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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11463/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/10/2024 da (C.F. Parte_1
) con il proc. dom. avv. CATTARUZZI ANNA in virtù C.F._1
di mandato in calce al ricorso, e da (C.F. Parte_2
), con il proc. dom. avv. BERGAMASCO ROBERTA, C.F._2
in virtù di mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in
TARCENTO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte 2, serie A, dell'anno 2017;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 24/04/2013) e Per_1 Per_2
(il 10/05/2016), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 31/01/1981, e nato a [...] Parte_2
(UD) il 16/06/1978, uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in TARCENTO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) Dispone che i figli minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e ripartizione paritaria dei tempi da trascorrere con ciascun genitore. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute,
l'istruzione e l'educazione nonché le scelte esistenziali dei minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni e aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone che i figli trascorreranno con i genitori tempi paritari alternando la permanenza presso ciascun genitore ogni settimana secondo le seguenti modalità:
2 - durante la settimana in cui la madre lavorerà il pomeriggio, i figli staranno con il padre dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con la madre;
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al mattino, i figli staranno con lei dalla domenica a quella successiva, salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con il padre.
Dispone che la stessa regolamentazione verrà osservata anche durante i periodi di vacanza scolastica con alternanza fra i genitori delle giornate di Natale, S.
Stefano, Capodanno, Epifania Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno.
Dispone, inoltre, che durante le vacanze estive verrà osservata la medesima ripartizione con facoltà di ciascun genitore di trascorrere con i figli due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare anticipatamente entro il 31
maggio di ogni anno. La suddivisione sopra riportata verrà praticata salvo diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto delle richieste, delle esigenze e degli impegni dei figli, in relazione alla loro capacità di autodeterminazione nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che entrambi i genitori reciprocamente acconsentono di essere coadiuvati dai rispettivi familiari nell'accudimento dei figli.
3) La casa familiare sita in Tarcento, via Riviera 8, di proprietà esclusiva del sig.
, unitamente ai mobili che la corredano, rimane a lui assegnata con diritto Pt_2
di utilizzo temporaneo da parte della signora sino alla data ultima del Parte_1
31.3.2025, entro la quale ella dovrà riconsegnarla al sig. asportando i suoi Pt_2
effetti personali.
Prende atto che il sig. si è impegnato a lasciare temporaneamente la casa Pt_2
familiare entro il 10.11.2024 per poi farvi ritorno al momento della riconsegna di cui sopra entro il 31.3.2025.
Dà atto che le spese per le utenze (luce, acqua, gas), relative al periodo di utilizzo esclusivo della casa familiare da parte della signora sono a carico Parte_1
3 della stessa;
mentre le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del signor
. Pt_2
Tenuto conto che le rate dei mutui relativi alla casa familiare continueranno ad essere pagate dal sig. e che i figli trascorreranno con i genitori tempi Pt_2
paritari, con eguale distribuzione dei pasti, dispone che i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta fino a quando la signora Parte_1
non rilascerà la casa familiare.
4) A far data dal rilascio della casa familiare da parte della signora Parte_1
dispone che il sig. pagherà alla signora l'importo mensile di Pt_2 Parte_1
Euro 400,00, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare anticipatamente entro il giorno 10 del mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Dispone che le spese di acquisto dell'abbigliamento per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori entro il limite di spesa di € 100,00 mensili per entrambi i figli.
5) Dà atto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sola signora Parte_1
6) Le spese straordinarie necessarie per i minori, comprese quelle relative al servizio di ristorazione scolastica, sono a carico del padre nella misura del 70%
e a carico della madre nella misura del 30%, secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo dell'Osservatorio nazionale di Famiglia, Sezione di
Udine, che è stato allegato al ricorso, con la precisazione che il costo delle spese mediche, scolastiche e sportive verrà anticipato dal signor con successivo Pt_2
rimborso della signora ella sua quota parte. Prende atto che eventuali Parte_1
contributi/rimborsi/sussidi in favore dei figli disposti dallo Stato o Enti
spetteranno a entrambi i genitori e andranno detratti dalle spese da corrispondere con suddivisione del 70-30% della differenza.
4 7) Dà atto che le parti confermano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità idonei all'espatrio per sé e per i figli minori.
8) Prende atto che le parti hanno concordato che il sig. versasse alla Pt_2
signora a saldo e stralcio di quanto versato dalla moglie per la casa Parte_1
familiare, il complessivo importo di € 80.000,00 entro la data del 15.12.2024.
9) Dà atto che il sig. si impegna a porre in essere quanto necessario Pt_2
affinché la signora ottenga quanto prima la liberatoria dalle Parte_1
fidejussioni prestate in relazione ai mutui indicati in premessa da lui contratti con Banca-Ter per l'acquisto della casa familiare.
10) Prende atto che la signora si impegna a trasferire l'attuale Parte_1
residenza entro la data di rilascio della casa familiare.
11) Dà atto che le parti si sono impegnate a chiudere i conti correnti cointestati entro il 31.12.2024.
12) Prende atto che le parti dichiarano di essere dotate di un reddito adeguato e pertanto nulla richiedano per sé a titolo di mantenimento.
13) Dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro esistente e di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione di sorta, se non l'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo trasfuso nel ricorso.
14) Dà atto che le parti dichiarano che le clausole dell'accordo di separazione devono intendersi reciprocamente condizionate.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarcento (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
5 Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11463/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/10/2024 da (C.F. Parte_1
) con il proc. dom. avv. CATTARUZZI ANNA in virtù C.F._1
di mandato in calce al ricorso, e da (C.F. Parte_2
), con il proc. dom. avv. BERGAMASCO ROBERTA, C.F._2
in virtù di mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in
TARCENTO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte 2, serie A, dell'anno 2017;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 24/04/2013) e Per_1 Per_2
(il 10/05/2016), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
(UD) il 31/01/1981, e nato a [...] Parte_2
(UD) il 16/06/1978, uniti in matrimonio in data 26/08/2017 in TARCENTO
(UD), alle seguenti condizioni:
1) Dispone che i figli minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e ripartizione paritaria dei tempi da trascorrere con ciascun genitore. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute,
l'istruzione e l'educazione nonché le scelte esistenziali dei minori verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni e aspirazioni;
le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé.
2) Dispone che i figli trascorreranno con i genitori tempi paritari alternando la permanenza presso ciascun genitore ogni settimana secondo le seguenti modalità:
2 - durante la settimana in cui la madre lavorerà il pomeriggio, i figli staranno con il padre dalla domenica a quella successiva salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con la madre;
- durante la settimana in cui la madre lavorerà al mattino, i figli staranno con lei dalla domenica a quella successiva, salvo una cena e un pernotto infrasettimanale con il padre.
Dispone che la stessa regolamentazione verrà osservata anche durante i periodi di vacanza scolastica con alternanza fra i genitori delle giornate di Natale, S.
Stefano, Capodanno, Epifania Pasqua e Lunedì dell'Angelo di anno in anno.
Dispone, inoltre, che durante le vacanze estive verrà osservata la medesima ripartizione con facoltà di ciascun genitore di trascorrere con i figli due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare anticipatamente entro il 31
maggio di ogni anno. La suddivisione sopra riportata verrà praticata salvo diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto delle richieste, delle esigenze e degli impegni dei figli, in relazione alla loro capacità di autodeterminazione nonché degli impegni lavorativi dei genitori. Prende atto che entrambi i genitori reciprocamente acconsentono di essere coadiuvati dai rispettivi familiari nell'accudimento dei figli.
3) La casa familiare sita in Tarcento, via Riviera 8, di proprietà esclusiva del sig.
, unitamente ai mobili che la corredano, rimane a lui assegnata con diritto Pt_2
di utilizzo temporaneo da parte della signora sino alla data ultima del Parte_1
31.3.2025, entro la quale ella dovrà riconsegnarla al sig. asportando i suoi Pt_2
effetti personali.
Prende atto che il sig. si è impegnato a lasciare temporaneamente la casa Pt_2
familiare entro il 10.11.2024 per poi farvi ritorno al momento della riconsegna di cui sopra entro il 31.3.2025.
Dà atto che le spese per le utenze (luce, acqua, gas), relative al periodo di utilizzo esclusivo della casa familiare da parte della signora sono a carico Parte_1
3 della stessa;
mentre le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del signor
. Pt_2
Tenuto conto che le rate dei mutui relativi alla casa familiare continueranno ad essere pagate dal sig. e che i figli trascorreranno con i genitori tempi Pt_2
paritari, con eguale distribuzione dei pasti, dispone che i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta fino a quando la signora Parte_1
non rilascerà la casa familiare.
4) A far data dal rilascio della casa familiare da parte della signora Parte_1
dispone che il sig. pagherà alla signora l'importo mensile di Pt_2 Parte_1
Euro 400,00, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare anticipatamente entro il giorno 10 del mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Dispone che le spese di acquisto dell'abbigliamento per i figli verranno ripartite al 50% fra i genitori entro il limite di spesa di € 100,00 mensili per entrambi i figli.
5) Dà atto che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sola signora Parte_1
6) Le spese straordinarie necessarie per i minori, comprese quelle relative al servizio di ristorazione scolastica, sono a carico del padre nella misura del 70%
e a carico della madre nella misura del 30%, secondo la regolamentazione prevista dal Protocollo dell'Osservatorio nazionale di Famiglia, Sezione di
Udine, che è stato allegato al ricorso, con la precisazione che il costo delle spese mediche, scolastiche e sportive verrà anticipato dal signor con successivo Pt_2
rimborso della signora ella sua quota parte. Prende atto che eventuali Parte_1
contributi/rimborsi/sussidi in favore dei figli disposti dallo Stato o Enti
spetteranno a entrambi i genitori e andranno detratti dalle spese da corrispondere con suddivisione del 70-30% della differenza.
4 7) Dà atto che le parti confermano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità idonei all'espatrio per sé e per i figli minori.
8) Prende atto che le parti hanno concordato che il sig. versasse alla Pt_2
signora a saldo e stralcio di quanto versato dalla moglie per la casa Parte_1
familiare, il complessivo importo di € 80.000,00 entro la data del 15.12.2024.
9) Dà atto che il sig. si impegna a porre in essere quanto necessario Pt_2
affinché la signora ottenga quanto prima la liberatoria dalle Parte_1
fidejussioni prestate in relazione ai mutui indicati in premessa da lui contratti con Banca-Ter per l'acquisto della casa familiare.
10) Prende atto che la signora si impegna a trasferire l'attuale Parte_1
residenza entro la data di rilascio della casa familiare.
11) Dà atto che le parti si sono impegnate a chiudere i conti correnti cointestati entro il 31.12.2024.
12) Prende atto che le parti dichiarano di essere dotate di un reddito adeguato e pertanto nulla richiedano per sé a titolo di mantenimento.
13) Dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale tra loro esistente e di nulla avere reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione di sorta, se non l'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo trasfuso nel ricorso.
14) Dà atto che le parti dichiarano che le clausole dell'accordo di separazione devono intendersi reciprocamente condizionate.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tarcento (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
5 Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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