Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9240
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Il credito del comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Ne deriva che la controversia relativa a detto credito (che spetta alla cognizione del giudice ordinario) esula dalla competenza per materia del tribunale di cui all'art. 9 cod. proc. civ. Inoltre, l'impugnazione della cartella di pagamento non è soggetta al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile nella sola materia tributaria, e ciò anche se la cartella costituisca mezzo di esecuzione esattoriale, configurandosi in tal caso un'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e ss. cod. proc. civ..

L'ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall'art. 158 cod. proc. civ. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata - d'ufficio o su eccezione - dal giudice mal costituito, deve essere denunciata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto.

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  • 1Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9240
Data del deposito : 25 giugno 2002

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