Articolo 43 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 42Articolo 44
Versione
15 luglio 1964
Art. 43.
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964