Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 26391
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Sentenza 9 giugno 2005

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In tema di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il principio per il quale ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, comprendente la domenica, di cui all'art. 22 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 (attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) non si applica al rapporto di lavoro "part time", atteso che nei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il principio di proporzionamento non soltanto con riferimento alla retribuzione, ma anche, nei limiti in cui il proporzionamento è possibile, agli altri istituti (nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come il riposo settimanale non possa essere comunque inferiore a 24 ore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2005, n. 26391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26391
    Data del deposito : 9 giugno 2005

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