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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7939 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Alessio Marfè - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7939 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MADDALONI SALVATORE presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLIA TIZIANA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 le parti, , Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in PORTICI il 5/06/1985 (atto n. 70, P. II, S. A, anno 1985). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati i figli il 03/05/1993, il 24/04/1995, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e purtroppo deceduto in data 7/7/24. Per_3
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
QUANTO ALLA RESIDENZA
I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione mediante mail agli indirizzi di posta ordinaria per la moglie il marito non la Email_1 possiede. Detta comunicazione di variazione potrà avvenire anche mediante messaggio whatsapp ai numeri 3385978130 per la moglie e 3891419819 per il marito
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE
Relativamente alla casa coniugale sita Napoli alla Via Mario Pomilio n. 9, int. 8, fraz . Is. A sc. F, in comproprietà tra i coniugi, allo stato la stessa risulta non essere abitata da alcuno dei coniugi, i quali vivono altrove: precisamente il marito ha lasciato la stessa nel mese di dicembre 2024 ed attualmente dimora in Napoli alla via Mario Pomilio n. 33, mentre la moglie ha lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2024 ed attualmente dimora in San Giorgio a Cremano (Na) alla via
San Martino n. 1 presso le suore “Regina dei Gigli”. Si conviene, altresì, che la moglie trasferirà altrove la propria residenza quando le sarà possibile.
QUANTO AL MANTENIMENTO:
Le parti dichiarano di essere autosufficienti rinunciando ad ogni forma di mantenimento economico.
La moglie dimora attualmente e fin dal mese di luglio 2024 in San Giorgio a Cremano (Na) alla via
San Martino n. 1 presso le suore “Regina dei Gigli” con un esborso economico mensile di € 800,00, mentre il marito dimora attualmente e fin dal mese di dicembre 2024 in Napoli alla via Mario Pomilio
n. 33.
2 Concordemente, pertanto, le parti stabiliscono che il marito versi alla moglie una residua somma totale di € 485,84 ( al netto di una rata di € 300,00 a titolo di indennità di mancato couso pagata il
12/11/2024, delle spese condominiali, consortili, per il periodo n di luglio a novembre per un CP_2 totale complessivo di € 714.16 già ridotta del 50% che si esibiranno al momento del rogito notarile) quale contributo per il periodo dal 16/07/2024 a dicembre 2024, trattenendosi in casa circa 10 giorni dicembre 2024, considerato detta somma di € 485,84 verrà corrisposta alla vendita dell'abitazione coniugale e verrà decontata dalla somma dovuta al marito quale quota parte. La suddetta vendita avverrà secondo le condizioni stabilite al punto successivo. All'esito della vendita dell'immobile cesserà ogni obbligo di contribuzione a carico del marito.
QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI:
Le parti, concordemente, hanno stabilito di porre in vendita la casa coniugale e, a tal'uopo, hanno conferito mandato congiunto per la vendita dell'immobile sito in Napoli alla Via Mario Pomilio, n.
9, int. 8, Fraz. Is A sc. F, all'Agenzia immobiliare “ ”, con sede in Casoria (NA) alla via CP_3
Michelangelo RR n. 15 (P.IVA: ; le Parti, pur essendosi obbligate a conferire P.IVA_1 mandato alla vendita per il prezzo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), si obbligano ad accettare offerte inferiori purché non al di sotto di euro 190.000,00 (centonovantamila/00), fatta salva la concorde volontà delle parti in caso di offerta inferiore.
Le parti concordano che l'immobile sarà venduto libero e sgombro di cose e persone. In particolare il rogito dovrà avvenire entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del mandato all'agenzia immobiliare “ ”. I coniugi, in ogni caso, concordano e riconoscono che, in caso di CP_3 perfezionamento della vendita entro un periodo precedente ai due anni, rilasceranno comunque l'immobile stesso libero e sgombro.
Il marito dichiara di avere abitato da solo l'immobile dal 16 di luglio 2024 e fino al 16 dicembre
2024 e di avere provveduto al pagamento delle utenze, nonché corrisposto tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari e comunque ogni imposta e tassa gravanti fino a quel momento sull'immobile stesso, anche per conto della moglie.
La moglie dichiara e riconosce, in ogni caso, di essere obbligata alla restituzione nei confronti del marito dell'importo relativo alla quota di propria spettanza per gli oneri condominiali straordinari, nonché per le imposte e le tasse gravanti sull'immobile stesso aventi riferimento al solo periodo che va da luglio 2024 al fino al momento del rogito di vendita dell'immobile, onde ottenere la liberatoria dell'amministratore finalizzata alla vendita e che tale importo verrà defalcato dal prezzo della vendita, al momento del rogito, eventualmente compensandolo con quanto dovuto dal marito ed indicato al punto 3 del presente accordo.
3 In particolare, le Parti si obbligano a estinguere / saldare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rogito ogni pendenza sull'immobile anzidetto e utilizzando il ricavato dall'incasso corrisposto dall'acquirente al momento della sottoscrizione del rogito dell'immobile in Napoli alla Via Mario
Pomilio, n. 9, int. 8, Fraz. Is A sc. F, ciascuno per la quota di propria spettanza e la moglie secondo quanto sopra previsto e salvo compensazione con il mancato versamento della somma relativa alla contribuzione al mantenimento da parte del marito. Le parti dichiarano di aver già tra loro definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
QUANTO AI VIAGGI ALL'ESTERO
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
Le parti decidono di compensare le spese del presente procedimento e unitamente ai propri avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà professionale a valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 L.
247/12.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative e hanno ad oggetto diritti disponibili, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151. co.
1. c.c. dei coniugi;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 70, P. II, S. A,
4 anno 1985);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Alessio Marfè - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7939 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MADDALONI SALVATORE presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLIA TIZIANA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 le parti, , Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in PORTICI il 5/06/1985 (atto n. 70, P. II, S. A, anno 1985). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati i figli il 03/05/1993, il 24/04/1995, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e purtroppo deceduto in data 7/7/24. Per_3
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
QUANTO ALLA RESIDENZA
I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione mediante mail agli indirizzi di posta ordinaria per la moglie il marito non la Email_1 possiede. Detta comunicazione di variazione potrà avvenire anche mediante messaggio whatsapp ai numeri 3385978130 per la moglie e 3891419819 per il marito
QUANTO ALLA CASA CONIUGALE
Relativamente alla casa coniugale sita Napoli alla Via Mario Pomilio n. 9, int. 8, fraz . Is. A sc. F, in comproprietà tra i coniugi, allo stato la stessa risulta non essere abitata da alcuno dei coniugi, i quali vivono altrove: precisamente il marito ha lasciato la stessa nel mese di dicembre 2024 ed attualmente dimora in Napoli alla via Mario Pomilio n. 33, mentre la moglie ha lasciato la casa coniugale nel mese di luglio 2024 ed attualmente dimora in San Giorgio a Cremano (Na) alla via
San Martino n. 1 presso le suore “Regina dei Gigli”. Si conviene, altresì, che la moglie trasferirà altrove la propria residenza quando le sarà possibile.
QUANTO AL MANTENIMENTO:
Le parti dichiarano di essere autosufficienti rinunciando ad ogni forma di mantenimento economico.
La moglie dimora attualmente e fin dal mese di luglio 2024 in San Giorgio a Cremano (Na) alla via
San Martino n. 1 presso le suore “Regina dei Gigli” con un esborso economico mensile di € 800,00, mentre il marito dimora attualmente e fin dal mese di dicembre 2024 in Napoli alla via Mario Pomilio
n. 33.
2 Concordemente, pertanto, le parti stabiliscono che il marito versi alla moglie una residua somma totale di € 485,84 ( al netto di una rata di € 300,00 a titolo di indennità di mancato couso pagata il
12/11/2024, delle spese condominiali, consortili, per il periodo n di luglio a novembre per un CP_2 totale complessivo di € 714.16 già ridotta del 50% che si esibiranno al momento del rogito notarile) quale contributo per il periodo dal 16/07/2024 a dicembre 2024, trattenendosi in casa circa 10 giorni dicembre 2024, considerato detta somma di € 485,84 verrà corrisposta alla vendita dell'abitazione coniugale e verrà decontata dalla somma dovuta al marito quale quota parte. La suddetta vendita avverrà secondo le condizioni stabilite al punto successivo. All'esito della vendita dell'immobile cesserà ogni obbligo di contribuzione a carico del marito.
QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI:
Le parti, concordemente, hanno stabilito di porre in vendita la casa coniugale e, a tal'uopo, hanno conferito mandato congiunto per la vendita dell'immobile sito in Napoli alla Via Mario Pomilio, n.
9, int. 8, Fraz. Is A sc. F, all'Agenzia immobiliare “ ”, con sede in Casoria (NA) alla via CP_3
Michelangelo RR n. 15 (P.IVA: ; le Parti, pur essendosi obbligate a conferire P.IVA_1 mandato alla vendita per il prezzo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), si obbligano ad accettare offerte inferiori purché non al di sotto di euro 190.000,00 (centonovantamila/00), fatta salva la concorde volontà delle parti in caso di offerta inferiore.
Le parti concordano che l'immobile sarà venduto libero e sgombro di cose e persone. In particolare il rogito dovrà avvenire entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del mandato all'agenzia immobiliare “ ”. I coniugi, in ogni caso, concordano e riconoscono che, in caso di CP_3 perfezionamento della vendita entro un periodo precedente ai due anni, rilasceranno comunque l'immobile stesso libero e sgombro.
Il marito dichiara di avere abitato da solo l'immobile dal 16 di luglio 2024 e fino al 16 dicembre
2024 e di avere provveduto al pagamento delle utenze, nonché corrisposto tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari e comunque ogni imposta e tassa gravanti fino a quel momento sull'immobile stesso, anche per conto della moglie.
La moglie dichiara e riconosce, in ogni caso, di essere obbligata alla restituzione nei confronti del marito dell'importo relativo alla quota di propria spettanza per gli oneri condominiali straordinari, nonché per le imposte e le tasse gravanti sull'immobile stesso aventi riferimento al solo periodo che va da luglio 2024 al fino al momento del rogito di vendita dell'immobile, onde ottenere la liberatoria dell'amministratore finalizzata alla vendita e che tale importo verrà defalcato dal prezzo della vendita, al momento del rogito, eventualmente compensandolo con quanto dovuto dal marito ed indicato al punto 3 del presente accordo.
3 In particolare, le Parti si obbligano a estinguere / saldare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rogito ogni pendenza sull'immobile anzidetto e utilizzando il ricavato dall'incasso corrisposto dall'acquirente al momento della sottoscrizione del rogito dell'immobile in Napoli alla Via Mario
Pomilio, n. 9, int. 8, Fraz. Is A sc. F, ciascuno per la quota di propria spettanza e la moglie secondo quanto sopra previsto e salvo compensazione con il mancato versamento della somma relativa alla contribuzione al mantenimento da parte del marito. Le parti dichiarano di aver già tra loro definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
QUANTO AI VIAGGI ALL'ESTERO
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
Le parti decidono di compensare le spese del presente procedimento e unitamente ai propri avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà professionale a valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 L.
247/12.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative e hanno ad oggetto diritti disponibili, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151. co.
1. c.c. dei coniugi;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 70, P. II, S. A,
4 anno 1985);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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