(Commercio privato).
Con decreto Reale, puo' essere vietato, in tutto o in parte:
1° il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti;
2° il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato;
3° la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito.
Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti.
Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti preveduti dai numeri 1°, 2° e 3°.