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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1438/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PRECO n. 202500018982 TARI 2017
- SOLLECITO PRECO n. 202500018982 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 al Comune di Joppolo (e depositata in data 22.11.2025) la contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna il sollecito precoattivo di pagamento n. 202500018982 notificata in data 20.08.2025 per Tari anni d'imposta 2017 e 2018 per un importo complessivo di € 1.069,93 ed espone quanto segue.
Intervenuta prescrizione del credito preteso.
La Tari e la Tares si prescrivono in 5 anni, infatti trattandosi di tributi locali a prestazione periodica si applica l'articolo 2948, comma 4, c.c.
Con riferimento all'annualità 2017, alla ricorrente non è stato notificato alcun atto interruttivo, facendo così trascorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Di conseguenza in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, i crediti sono da considerarsi prescritti.
Con riferimento all'annualità 2018, la stessa era stata notificata dal Comune di Joppolo in data 28.11.
2024 e l'odierna ricorrente per il tramite di questo difensore proponeva tempestivo ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Vivo Valentia, chiedendo di volersi dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo, non avendo notificato, il Comune, atti interruttivi ed essendo, pertanto, trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il procedimento veniva iscritto al numero di RG 232/25, l'udienza di discussione veniva fissata per la data del 08.05.2025. e nella stessa data veniva pronunciata la sentenza n. 542/2025, con la quale veniva dichiarata prescritta l'imposta Tari per l'anno 2018, “accoglie il ricorso e condanna l'Ente Impositore al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 150,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Ad oggi tale sentenza non risulta appellata. Pertanto, anche la Tari 2018 è palesemente prescritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In difetto della prova di alcun pregresso atto impositivo tutti i carichi risultano prescritti.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ente impositore al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1
.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026 Il Presidente
IA AZ
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1438/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Joppolo - Via Santa Maria 89863 Joppolo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PRECO n. 202500018982 TARI 2017
- SOLLECITO PRECO n. 202500018982 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 al Comune di Joppolo (e depositata in data 22.11.2025) la contribuente Ricorrente_1 difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna il sollecito precoattivo di pagamento n. 202500018982 notificata in data 20.08.2025 per Tari anni d'imposta 2017 e 2018 per un importo complessivo di € 1.069,93 ed espone quanto segue.
Intervenuta prescrizione del credito preteso.
La Tari e la Tares si prescrivono in 5 anni, infatti trattandosi di tributi locali a prestazione periodica si applica l'articolo 2948, comma 4, c.c.
Con riferimento all'annualità 2017, alla ricorrente non è stato notificato alcun atto interruttivo, facendo così trascorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Di conseguenza in mancanza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, i crediti sono da considerarsi prescritti.
Con riferimento all'annualità 2018, la stessa era stata notificata dal Comune di Joppolo in data 28.11.
2024 e l'odierna ricorrente per il tramite di questo difensore proponeva tempestivo ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Vivo Valentia, chiedendo di volersi dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo, non avendo notificato, il Comune, atti interruttivi ed essendo, pertanto, trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il procedimento veniva iscritto al numero di RG 232/25, l'udienza di discussione veniva fissata per la data del 08.05.2025. e nella stessa data veniva pronunciata la sentenza n. 542/2025, con la quale veniva dichiarata prescritta l'imposta Tari per l'anno 2018, “accoglie il ricorso e condanna l'Ente Impositore al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 150,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore dell'Avv. Difensore_1.
Ad oggi tale sentenza non risulta appellata. Pertanto, anche la Tari 2018 è palesemente prescritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In difetto della prova di alcun pregresso atto impositivo tutti i carichi risultano prescritti.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- quinquies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ente impositore al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Difensore_1
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Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026 Il Presidente
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