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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 novembre 2025, alle ore 11.45, innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per l'avv. ANNALISA BARBAGLIA in sostituzione dell'avv. Parte_1
PP PP.
Per , già contumace, nessuno. Controparte_1
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'avv. Barbaglia precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente dall'Avv.
Pappalepore e discute riportandosi alle note conclusive autorizzate del 28.10.2025. Precisa che la morosità persiste € 15.125,00 per 25 mensilità di canoni comprensivi di oneri accessori pattuiti previamente da ottobre 2023 (incluso) ad ottobre 2025 (incluso), nonché canoni a scadere fino al rilascio effettivo. Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese come da D.M.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula. Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza, indicativamente alle ore 19:00. L'Avv. Barbaglia rinuncia sin da ora alla presenza.
Verbalizzazione sospesa alle ore 11:53.
Riaperto il verbale alle ore 19:05, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.11.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 N.R.G. 1238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1238/2025 promossa da:
C.F/P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PP PP del Foro di Bari;
RICORRENTE contro
(C.F: ); Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti per morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
2) condannare il resistente intimato al pagamento della somma di € 15.125,00 (canoni scaduti da ottobre
2023 ad ottobre 2025) oltre ai canoni a scadere fino al rilascio;
3) con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di patrocinio legale.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di intimazione di sfratto per morosità (e successivo decreto di differimento) notificati in data
30.01.2025 e in data 17.03.2025, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il sig. per sentir convalidare l'intimato sfratto ed ottenere Controparte_1 ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 16.03.2023 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile di proprietà sito in Abbiategrasso (MI), Via Trento n. 22.
pagina 2 di 6 All'udienza del 28.03.2025, l'intimato compariva personalmente, opponendosi allo sfratto lamentando l'inadeguatezza dell'immobile locato.
Il Giudice della fase preliminare (R.G. n. 519/2025), ritenute generiche le eccezioni e l'opposizione non fondata su prova scritta, provvedendo a verbale di udienza, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 28.05.2025; disponeva quindi il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., concedendo termini differiti per l'introduzione del procedimento di mediazione e per il deposito delle memorie integrative.
Il giudizio proseguiva, nel merito, con il deposito della memoria integrativa della sola parte ricorrente- intimante, la quale, dando atto dell'esito negativo della mediazione per la mancata comparizione della parte invitata, reiterava le conclusioni rappresentando il mancato rilascio dell'immobile.
L'intimato, nonostante il perfezionamento della notifica del verbale, in uno al precetto di rilascio, presso l'indirizzo di residenza in data 12.06.2025, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 29.10.2025 veniva dichiarato contumace.
La causa, documentalmente istruita e matura per la decisione, veniva infine rinviata all'udienza del
13.11.2025 per la discussione orale e contestuale decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la convalida di sfratto per morosità e la domanda di condanna al pagamento dei canoni “scaduti e a scadere” sottende, anche implicitamente, l'azione di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 5566/1983), sicché la controversia locatizia che si instaura a seguito dell'opposizione dell'intimato legittima il locatore a richiedere, anche con la memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità (cfr. Cass. n. 7423/2017; Cass. n. 18686/2007).
1.1 Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
1.2 La società ricorrente ha infatti assolto l'onere probatorio richiesti ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo ritualmente in giudizio:
- il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato e sottoscritto in data 16.02.2023 tra Parte_2
in qualità di legale rappresentante di (locatore) ed
[...] Parte_1 [...]
(conduttore), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Abbiategrasso Controparte_1
(MI), Via Trento n. 22, piano rialzato, costituita da 3.5 vani, identificata al C.F. del medesimo
Comune, al Fg. 8, mapp. 351, sub. 2, cat. A/3, classe 3, per la durata di anni quattro (con decorrenza dal 01.03.2023 al 28.02.2027), tacitamente rinnovabili, salvo disdetta (doc. 1, art. 1);
pagina 3 di 6 - prova della registrazione telematica del contratto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Gioia del Colle in data 20.02.2023 al n. 001036, Serie 3T e codice identificativo
TUN23T001036000UC (cfr. doc. 1, pag. 3-6). ed allegato l'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone pattuito in € 6.720,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili di € 560,00 scadenti il 15 del mese, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori forfetariamente predeterminate in € 45,00 mensili (€ 540,00 annui, salvo conguaglio), per un totale di € 605,00 mensili (doc. 1, art. 7).
1.3 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
1.4 Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo si applica l'art. 5 della L. n. 392 del 1978, ai sensi del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.».
Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo: infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore. È stato altresì affermato che “l'omesso pagamento dei pagina 4 di 6 canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento” (cfr. Cass.
n. 4096/1978).
1.5 Orbene, nel caso di specie il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori alle scadenze previste per almeno quindici mesi consecutivi (alla data della notifica dell'intimato sfratto) altera senz'altro l'intera economia del contratto, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente, sì da far luogo alla pronuncia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. (v. ex multis Cass. n. 7637/2016; Cass.
n. 24460/2005; Cass. n. 14234/2004; Cass. n. 15553/2002; Cass. n. 2616/1990; Cass. n. 959/1980; Cass.
n. 4096/1978). Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti per una morosità complessiva rilevante, pari ad € 9.075,00 alla data dell'intimato sfratto, ulteriormente aggravatasi nel corso del processo, in difetto di rilascio spontaneo dell'immobile, non si dubita della gravità dell'inadempimento imputabile al conduttore in mora.
1.6 Inoltre, nella fase incidentale di mediazione e nel presente giudizio di merito, l'intimato è rimasto assente senza giustificato motivo e contumace, assumendo perciò un contegno processuale che non consente minimamente di assolvere l'onere della prova del fatto estintivo o altro fatto impeditivo del diritto azionato dal locatore, non rilevabile d'ufficio.
1.7 In base a tutto quanto esposto, il contratto di locazione ad uso abitativo in essere tra le parti deve essere risolto per grave inadempimento imputabile al conduttore.
§2. In ragione del mancato rilascio e protratta occupazione del bene, trova dunque applicazione l'art. 1591 c.c.
2.1 Ne consegue che va condannato alla liberazione e restituzione Controparte_1 dell'immobile ex art. 1590 c.c. e al pagamento in favore della società della Parte_1 somma di € 15.125,00 a titolo di canoni e quota degli oneri accessori scaduti non pagati per il periodo di morosità protrattosi dal 15.10.2023 alla data della presente sentenza (€ 605,00 x 25 mensilità), oltre ad €
560,00 per i “canoni” a scadere, a titolo di indennità di occupazione, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali calcolati sulle singole scadenze fino al soddisfo effettivo, il tutto oltre interessi legali di mora calcolati dalle singole scadenze fino al soddisfo effettivo.
2.2 Visto l'art. 56 della legge n. 392 del 1978, tenuto conto della durata, dell'entità della morosità e della contumacia del convenuto, deve disporsi l'immediato rilascio del bene, libero da cose e persone, anche interposte, in favore del legale rappresentante p.t. di Parte_1
pagina 5 di 6 §3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi, tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività). Non ha luogo il rimborso di spese non richieste e/o documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 16.02.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Gioia del Colle al n. 001036 Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Abbiategrasso (MI), Via Trento n. 22, piano rialzato, identificato al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 351, sub. 2, cat. A/3, classe 3, per grave inadempimento imputabile al conduttore;
Controparte_1
• condanna al rilascio immediato dell'immobile indicato al capo Controparte_1 che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi:
- € 15.125,00 a titolo di canoni e quota degli oneri accessori scaduti per il periodo di morosità protrattosi dal 15.10.2023 alla data della presente sentenza;
- € 560,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto, oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 118,50 per spese esenti, € 2.547,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr.; € 851,00 fase dec.), oltre
15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 13 novembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 13 novembre 2025, alle ore 11.45, innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per l'avv. ANNALISA BARBAGLIA in sostituzione dell'avv. Parte_1
PP PP.
Per , già contumace, nessuno. Controparte_1
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'avv. Barbaglia precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente dall'Avv.
Pappalepore e discute riportandosi alle note conclusive autorizzate del 28.10.2025. Precisa che la morosità persiste € 15.125,00 per 25 mensilità di canoni comprensivi di oneri accessori pattuiti previamente da ottobre 2023 (incluso) ad ottobre 2025 (incluso), nonché canoni a scadere fino al rilascio effettivo. Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese come da D.M.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula. Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza, indicativamente alle ore 19:00. L'Avv. Barbaglia rinuncia sin da ora alla presenza.
Verbalizzazione sospesa alle ore 11:53.
Riaperto il verbale alle ore 19:05, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 13.11.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 1 di 6 N.R.G. 1238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1238/2025 promossa da:
C.F/P.I: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PP PP del Foro di Bari;
RICORRENTE contro
(C.F: ); Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le parti per morosità nel pagamento dei canoni di locazione;
2) condannare il resistente intimato al pagamento della somma di € 15.125,00 (canoni scaduti da ottobre
2023 ad ottobre 2025) oltre ai canoni a scadere fino al rilascio;
3) con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari di patrocinio legale.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di intimazione di sfratto per morosità (e successivo decreto di differimento) notificati in data
30.01.2025 e in data 17.03.2025, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il sig. per sentir convalidare l'intimato sfratto ed ottenere Controparte_1 ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 16.03.2023 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile di proprietà sito in Abbiategrasso (MI), Via Trento n. 22.
pagina 2 di 6 All'udienza del 28.03.2025, l'intimato compariva personalmente, opponendosi allo sfratto lamentando l'inadeguatezza dell'immobile locato.
Il Giudice della fase preliminare (R.G. n. 519/2025), ritenute generiche le eccezioni e l'opposizione non fondata su prova scritta, provvedendo a verbale di udienza, ordinava il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 28.05.2025; disponeva quindi il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., concedendo termini differiti per l'introduzione del procedimento di mediazione e per il deposito delle memorie integrative.
Il giudizio proseguiva, nel merito, con il deposito della memoria integrativa della sola parte ricorrente- intimante, la quale, dando atto dell'esito negativo della mediazione per la mancata comparizione della parte invitata, reiterava le conclusioni rappresentando il mancato rilascio dell'immobile.
L'intimato, nonostante il perfezionamento della notifica del verbale, in uno al precetto di rilascio, presso l'indirizzo di residenza in data 12.06.2025, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 29.10.2025 veniva dichiarato contumace.
La causa, documentalmente istruita e matura per la decisione, veniva infine rinviata all'udienza del
13.11.2025 per la discussione orale e contestuale decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la convalida di sfratto per morosità e la domanda di condanna al pagamento dei canoni “scaduti e a scadere” sottende, anche implicitamente, l'azione di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 5566/1983), sicché la controversia locatizia che si instaura a seguito dell'opposizione dell'intimato legittima il locatore a richiedere, anche con la memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità (cfr. Cass. n. 7423/2017; Cass. n. 18686/2007).
1.1 Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
1.2 La società ricorrente ha infatti assolto l'onere probatorio richiesti ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo ritualmente in giudizio:
- il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato e sottoscritto in data 16.02.2023 tra Parte_2
in qualità di legale rappresentante di (locatore) ed
[...] Parte_1 [...]
(conduttore), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Abbiategrasso Controparte_1
(MI), Via Trento n. 22, piano rialzato, costituita da 3.5 vani, identificata al C.F. del medesimo
Comune, al Fg. 8, mapp. 351, sub. 2, cat. A/3, classe 3, per la durata di anni quattro (con decorrenza dal 01.03.2023 al 28.02.2027), tacitamente rinnovabili, salvo disdetta (doc. 1, art. 1);
pagina 3 di 6 - prova della registrazione telematica del contratto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Gioia del Colle in data 20.02.2023 al n. 001036, Serie 3T e codice identificativo
TUN23T001036000UC (cfr. doc. 1, pag. 3-6). ed allegato l'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone pattuito in € 6.720,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili di € 560,00 scadenti il 15 del mese, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori forfetariamente predeterminate in € 45,00 mensili (€ 540,00 annui, salvo conguaglio), per un totale di € 605,00 mensili (doc. 1, art. 7).
1.3 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
1.4 Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo si applica l'art. 5 della L. n. 392 del 1978, ai sensi del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.».
Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo: infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore. È stato altresì affermato che “l'omesso pagamento dei pagina 4 di 6 canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento” (cfr. Cass.
n. 4096/1978).
1.5 Orbene, nel caso di specie il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori alle scadenze previste per almeno quindici mesi consecutivi (alla data della notifica dell'intimato sfratto) altera senz'altro l'intera economia del contratto, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente, sì da far luogo alla pronuncia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. (v. ex multis Cass. n. 7637/2016; Cass.
n. 24460/2005; Cass. n. 14234/2004; Cass. n. 15553/2002; Cass. n. 2616/1990; Cass. n. 959/1980; Cass.
n. 4096/1978). Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti per una morosità complessiva rilevante, pari ad € 9.075,00 alla data dell'intimato sfratto, ulteriormente aggravatasi nel corso del processo, in difetto di rilascio spontaneo dell'immobile, non si dubita della gravità dell'inadempimento imputabile al conduttore in mora.
1.6 Inoltre, nella fase incidentale di mediazione e nel presente giudizio di merito, l'intimato è rimasto assente senza giustificato motivo e contumace, assumendo perciò un contegno processuale che non consente minimamente di assolvere l'onere della prova del fatto estintivo o altro fatto impeditivo del diritto azionato dal locatore, non rilevabile d'ufficio.
1.7 In base a tutto quanto esposto, il contratto di locazione ad uso abitativo in essere tra le parti deve essere risolto per grave inadempimento imputabile al conduttore.
§2. In ragione del mancato rilascio e protratta occupazione del bene, trova dunque applicazione l'art. 1591 c.c.
2.1 Ne consegue che va condannato alla liberazione e restituzione Controparte_1 dell'immobile ex art. 1590 c.c. e al pagamento in favore della società della Parte_1 somma di € 15.125,00 a titolo di canoni e quota degli oneri accessori scaduti non pagati per il periodo di morosità protrattosi dal 15.10.2023 alla data della presente sentenza (€ 605,00 x 25 mensilità), oltre ad €
560,00 per i “canoni” a scadere, a titolo di indennità di occupazione, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali calcolati sulle singole scadenze fino al soddisfo effettivo, il tutto oltre interessi legali di mora calcolati dalle singole scadenze fino al soddisfo effettivo.
2.2 Visto l'art. 56 della legge n. 392 del 1978, tenuto conto della durata, dell'entità della morosità e della contumacia del convenuto, deve disporsi l'immediato rilascio del bene, libero da cose e persone, anche interposte, in favore del legale rappresentante p.t. di Parte_1
pagina 5 di 6 §3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi, tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività). Non ha luogo il rimborso di spese non richieste e/o documentate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 16.02.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Gioia del Colle al n. 001036 Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Abbiategrasso (MI), Via Trento n. 22, piano rialzato, identificato al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 351, sub. 2, cat. A/3, classe 3, per grave inadempimento imputabile al conduttore;
Controparte_1
• condanna al rilascio immediato dell'immobile indicato al capo Controparte_1 che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi:
- € 15.125,00 a titolo di canoni e quota degli oneri accessori scaduti per il periodo di morosità protrattosi dal 15.10.2023 alla data della presente sentenza;
- € 560,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto, oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 118,50 per spese esenti, € 2.547,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr.; € 851,00 fase dec.), oltre
15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 13 novembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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