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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1255/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati:
dott. LUCA BOCCUNI Presidente
dott. ssa SILVIA BARISON Consigliere relatore dott. ssa SILVIA FRANZOSO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. DAL Parte_1 P.IVA_1
BOSCO VERONICA appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BAROSSO MAURO appellato
rimessa in decisione il 22 – 23 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nei rispettivi atti per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 maggio 2023 il Tribunale di
Venezia accoglieva, nella contumacia dell'odierna appellante, la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta da
[...]
e avente ad oggetto la vendita di un ponteggio e materiali Controparte_1
accessori asseritamente non conformi alle normative di riferimento (in part. artt. 23 e 72 d.lgs. 81/2008) e condannava al risarcimento Parte_1
del danno – nella misura di € 194.895,00 – oltre interessi dal pagamento al saldo, con refusione delle spese legali.
Riteneva il Tribunale, in sintesi (e per quanto qui interessa), che avendo
(inde: prodotto il contratto di Controparte_1 CP_1
vendita, provato l'integrale versamento del prezzo e dedotto l'inadempimento avversario, spettasse alla controparte dimostrare il proprio esatto adempimento o comunque un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligo, idoneo ad escludere l'operatività dell'art. 1453 c.c.
In difetto di tale allegazione e prova da parte della convenuta, il Tribunale ha accolto le domande attoree e provveduto come sopra.
Con atto di citazione ritualmente notificato il convenuto soccombente proponeva appello, chiedendo in tesi il rigetto delle avverse domande ovvero, in contraria e denegata ipotesi di conferma della sentenza di prime cure, la restituzione della res in proprio favore. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame, siccome infondato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di fase.
Questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza sia del fumus di manifesta fondatezza dell'appello, che del periculum connesso all'esecuzione della sentenza impugnata.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del primo
Giudice, di circostanze – suscettibili di rivelare la conformità della merce alle normative di settore e dunque integrare il proprio esatto adempimento – che in quel giudizio non furono invece né allegate, né provate.
Il relativo onere probatorio competeva a (come definitivamente chiarito da Cass. SS. UU. Civ. sent. 13533/2001) che il primo grado non vi aveva provveduto, essendo rimasta contumace: solo oggi, infatti, l'appellante produce i docc. da 4 a 8.
Tale produzione – e l'allegazione su cui essa si fonda – sono nondimeno tardive: ed infatti, il secondo comma dell'art. 345 c.p.c. estende il divieto di nova in appello anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Come correttamente osservato dalla difesa dell'appellata, il concetto di nuova eccezione è stato esplicato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del
03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio, ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”. Tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio (“Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma
1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione
è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza
l'accettazione del contraddittorio” - Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 157
pag. 3/5 del 9 gennaio 2020). Risulta dunque palese la totale inammissibilità delle avverse argomentazioni.
Il terzo comma dell'art. 345 c.c., modificato nel 2009 con L. 69/2009, e successivamente con L. 134/2012, estende poi l'inammissibilità della proposizione in appello anche ai nuovi mezzi di prova (fatta eccezione per il giuramento decisorio) ed ai nuovi documenti, con esplicita deroga soltanto nel caso impossibilità di parte alla produzione o riproduzione per cause ad essa non imputabili, nella specie tuttavia neppure prospettate dall'appellante.
Non è dunque oggi possibile dare ingresso per la prima volta ad allegazioni e prove relative a fatti idonei ad escludere l'inadempimento e l'operare della chiesta risoluzione: la relativa statuizione di prime cure andrà dunque confermata, come andrà confermata la condanna di alla restituzione del prezzo con gli interessi nella misura e con la decorrenza stabilite dal primo
Giudice.
Ex art. 345 c.p.c. va dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzione del ponteggio e degli altri beni di cui al contratto sub iudice formulata in subordine dall'appellante. Sul punto, la giurisprudenza anche di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la restituzione non costituisca effetto “automatico” della risoluzione, né possa disporsi d'ufficio, ma al contrario rientrando nella disponibilità della parte andrà da questa tempestivamente richiesta. La contumacia della convenuta in primo grado non le consente di formulare la relativa domanda in questa fase di gravame.
L'appello va dunque integralmente rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese legali di fase, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, alla luce della sua bassa complessità, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
pag. 4/5 Sussistono i presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 923/2023, ogni diversa
[...]
istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1500,00 per studio,
€ 1500,00 per fase introduttiva ed € 3000,00, oltre al 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
29/09/2025
Il Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Barison
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1255/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati:
dott. LUCA BOCCUNI Presidente
dott. ssa SILVIA BARISON Consigliere relatore dott. ssa SILVIA FRANZOSO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. DAL Parte_1 P.IVA_1
BOSCO VERONICA appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BAROSSO MAURO appellato
rimessa in decisione il 22 – 23 settembre 2025 sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nei rispettivi atti per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 maggio 2023 il Tribunale di
Venezia accoglieva, nella contumacia dell'odierna appellante, la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta da
[...]
e avente ad oggetto la vendita di un ponteggio e materiali Controparte_1
accessori asseritamente non conformi alle normative di riferimento (in part. artt. 23 e 72 d.lgs. 81/2008) e condannava al risarcimento Parte_1
del danno – nella misura di € 194.895,00 – oltre interessi dal pagamento al saldo, con refusione delle spese legali.
Riteneva il Tribunale, in sintesi (e per quanto qui interessa), che avendo
(inde: prodotto il contratto di Controparte_1 CP_1
vendita, provato l'integrale versamento del prezzo e dedotto l'inadempimento avversario, spettasse alla controparte dimostrare il proprio esatto adempimento o comunque un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'obbligo, idoneo ad escludere l'operatività dell'art. 1453 c.c.
In difetto di tale allegazione e prova da parte della convenuta, il Tribunale ha accolto le domande attoree e provveduto come sopra.
Con atto di citazione ritualmente notificato il convenuto soccombente proponeva appello, chiedendo in tesi il rigetto delle avverse domande ovvero, in contraria e denegata ipotesi di conferma della sentenza di prime cure, la restituzione della res in proprio favore. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame, siccome infondato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di fase.
Questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza sia del fumus di manifesta fondatezza dell'appello, che del periculum connesso all'esecuzione della sentenza impugnata.
pag. 2/5 Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del primo
Giudice, di circostanze – suscettibili di rivelare la conformità della merce alle normative di settore e dunque integrare il proprio esatto adempimento – che in quel giudizio non furono invece né allegate, né provate.
Il relativo onere probatorio competeva a (come definitivamente chiarito da Cass. SS. UU. Civ. sent. 13533/2001) che il primo grado non vi aveva provveduto, essendo rimasta contumace: solo oggi, infatti, l'appellante produce i docc. da 4 a 8.
Tale produzione – e l'allegazione su cui essa si fonda – sono nondimeno tardive: ed infatti, il secondo comma dell'art. 345 c.p.c. estende il divieto di nova in appello anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Come correttamente osservato dalla difesa dell'appellata, il concetto di nuova eccezione è stato esplicato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del
03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio, ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”. Tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio (“Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma
1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione
è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza
l'accettazione del contraddittorio” - Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 157
pag. 3/5 del 9 gennaio 2020). Risulta dunque palese la totale inammissibilità delle avverse argomentazioni.
Il terzo comma dell'art. 345 c.c., modificato nel 2009 con L. 69/2009, e successivamente con L. 134/2012, estende poi l'inammissibilità della proposizione in appello anche ai nuovi mezzi di prova (fatta eccezione per il giuramento decisorio) ed ai nuovi documenti, con esplicita deroga soltanto nel caso impossibilità di parte alla produzione o riproduzione per cause ad essa non imputabili, nella specie tuttavia neppure prospettate dall'appellante.
Non è dunque oggi possibile dare ingresso per la prima volta ad allegazioni e prove relative a fatti idonei ad escludere l'inadempimento e l'operare della chiesta risoluzione: la relativa statuizione di prime cure andrà dunque confermata, come andrà confermata la condanna di alla restituzione del prezzo con gli interessi nella misura e con la decorrenza stabilite dal primo
Giudice.
Ex art. 345 c.p.c. va dichiarata inammissibile, in quanto nuova, la domanda di restituzione del ponteggio e degli altri beni di cui al contratto sub iudice formulata in subordine dall'appellante. Sul punto, la giurisprudenza anche di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la restituzione non costituisca effetto “automatico” della risoluzione, né possa disporsi d'ufficio, ma al contrario rientrando nella disponibilità della parte andrà da questa tempestivamente richiesta. La contumacia della convenuta in primo grado non le consente di formulare la relativa domanda in questa fase di gravame.
L'appello va dunque integralmente rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese legali di fase, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, alla luce della sua bassa complessità, vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
pag. 4/5 Sussistono i presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 923/2023, ogni diversa
[...]
istanza, eccezione, deduzione disattesa, respinge l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1500,00 per studio,
€ 1500,00 per fase introduttiva ed € 3000,00, oltre al 15 % per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data
29/09/2025
Il Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Barison
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni
pag. 5/5