì, l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente per ritenuta CP_1
insussistenza dei presupposti) e compensando le spese di lite “stante la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Con la conseguenza che il presente giudizio di merito è procedibile (e la domanda di merito suscettibile di essere esaminata) entro i soli limiti della asserita illegittimità della ordinanza del
8 15.01.2023, resa dal GE a definizione dell'incidente oppositivo endo-esecutivo, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite (e motivazioni addotte a supporto) dell'incidente oppositivo endo-esecutivo.
Sono, per contro, inammissibili, in parte, per preclusione pro iudicato, ed improponibili/improcedibili, per altra parte, le ulteriori domande come formulate dal convenuto opposto nella presente sede.
Segnatamente, è precluso, per divieto di ne bis in idem, ogni ulteriore accertamento sull'an e quantum debeatur in favore del creditore procedente sulla base del titolo esecutivo sotteso al precetto e successivo pignoramento, avendo il Giudice dell'opposizione a precetto accertato la valenza estintiva del sopravvenuto pagamento ricevuto dall'avv. sulla base del titolo Pt_1
esecutivo sopra richiamato e precetto opposto, nel minor importo indicato dal GE, precisando che
“tali somme risultano versate all'opposto, il quale non ha mosso alcun specifico e dettagliato rilievo sul punto”.
Ad abundantiam il tenore letterale del titolo esecutivo sotteso, contrariamente a quanto pur inammissibilmente reiterato dal creditore opposto nella presente sede, non attribuisce alcun credito, certo, liquido ed esigibile, per rimborso ctu a quest'ultimo, come intimato.
Corollario di quanto sopra è l'inammissibilità della domanda avanzata dal creditore opposto volta ad ottenere il rigetto dell'opposizione proposta da in violazione del giudicato CP_1
sul punto formatosi sulla sentenza definitoria del giudizio di opposizione a precetto di cui sopra.
E', poi, improcedibile, nella presente sede (in ossequio alla struttura bifasica delle opposizioni esecutive e limiti del sindacato di questo Giudice nel giudizio di merito scaturente dall'ordinanza del 15.01.2023 relativa al solo sub-procedimento oppositivo), la domanda volta ad accertare l'asserita illegittimità della separata ordinanza del GE dell'11.01.2023 di estinzione anticipata dell'esecuzione e correlata omessa liquidazione delle spese come allegate, peraltro oggetto di separato giudizio (RG 11240/2023) avanti a questo Giudice (discusso ex art. 281 sexies c.p.c. nella medesima udienza della causa in epigrafe).
Ciò precisato, entro i limiti di ammissibilità e procedibilità del presente giudizio, merita accoglimento la censura di illegittimità dell'ordinanza del GE da cui promana l'odierno giudizio, nella parte in cui quest'ultimo ha condannato il creditore opposto alle spese di lite dell'incidente oppositivo, pur liquidate in appena € 300,00 oltre accessori, sulla base della sopravvenuta sentenza del giudice di pace (in sede di opposizione a precetto) e del tenore della stessa.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 26285 del 17/10/2019 circa i rapporti tra opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 co. 1 c.p.c.) e successiva all'esecuzione
(art. 615 co. 2 c.p.c.):
9 -“la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624
c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato”(Cass.,
Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
- ed ancora “qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito
(mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire”.
In applicazione dei suesposti principi, nella specie, il GE avrebbe dovuto dichiarare sic et simpliciter inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. correlata all'opposizione proposta dal debitore esecutato se fondata sui medesimi motivi già al vaglio di istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avanti al giudice dell'opposizione a precetto o, al più, come disposto nel caso di specie, acquisita la sopravvenuta sentenza del giudice di pace e disposta con separata ordinanza dell'11.01.2023 l'estinzione anticipata dell'esecuzione, dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., regolamentando le spese di lite della fase sommaria oppositiva in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
In termini più chiari, il GE non ha poteri di cognizione nel merito dell'opposizione all'esecuzione (dunque non può accogliere o rigettare l'opposizione, come irritualmente affermato nell'ordinanza a quo), potendo/dovendo solo delibare, allo stato degli atti, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. (e sua ammissibilità) e, nel caso di dichiarata cessazione della materia del contendere sul punto, provvedere sulle spese di lite della fase sommaria endo-esecutivo
(in quanto incidente di cognizione) in ossequio al principio della soccombenza virtuale “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (sul punto Cass.
Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022) non già in base a fatti sopravvenuti.
Sul punto, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato quello secondo cui "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
10 l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Nella specie, il GE ha fondato la statuizione in punto di condanna delle spese di lite dell'incidente cautelare a carico del creditore opposto su fatti sopravvenuti agli originari motivi di opposizione , quali la sentenza del giudice di pace di cessazione della materia del contendere con declaratoria di inefficacia del precetto, da cui peraltro si desume il pagamento sopravvenuto all'avvio dell'esecuzione e, dunque, la sussistenza del credito, seppur in minor importo rispetto all'importo precettato, in capo al creditore opposto alla data di notifica del pignoramento.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il
GE:
- ha dichiarato di “accogliere l'opposizione” anziché, nei limiti del suo sindacato, dichiarare inammissibile ab initio l'istanza ex art. 624 c.p.c. come inizialmente accennato con ordinanza del
12.05.2022 nella parte motiva, ovvero, dopo aver disposto il rinvio all'esito dell'acquisizione della sentenza frattanto emessa dal giudice dell'opposizione a precetto, prendere atto della cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (unica istanza delibabile dal GE);
- e ha “condannato” il creditore opposto alle spese di lite dell'incidente di opposizione, in difetto dei presupposti della soccombenza virtuale (da valutarsi alla data di deposito del ricorso di ed anzi a fronte del pagamento sopravvenuto all'introduzione del processo esecutivo, CP_1 come acclarato dal giudice dell'opposizione a precetto.
La fondatezza delle contestazioni sul quantum effettivamente dovuto rispetto al maggior importo precettato ed il pronto pagamento da parte del debitore opponente a seguito della indicazione da parte del GE del minor importo dovuto (pagamento comunque successivo alla notifica del pignoramento, in assenza di provvedimento di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. da parte del
Giudice dell'opposizione a precetto) avrebbero al più integrato i gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase sommaria oppositiva endo-esecutiva, valutata la condotta delle parti (nonché l'immediata notifica del pignoramento, decorsi appena 10 giorni dalla notifica del precetto pur a fronte delle contestazioni della parte opponente), ma non già condurre alla condanna del creditore opposto, non soccombente sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. come avanzata (invero inammissibile alla data del deposito del ricorso).
3- Sulle spese di lite
11 Alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
Nelle specie, pur valorizzata la proposta conciliativa avanzata dal già opponente CP_1
sussistono gravi e giustificati motivi, attese le peculiarità ed anomalie della vicenda processuale e l'acclarata illegittimità del provvedimento del GE reso in sede di definizione sommaria dell'incidente oppositivo, per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, ivi compresa la fase oppositiva endo-esecutiva.
Ciò anche in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo all'accoglimento solo parziale di una domanda di merito, nei limiti e termini anzidetti, ed alla declaratoria, in parte, di inammissibilità ed in parte di improcedibilità delle ulteriori domande formulate dal creditore opposto (convenuto sostanziale) nella presente sede (prosecuzione, nella fase di cognizione piena, del solo ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proposto da nnanzi al GE) CP_1
è rigettata l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata nella presente CP_8
sede dal già opponente in parte inammissibile, per preclusione pro iudicato, in CP_1
relazione alla condotta del creditore opposto già dedotta ed esaminata dal giudice dell'opposizione a precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di merito ex art. 616 c.p.c., dichiara l'illegittimità dell'ordinanza resa in data 15.01.2023 dal GE nell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE
2071/2021, nella parte in cui ha dichiarato l'accoglimento dell'opposizione, anziché
l'inammissibilità dell'istanza ex art. 624 c.p.c. o comunque la cessazione della materia del contendere sull'istanza ex art. 624 c.p.c., condannando, in difetto di soccombenza virtuale, il creditore opposto al pagamento delle spese liquidate in € 300,00 oltre accessori;
2) dichiara inammissibili, in parte, ed improcedibili, per altra parte, le ulteriori domande come avanzate nel presente giudizio di merito;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche in relazione all'incidente oppositivo endo-esecutivo.
Così deciso in Bologna, in data 17/04/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di BA, nella persona della Dott.ssa Mirella Delia in funzione di Giudice Unico, con la sentenza n.
1533/2021 del 17.04.2021 e pubblicata in data 19.04.2021 – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. così provvedeva: “Accoglie la domanda dell'attore nei limiti indicati in parte motiva e per Parte_4 l'effetto condanna la ” e la in solido, al pagamento per il titolo Controparte_6 Controparte_4 in atti e in favore del Sig. di complessivi € 20.789,15, oltre interessi legali dalla presente pronuncia Parte_4 fino al soddisfo;
Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del;
Compensa fra parte attrice e la Controparte_7 Scuola Primaria “C. Cianciotta” e l' ½ delle spese di lite, e condanna la Scuola Primaria “C. Controparte_4
” e l' in solido al pagamento nei confronti del Sig. della CP_6 Controparte_4 Parte_4 residua metà, spese di lite liquidate per l'intero (2/2) in € 679,96 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi, oltre Iva e accessori come per legge, il tutto da distrarsi in favore dei difensori anticipatari; Pone definitivamente le spese di CTU in solido tra la Scuola Primaria “C. ”, l' e il Sig. nella CP_6 Controparte_4 Parte_4 misura di 1/3 ciascuno;
Condanna al pagamento nei confronti del delle spese di Parte_4 Controparte_7 lite liquidate in complessivi € 4800,00 per compensi, oltre Iva e accessori come per legge.”.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1296 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
CASALINO GILBERTO, presso il cui studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 70025
GRUMO APPULA (BA), è elettivamente domiciliato (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), giusta procura a margine dell'atto di precetto del 08.06.2021 (in atti);
ATTORE (CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, 'ai fini della presente procedura' elettivamente domiciliata, in
BA al Corso Sidney Sonnino n. 23 (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), presso lo
[...]
, P. IVA , dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Addario c.f. e dell'Avv. Luisa Addario C.F. C.F._2
che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce (collazionato C.F._3
telematicamente con atto separato) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO (DEBITORE ESECUTATO OPPONENTE)
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede in BA alla via Beatillo n. 21;
(CONTUMACE) Parte_2
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 co. 2 e 616 c.p.c. (merito)
1 CONCLUSIONI: “ preliminarmente rappresenta di aver avanzato proposta conciliativa in Pt_3
atti, secondo le indicazioni del GI, alla controparte, la quale tuttavia non ha fornito alcun riscontro
e chiede tenersene conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
ribadisce che la sentenza del giudice di pace di opposizione a precetto sulla materia del contendere (merito dell'opposizione)
è passata in giudicato;
le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. L'avv. Marchesi sulla base delle istruzioni del dominus intende sottolineare che “non è stato possibile raggiungere alcun accordo che potesse soddisfare il buon diritto dell'avv. a procedere con la notifica dell'atto di precetto e successivo atto di Pt_1
pignoramento in quanto la difesa di ha sempre sostenuto che non vi fosse distrazione delle Pt_3 spese, nonostante il contenuto della sentenza del Tribunale di BA” (cfr. verbale dell'udienza del
18.03.2025).
FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 615 co. 2/ 616 c.p.c., iscritto a ruolo in data 1.02.2023, è stato tempestivamente introdotto dall'avv. creditore procedente/opposto, nei confronti di Pt_1
(debitore esecutato/opponente) e del terzo pignorato Controparte_1
(rimasto contumace), a seguito dell'ordinanza resa Controparte_3
in data 15.01.2023 dal GE della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 2071/2021
Reg. Esec. Mob dell'intestato Tribunale, con la quale quest'ultimo, già dichiarata d'ufficio, con separata ordinanza dell'11.01.2023, l'estinzione anticipata della procedura esecutiva, ha così statuito:
sul ricorso con cui il debitore (C.F. ) ha svolto Controparte_1 P.IVA_3 opposizione all'esecuzione, rilevato che notificato l'atto di precetto, Controparte_1
proponeva opposizione a precetto chiedendone la dichiarazione di inefficacia/nullità per aver
[...] provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto;
preso atto che nonostante l'estinzione del debito portato da precetto l'avv. Casalino ha inteso coltivare l'azione esecutiva provvedendo in data 09 settembre 2021 all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e costringendo così il debitore esecutato a svolgere opposizione ex art 615 2° cpc;
rilevato che il giudizio di opposizione a precetto si concludeva con sentenza n. 1439/2022 con cui il Giudice Onorario di Pace di BA pronunciava declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di rilevato che la condotta del creditore procedente è Parte_1 censurabile sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede per aver coltivato con l'iscrizione a ruolo una procedura esecutiva nonostante l'estinzione del debito e nonostante l'intervenuta sentenza n. 1439/2022 emessa dal Giudice Onorario di Pace di BA, costringendo così il debitore a svolgere attività difensiva, talché merita il carico delle spese della
2 presente fase di opposizione che, in mancanza di nota-spese, si liquidano in via equitativa tenendo presente l' attività difensiva svolta
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art 615 2° cpc svolta da e dichiara chiusa Controparte_4
la presente fase.
CONDANNA a rifondere a le spese della presente Parte_1 Controparte_5 fase di opposizione che si liquidano in via equitativa in € 300,00 oltre rimborso spese generali, IVA
e CAP, come per legge.
CONCEDE, ai sensi dell'art, 616 cpc termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente sede, il già creditore opposto avv. ha premesso: Pt_1
- di aver promosso l'esecuzione a quo RGE n. 2071/2021 giusto atto di pignoramento prezzo terzi del 22.07.2021 regolarmente notificato al debitore esecutato ed al terzo pignorato in CP_1
data 26-28/07/2021, previa notifica del precetto dell'importo di € 4.175,19 per sorte capitale oltre spese di precetto (€ 405,00 + accessori) in data 18.06.2021 unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 1533/2021 resa dal Tribunale di BA e munita di formula esecutiva in data 04.06.20211,
- a fronte del ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato dal debitore esecutato in detta esecuzione, con il quale si allegava altresì la previa proposizione di CP_1
opposizione al precetto avanti al Giudice di pace di BA (RG 8737/2021) , il GE con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2022, pur rilevando preliminarmente che “avendo l'opponente
già rivolto istanza di sospensione al Giudice dell'opposizione a precetto “ha CP_1 consumato” il suo potere di presentare la medesima istanza al Giudice dell'esecuzione”, riteneva opportuno verificare l'esito del suddetto giudizio, invitando parte opponente e/o opposto a depositare in pct entro il 15.09.2022 verbali di udienza e/o sentenza eventualmente emessa dal
Giudice di Pace e riservando all'esito ogni provvedimento;
- indi, acquisita la sentenza n. 1439/2022 resa in data 23-24.06.2022 dal Giudice di Pace di BA, il
GE con ordinanza dell'11.01.2023 dichiarava l'estinzione anticipata della procedura esecutiva e con separata ordinanza del 15.01.2023, da cui promana l'odierno giudizio, provvedeva sull'incidente di opposizione nei termini sopra indicati.
Tanto premesso, l'attore (creditore opposto) ha contestato nel presente giudizio di merito la legittimità dei provvedimenti assunti dal GE (ivi compreso quello di estinzione anticipata dell'esecuzione, esulante dall'oggetto del presente giudizio di merito ed in relazione al quale pende separato giudizio), in ragione della “PIENA LEGITTIMITA' SIA DELL'ATTO DI PRECETTO
NOTIFICATO IN DATA 18.06.2021 CHE DEL SUCCESSIVO ATTO DI PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI NOTIFICATO IN DATA 26.07.2021 ALLA , Controparte_4
osservando che:
- ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali Controparte_4 liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Parte_1
Tribunale di BA soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data
02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021”;
- in dettaglio, soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione “la società debitrice …ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. per il minor importo”, come determinato dal suddetto GE in forza del Parte_1
titolo (altra quota per € 524,95 attribuita all'avv. Casalino);
- avrebbe, dunque, errato il GE “in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1 era dichiarato distrattario” ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in ossequio al principio della soccombenza virtuale;
- il Giudice di Pace di BA, con la sentenza n. 1439/2022 del 23.06.2022, non aveva, infatti, sospeso l'efficacia esecutiva del titolo “limitandosi soltanto a dichiarare cessata la ragione del contendere”, per intervenuto pagamento dell'importo indicato dal GE.
L'attore in epigrafe ha, quindi, concluso, chiedendo, nel merito, previa irrituale ripetizione delle allegazioni in fatto e taluni fatti pacifici anche nelle conclusioni, di:
- “(…) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, non ha provveduto al pagamento delle spese e compensi professionali – così come liquidati in favore dell'Avv. , quale procuratore distrattario, con la sentenza n. Parte_1
4 1533/2021 resa dal Tribunale di BA – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 18.06.2021, dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino… e nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 13.10.2021, della memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del
13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario;
- accertare e dichiarare che l'Avv. Mario Addario, in qualità di procuratore e difensore della
con la p.e.c. inviata in data 11.06.2021, comunicava all'Avv. Gilberto Casalino Controparte_1
l'impossibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute e richieste dall'Avv. Parte_1
stante a suo dire la mancata distrazione delle spese legali in favore degli Avvocati costituiti;
- accertare e dichiarare che la “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Tribunale Parte_1 di BA soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021 con cui l'Avv. Pt_1
aveva intimato alla “ , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4 pro tempore, di pagare invece la somma di € 4.793,29=, oltre agli interessi legali ed alle spese successive occorrende;
- accertare e dichiarare che soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Alessandra Pagnini, la “ Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha provveduto al pagamento delle
[...]
spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv.Michael Gisonda … soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, con l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza dell'11.01.2023
e comunicata a mezzo p.e.c. in data 16.01.2023 – nel dichiarare illegittimamente cessata la materia del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi recante n. 2071/2022 R.G. ES. – non si è affatto posto il problema della liquidazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto comunque affermare la soccombenza virtuale della società debitrice “ , … con tutte le conseguenze di legge ex Controparte_4 art. 91, primo comma, c.p.c., dal momento che soltanto a seguito dell'ordine impartito dallo stesso
Giudice dell'esecuzione …” la società debitrice ha effettuato il pagamento di cui sopra;
5 - (…) accertare e dichiarare che il Giudice dell'Esecuzione mobiliare, nella persona della Dott.ssa
Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1
era dichiarato distrattario;
- accertare e dichiarare che nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi recante n.
2071/2022 R.G. ES. nessuna delle parti regolarmente costituite ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
e per l'effetto: - rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice “ , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con la memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021
a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario – con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della presente fase di opposizione agli atti esecutivi che della precedente fase di esecuzione mobiliare presso terzi, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
Si è costituita la già debitore esecutato opponente, la quale, contestata in Controparte_4 fatto ed in diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo:
“in via preliminare accertare e dichiarare, l'improcedibilità dell'esecuzione e della fase di merito per caducazione e quindi inesistenza del titolo esecutivo che controparte ha posto a base e supporto dell'atto di precetto notificato alla concludente Società in data 18.6.2021 così come statuito nella sentenza del Giudice di Pace di BA n. 1439/2022 depositata il 23/24.6.2022 non oggetto di impugnazione e quindi passata in giudicato. 2*) – Nel merito e solo per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare, per le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto, nel ricorso in opposizione all'esecuzione avverso il procedimento avente RGES2071/2022 e negli scritti difensivi tutti, l'avvenuto pagamento dei crediti vantati dall'Avv. sia per sorte Pt_1 capitale in suo favore che per accessori, spese e competenze legali in favore dell'Avv. Casalino nascenti dalla sentenza del Tribunale di BA n. 1533/2021, così come indicati e quantificati nella nota dell'08.06.2021 dello stesso Avv. Casalino, confermando la dichiarazione della cessata la materia del contendere così come disposta dalla sentenza del Giudice di Pace di BA n. 1439/22 del 23.06/2022 (depositata il 24.06.22) divenuta definitiva perché mai impugnata e quindi dichiarare nullo e privo di effetti giuridici le successiva fase esecutiva intrapresa dinanzi il
Tribunale di Bologna;
3*) – per le motivazioni dinanzi esposte, che si abbiano per riportate, dichiarare, l'improcedibilità sia dell'esecuzione che della fase di merito non sussistendo allo stato
6 i presupposti fondanti. 4*) – Accertare e dichiarare il che comportamento assunto dall'Avv. nell'occasione costituisce un vero e proprio abuso strumentale delle procedure Parte_1
giudiziarie ed un ingiusto tentativo di aggravamento della posizione della concludente Società e per
l'effetto condannarlo ex art. 96 c.p.c., III° co. al pagamento dell'importo di €. 1.000,00 che la
Spett.le UnipolSai si impegna sin da ora a devolvere in favore dell'
[...]
> con la causale: Alluvione Emilia Romagna. 5*) - In ogni caso Parte_5
con vittoria di spese, competenze in favore della comparente Società oltre spese generali Cnaap ed
Iva come per Legge”.
Quindi, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte attrice avv. la causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.03.2025 è stata Pt_1 discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore (ancorché convenuto nella fase di merito ex art. 616 c.p.c.) e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Detto giudizio si connota per la struttura bifasica necessaria, nel senso che “ la preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso
7 ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. 25170/2018).
2. Nel merito.
Ciò precisato, è poi pacifico in giurisprudenza che “qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, nella fase di merito, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione” nel giudizio di merito (cfr. ex multis
Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012), sempreché la questione non risulti già definita in sede di opposizione a precetto (determinandosi in tal caso, litispendenza, se ancora pendente il giudizio, anche in sede di gravame, o inammissibilità della domanda nel merito, nel caso di preclusione pro iudicato).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il giudice dell'opposizione a precetto
(Giudice di pace di BA) con sentenza n. 1439/2022 del 23.06.2022, passata in giudicato, ha accertato il sopravvenuto venir meno del diritto del creditore opposto (attore formale nel presente giudizio di merito) di agire esecutivamente nei confronti di opponente per CP_1
intervenuto pagamento, nelle more del giudizio (dunque dopo la notifica del precetto, non precisata la data, ma evocandosi l'intervento del GE si presume anche dopo la notifica del pignoramento), del minor importo dovuto (rispetto al credito precettato), come quantificato dal
Giudice dell'esecuzione (non meglio precisato) in € 3623,20 per sorte capitale in favore dell'avv. ed € 524,95 in favore del di lui difensore avv. Casalino, senza contestazioni da parte del Pt_1
creditore opposto;
per l'effetto, ha dichiarato “la cessazione della materia del contendere per le argomentazioni di cui alla parte motiva con declaratoria di inefficacia del precetto”, rigettando, altresì, l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente per ritenuta CP_1
insussistenza dei presupposti) e compensando le spese di lite “stante la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Con la conseguenza che il presente giudizio di merito è procedibile (e la domanda di merito suscettibile di essere esaminata) entro i soli limiti della asserita illegittimità della ordinanza del
8 15.01.2023, resa dal GE a definizione dell'incidente oppositivo endo-esecutivo, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite (e motivazioni addotte a supporto) dell'incidente oppositivo endo-esecutivo.
Sono, per contro, inammissibili, in parte, per preclusione pro iudicato, ed improponibili/improcedibili, per altra parte, le ulteriori domande come formulate dal convenuto opposto nella presente sede.
Segnatamente, è precluso, per divieto di ne bis in idem, ogni ulteriore accertamento sull'an e quantum debeatur in favore del creditore procedente sulla base del titolo esecutivo sotteso al precetto e successivo pignoramento, avendo il Giudice dell'opposizione a precetto accertato la valenza estintiva del sopravvenuto pagamento ricevuto dall'avv. sulla base del titolo Pt_1
esecutivo sopra richiamato e precetto opposto, nel minor importo indicato dal GE, precisando che
“tali somme risultano versate all'opposto, il quale non ha mosso alcun specifico e dettagliato rilievo sul punto”.
Ad abundantiam il tenore letterale del titolo esecutivo sotteso, contrariamente a quanto pur inammissibilmente reiterato dal creditore opposto nella presente sede, non attribuisce alcun credito, certo, liquido ed esigibile, per rimborso ctu a quest'ultimo, come intimato.
Corollario di quanto sopra è l'inammissibilità della domanda avanzata dal creditore opposto volta ad ottenere il rigetto dell'opposizione proposta da in violazione del giudicato CP_1
sul punto formatosi sulla sentenza definitoria del giudizio di opposizione a precetto di cui sopra.
E', poi, improcedibile, nella presente sede (in ossequio alla struttura bifasica delle opposizioni esecutive e limiti del sindacato di questo Giudice nel giudizio di merito scaturente dall'ordinanza del 15.01.2023 relativa al solo sub-procedimento oppositivo), la domanda volta ad accertare l'asserita illegittimità della separata ordinanza del GE dell'11.01.2023 di estinzione anticipata dell'esecuzione e correlata omessa liquidazione delle spese come allegate, peraltro oggetto di separato giudizio (RG 11240/2023) avanti a questo Giudice (discusso ex art. 281 sexies c.p.c. nella medesima udienza della causa in epigrafe).
Ciò precisato, entro i limiti di ammissibilità e procedibilità del presente giudizio, merita accoglimento la censura di illegittimità dell'ordinanza del GE da cui promana l'odierno giudizio, nella parte in cui quest'ultimo ha condannato il creditore opposto alle spese di lite dell'incidente oppositivo, pur liquidate in appena € 300,00 oltre accessori, sulla base della sopravvenuta sentenza del giudice di pace (in sede di opposizione a precetto) e del tenore della stessa.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 26285 del 17/10/2019 circa i rapporti tra opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 co. 1 c.p.c.) e successiva all'esecuzione
(art. 615 co. 2 c.p.c.):
9 -“la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624
c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato”(Cass.,
Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
- ed ancora “qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito
(mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire”.
In applicazione dei suesposti principi, nella specie, il GE avrebbe dovuto dichiarare sic et simpliciter inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. correlata all'opposizione proposta dal debitore esecutato se fondata sui medesimi motivi già al vaglio di istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avanti al giudice dell'opposizione a precetto o, al più, come disposto nel caso di specie, acquisita la sopravvenuta sentenza del giudice di pace e disposta con separata ordinanza dell'11.01.2023 l'estinzione anticipata dell'esecuzione, dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., regolamentando le spese di lite della fase sommaria oppositiva in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
In termini più chiari, il GE non ha poteri di cognizione nel merito dell'opposizione all'esecuzione (dunque non può accogliere o rigettare l'opposizione, come irritualmente affermato nell'ordinanza a quo), potendo/dovendo solo delibare, allo stato degli atti, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. (e sua ammissibilità) e, nel caso di dichiarata cessazione della materia del contendere sul punto, provvedere sulle spese di lite della fase sommaria endo-esecutivo
(in quanto incidente di cognizione) in ossequio al principio della soccombenza virtuale “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (sul punto Cass.
Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022) non già in base a fatti sopravvenuti.
Sul punto, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato quello secondo cui "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per
10 l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (così, Cass. n. 22033/2011; conf., ex multis, Cass. n. 15082/2019).
Nella specie, il GE ha fondato la statuizione in punto di condanna delle spese di lite dell'incidente cautelare a carico del creditore opposto su fatti sopravvenuti agli originari motivi di opposizione , quali la sentenza del giudice di pace di cessazione della materia del contendere con declaratoria di inefficacia del precetto, da cui peraltro si desume il pagamento sopravvenuto all'avvio dell'esecuzione e, dunque, la sussistenza del credito, seppur in minor importo rispetto all'importo precettato, in capo al creditore opposto alla data di notifica del pignoramento.
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il
GE:
- ha dichiarato di “accogliere l'opposizione” anziché, nei limiti del suo sindacato, dichiarare inammissibile ab initio l'istanza ex art. 624 c.p.c. come inizialmente accennato con ordinanza del
12.05.2022 nella parte motiva, ovvero, dopo aver disposto il rinvio all'esito dell'acquisizione della sentenza frattanto emessa dal giudice dell'opposizione a precetto, prendere atto della cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (unica istanza delibabile dal GE);
- e ha “condannato” il creditore opposto alle spese di lite dell'incidente di opposizione, in difetto dei presupposti della soccombenza virtuale (da valutarsi alla data di deposito del ricorso di ed anzi a fronte del pagamento sopravvenuto all'introduzione del processo esecutivo, CP_1 come acclarato dal giudice dell'opposizione a precetto.
La fondatezza delle contestazioni sul quantum effettivamente dovuto rispetto al maggior importo precettato ed il pronto pagamento da parte del debitore opponente a seguito della indicazione da parte del GE del minor importo dovuto (pagamento comunque successivo alla notifica del pignoramento, in assenza di provvedimento di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. da parte del
Giudice dell'opposizione a precetto) avrebbero al più integrato i gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase sommaria oppositiva endo-esecutiva, valutata la condotta delle parti (nonché l'immediata notifica del pignoramento, decorsi appena 10 giorni dalla notifica del precetto pur a fronte delle contestazioni della parte opponente), ma non già condurre alla condanna del creditore opposto, non soccombente sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. come avanzata (invero inammissibile alla data del deposito del ricorso).
3- Sulle spese di lite
11 Alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
Nelle specie, pur valorizzata la proposta conciliativa avanzata dal già opponente CP_1
sussistono gravi e giustificati motivi, attese le peculiarità ed anomalie della vicenda processuale e l'acclarata illegittimità del provvedimento del GE reso in sede di definizione sommaria dell'incidente oppositivo, per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, ivi compresa la fase oppositiva endo-esecutiva.
Ciò anche in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo all'accoglimento solo parziale di una domanda di merito, nei limiti e termini anzidetti, ed alla declaratoria, in parte, di inammissibilità ed in parte di improcedibilità delle ulteriori domande formulate dal creditore opposto (convenuto sostanziale) nella presente sede (prosecuzione, nella fase di cognizione piena, del solo ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proposto da nnanzi al GE) CP_1
è rigettata l'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata nella presente CP_8
sede dal già opponente in parte inammissibile, per preclusione pro iudicato, in CP_1
relazione alla condotta del creditore opposto già dedotta ed esaminata dal giudice dell'opposizione a precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di merito ex art. 616 c.p.c., dichiara l'illegittimità dell'ordinanza resa in data 15.01.2023 dal GE nell'esecuzione mobiliare presso terzi RGE
2071/2021, nella parte in cui ha dichiarato l'accoglimento dell'opposizione, anziché
l'inammissibilità dell'istanza ex art. 624 c.p.c. o comunque la cessazione della materia del contendere sull'istanza ex art. 624 c.p.c., condannando, in difetto di soccombenza virtuale, il creditore opposto al pagamento delle spese liquidate in € 300,00 oltre accessori;
2) dichiara inammissibili, in parte, ed improcedibili, per altra parte, le ulteriori domande come avanzate nel presente giudizio di merito;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche in relazione all'incidente oppositivo endo-esecutivo.
Così deciso in Bologna, in data 17/04/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di BA, nella persona della Dott.ssa Mirella Delia in funzione di Giudice Unico, con la sentenza n.
1533/2021 del 17.04.2021 e pubblicata in data 19.04.2021 – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. così provvedeva: “Accoglie la domanda dell'attore nei limiti indicati in parte motiva e per Parte_4 l'effetto condanna la ” e la in solido, al pagamento per il titolo Controparte_6 Controparte_4 in atti e in favore del Sig. di complessivi € 20.789,15, oltre interessi legali dalla presente pronuncia Parte_4 fino al soddisfo;
Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del;
Compensa fra parte attrice e la Controparte_7 Scuola Primaria “C. Cianciotta” e l' ½ delle spese di lite, e condanna la Scuola Primaria “C. Controparte_4
” e l' in solido al pagamento nei confronti del Sig. della CP_6 Controparte_4 Parte_4 residua metà, spese di lite liquidate per l'intero (2/2) in € 679,96 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi, oltre Iva e accessori come per legge, il tutto da distrarsi in favore dei difensori anticipatari; Pone definitivamente le spese di CTU in solido tra la Scuola Primaria “C. ”, l' e il Sig. nella CP_6 Controparte_4 Parte_4 misura di 1/3 ciascuno;
Condanna al pagamento nei confronti del delle spese di Parte_4 Controparte_7 lite liquidate in complessivi € 4800,00 per compensi, oltre Iva e accessori come per legge.”.
3