TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5398/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5398/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.05.1989, ivi residente, contrada Amara Corte PT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Dario Fazio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
27.05.1983, ivi residente, contrada Amara Corte PT, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Annalisa Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 04.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 28.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_2 matrimonio con , dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito.
A sostegno della propria domanda, allegava che la crisi matrimoniale era da ascrivere alla condotta contraria ai doveri coniugali adottata dal coniuge, il quale – a suo dire - da oltre un anno si rifiutava di avere rapporti intimi, la trascurava e adottava condotte aggressive, anche sul piano fisico.
Aggiungeva di soffrire di ansia e bulimia, di essere in cura da uno psichiatra, di assumere farmaci antidepressivi e, pertanto, di non essere in grado di svolgere attività lavorativa.
Per tale ragione, chiedeva di porre in capo all l'obbligo di corrisponderle un congruo CP_1 assegno di mantenimento, in punto evidenziando che il marito percepiva uno stipendio di circa 3.000,00 euro al mese.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.01.2023 si costituiva in giudizio
, il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché in Controparte_1 esso non era stata articolata una domanda di separazione e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
In ogni caso, nel merito contestava le deduzioni avversarie, evidenziando che, invece, la intollerabilità della convivenza era stata determinata dalle condotte della moglie, la quale era solita allontanarsi nel corso della notte con altri uomini, recarsi nei locali con gli amici per vivere la movida notturna e, ancora, intrattenere con altre persone rapporti di intimità.
Aggiungeva che la lo aveva più volte aggredito, anche fisicamente, perché Parte_1 pretendeva costantemente di ottenere somme di denaro da lui.
Contestava, poi, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, evidenziandone la giovane età e ponendo l'accento sulla brevissima durata del matrimonio.
Sulla base delle superiori argomentazioni, in via riconvenzionale domandava di pronunciare la separazione con addebito a carico della moglie e di rigettata le pretese avversarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.02.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento e nominava Parte_2 il giudice istruttore.
Iniziata la fase di trattazione della causa, con memoria integrativa regolarmente depositata, il resistente evidenziava che la moglie aveva maturato, nel corso degli anni, esperienza
Pag. 2 di 6 lavorativa lavorando prima in uno studio musicale e poi in smart working anche per Radio
Roma Capitale.
Da canto suo la ricorrente, nella comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 rinunciava alla domanda di addebito, insistendo solo per l'assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 04.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta dal giudice istruttore in decisione dinanzi al
Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da è Controparte_1 infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'omessa formulazione della domanda di separazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
Ed invero, nella parte narrativa del proprio scritto difensivo la ricorrente ha chiaramente manifestato la volontà di ottenere la pronuncia di separazione dal marito, in punto allegando tutti gli elementi che hanno determinato, a suo dire, la frattura del consorzio coniugale.
Del resto, come sopra è stato riportato, la ha lamentato la violazione da parte Parte_1 dell'odierno resistente dei doveri coniugali prescritti dall'art. 143 c.c, e, per tale ragione, ha espressamente formulato richiesta di addebito della separazione al coniuge e di corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento;
domande che sono strettamente connesse e consequenziali ad una pronuncia di separazione delle parti in causa.
L'eccezione preliminare mossa dall appare, pertanto, priva di fondamento. CP_1
3. La domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
4. Posto che la ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito nei confronti di controparte, non rimane che scrutinare l'opposta richiesta di addebito della separazione alla moglie, articolata da . Controparte_1
In punto di diritto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra
Pag. 3 di 6 i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr., fra le tante, Cass. 15223/2002; Cass.
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass. 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Rispetto alla ripartizione dell'onere probatorio, la parte che ha richiesto l'addebito della separazione deve provare la condotta scorretta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata violazione (cfr. ex plurimis Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass.
1874/2019; Cass. 35296/2023).
Applicando concretamente i principi sopra richiamati al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da non può trovare Controparte_1 accoglimento.
Ed invero, l'odierno resistente ha lamentato che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa delle frequenti fughe notturne della moglie con altri uomini, dello stile di vita libertino che la stessa aveva iniziato ad intraprendere dopo la celebrazione delle nozze e delle aggressioni fisiche che era stato costretto a subire dietro minaccia di versamento di somme di denaro.
Tuttavia, non ha compiutamente assolto l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi ad allegare condotte astrattamente imputabili alla , senza dimostrare né la Parte_1 sussistenza di siffatti atteggiamenti, né l'eventuale correlazione causale tra le condotte descritte e la fine dell'affectio coniugalis.
Né può a tal fine considerarsi sufficiente – sul piano probatorio – la sola produzione di un referto di pronto soccorso e una denuncia-querela sporta dal resistente nei confronti della moglie a seguito di un diverbio avuto il 24.11.2024, poiché si tratta di documenti che – anche in punto di collocazione temporale - restituiscono, semmai, l'immagine di un rapporto
Pag. 4 di 6 divenuto particolarmente litigioso poco prima dell'allontanamento di fatto della Parte_1 dalla casa coniugale, ma che non dimostrano che la colpa della fine della relazione matrimoniale sia da imputare, in via esclusiva, a condotte serbate dalla ricorrente.
Donde, il rigetto della domanda.
5. Anche la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente non è meritevole di essere accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, per come sopra già evidenziato, il rapporto matrimoniale delle parti in causa è durato pochissimo tempo se si considera che il ricorso introduttivo di questo procedimento è stato depositato solo 17 mesi dopo la celebrazione delle nozze e che, a dire di entrambe le parti, la crisi era iniziata molto tempo prima (addirittura la ricorrente ha riferito che ormai da un anno con il marito non vi erano rapporti di intimità).
In altri termini, la durata del rapporto di coniugio è talmente breve da far sorgere persino il dubbio che possa essersi istaurata quella comunione di vita morale e materiale propria del vincolo matrimoniale che legittimerebbe, in presenza di tutti gli altri presupposti normativamente richiesti, la corresponsione di un assegno di mantenimento al coniuge più debole.
Senza recesso da quanto appena considerato, non v'è dubbio che militano, in ogni caso, a sostegno del rigetto della domanda di mantenimento la giovanissima età della ricorrente e la sua esperienza lavorativa e professionale pregressa.
A tanto va aggiunto che dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che la ha sofferto in passato di una forma di ansia e disagio emotivo – tanto da avere Parte_1 assunto farmaci specifici per questo tipo di disturbi – ed è affetta da bulimia.
Pag. 5 di 6 Ora, senza volere sminuire la difficoltà concreta di potere gestire, nel corso della vita quotidiana, siffatte problematiche, osserva il Collegio che non vi è prova in atti del fatto che i problemi di salute della ricorrente le creino nell'attualità uno stato di inabilità lavorativa tale da impedirle lo svolgimento di qualsivoglia occupazione remunerativa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda ex art. 156 c.c. avanzata dalla ricorrente non appare meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale mancandone ad origine i presupposti.
6. Tenuto conto dell'esito della controversia, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5398/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1 rigetta nel resto le domande articolate dalle parti;
revoca l'assegno di mantenimento previsto per la ricorrente dall'ordinanza presidenziale;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Augusta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5398/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.05.1989, ivi residente, contrada Amara Corte PT, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Dario Fazio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
27.05.1983, ivi residente, contrada Amara Corte PT, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Annalisa Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 04.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Pag. 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 28.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_2 matrimonio con , dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito.
A sostegno della propria domanda, allegava che la crisi matrimoniale era da ascrivere alla condotta contraria ai doveri coniugali adottata dal coniuge, il quale – a suo dire - da oltre un anno si rifiutava di avere rapporti intimi, la trascurava e adottava condotte aggressive, anche sul piano fisico.
Aggiungeva di soffrire di ansia e bulimia, di essere in cura da uno psichiatra, di assumere farmaci antidepressivi e, pertanto, di non essere in grado di svolgere attività lavorativa.
Per tale ragione, chiedeva di porre in capo all l'obbligo di corrisponderle un congruo CP_1 assegno di mantenimento, in punto evidenziando che il marito percepiva uno stipendio di circa 3.000,00 euro al mese.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.01.2023 si costituiva in giudizio
, il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché in Controparte_1 esso non era stata articolata una domanda di separazione e chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
In ogni caso, nel merito contestava le deduzioni avversarie, evidenziando che, invece, la intollerabilità della convivenza era stata determinata dalle condotte della moglie, la quale era solita allontanarsi nel corso della notte con altri uomini, recarsi nei locali con gli amici per vivere la movida notturna e, ancora, intrattenere con altre persone rapporti di intimità.
Aggiungeva che la lo aveva più volte aggredito, anche fisicamente, perché Parte_1 pretendeva costantemente di ottenere somme di denaro da lui.
Contestava, poi, la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, evidenziandone la giovane età e ponendo l'accento sulla brevissima durata del matrimonio.
Sulla base delle superiori argomentazioni, in via riconvenzionale domandava di pronunciare la separazione con addebito a carico della moglie e di rigettata le pretese avversarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.02.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 250,00 a titolo di assegno di mantenimento e nominava Parte_2 il giudice istruttore.
Iniziata la fase di trattazione della causa, con memoria integrativa regolarmente depositata, il resistente evidenziava che la moglie aveva maturato, nel corso degli anni, esperienza
Pag. 2 di 6 lavorativa lavorando prima in uno studio musicale e poi in smart working anche per Radio
Roma Capitale.
Da canto suo la ricorrente, nella comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 rinunciava alla domanda di addebito, insistendo solo per l'assegno di mantenimento.
La causa veniva istruita documentalmente e, con provvedimento del 04.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva posta dal giudice istruttore in decisione dinanzi al
Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da è Controparte_1 infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'omessa formulazione della domanda di separazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
Ed invero, nella parte narrativa del proprio scritto difensivo la ricorrente ha chiaramente manifestato la volontà di ottenere la pronuncia di separazione dal marito, in punto allegando tutti gli elementi che hanno determinato, a suo dire, la frattura del consorzio coniugale.
Del resto, come sopra è stato riportato, la ha lamentato la violazione da parte Parte_1 dell'odierno resistente dei doveri coniugali prescritti dall'art. 143 c.c, e, per tale ragione, ha espressamente formulato richiesta di addebito della separazione al coniuge e di corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento;
domande che sono strettamente connesse e consequenziali ad una pronuncia di separazione delle parti in causa.
L'eccezione preliminare mossa dall appare, pertanto, priva di fondamento. CP_1
3. La domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
4. Posto che la ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 13.06.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito nei confronti di controparte, non rimane che scrutinare l'opposta richiesta di addebito della separazione alla moglie, articolata da . Controparte_1
In punto di diritto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra
Pag. 3 di 6 i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr., fra le tante, Cass. 15223/2002; Cass.
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass. 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Rispetto alla ripartizione dell'onere probatorio, la parte che ha richiesto l'addebito della separazione deve provare la condotta scorretta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata violazione (cfr. ex plurimis Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018; Cass.
1874/2019; Cass. 35296/2023).
Applicando concretamente i principi sopra richiamati al caso in esame, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da non può trovare Controparte_1 accoglimento.
Ed invero, l'odierno resistente ha lamentato che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa delle frequenti fughe notturne della moglie con altri uomini, dello stile di vita libertino che la stessa aveva iniziato ad intraprendere dopo la celebrazione delle nozze e delle aggressioni fisiche che era stato costretto a subire dietro minaccia di versamento di somme di denaro.
Tuttavia, non ha compiutamente assolto l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi ad allegare condotte astrattamente imputabili alla , senza dimostrare né la Parte_1 sussistenza di siffatti atteggiamenti, né l'eventuale correlazione causale tra le condotte descritte e la fine dell'affectio coniugalis.
Né può a tal fine considerarsi sufficiente – sul piano probatorio – la sola produzione di un referto di pronto soccorso e una denuncia-querela sporta dal resistente nei confronti della moglie a seguito di un diverbio avuto il 24.11.2024, poiché si tratta di documenti che – anche in punto di collocazione temporale - restituiscono, semmai, l'immagine di un rapporto
Pag. 4 di 6 divenuto particolarmente litigioso poco prima dell'allontanamento di fatto della Parte_1 dalla casa coniugale, ma che non dimostrano che la colpa della fine della relazione matrimoniale sia da imputare, in via esclusiva, a condotte serbate dalla ricorrente.
Donde, il rigetto della domanda.
5. Anche la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente non è meritevole di essere accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, per come sopra già evidenziato, il rapporto matrimoniale delle parti in causa è durato pochissimo tempo se si considera che il ricorso introduttivo di questo procedimento è stato depositato solo 17 mesi dopo la celebrazione delle nozze e che, a dire di entrambe le parti, la crisi era iniziata molto tempo prima (addirittura la ricorrente ha riferito che ormai da un anno con il marito non vi erano rapporti di intimità).
In altri termini, la durata del rapporto di coniugio è talmente breve da far sorgere persino il dubbio che possa essersi istaurata quella comunione di vita morale e materiale propria del vincolo matrimoniale che legittimerebbe, in presenza di tutti gli altri presupposti normativamente richiesti, la corresponsione di un assegno di mantenimento al coniuge più debole.
Senza recesso da quanto appena considerato, non v'è dubbio che militano, in ogni caso, a sostegno del rigetto della domanda di mantenimento la giovanissima età della ricorrente e la sua esperienza lavorativa e professionale pregressa.
A tanto va aggiunto che dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che la ha sofferto in passato di una forma di ansia e disagio emotivo – tanto da avere Parte_1 assunto farmaci specifici per questo tipo di disturbi – ed è affetta da bulimia.
Pag. 5 di 6 Ora, senza volere sminuire la difficoltà concreta di potere gestire, nel corso della vita quotidiana, siffatte problematiche, osserva il Collegio che non vi è prova in atti del fatto che i problemi di salute della ricorrente le creino nell'attualità uno stato di inabilità lavorativa tale da impedirle lo svolgimento di qualsivoglia occupazione remunerativa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda ex art. 156 c.c. avanzata dalla ricorrente non appare meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede presidenziale mancandone ad origine i presupposti.
6. Tenuto conto dell'esito della controversia, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5398/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1 rigetta nel resto le domande articolate dalle parti;
revoca l'assegno di mantenimento previsto per la ricorrente dall'ordinanza presidenziale;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Augusta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 6 di 6