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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5692/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5692 dell'anno 2023, vertente
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Madonna. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE-
e
(c.f. ). Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO - contumace–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, unica costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.6.2025 e il 22.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec, il 22.12.2023), ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023.
pagina 1 di 6 ****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, il detto , impugnando la delibera assembleare del 5.11.2018 e deducendo che la stessa, in CP_1 seconda convocazione e con la maggioranza di 382,212 millesimi: 1) avesse approvato il consuntivo 2017 ed il preventivo 2018 (di cui ai primi due punti all'ordine del giorno); 2) con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (discussione atto di citazione nei confronti di una società meglio indicata in atti) avesse deciso di comunicare al legale detta società il nominativo dei condomini morosi al fine di consentirle di procedere al recupero delle rate pro quota;
3) con riferimento al punto quattro dell'ordine del giorno, sebbene lo stesso prevedesse “aggiornamento stato lavori”, avesse approvato, a seguito di discussione, le spese straordinarie secondo un presunto consuntivo mai inviato alle parti, né allegato alla convocazione assembleare;
4) avesse utilizzato il punto cinque dell'ordine del giorno (“varie ed eventuali”) per rinnovare il mandato all'amministratore.
L'attrice aveva sostenuto, in particolare, l'illegittimità (annullabilità e/o nullità) della detta delibera per i seguenti motivi: a) omessa convocazione all'assemblea ai sensi dell'art. 1136, co.
6. c.c., essendo ella (l'attrice, si intende) risultata assente poiché non ritualmente convocata dall'amministratore; b) violazione dell'art. 1105 c.c., essendo stato approvato un consuntivo di spesa relativo a lavori straordinari non specificati nell'ordine del giorno e, dunque, senza la necessaria, preventiva, informazione sul punto;
c) violazione dell'art. 1136 c.c., per essere la delibera stata adottata, quanto ai lavori straordinari, senza un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio; d) utilizzazione illegittima, quanto al punto 5 dell'ordine del giorno (“varie ed eventuali”), per il rinnovo dell'incarico dell'amministratore, senza alcuna preventiva informazione, al riguardo.
E, alla luce di quanto esposto, aveva così concluso: “1. in via preliminare sospendere l'efficacia della Parte_1 delibera assembleare impugnata, attesa la palese fondatezza della spiegata domanda d il pericolo, nelle more, che siano avviate azione giudiziarie sulla scorta dei lavori straordinari illegittimamente approvati;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare impugnata per le motivazioni di cui in narrativa;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il era stato dichiarato contumace, non essendosi costituito in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2042/2023 impugnata dinanzi a questa Corte, ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dall'attrice (nulla stabilendo in ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito della decisione e della contumacia del convenuto). CP_1
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto i vizi della delibera impugnata dall'attrice nell'ambito della categoria dell'annullabilità, ha ritenuto che la detta impugnazione fosse tardiva, non essendo stata proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (trattandosi di un'azione intrapresa oltre due anni dopo la detta delibera).
pagina 2 di 6 ****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 2042/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione da lei (dall'attrice, si intende) proposta sul presupposto che non fosse stato rispettato il termine di trenta giorni sancito dall'art. 1137, co.2, c.c., per le delibere annullabili.
Sul punto ha sostenuto che, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avesse considerato che, tra i vizi lamentati, vi fosse innanzitutto quello relativo all'omessa convocazione, nei suoi confronti, della delibera impugnata, e che alla relativa assemblea fosse stata assente proprio perché non convocata.
Ragion per cui, non avendo il convenuto (non costituitosi in giudizio) provato di averla ritualmente CP_1 convocata per tale assemblea, e non essendovi prova che le fosse stato successivamente comunicato il relativo verbale, ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare tardiva l'impugnazione da lei proposta.
Ragion per cui, ribadendo tutti i vizi della delibera impugnata fatti valere in primo grado e non valutati dal giudice di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc/ma Corte adita in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, accogliere il presente gravame e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare impugnata per le motivazioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 23.9.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 23.9.2025) dalla difesa dell'appellante (nello specifico, il 22.9.2025), unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 23.9.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
****
pagina 3 di 6 Innanzitutto la Corte rileva che il primo giudice ha, effettivamente (come sostenuto dall'appellante), erroneamente dichiarato inammissibile – in quanto ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, co. 2, c.c. - l'impugnazione proposta da avverso la delibera Parte_1 assembleare condominiale del 5.11.2018.
Ed invero, essendo la assente a tale assemblea (come dalla stessa documentato, non risultando, tra i Pt_1 presenti, dal verbale assembleare del 5.11.2018, ridepositato anche in appello unitamente agli atti del primo grado), e decorrendo il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137, co.2., c.c. (per le delibere annullabili), per gli assenti, dalla data della comunicazione della deliberazione, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere non avrebbe potuto ritenere l'attrice decaduta dalla impugnazione, mancando la prova - che avrebbe dovuto fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il convenuto (che, invece, è rimasto contumace in entrambi i CP_1 gradi di giudizio)- dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo della condomina assente all'adunanza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/07/2024, n. 17984).
Peraltro la Corte rileva, per mere ragioni di completezza (non essendo ciò stato motivo di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), che il giudice di prime cure non avrebbe neanche potuto rilevare, d'ufficio (non essendo stata eccepita dal convenuto, in quanto rimasto contumace, si ribadisce) – come invece ha CP_1 fatto- la non tempestività dell'azione di annullamento esperita dalla , posto che la decadenza dal diritto di Pt_1 impugnare per l'avvenuta scadenza del termine perentorio di cui all'art. 1137, co.2, c.c., essendo di carattere temporale e relativa ad una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma è deducibile solo dalla parte a mezzo di eccezione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
14/04/2021, n. 9839).
Passando, dunque, a valutare i vizi della delibera impugnata lamentati dalla in primo grado – sui quali il Pt_1
Tribunale non si è pronunciato in quanto assorbiti dalla (errata) valutazione della intempestività dell'impugnazione,
e che sono stati reiterati dall'appellante- la Corte osserva quanto segue.
La domanda proposta in primo grado da era fondata con riferimento al lamentato vizio Parte_1 della sua omessa convocazione, da parte del convenuto, per l'assemblea del 5.11.2018 (il che CP_1 assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori vizi lamentati con riferimento alla stessa delibera).
Ciò in quanto il convenuto (rimasto contumace), a fronte di tale specifica doglianza dell'attrice, non CP_1 aveva dimostrato di averla ritualmente convocata.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, infatti, l'”annullabilità” della delibera condominiale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806).
E l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di pagina 4 di 6 tale obbligo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/12/2023, n. 34843; Sez.
II, Ord., 19/08/2020, n. 17294; Sez. II, 04/03/2011, n. 5254).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, dunque, al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il CP_1 convenuto/appellato va condannato al pagamento, in favore di (o, meglio, del suo difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al
Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5692/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023 e, per l'effetto, in riforma totale di tale sentenza e in pagina 5 di 6 accoglimento della domanda proposta dalla stessa in primo grado, annulla la delibera Parte_1 assunta in data 5.11.2018 dall'assemblea del in . CP_1 Controparte_1 Controparte_1
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Sabatino Madonna, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, in euro Parte_1
4.072,00 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi) per il primo grado e in euro 5.378,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 30.9.2025
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere est.
US GU IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5692 dell'anno 2023, vertente
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabatino Madonna. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE-
e
(c.f. ). Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO - contumace–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, unica costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.6.2025 e il 22.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec, il 22.12.2023), ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, il detto , impugnando la delibera assembleare del 5.11.2018 e deducendo che la stessa, in CP_1 seconda convocazione e con la maggioranza di 382,212 millesimi: 1) avesse approvato il consuntivo 2017 ed il preventivo 2018 (di cui ai primi due punti all'ordine del giorno); 2) con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (discussione atto di citazione nei confronti di una società meglio indicata in atti) avesse deciso di comunicare al legale detta società il nominativo dei condomini morosi al fine di consentirle di procedere al recupero delle rate pro quota;
3) con riferimento al punto quattro dell'ordine del giorno, sebbene lo stesso prevedesse “aggiornamento stato lavori”, avesse approvato, a seguito di discussione, le spese straordinarie secondo un presunto consuntivo mai inviato alle parti, né allegato alla convocazione assembleare;
4) avesse utilizzato il punto cinque dell'ordine del giorno (“varie ed eventuali”) per rinnovare il mandato all'amministratore.
L'attrice aveva sostenuto, in particolare, l'illegittimità (annullabilità e/o nullità) della detta delibera per i seguenti motivi: a) omessa convocazione all'assemblea ai sensi dell'art. 1136, co.
6. c.c., essendo ella (l'attrice, si intende) risultata assente poiché non ritualmente convocata dall'amministratore; b) violazione dell'art. 1105 c.c., essendo stato approvato un consuntivo di spesa relativo a lavori straordinari non specificati nell'ordine del giorno e, dunque, senza la necessaria, preventiva, informazione sul punto;
c) violazione dell'art. 1136 c.c., per essere la delibera stata adottata, quanto ai lavori straordinari, senza un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio; d) utilizzazione illegittima, quanto al punto 5 dell'ordine del giorno (“varie ed eventuali”), per il rinnovo dell'incarico dell'amministratore, senza alcuna preventiva informazione, al riguardo.
E, alla luce di quanto esposto, aveva così concluso: “1. in via preliminare sospendere l'efficacia della Parte_1 delibera assembleare impugnata, attesa la palese fondatezza della spiegata domanda d il pericolo, nelle more, che siano avviate azione giudiziarie sulla scorta dei lavori straordinari illegittimamente approvati;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare impugnata per le motivazioni di cui in narrativa;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il era stato dichiarato contumace, non essendosi costituito in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2042/2023 impugnata dinanzi a questa Corte, ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dall'attrice (nulla stabilendo in ordine alle spese di lite, in considerazione dell'esito della decisione e della contumacia del convenuto). CP_1
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto i vizi della delibera impugnata dall'attrice nell'ambito della categoria dell'annullabilità, ha ritenuto che la detta impugnazione fosse tardiva, non essendo stata proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (trattandosi di un'azione intrapresa oltre due anni dopo la detta delibera).
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza 2042/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di un unico, Parte_1 articolato, motivo, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione da lei (dall'attrice, si intende) proposta sul presupposto che non fosse stato rispettato il termine di trenta giorni sancito dall'art. 1137, co.2, c.c., per le delibere annullabili.
Sul punto ha sostenuto che, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avesse considerato che, tra i vizi lamentati, vi fosse innanzitutto quello relativo all'omessa convocazione, nei suoi confronti, della delibera impugnata, e che alla relativa assemblea fosse stata assente proprio perché non convocata.
Ragion per cui, non avendo il convenuto (non costituitosi in giudizio) provato di averla ritualmente CP_1 convocata per tale assemblea, e non essendovi prova che le fosse stato successivamente comunicato il relativo verbale, ad avviso dell'appellante il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare tardiva l'impugnazione da lei proposta.
Ragion per cui, ribadendo tutti i vizi della delibera impugnata fatti valere in primo grado e non valutati dal giudice di prime cure, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc/ma Corte adita in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, accogliere il presente gravame e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare impugnata per le motivazioni di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 26.6.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 23.9.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 23.9.2025) dalla difesa dell'appellante (nello specifico, il 22.9.2025), unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 23.9.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
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pagina 3 di 6 Innanzitutto la Corte rileva che il primo giudice ha, effettivamente (come sostenuto dall'appellante), erroneamente dichiarato inammissibile – in quanto ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, co. 2, c.c. - l'impugnazione proposta da avverso la delibera Parte_1 assembleare condominiale del 5.11.2018.
Ed invero, essendo la assente a tale assemblea (come dalla stessa documentato, non risultando, tra i Pt_1 presenti, dal verbale assembleare del 5.11.2018, ridepositato anche in appello unitamente agli atti del primo grado), e decorrendo il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137, co.2., c.c. (per le delibere annullabili), per gli assenti, dalla data della comunicazione della deliberazione, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere non avrebbe potuto ritenere l'attrice decaduta dalla impugnazione, mancando la prova - che avrebbe dovuto fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il convenuto (che, invece, è rimasto contumace in entrambi i CP_1 gradi di giudizio)- dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo della condomina assente all'adunanza (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/07/2024, n. 17984).
Peraltro la Corte rileva, per mere ragioni di completezza (non essendo ciò stato motivo di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), che il giudice di prime cure non avrebbe neanche potuto rilevare, d'ufficio (non essendo stata eccepita dal convenuto, in quanto rimasto contumace, si ribadisce) – come invece ha CP_1 fatto- la non tempestività dell'azione di annullamento esperita dalla , posto che la decadenza dal diritto di Pt_1 impugnare per l'avvenuta scadenza del termine perentorio di cui all'art. 1137, co.2, c.c., essendo di carattere temporale e relativa ad una materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.), ma è deducibile solo dalla parte a mezzo di eccezione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
14/04/2021, n. 9839).
Passando, dunque, a valutare i vizi della delibera impugnata lamentati dalla in primo grado – sui quali il Pt_1
Tribunale non si è pronunciato in quanto assorbiti dalla (errata) valutazione della intempestività dell'impugnazione,
e che sono stati reiterati dall'appellante- la Corte osserva quanto segue.
La domanda proposta in primo grado da era fondata con riferimento al lamentato vizio Parte_1 della sua omessa convocazione, da parte del convenuto, per l'assemblea del 5.11.2018 (il che CP_1 assorbe, logicamente, la valutazione degli ulteriori vizi lamentati con riferimento alla stessa delibera).
Ciò in quanto il convenuto (rimasto contumace), a fronte di tale specifica doglianza dell'attrice, non CP_1 aveva dimostrato di averla ritualmente convocata.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, infatti, l'”annullabilità” della delibera condominiale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806).
E l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di pagina 4 di 6 tale obbligo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/12/2023, n. 34843; Sez.
II, Ord., 19/08/2020, n. 17294; Sez. II, 04/03/2011, n. 5254).
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento del gravame proposto da
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e la conseguente riforma (totale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito Parte_1 complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891;
Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019;
Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, dunque, al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il CP_1 convenuto/appellato va condannato al pagamento, in favore di (o, meglio, del suo difensore, Parte_1 dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al
Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in considerazione del valore indeterminabile (ex art. 5, co.6, del detto decreto) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5692/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2042/2023 emessa dal Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 23.5.2023 e, per l'effetto, in riforma totale di tale sentenza e in pagina 5 di 6 accoglimento della domanda proposta dalla stessa in primo grado, annulla la delibera Parte_1 assunta in data 5.11.2018 dall'assemblea del in . CP_1 Controparte_1 Controparte_1
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Sabatino Madonna, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, in euro Parte_1
4.072,00 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi) per il primo grado e in euro 5.378,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 30.9.2025
Il Presidente
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Il Consigliere est.
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