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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MURRU MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA FICILI, 5 - TOLENTINO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GUIDUCCI ELENA;
elettivamente domiciliato in VIA MURRI 48 BOLOGNA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (precetto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - In parte inammissibile, e per il resto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta da
(coerede del de cuius , unitamente ai fratelli e , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 ciascuno per la quota di 1/3) avverso il precetto dell'importo di euro 17.047,78, notificato il pagina 1 di 3 26.05.2024 in uno con la sentenza n. 231/2023 del 16.03.2023 (R.G. n. 1678/2021), non impugnata, con la quale il Tribunale di Macerata ha respinto l'opposizione avanzata dalla Pt_1 avverso il precetto notificato dalla medesima il Controparte_1
01.06.2022, unitamente al decreto ingiuntivo n. 435/2021 (intimante il pagamento della somma di euro 14.566,45 relative alle fatture del soggiorno di preso il centro anziani), Persona_1 condannando l'attrice al pagamento delle spese di quel giudizio, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori.
1.1 - Avverso il decreto ingiuntivo di cui al superiore punto, fonte del precetto la cui opposizione è stata respinta, pende dinnanzi a questo Tribunale il giudizio di opposizione (R.G.
n. 1959/2021).
2 – L'opponente estende il motivo dell'odierna opposizione (eccessività della somma intimata per non aver rispettato la quota ereditaria di sua competenza, in violazione dell'art. 752
c.c.) all'intera somma precettata in euro 17.047,78 che invece avrebbe dovuto essere -secondo tesi- limitata alla di lei quota ereditaria di un terzo trattandosi la somma ingiunta di debito del de cuius in quanto relativo alle rette del soggiorno presso la ingiungente casa di Persona_1 riposo.
2.1 – Tuttavia, l'importo precettato deriva tanto dal complessivo importo delle rette non pagate, quanto dalle spese legali liquidate a carico della nella sentenza n. 231/23 sopra Pt_1 indicata.
2.2 – Quanto alle rette non pagate, l'importo è quello ingiunto con il decreto ingiuntivo di euro 14.566,45, oggetto del precetto opposto cui è seguita la sentenza n. 231/2023 di cui al superiore punto 1; pende inoltre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo relativo proprio a quelle somme: in forza del divieto del bis in idem (art. 39 c.p.c.) non va resa la richiesta pronuncia perché già delibata con la più volte richiamata sentenza.
2.3 – In ogni caso, va sottolineato l'errore della cooperativa creditrice che aveva già precettato tale (rette) importo senza che risulti l'intervenuta perenzione di quell'atto, caso tuttavia nel quale sarebbe dovuto seguire un precetto in rinnovazione e non invece un diverso precetto in forza (anche) della condanna alle spese del giudizio resa con la sentenza che ha respinto l'opposizione a precetto.
2.3.1- Ne deriva anche in questo caso il bis in idem e quindi la inammissibilità della intimazione.
pagina 2 di 3 3 – Quanto alla somma precettata per le spese legali liquidate in sentenza, non si tratta di debito ereditario, ma invece della sola perché soccombente nella opposizione solo da lei Pt_1 proposta: onde, infondata la tesi -ove delibabile- dell'onere del pagamento per la sola quota ereditaria.
3.1 – Così, l'impugnato precetto va ridotto al solo importo delle spese legali liquidate in sentenza 231/2023, e cioè ad euro 2.540,00 oltre accessori (15%, cap, iva e spese documentate).
4 – Spese del giudizio compensate, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, limita l'importo di cui al precetto impugnato da a lei notificato il 26.5.24, alla somma di Parte_1 euro 2.540,00 oltre accessori (15%, cap, iva e spese documentate) ed oltre spese di precetto come in quell'atto indicate;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 28 febbraio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MURRU MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA FICILI, 5 - TOLENTINO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GUIDUCCI ELENA;
elettivamente domiciliato in VIA MURRI 48 BOLOGNA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (precetto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - In parte inammissibile, e per il resto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta da
(coerede del de cuius , unitamente ai fratelli e , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3 ciascuno per la quota di 1/3) avverso il precetto dell'importo di euro 17.047,78, notificato il pagina 1 di 3 26.05.2024 in uno con la sentenza n. 231/2023 del 16.03.2023 (R.G. n. 1678/2021), non impugnata, con la quale il Tribunale di Macerata ha respinto l'opposizione avanzata dalla Pt_1 avverso il precetto notificato dalla medesima il Controparte_1
01.06.2022, unitamente al decreto ingiuntivo n. 435/2021 (intimante il pagamento della somma di euro 14.566,45 relative alle fatture del soggiorno di preso il centro anziani), Persona_1 condannando l'attrice al pagamento delle spese di quel giudizio, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori.
1.1 - Avverso il decreto ingiuntivo di cui al superiore punto, fonte del precetto la cui opposizione è stata respinta, pende dinnanzi a questo Tribunale il giudizio di opposizione (R.G.
n. 1959/2021).
2 – L'opponente estende il motivo dell'odierna opposizione (eccessività della somma intimata per non aver rispettato la quota ereditaria di sua competenza, in violazione dell'art. 752
c.c.) all'intera somma precettata in euro 17.047,78 che invece avrebbe dovuto essere -secondo tesi- limitata alla di lei quota ereditaria di un terzo trattandosi la somma ingiunta di debito del de cuius in quanto relativo alle rette del soggiorno presso la ingiungente casa di Persona_1 riposo.
2.1 – Tuttavia, l'importo precettato deriva tanto dal complessivo importo delle rette non pagate, quanto dalle spese legali liquidate a carico della nella sentenza n. 231/23 sopra Pt_1 indicata.
2.2 – Quanto alle rette non pagate, l'importo è quello ingiunto con il decreto ingiuntivo di euro 14.566,45, oggetto del precetto opposto cui è seguita la sentenza n. 231/2023 di cui al superiore punto 1; pende inoltre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo relativo proprio a quelle somme: in forza del divieto del bis in idem (art. 39 c.p.c.) non va resa la richiesta pronuncia perché già delibata con la più volte richiamata sentenza.
2.3 – In ogni caso, va sottolineato l'errore della cooperativa creditrice che aveva già precettato tale (rette) importo senza che risulti l'intervenuta perenzione di quell'atto, caso tuttavia nel quale sarebbe dovuto seguire un precetto in rinnovazione e non invece un diverso precetto in forza (anche) della condanna alle spese del giudizio resa con la sentenza che ha respinto l'opposizione a precetto.
2.3.1- Ne deriva anche in questo caso il bis in idem e quindi la inammissibilità della intimazione.
pagina 2 di 3 3 – Quanto alla somma precettata per le spese legali liquidate in sentenza, non si tratta di debito ereditario, ma invece della sola perché soccombente nella opposizione solo da lei Pt_1 proposta: onde, infondata la tesi -ove delibabile- dell'onere del pagamento per la sola quota ereditaria.
3.1 – Così, l'impugnato precetto va ridotto al solo importo delle spese legali liquidate in sentenza 231/2023, e cioè ad euro 2.540,00 oltre accessori (15%, cap, iva e spese documentate).
4 – Spese del giudizio compensate, stante la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, limita l'importo di cui al precetto impugnato da a lei notificato il 26.5.24, alla somma di Parte_1 euro 2.540,00 oltre accessori (15%, cap, iva e spese documentate) ed oltre spese di precetto come in quell'atto indicate;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Macerata, 28 febbraio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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