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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci - -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 14 gennaio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/24 r. g. l., vertente
TRA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via S. D'Acquisito n. 200
APPELLANTE
E
Ing. in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentato/a e Controparte_1 difeso/a dall'avv. Tommaso Santoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Caserta, via
Tescione n. 209.
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti già dipendente della controparte odierna appellata, con Parte_1 mansioni di segretaria/sportellista, il cui rapporto di lavoro era stato risolto per giustificato
1 motivo oggettivo, espresso da una soppressione del posto di lavoro, al fine di un contenimento delle perdite, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 764 del 2024, del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva rigettata la sua impugnativa di licenziamento, con richiesta di tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in subordine solo indennitaria, ex successivo comma 5.
Censurava detta pronuncia, che in alcun modo aveva motivato in ordine all'obbligo di repechage, il cui assolvimento l'azienda non aveva provato, né dall'istruttoria svolta era emersa l'impossibilità di una sua riutilizzazione nel processo aziendale.
Inoltre, quanto alla violazione dei criteri di scelta, lamentava che il primo Giudice aveva fatto una comparazione parziale, e comunque insufficiente, con altri lavoratori, senza chiarire l'infungibilità delle mansioni e comunque contemplando le posizioni solamente di 3 dipendenti sui 13,5 lavoratori che erano risultati in servizio al momento del licenziamento.
Deduceva, infine, che gli errori in cui era incorso il Tribunale avevano determinato anche l'ingiusta parziale condanna alle spese, non motivata, che non aveva tenuto conto della diversa qualità delle parti e della condizione di oggettiva debolezza della lavoratrice, anche sulla conoscenza di tutti gli elementi della vicenda.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, così insistendo nell'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita anche in tale fase la Ing. resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Questa Corte rileva che alla lavoratrice la comunicazione di licenziamento veniva accompagnata dalla seguente motivazione: “I pessimi risultati di bilancio della nostra azienda ci costringono ad adottare una politica di contenimento dei costi, con l'obiettivo di ridurre le perdite in atto. Abbiano pertanto deciso di sopprimere la posizione lavorativa cui Lei è addetta.”
Un licenziamento, dunque, dettato dall'esigenza di ridurre i costi, causale ritenuta sussistente dal Tribunale, con una statuizione che non è stata oggetto di impugnazione. Pertanto, sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo in sé è calato il giudicato.
Le doglianze attoree attengono, come accennato in premessa, appunto alla violazione dell'obbligo di repechage e alla mancata prova del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella scelta dell'unità da licenziare, oltre che alla regolamentazione delle spese di lite.
Orbene, sul primo profilo rileva la Corte che, secondo il condivisibile insegnamento della S.C.
(cfr. Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1508), l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare
2 l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.
Una tale impostazione, d'altronde, appare coerente con il più generale inquadramento dell'istituto del repechage effettuato dalla per la quale, in tema di licenziamento Parte_2 per giustificato motivo oggettivo, l'ambito del sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per cui l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (cfr.
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018 n. 21715).
Nella fattispecie al vaglio risulterebbe decisamente incongruo da un lato ritenere la legittimità della soppressione di un posto, al fine di ridurre i costi, attraverso la riduzione di un'unità di personale (profilo, va ribadito, sulla cui sussistenza è calato il giudicato), dall'altro che la medesima unità vada mantenuta in azienda, così elidendo il risultato che legittimamente si voleva perseguire.
Quanto alla dedotta violazione dei criteri di scelta, va considerato che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera, ma limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e
1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (arg. ex Cass.,
Sez. Lav., 7.8.2020 n. 16856)
Dunque, in primo luogo non siamo in presenza di un'applicazione diretta dell'art. 5 della l. n.
223/91, disciplina dettata per la speciale procedura del licenziamento collettivo, che invece nella fattispecie in esame rappresenta solo un parametro utile per garantire il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
In ogni caso, si può dare prevalenza ad uno o alcuno dei criteri indicati da detta norma se il datore di lavoro prova che essa appare plausibilmente funzionale ad assicurare il miglior interesse aziendale, sempre nella conformità ai dettami di cui si è detto (arg. ex Cass., Sez. lav., 30.8.2018 n. 21438).
3 Nell'ipotesi in giudzio, in un ridotto contesto aziendale (tanto ridotto che comunque non avrebbe consentito l'accesso alla tutela dell'azionato art. 18 dello statuto), il Tribunale ha correttamente considerato solamente la posizione di coloro che erano operativi in ufficio e quindi astrattamente comparabili, per un'ipotizzabile fungibilità delle mansioni, con la ricorrente, per ciascuno di essi indicando le ragioni che avevano determinato la soppressione proprio del posto della . Pt_1
In particolare risultava più anziano;
, dipendente part time, Persona_1 Persona_2 era più anziana e con un carico di famiglia;
infine anch'egli part time, più Persona_3 anziano e ragioniere addetto alla contabilità, quindi, anche se collocato in ufficio, in possesso di una professionalità peculiare, che non risulta avesse l'odierna appellante.
Si tratta di una valutazione che, dovendosi condurre sulla scorta di canoni generali quali la correttezza e la buona fede, e in assenza di contrarie anche sommarie indicazioni, appare ragionevole e sufficiente al fine di escludere che, secondo buona fede e correttezza, dovesse essere necessariamente individuato altro soggetto da licenziare al posto della ricorrente.
Da disattendere, infine, per come posto, anche l'appello sul capo delle spese.
Infatti, in primo luogo la doglianza è presentata come errore conseguenziale al mancato accoglimento della domanda, il che, per quanto detto, non è condivisibile.
Parimenti inaccoglibili sono le censure in ordine alla mancata motivazione della compensazione della condanna alle spese, che invece, a differenza della compensazione, non va motivata, per essere di per sé giustificata dalla soccombenza, e alla mancata considerazione della diversa qualità delle parti.
A tale ultimo riguardo la Corte Cost. n. 77 del 2018, che pur ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 laddove non consente una più ampia casistica giustificativa della compensazione rispetto alle tipologie ivi espressamente previste, ha contestualmente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali (nella specie, il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro), in riferimento agli art. 3, comma 2, e, in relazione agli artt. 14 Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117, comma 1,
Cost..
Per il Giudice delle leggi il generale canone della par condicio processuale previsto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. e la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la
4 parte “debole”, ossia quella per la quale possa essere maggiormente gravoso il costo del processo, anche in termini di rischio di condanna al pagamento delle spese processuali, sì da costituire un'indiretta remora ad agire o resistere in giudizio, trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Invece, l'art. 92, non considerando la situazione soggettiva, nel rapporto controverso, della parte totalmente soccombente, è ispirata al principio generale della par condicio processuale e la qualità di
“lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente, pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, comma 2, Cost.), per derogare a detto canone generale.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione del complessivo tenore della presente motivazione, rimodulata da questa
Corte, si reputano integrati i gravi motivi, anche nel rigore del contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del o grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr.Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci - -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 14 gennaio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/24 r. g. l., vertente
TRA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Aversa, via S. D'Acquisito n. 200
APPELLANTE
E
Ing. in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentato/a e Controparte_1 difeso/a dall'avv. Tommaso Santoro, presso il quale elettivamente domicilia, in Caserta, via
Tescione n. 209.
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti già dipendente della controparte odierna appellata, con Parte_1 mansioni di segretaria/sportellista, il cui rapporto di lavoro era stato risolto per giustificato
1 motivo oggettivo, espresso da una soppressione del posto di lavoro, al fine di un contenimento delle perdite, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 764 del 2024, del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva rigettata la sua impugnativa di licenziamento, con richiesta di tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in subordine solo indennitaria, ex successivo comma 5.
Censurava detta pronuncia, che in alcun modo aveva motivato in ordine all'obbligo di repechage, il cui assolvimento l'azienda non aveva provato, né dall'istruttoria svolta era emersa l'impossibilità di una sua riutilizzazione nel processo aziendale.
Inoltre, quanto alla violazione dei criteri di scelta, lamentava che il primo Giudice aveva fatto una comparazione parziale, e comunque insufficiente, con altri lavoratori, senza chiarire l'infungibilità delle mansioni e comunque contemplando le posizioni solamente di 3 dipendenti sui 13,5 lavoratori che erano risultati in servizio al momento del licenziamento.
Deduceva, infine, che gli errori in cui era incorso il Tribunale avevano determinato anche l'ingiusta parziale condanna alle spese, non motivata, che non aveva tenuto conto della diversa qualità delle parti e della condizione di oggettiva debolezza della lavoratrice, anche sulla conoscenza di tutti gli elementi della vicenda.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, così insistendo nell'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita anche in tale fase la Ing. resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Questa Corte rileva che alla lavoratrice la comunicazione di licenziamento veniva accompagnata dalla seguente motivazione: “I pessimi risultati di bilancio della nostra azienda ci costringono ad adottare una politica di contenimento dei costi, con l'obiettivo di ridurre le perdite in atto. Abbiano pertanto deciso di sopprimere la posizione lavorativa cui Lei è addetta.”
Un licenziamento, dunque, dettato dall'esigenza di ridurre i costi, causale ritenuta sussistente dal Tribunale, con una statuizione che non è stata oggetto di impugnazione. Pertanto, sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo in sé è calato il giudicato.
Le doglianze attoree attengono, come accennato in premessa, appunto alla violazione dell'obbligo di repechage e alla mancata prova del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella scelta dell'unità da licenziare, oltre che alla regolamentazione delle spese di lite.
Orbene, sul primo profilo rileva la Corte che, secondo il condivisibile insegnamento della S.C.
(cfr. Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1508), l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare
2 l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.
Una tale impostazione, d'altronde, appare coerente con il più generale inquadramento dell'istituto del repechage effettuato dalla per la quale, in tema di licenziamento Parte_2 per giustificato motivo oggettivo, l'ambito del sindacato giurisdizionale non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per cui l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (cfr.
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018 n. 21715).
Nella fattispecie al vaglio risulterebbe decisamente incongruo da un lato ritenere la legittimità della soppressione di un posto, al fine di ridurre i costi, attraverso la riduzione di un'unità di personale (profilo, va ribadito, sulla cui sussistenza è calato il giudicato), dall'altro che la medesima unità vada mantenuta in azienda, così elidendo il risultato che legittimamente si voleva perseguire.
Quanto alla dedotta violazione dei criteri di scelta, va considerato che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera, ma limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e
1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (arg. ex Cass.,
Sez. Lav., 7.8.2020 n. 16856)
Dunque, in primo luogo non siamo in presenza di un'applicazione diretta dell'art. 5 della l. n.
223/91, disciplina dettata per la speciale procedura del licenziamento collettivo, che invece nella fattispecie in esame rappresenta solo un parametro utile per garantire il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
In ogni caso, si può dare prevalenza ad uno o alcuno dei criteri indicati da detta norma se il datore di lavoro prova che essa appare plausibilmente funzionale ad assicurare il miglior interesse aziendale, sempre nella conformità ai dettami di cui si è detto (arg. ex Cass., Sez. lav., 30.8.2018 n. 21438).
3 Nell'ipotesi in giudzio, in un ridotto contesto aziendale (tanto ridotto che comunque non avrebbe consentito l'accesso alla tutela dell'azionato art. 18 dello statuto), il Tribunale ha correttamente considerato solamente la posizione di coloro che erano operativi in ufficio e quindi astrattamente comparabili, per un'ipotizzabile fungibilità delle mansioni, con la ricorrente, per ciascuno di essi indicando le ragioni che avevano determinato la soppressione proprio del posto della . Pt_1
In particolare risultava più anziano;
, dipendente part time, Persona_1 Persona_2 era più anziana e con un carico di famiglia;
infine anch'egli part time, più Persona_3 anziano e ragioniere addetto alla contabilità, quindi, anche se collocato in ufficio, in possesso di una professionalità peculiare, che non risulta avesse l'odierna appellante.
Si tratta di una valutazione che, dovendosi condurre sulla scorta di canoni generali quali la correttezza e la buona fede, e in assenza di contrarie anche sommarie indicazioni, appare ragionevole e sufficiente al fine di escludere che, secondo buona fede e correttezza, dovesse essere necessariamente individuato altro soggetto da licenziare al posto della ricorrente.
Da disattendere, infine, per come posto, anche l'appello sul capo delle spese.
Infatti, in primo luogo la doglianza è presentata come errore conseguenziale al mancato accoglimento della domanda, il che, per quanto detto, non è condivisibile.
Parimenti inaccoglibili sono le censure in ordine alla mancata motivazione della compensazione della condanna alle spese, che invece, a differenza della compensazione, non va motivata, per essere di per sé giustificata dalla soccombenza, e alla mancata considerazione della diversa qualità delle parti.
A tale ultimo riguardo la Corte Cost. n. 77 del 2018, che pur ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 laddove non consente una più ampia casistica giustificativa della compensazione rispetto alle tipologie ivi espressamente previste, ha contestualmente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali (nella specie, il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro), in riferimento agli art. 3, comma 2, e, in relazione agli artt. 14 Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117, comma 1,
Cost..
Per il Giudice delle leggi il generale canone della par condicio processuale previsto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. e la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la
4 parte “debole”, ossia quella per la quale possa essere maggiormente gravoso il costo del processo, anche in termini di rischio di condanna al pagamento delle spese processuali, sì da costituire un'indiretta remora ad agire o resistere in giudizio, trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Invece, l'art. 92, non considerando la situazione soggettiva, nel rapporto controverso, della parte totalmente soccombente, è ispirata al principio generale della par condicio processuale e la qualità di
“lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente, pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, comma 2, Cost.), per derogare a detto canone generale.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione del complessivo tenore della presente motivazione, rimodulata da questa
Corte, si reputano integrati i gravi motivi, anche nel rigore del contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.T.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del o grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr.Piero Francesco De Pietro)
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