Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, all'udienza del 10.01.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2973/2023 R.G. proposta da
in persona del rappresen- Parte_1
tante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Potenza, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del rappresentan- RO
te legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Domenico Losacco e Gianluca Clary, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
10.01.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
- 1 -
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data
21.02.2023, la società cooperativa sociale ha Parte_1
proposto opposizione all'atto di precetto, notificatole in data 17.02.2023, con il quale la Controparte_2
, le aveva intimato:
[...]
A. in forza del lodo arbitrale notificato il
23.10.2018, dichiarato esecutivo dal Presidente
del Tribunale di Bari in data 01.02.2019 di:
1. provvedere mettere a disposizione i libri sociali consultabili per legge, onde poter-
li visionare ed estrarre copia, comunicando giorno e ora per tale incombenza, nel ter-
mine di giorni dieci dalla notifica del presente atto con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata;
B. in forza del lodo arbitrale, notificato il
26.07.2022 e dichiarato esecutivo dal Presidente
del Tribunale di Bari in data 11.11.2022 di:
2. reintegrare la RO
quale socia della Madi soc cop dal
20.12.2021 e di provvedere alla annotazione nel libro dei soci della reintegrazione quale socio della RO
- 2 - dal 21.12.2021, e alla pubblicità di rito presso il registro delle imprese, nel ter-
mine di giorni dieci dalla notifica del presente atto con avvertenza che in difetto si
procederà ad esecuzione forzata;
3. mettere a disposizione i libri sociali o in subordine consegnare copia autentica nota-
rile dei libri sociali obbligatori ex lege alla Sater srl impresa sociale, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto con avvertenza che in difetto si pro-
cederà ad esecuzione forzata;
4. di pagare in favore dell'intimante come in atti rappresentato e domiciliato nel termi-
ne di giorni dieci dalla notifica del pre-
sente atto con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata la somma di
€ 21.387,75, oltre alle spese ed agli inte-
ressi maturandi.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito:
1) di aver adempiuto all'obbligazione indicata al punto 2
dell'atto di precetto, avendo reintegrato la CP_1
nella compagine sociale;
2) un controcredito in compensazione dell'importo di €
1.331,55, derivante dal decreto di rigetto, emesso dal
Tribunale di Bari in data 09.06.2022, con il quale la era stata condannata in solido con CP_1 Pt_2
- 3 - to al pagamento in favore della Parte_3 [...]
, della somma di € 2.225,00 per spese Controparte_3
processuali, oltre accessori come per legge;
3) che la nel corso degli anni aveva prodotto in- CP_1
genti danni nei propri confronti, quantificati in €
25.000,00;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accerti e dichiari l'illegittimità dell'atto di
precetto e di ogni conseguente atto della proce-
dura, per le motivazioni innanzi trascritte e per
l'effetto dichiari l'illegittimità dell'azione
esecutiva e degli atti presupposti, consequenzia-
li e connessi a quelli impugnati;
b) disponga il risarcimento di tutti i danni causati
patiti e patiendi alla _4
, quale conseguenza dell'illegittimo atto di
[...]
precetto e delle plurime condotte lesive della
reputazione della , quantificati in € Pt_1
25.000,00, e/o in quella somma minore o maggiore
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi
dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo,
oltre rivalutazione monetaria nonché interessi
composti ex art. 1283 c.c.;
c) con conseguente vittoria delle spese di lite ol-
tre le spese generali 15,00%, a norma dell'art.
15 della tariffa forense, del contributo sogget-
tivo del 4% alla Parte_4
, dell'imposta sul valore aggiunto ove
[...]
- 4 - dovuta, in uno all'incremento conseguente
all'utilizzo del collegamento ipertestuale.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, deposita-
ta il 20.03.2023, si è costituita la RO
, la quale dopo aver eccepito l'infondatezza sia
[...]
dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale,
ne ha chiesto il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre che al risarcimen-
to del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, la causa è
stata rinviata all'odierna udienza nella quale, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da ver-
bale, il giudice si è riservato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motiva- zione.
II.3-È, innanzitutto, fondato il motivo di opposizione incentrato sull'adempimento, avvenuto anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, dell'obbligo contenuto al punto 2 dell'atto medesimo.
II.
4-Deve, in particolare, osservarsi che è inconte- stato, oltre che provato in via documentale, (doc.1 allega- to alla memoria istruttoria della parte opponente) che il
Consiglio di Amministrazione della nel corso della Pt_1
- 5 - riunione, tenutasi in data 12.08.2022, ha confermato la reintegra della sociale nella compagi- RO
ne societaria a far data dal 20.12.2021, annotandone la riammissione sul libro dei soci.
II.5-È, altrettanto, fondata l'eccezione di compensa-
zione relativa al controcredito, vantato dalla nei Pt_1 confronti della per effetto, del decreto, emesso dal CP_1
Tribunale di Bari in data 06.06.2022, nel procedimento iscritto al n.1983/2022, con la quale la era CP_1 stata condannata, in solido con al Controparte_5
pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.225,00,
oltre accessori come per legge.
II.
6-Si osserva, in particolare, che, a fronte dell'eccepito omesso pagamento della somma di € 1.331,55,
la parte opposta nulla ha replicato, avendo, anzi, nelle note conclusive, chiesto di detrarre dal credito, indicato al punto 4 del precetto, tale somma, rideterminandone l'entità nell'importo di € 20.056,20.
II.
7-Deve essere, invece, rigettato, essendo infonda-
to, il motivo di opposizione, con la quale la ha ecce- Pt_1
pito la non debenza dell'Iva, relativa alle spese proces- suali, in quanto essendo la soggetta al pagamento CP_1
dell'IVA, tale prestazione non sarebbe dovuta.
II.
8-Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di le- gittimità, (Cass. 24634/2020) “tra le spese processuali che
la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale im- posta una voce accessoria, di natura fiscale, del corri-
- 6 - spettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa,
per la propria qualità personale, possa portare in detra- zione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una
questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una da- ta somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e
di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (in senso conforme (Cass. 3968/2014).
II.
9-Come chiarito, inoltre, dalla giurisprudenza di merito, compresa quella citata dalla stessa parte opponen- te, “l'eventualità che la parte vittoriosa del giudizio,
per la propria qualità personale, possa portare in detra- zione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide sul-
la condanna della parte soccombente agli oneri di causa, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di ese- cuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in ag-
giunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimbor- so di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di
tale prestazione aggiuntiva, ovvero "se dovuta"; nella me- desima prospettiva, tuttavia, la parte soccombente può esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo
esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633/1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibili-
- 7 - tà dell'IVA” (Tribunale Siena, 14/11/2020, n.773)
II.10-E, ancora, Tribunale Monza sez. III, 21/01/2019,
n.97 “la condanna al pagamento dell'I.V.A., in aggiunta ad una certa somma, dovuta dal soccombente per rimborso di di- ritti e di onorari deve intendersi sempre e comunque sotto-
posta alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva. Da ciò consegue, per la parte soc- combente, la facoltà di contestare il titolo esecutivo con
opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far va- lere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, la concreta
rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA. Per conclude- re, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA, la propria qualità
personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile
al debitore”.
II.11-Nel caso di specie, l'eccezione è, pertanto, ge- nerica, prima ancora, che infondata, atteso che la parte opponente nell'eccepire che la non sarebbe tenuta al CP_1
pagamento dell'IVA non ha, tuttavia, come era suo onere, specificamente allegato sulla base di quale circostanza di fatto, sussumibile tra le fattispecie contemplate dal DPR
633/1972, il pagamento di tale imposta non sarebbe dovuto.
II.12-A ciò si aggiunga, che a fronte delle difese della parte opposta, secondo cui la stessa, erogando pre- stazioni sanitarie non detraibili ex art. 10 del DPR
633/1972, non potrebbe detrarre l'IVA, al cui pagamento è tenuta nei confronti del proprio difensore, nulla ha repli-
- 8 - cato.
II.13-Nessuna rilevanza probatoria, può, infine, esse-
re attribuita al Modello IVA del 2023, relativo al periodo di imposta del 2022, essendo stato prodotto dalla parte op- ponente soltanto in data 16.12.2024, allorquando erano ma-
turate le preclusioni, derivanti dalla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI n.2
c.p.c., senza, peraltro, che la parte opponente abbia for-
mulato, all'uopo, alcuna istanza di rimessione in termini.
II.14-È, invece, inammissibile, essendo tardiva,
l'eccepita violazione del ne bis in idem, con riferimento alla richiesta contenuta al punto 3 dell'atto di precetto
(“mettere a disposizione i libri sociali o in subordine consegnare copia autentica notarile dei libri sociali ob-
bligatori ex lege alla impresa sociale, nel ter- CP_1 mine di giorni dieci dalla notifica del presente atto con
avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forza- ta”) essendo analoga richiesta stata già formulata dal cre- ditore nella procedura esecutiva per obblighi di fare,
iscritta al n.498/2020.
II.15-Si rileva, in particolare, che tale doglianza, nonostante la suddetta procedura esecutiva sia stata iscritta nel 2020, è stata formulata soltanto nelle note conclusive, depositate il 22.12.2023, allorquando, essendo la parte opponente definitiva decaduta dalla facoltà di precisare o di modificare le domande già proposte, il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
II.16-Deve, infine, darsi atto che nella memoria ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c., depositata il 15.06.2023, la
- 9 - parte opponente, dopo aver allegato di aver raggiunto un accordo con la controparte in data 13.06.2023, relativa al pagamento delle somme precettate, ha rinunciato sia alla domanda di risarcimento del danno, formulata al punto b) dell'atto di citazione, sia alla relativa eccezione di com-
pensazione.
II.17-In parziale accoglimento dell'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto, limitatamente al punto 2, nonché in relazione all'obbligo di pagamento, contenuto al punto 4, limitatamente alla somma di € 1.331,55.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse possono essere parzialmente compensate tra le parti, venendo poste per due terzi a carico dell'opponente e com-
pensate tra le parti per il restante terzo.
III.
2-Sotto questo profilo, si osserva, in particola- re, che le stesse devono essere, sia pure parzialmente, po-
ste a carico dell'opponente, essendo stato il diritto di credito di cui al punto 4, quasi integralmente confermato, unitamente agli obblighi di facere di cui ai punti 1 e 3
dell'atto di precetto.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procede- re ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M.
n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da € 26.001,00 a € 52.000,00)
III.
3-Alla liquidazione degli onorari si procede, ai
- 10 - valori medi, in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e delle correlate dife- se, con la precisazione che si reputa equo riconoscere ai minimi quelli della fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 26.001,00 sino a € 52.000,00
Parte_5
[...]
Studio € 1.701,00 // € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 // € 1.204,00
Trattazione € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 // € 2.905,00
Sub Totale € 6.713,00
Compensazione di un terzo € 2.237,66
TOTALE € 4.475,34
IV.
1-Alla luce della soccombenza reciproca, non si ravvisano i presupposti per la condanna della parte oppo- nente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non po- tendosi ritenere, per tale ragione, che abbia agito con do- lo o colpa grave.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla oppo-
sizione, proposta dalla Parte_1
con atto di citazione notificato il 21.02.2023, avverso l'atto di precetto, notificatole in data 17.02.2023 dalla disattesa ogni contraria RO
istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
- 11 - B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto, limitatamente:
• all'obbligo di facere, contenuto al punto 2 dell'atto;
• all'obbligo di pagamento, contenuto al punto 4 dell'atto di precetto, limitatamente alla somma di € 1.331,55;
C. CONFERMA, per la restante parte, l'efficacia e la va-
lidità dell'atto di precetto opposto;
D. CONDANNA la al paga- Parte_1
mento, in favore della RO
di due terzi delle spese processuali, che liquida in €
4.475,34, per onorari, oltre al rimborso forfettario,
spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
E. COMPENSA le spese tra le pari per il restante terzo.
Così deciso in Bari, all'udienza del 10.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
- 12 -