Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
In tema di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il principio per il quale ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, comprendente la domenica, di cui all'art. 22 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 (attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) non si applica al rapporto di lavoro "part time", atteso che nei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il principio di proporzionamento non soltanto con riferimento alla retribuzione, ma anche, nei limiti in cui il proporzionamento è possibile, agli altri istituti (nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come il riposo settimanale non possa essere comunque inferiore a 24 ore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 26391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26391 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 09/06/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1239
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 35072/2003
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di ST MA, nato a [...] l'11 agosto del 1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 29 gennaio 2003;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo,il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2003, il tribunale di Livorno condannava ST MA alla pena di euro 4000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 22 della legge n. 977 del 1967 e successive modificazioni perché, nella qualità di socio accomandatario della società Cinque Querce s.a.s e datore di lavoro del minore Faro Santo, impiegato nel ristorante-pizzeria della società, aveva omesso di concedere al predetto il prescritto riposo settimanale di due giorni consecutivi. Fatto accertato in Livorno tra il 22 giugno ed il 7 luglio del 2001.
In punto di fatto si era accertato che il minore formalmente assunto il 22 giugno del 2001 alla data del 7 luglio successivo, aveva lavorato per sei giorni settimanali anziché per cinque. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando la violazione dell'art. 22 della legge dianzi citata con riferimento al mezzo d'annullamento di cui all'art. 606 lett. B, c.p.p.: sostiene che la norma che prevede il riposo settimanale di due giorni, possibilmente consecutivi, non è applicabile al lavoro part- time. DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso che non si dubita dell'esistenza di un rapporto di lavoro par-time, si rileva che a tale tipo di rapporto non si applica il principio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge n. 977 del 1967,come modificato dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 345 del 1999, in base al quale ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, comprendenti la domenica e che tale periodo, per comprovate ragioni di ordine tecnico-organizzativo, può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Invero l'articolo 22, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo dianzi citato, prevedeva che al lavoratore minorenne spettasse un solo giorno di riposo settimanale. La violazione di tale divieto era sanzionata con l'ammenda da L. 4500 a lire 9.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferivano con un minimo di lire 60.000. Nessuna regola era dettata per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata, giacché, all'epoca della promulgazione della legge n. 977 del 1967, il rapporto di lavoro a tempo parziale ossia quello che obbliga a lavorare in misura ridotta rispetto al modello del lavoro a tempo pieno, ancorché non incompatibile con il sistema per il principio della libertà contrattuale, non era tuttavia regolamentato. La prima disciplina legislativa si rinviene nell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984 successivamente modificata dai decreti legislativi nn. 61
del 2000 e 100 del 2001 e da ultimo con l'articolo 46 del D.LEG.VO n. 276 del 2003. In attuazione della direttiva comunitaria n. 81 del 1997 si è stabilito il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo parziale rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello, parità mitigata dal principio pro rata temporis previsto dalla medesima direttiva comunitaria, il quale principio comporta un ovvio proporzionamento sia dell'importo della retribuzione che degli altri istituti contrattuali, ovviamente nei limiti in cui sia possibile il proporzionamento. Il legislatore del 1999, intervenendo, in attuazione della direttiva comunitaria 94/33, sulla legge n. 977 del 1967, ha portato il periodo di riposo settimanale dei minori da uno a due giorni con un minimo di 36 ore consecutive, stabilendo altresì, da un lato, con riferimento agli adolescenti ossia ai minori da 15 a 18 anni impiegati nei settori, turistico alberghiero o della ristorazione, che il riposo settimanale possa essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica e, dall'altro, per quanto concerne i periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata, che i periodi di riposo settimanale indicati nel comma secondo possono essere interrotti. Da una lettura sistematica della norma e dalla natura del rapporto part-time discende, da un lato, che ai fanciulli ossia ai minori prossimi alla maggiore età impiegati in determinate attività legislativamente previste, quali ad esempio la ristorazione, il risposo possa essere goduto in un giorno anche diverso dalla domenica e dall'altro che il periodo di riposo stabilito nel secondo comma possa essere interrotto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ciò premesso, alla fattispecie in esame non si applica il disposto di cui al comma secondo dell'articolo citato per varie ragioni. Premesso che il minore in questione aveva quasi 17 anni al momento del fatto, essendo nato il 20 luglio del 1984, ed era stato impiegato in un'attività di ristorazione., si rileva anzitutto che lo stesso tribunale, per l'esiguo numero delle ore lavorative giornaliere, non ha escluso che il Faro, durante il periodo preso in considerazione, abbia potuto usufruire di almeno 36 ore consecutive di riposo settimanale ossia dello stesso periodo previsto per i lavoratori a tempo pieno, ma ha ritenuto ugualmente configurabile il reato perché non sarebbero state indicate le ragioni di ordine tecnico- organizzativo, che avrebbero imposto la riduzione del riposo a 36 ore consecutive. La norma però sanziona la mancata concessione del riposo settimanale nella misura minima prevista, ma non la mancata indicazione delle ragioni per le quali il riposo viene ridotto a 36 ore consecutive come è possibile anche per i minori impiegati a tempo pieno. Inoltre, per espressa previsione legislativa, il periodo di riposo settimanale può essere interrotto, nelle ipotesi di attività, come quella in questione, caratterizzata da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. In proposito si rileva che la stessa regola della periodicità ebdomadaria, ossia della cadenza del riposo settimanale, per giurisprudenza ormai consolidata ammette delle deroghe contrattuali nel senso che il riposo settimanale può essere goduto anche dopo sei giorni lavorativi, purché ciò serva a perseguire interessi apprezzabili e non venga disattesa, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei giorni lavorativi, ne' vengano superati i limiti di ragionevolezza (Cfr. Cass. Civ. 28 giugno 2001 n. 8820). Nella fattispecie, il periodo preso in considerazione era troppo breve (giorni 17) per escludere l'osservanza della norma avuto riguardo alla possibilità di derogare alla regola della periodicità ebdomadaria. Infine nei rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della regola di non discriminazione, come sopra precisato, si applica il principio di proporzionamento in base al quale, non solo la retribuzione, ma anche gli altri istituti, possono subire riduzioni proporzionate alle ore lavorative ovviamente nei limiti in cui il proporzionamento è possibile. Ora in base agli articoli 36 terzo comma della costituzione e 2109 c.c., secondo la lettura di tali norme offerta dalla stessa Corte Costituzionale ( 146/71; 102/76) il riposo settimanale non può essere inferiore a 24 ore. Da ciò discende che tale periodo minimo non può subire alcun proporzionamento per i lavoratori a tempo parziale. Il proporzionamento è però possibile allorché il riposo settimanale sia superiore alle 24 ore, fermo restando il rispetto del limite minimo costituzionalmente garantito, giacché in tale ipotesi il proporzionamento non contrasta con il principio di non discriminazione.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 620 c.p.p.;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005