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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 16.6.2025 sostituita ex at. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2721/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ricorrente rappresentato e difeso dal dott. Matteo Giovanni Crinò;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Criscì;
E NEI CONFRONTI DEI tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle GPS e nella II e III fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito territoriale della Provincia di Messina in cui il ricorrente risulta iscritto.
Oggetto: graduatorie personale docenti – 24 cfu
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.05.2024 il premetteva che Parte_1 Controparte_1 aveva chiesto e ottenuto, con ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d'istituto sulla base del possesso congiunto della
Laurea in Ingegneria e dei 24 cfu.
Significava di non aver proposto reclamo.
Tanto premesso, promuoveva il giudizio di merito chiedendo la declaratoria di insussistenza del diritto del ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di circolo e CP_1
d'istituto sulla base del possesso del titolo di studio e di 24 cfu per accesso FIT, con condanna di controparte al pagamento di spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare.
1 2. , costituitosi con memoria del 31.01.2025, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio e l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, nel merito contestava il ricorso.
3. L'udienza del 16.6.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito dello stesso la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale (sent. 2313/2024).
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
5. Va quindi rigettata l'eccezione di incompetenza tenuto conto che il docente al momento del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. non svolgeva attività alle dipendenze del ed era iscritto nelle Parte_1 graduatorie provinciali di Messina.
6. Nel merito si osserva che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente
Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento (comma 3).
L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2020) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti … non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione
o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G.
n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II Controparte_2 livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39
e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro 6 agosto 1999 n. 201; 5) Controparte_2 diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio,
2 conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia
e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e
Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni
"Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi del Controparte_2 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che
l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare
7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso,
l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo…”.
La Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento
[…]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in
3 materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso;
con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.
Il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio.
Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente ratione temporis, infatti, “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente
o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
L'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”. In particolare, l'art. 3 ha suddiviso le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due sole fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno
4 dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D. lgs 59/2017;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
l'art. 11 ha disposto che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in
GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M.
n. 374/2017.
L'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, ha previsto sempre all'art. 3 che: - agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti;
- che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti
5 in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; - che anche le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari
(pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
e all'art. 11 stabilisce che ai fini del conferimento delle supplenze il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce:
a) la prima determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in
GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.
Parte resistente ha lamentato, sin dal ricorso ex art. 700 c.p.c., appunto l'illegittimità delle citate ordinanze ministeriali per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D. Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso della laurea o di un diploma ITP e di 24 CFU, aventi valore abilitante.
6 Questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento”, ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24
CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).
Tuttavia deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art.
2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA
e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (…)” e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo
e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (…)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU;
sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”.
Inoltre l'orientamento contrario alla tesi del maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato CP_1 sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma.
Risulta a tal fine condivisibilmente evidenziato che:
- in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 «[a] decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente
a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
7 precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24
CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (…) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022);
- in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24
CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi;
inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dalla resistente, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione;
(v. App. Milano n. 1454/2022; App. Palermo n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022).
Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che
8 anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà, attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- del resto il non disconosce il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a Parte_1 svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, inserendoli nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. Inoltre, l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustificava, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, perché il conferimento della docenza non avveniva immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrasse la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro ragionevole la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle GPS e delle GI, atteso che esse consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze (v. App. Catanzaro n. 378/2022).
Infine anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poiché perseguono finalità diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Cons. Stato n. 7685/2022).
Pertanto, la domanda dell'amministrazione risulta meritevole di accoglimento, dovendosi negare in via definitiva la sussistenza del diritto vantato dall'odierna resistente, a cautela del quale era stato concesso il provvedimento ante causam - che diviene, dunque, inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c.
(applicabile anche ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c).
7. Attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi le spese di lite, tanto della fase cautelare che di quella di merito, vanno interamente compensate (cfr. Cass. n. 6189/2019, secondo cui qualora il giudizio di merito sia instaurato resta sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la
9 pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l.
n. 80/2005, tra tutela cautelare e merito).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che non possiede un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Controparte_1 possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU, valido ai fini dell'inserimento nella I fascia delle
GPS e nella II fascia delle GI della provincia di Messina per le classi di concorso A003 - DESIGN
DELLA CERAMICA, A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA,
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA
MINERALOGIA, A034 - E CHIMICHE, A041 - SCIENZE E CP_3 CP_4
INFORMATICHE, A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, A060 - CP_4
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- compensa le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito.
Messina, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
10
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 16.6.2025 sostituita ex at. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2721/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ricorrente rappresentato e difeso dal dott. Matteo Giovanni Crinò;
CONTRO
, c.f. , resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Criscì;
E NEI CONFRONTI DEI tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle GPS e nella II e III fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito territoriale della Provincia di Messina in cui il ricorrente risulta iscritto.
Oggetto: graduatorie personale docenti – 24 cfu
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.05.2024 il premetteva che Parte_1 Controparte_1 aveva chiesto e ottenuto, con ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d'istituto sulla base del possesso congiunto della
Laurea in Ingegneria e dei 24 cfu.
Significava di non aver proposto reclamo.
Tanto premesso, promuoveva il giudizio di merito chiedendo la declaratoria di insussistenza del diritto del ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di circolo e CP_1
d'istituto sulla base del possesso del titolo di studio e di 24 cfu per accesso FIT, con condanna di controparte al pagamento di spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare.
1 2. , costituitosi con memoria del 31.01.2025, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per territorio e l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, nel merito contestava il ricorso.
3. L'udienza del 16.6.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito dello stesso la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale (sent. 2313/2024).
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
5. Va quindi rigettata l'eccezione di incompetenza tenuto conto che il docente al momento del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. non svolgeva attività alle dipendenze del ed era iscritto nelle Parte_1 graduatorie provinciali di Messina.
6. Nel merito si osserva che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente
Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento (comma 3).
L'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2020) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “… hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II … gli aspiranti … non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione
o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti
(sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G.
n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del
[...]
n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II Controparte_2 livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39
e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro 6 agosto 1999 n. 201; 5) Controparte_2 diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio,
2 conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia
e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e
Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni
"Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la
Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal ai sensi del Controparte_2 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che
l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare
7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso,
l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo…”.
La Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento
[…]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in
3 materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso;
con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi.
Il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio.
Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente ratione temporis, infatti, “1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente
o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
L'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”. In particolare, l'art. 3 ha suddiviso le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due sole fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno
4 dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D. lgs 59/2017;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
l'art. 11 ha disposto che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in
GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M.
n. 374/2017.
L'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, ha previsto sempre all'art. 3 che: - agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti;
- che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti
5 in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; - che anche le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari
(pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
e all'art. 11 stabilisce che ai fini del conferimento delle supplenze il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce:
a) la prima determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in
GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
b) la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.
Parte resistente ha lamentato, sin dal ricorso ex art. 700 c.p.c., appunto l'illegittimità delle citate ordinanze ministeriali per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D. Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso della laurea o di un diploma ITP e di 24 CFU, aventi valore abilitante.
6 Questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento”, ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24
CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).
Tuttavia deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art.
2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA
e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (…)” e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo
e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (…)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU;
sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (…) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”.
Inoltre l'orientamento contrario alla tesi del maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato CP_1 sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma.
Risulta a tal fine condivisibilmente evidenziato che:
- in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 «[a] decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente
a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
7 precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24
CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (…) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022);
- in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti "di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto", ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24
CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi;
inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dalla resistente, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione;
(v. App. Milano n. 1454/2022; App. Palermo n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022).
Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che
8 anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà, attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.);
- del resto il non disconosce il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a Parte_1 svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, inserendoli nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. Inoltre, l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustificava, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, perché il conferimento della docenza non avveniva immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrasse la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro ragionevole la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle GPS e delle GI, atteso che esse consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze (v. App. Catanzaro n. 378/2022).
Infine anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poiché perseguono finalità diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Cons. Stato n. 7685/2022).
Pertanto, la domanda dell'amministrazione risulta meritevole di accoglimento, dovendosi negare in via definitiva la sussistenza del diritto vantato dall'odierna resistente, a cautela del quale era stato concesso il provvedimento ante causam - che diviene, dunque, inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c.
(applicabile anche ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c).
7. Attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi le spese di lite, tanto della fase cautelare che di quella di merito, vanno interamente compensate (cfr. Cass. n. 6189/2019, secondo cui qualora il giudizio di merito sia instaurato resta sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la
9 pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l.
n. 80/2005, tra tutela cautelare e merito).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che non possiede un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Controparte_1 possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU, valido ai fini dell'inserimento nella I fascia delle
GPS e nella II fascia delle GI della provincia di Messina per le classi di concorso A003 - DESIGN
DELLA CERAMICA, A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA,
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA
MINERALOGIA, A034 - E CHIMICHE, A041 - SCIENZE E CP_3 CP_4
INFORMATICHE, A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, A060 - CP_4
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- compensa le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito.
Messina, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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