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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Verbale di udienza All'udienza del 3 luglio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 40/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e (C.F.: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via Castello n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonella Grillo che le rappresenta e difende, ricorrenti, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Capo d'Orlando, via F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà che la rappresenta e difende, resistente, e contro (C.F.: ), CP C.F._2 contumace,
avente ad oggetto: azione di restituzione;
contratto locazione;
sono presenti l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Antonella Grillo, nell'interesse delle ricorrenti, e l'avv. Carmela Barbiera in sostituzione dell'avv. Graziella Collovà, nell'interesse della resistente
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa CP_1 oralmente riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni articolate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive autorizzate. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, le società
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e per ottenere la restituzione di un immobile CP_1 CP ed il pagamento di somme dovute a titolo di canoni insoluti e di indennità da abusiva occupazione. Le ricorrenti hanno esposto di aver concesso in locazione, con contratto del 19 gennaio 2009, a l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_3
Capo d'Orlando, c.da Malvicino n. 134, Casello Ferroviario al Km 134+747, identificata in Catasto al foglio 15, particella 3. Hanno precisato che la locazione, con scadenza al 31 dicembre 2016, era cessata a seguito di disdetta e, in ogni caso, per il decesso della conduttrice, avvenuto in data 27 maggio 2015. Hanno, quindi, lamentato la morosità nel pagamento dei canoni e l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del figlio della defunta, chiedendone la condanna al rilascio e al CP pagamento, unitamente alla sorella quali eredi, dei canoni CP_1 insoluti e, per il solo , di un'indennità di occupazione sine CP titulo. Hanno infine precisato che, in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda del 4 luglio 2022, la legittimazione a riscuotere le indennità maturate dal 1° luglio 2022 e ad agire per il rilascio era passata in capo a
[...]
Parte_2
Con comparsa di risposta del 2 maggio 2024, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, negando di aver mai assunto la qualità di erede della defunta madre, e, nel merito, la prescrizione quinquennale del credito per i canoni di locazione.
, sebbene ritualmente convenuto in giudizio con notifica del CP ricorso e del decreto di fissazione udienza in data 26 febbraio 2024, non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale. L'azione svolta dalle ricorrenti nei confronti dei resistenti va qualificata come azione di restituzione dell'immobile, detenuto originariamente in virtù di un contratto di locazione. In tema di azioni a difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico, ovverosia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (Cass., n. 23121/2015). Nella specie, le ricorrenti hanno agito per la restituzione dell'immobile a seguito della cessazione del contratto di locazione intercorso con la de cuius dei resistenti, (v. doc. 1 in allegato al ricorso introduttivo). Parte_3
Pertanto, la domanda va qualificata come di restituzione personale, volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene concesso inizialmente in locazione. Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta la quale ha CP_1 dedotto di non aver mai accettato l'eredità della madre e di non poter, quindi, essere considerata erede tenuta a rispondere dei debiti ereditari. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. È principio consolidato che la delazione ereditaria, pur essendo presupposto necessario, non è di per sé sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede, per la quale occorre un atto di accettazione, espressa o tacita (cfr. Cass. n. 5247 del 6 marzo 2018). L'onere di provare l'avvenuta accettazione da parte del convenuto grava su chi agisce per un debito del de cuius, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 19030 del 17 luglio 2018 e Cass. n. 13550 del 29 aprile 2022). A tal fine, non è sufficiente la produzione di certificazioni anagrafiche, da cui si desume solo la qualità di "chiamato" all'eredità, e non è neanche dirimente la presentazione della dichiarazione di successione, ma è necessaria la prova di un atto che implichi l'assunzione della qualità di erede (cfr. Cass n. 4843 del 19 febbraio 2019 e n. 30761 del 19 ottobre 2022). L'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Nel caso di specie, le società ricorrenti non hanno fornito sufficienti elementi per ritenere configurabile una accettazione tacita da parte di CP_1
Non rileva in tal senso l'eccezione di prescrizione del credito
[...] sollevata nell'atto di costituzione, in quanto chiaramente formulata in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare ed assorbente di difetto di legittimazione passiva. Tale modalità di difesa non manifesta un'inequivoca volontà di accettare l'eredità, essendo primariamente volta a contestare la stessa titolarità passiva del rapporto. Inoltre, a fronte dell'inerzia della chiamata all'eredità, parte ricorrente avrebbe potuto attivare i rimedi di cui all'art. 481 c.c. (actio interrogatoria) per ottenere la fissazione di un termine entro cui la convenuta avrebbe dovuto dichiarare se intendesse accettare o rinunciare, ma non risulta che ciò sia avvenuto. In assenza di prova dell'accettazione, la domanda nei confronti di CP_1 deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva, con
[...] assorbimento di ogni altra eccezione. Diverso discorso vale per la posizione di , nei confronti del CP quale le ricorrenti hanno avanzato domanda di rilascio e di condanna al pagamento dei canoni. In questo caso, le ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione scritta, a sua firma, allegata al verbale di sopralluogo del 13 marzo 2019 (doc. 5 del ricorso), in cui lo stesso si qualifica espressamente come "erede" della signora ed esprime l'inequivoca volontà di subentrare nel Parte_3 rapporto, manifestando così un comportamento che integra accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.. Ne consegue la sua piena legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito, la domanda nei confronti di è fondata. È provato CP che il rapporto di locazione sia cessato con il decesso della conduttrice. L'obbligazione di restituire l'immobile, avente natura indivisibile, si è trasmessa al convenuto quale erede. Pertanto, egli va condannato all'immediato rilascio del bene. In particolare, si rileva che alla prima scadenza contrattuale del 31 dicembre 2012, il rapporto locativo si è rinnovato automaticamente per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 431 del 09/12/1998, e, quindi, fino alla successiva scadenza del 31 dicembre 2016. Nel semestre precedente a detta ultima scadenza, con raccomandata a.r. ricevuta il 27 giugno 2016 (doc. 3 allegato al fascicolo delle ricorrenti),
in nome e per conto della proprietaria, ha comunicato la Parte_4 disdetta per la data del 31 dicembre 2016, con la conseguenza che, a tale data, il contratto è venuto a definitiva scadenza. Pertanto, per effetto della volontà espressa con quella disdetta, il contratto di locazione dedotto in giudizio è giunto a definitiva cessazione alla data del 31 dicembre 2016. Inoltre, va chiarito che l'occupazione dell'immobile da parte di
[...] ed il rifiuto da lui opposto alla restituzione del bene sono Pt_5 circostanze che risultano documentalmente dalla residenza dello stesso nonché dal verbale di mancata riconsegna allegato in atti (doc. n. 5 CP_1 del fascicolo delle ricorrenti). Va, dunque, dichiarata la cessazione del contratto locativo a suo tempo intervenuto per morte del conduttore ovvero e in ogni caso per scadenza del termine contrattuale a seguito di disdetta. Per quanto concerne i debiti ereditari, le fatture prodotte dalle ricorrenti (doc. 15 allegato al ricorso introduttivo), derivanti dal contratto di locazione regolarmente registrato, attestano un debito per canoni insoluti per un importo complessivo di euro 1.294,79 (determinato ai sensi degli artt. 11 e 12 del contratto di locazione). Ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota. Essendo documentata la qualità di erede del solo , lo stesso CP va condannato al pagamento dell'intero debito ereditario (pari ad euro 1.294,79), oltre interessi. Inoltre, a seguito della cessazione del rapporto, il signor ha CP continuato ad occupare l'immobile senza titolo senza pagare i canoni. L'importo complessivamente dovuto a tale titolo, ai sensi dell'art. 1591 c.c., come già quantificato dalle ricorrenti, ammonta ad euro 17.589,24, di cui euro 15.156,66 di spettanza di per il Pt_1 Parte_1 periodo fino al 30 giugno 2022, ed euro 2.432,58 di spettanza di
[...] per il periodo successivo (fino al 30 giugno 2023), in virtù del Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda. Il signor deve, CP pertanto, essere condannato al pagamento di tali importi, oltre agli interessi e all'ulteriore indennità maturata a partire dall' 1° luglio 2023 e che maturerà fino all'effettivo rilascio, da determinarsi con il medesimo criterio (secondo un canone annuo di euro 2.092,52, oltre aumenti ISTAT come da contratto), dal 1° luglio 2023 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile. Si precisa al riguardo che in tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (Cass., n. 31233/2024). Infine, si ricorda che il conduttore il quale, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile resta obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale formale ex artt. 1216, comma 2, e 1209 c.c., la riconsegna del bene (Cass., n. 890/2016; Cass., n. 15876/2013). Infine, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta CP_1 va rigettata.
[...]
L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, richiede la prova del danno e del nesso causale con il comportamento della controparte che non sia derivante dalla semplice partecipazione al giudizio per la quale si pone rimedio con la liquidazione delle spese. La possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (Cass., n. 28226/08; Cass., n. 13395/07; Cass., n. 4096/07; Cass., n. 3388/07; Cass., n. 27383/05). Nella specie, nessuna specifica allegazione è stata compiuta dalla convenuta al fine di procedere alla liquidazione richiesta. Le spese di lite seguono la soccombenza. Il convenuto va CP condannato a rifondere le spese alle società ricorrenti. Le società ricorrenti, a loro volta, vanno condannate a rifondere le spese alla convenuta CP_1
risultata vittoriosa. Le spese vengono liquidate, per entrambe le
[...] posizioni, come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, la mancanza di istruttoria, il valore indeterminabile della causa – di bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40/2024 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. dichiara la contumacia del convenuto;
CP
2. accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta CP_1 nei suoi confronti;
3. dichiara cessato il contratto di locazione intercorso tra Parte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in
[...] Parte_3
Capo d'Orlando, C.da Malvicino n. 134, Casello Ferroviario al Km 134+747, identificato in Catasto al foglio 15, particella 3; 4. condanna il convenuto alla restituzione, in favore di CP
del predetto immobile, libero e Parte_1 sgombero da persone e cose;
5. condanna il convenuto , nella sua qualità di erede di CP
, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 della somma di 1.294,79, a titolo di canoni di locazione insoluti,
[...] oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 6. condanna il convenuto al pagamento, a titolo di CP indennità di cui all'art. 1591 c.c.: a) della somma di euro 15.156,66 in favore di Parte_1 per il periodo dal 1° giugno 2015 al 30 giugno
[...]
2022, oltre agli interessi legali sulle singole somme dal dovuto al soddisfo;
b) della somma di euro 2.432,58 in favore di Controparte_3 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, oltre
[...] agli interessi legali sulle singole somme dal dovuto al soddisfo, nonché dell'ulteriore importo maturato e che andrà a maturare, con il medesimo criterio (secondo un canone annuo di euro 2.092,52, oltre aumenti ISTAT come da contratto), dal 1° luglio 2023 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile; 7. rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
8. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP lite in favore delle società ricorrenti, che liquida in complessivi euro 287,10 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
9. condanna e Parte_1 Par in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_2 di lite in favore della convenuta che liquida in euro CP_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziella Collovà che ha reso la prescritta dichiarazione. Patti, 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via Castello n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonella Grillo che le rappresenta e difende, ricorrenti, contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Capo d'Orlando, via F. Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Graziella Collovà che la rappresenta e difende, resistente, e contro (C.F.: ), CP C.F._2 contumace,
avente ad oggetto: azione di restituzione;
contratto locazione;
sono presenti l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Antonella Grillo, nell'interesse delle ricorrenti, e l'avv. Carmela Barbiera in sostituzione dell'avv. Graziella Collovà, nell'interesse della resistente
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa CP_1 oralmente riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni articolate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive autorizzate. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, le società
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e per ottenere la restituzione di un immobile CP_1 CP ed il pagamento di somme dovute a titolo di canoni insoluti e di indennità da abusiva occupazione. Le ricorrenti hanno esposto di aver concesso in locazione, con contratto del 19 gennaio 2009, a l'unità immobiliare sita nel Comune di Parte_3
Capo d'Orlando, c.da Malvicino n. 134, Casello Ferroviario al Km 134+747, identificata in Catasto al foglio 15, particella 3. Hanno precisato che la locazione, con scadenza al 31 dicembre 2016, era cessata a seguito di disdetta e, in ogni caso, per il decesso della conduttrice, avvenuto in data 27 maggio 2015. Hanno, quindi, lamentato la morosità nel pagamento dei canoni e l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del figlio della defunta, chiedendone la condanna al rilascio e al CP pagamento, unitamente alla sorella quali eredi, dei canoni CP_1 insoluti e, per il solo , di un'indennità di occupazione sine CP titulo. Hanno infine precisato che, in virtù di un contratto di affitto di ramo d'azienda del 4 luglio 2022, la legittimazione a riscuotere le indennità maturate dal 1° luglio 2022 e ad agire per il rilascio era passata in capo a
[...]
Parte_2
Con comparsa di risposta del 2 maggio 2024, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, negando di aver mai assunto la qualità di erede della defunta madre, e, nel merito, la prescrizione quinquennale del credito per i canoni di locazione.
, sebbene ritualmente convenuto in giudizio con notifica del CP ricorso e del decreto di fissazione udienza in data 26 febbraio 2024, non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale. L'azione svolta dalle ricorrenti nei confronti dei resistenti va qualificata come azione di restituzione dell'immobile, detenuto originariamente in virtù di un contratto di locazione. In tema di azioni a difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico, ovverosia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (Cass., n. 23121/2015). Nella specie, le ricorrenti hanno agito per la restituzione dell'immobile a seguito della cessazione del contratto di locazione intercorso con la de cuius dei resistenti, (v. doc. 1 in allegato al ricorso introduttivo). Parte_3
Pertanto, la domanda va qualificata come di restituzione personale, volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene concesso inizialmente in locazione. Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta la quale ha CP_1 dedotto di non aver mai accettato l'eredità della madre e di non poter, quindi, essere considerata erede tenuta a rispondere dei debiti ereditari. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. È principio consolidato che la delazione ereditaria, pur essendo presupposto necessario, non è di per sé sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede, per la quale occorre un atto di accettazione, espressa o tacita (cfr. Cass. n. 5247 del 6 marzo 2018). L'onere di provare l'avvenuta accettazione da parte del convenuto grava su chi agisce per un debito del de cuius, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 19030 del 17 luglio 2018 e Cass. n. 13550 del 29 aprile 2022). A tal fine, non è sufficiente la produzione di certificazioni anagrafiche, da cui si desume solo la qualità di "chiamato" all'eredità, e non è neanche dirimente la presentazione della dichiarazione di successione, ma è necessaria la prova di un atto che implichi l'assunzione della qualità di erede (cfr. Cass n. 4843 del 19 febbraio 2019 e n. 30761 del 19 ottobre 2022). L'accettazione tacita, ai sensi dell'art. 476 c.c., può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Nel caso di specie, le società ricorrenti non hanno fornito sufficienti elementi per ritenere configurabile una accettazione tacita da parte di CP_1
Non rileva in tal senso l'eccezione di prescrizione del credito
[...] sollevata nell'atto di costituzione, in quanto chiaramente formulata in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare ed assorbente di difetto di legittimazione passiva. Tale modalità di difesa non manifesta un'inequivoca volontà di accettare l'eredità, essendo primariamente volta a contestare la stessa titolarità passiva del rapporto. Inoltre, a fronte dell'inerzia della chiamata all'eredità, parte ricorrente avrebbe potuto attivare i rimedi di cui all'art. 481 c.c. (actio interrogatoria) per ottenere la fissazione di un termine entro cui la convenuta avrebbe dovuto dichiarare se intendesse accettare o rinunciare, ma non risulta che ciò sia avvenuto. In assenza di prova dell'accettazione, la domanda nei confronti di CP_1 deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva, con
[...] assorbimento di ogni altra eccezione. Diverso discorso vale per la posizione di , nei confronti del CP quale le ricorrenti hanno avanzato domanda di rilascio e di condanna al pagamento dei canoni. In questo caso, le ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione scritta, a sua firma, allegata al verbale di sopralluogo del 13 marzo 2019 (doc. 5 del ricorso), in cui lo stesso si qualifica espressamente come "erede" della signora ed esprime l'inequivoca volontà di subentrare nel Parte_3 rapporto, manifestando così un comportamento che integra accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.. Ne consegue la sua piena legittimazione passiva nel presente giudizio. Nel merito, la domanda nei confronti di è fondata. È provato CP che il rapporto di locazione sia cessato con il decesso della conduttrice. L'obbligazione di restituire l'immobile, avente natura indivisibile, si è trasmessa al convenuto quale erede. Pertanto, egli va condannato all'immediato rilascio del bene. In particolare, si rileva che alla prima scadenza contrattuale del 31 dicembre 2012, il rapporto locativo si è rinnovato automaticamente per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 431 del 09/12/1998, e, quindi, fino alla successiva scadenza del 31 dicembre 2016. Nel semestre precedente a detta ultima scadenza, con raccomandata a.r. ricevuta il 27 giugno 2016 (doc. 3 allegato al fascicolo delle ricorrenti),
in nome e per conto della proprietaria, ha comunicato la Parte_4 disdetta per la data del 31 dicembre 2016, con la conseguenza che, a tale data, il contratto è venuto a definitiva scadenza. Pertanto, per effetto della volontà espressa con quella disdetta, il contratto di locazione dedotto in giudizio è giunto a definitiva cessazione alla data del 31 dicembre 2016. Inoltre, va chiarito che l'occupazione dell'immobile da parte di
[...] ed il rifiuto da lui opposto alla restituzione del bene sono Pt_5 circostanze che risultano documentalmente dalla residenza dello stesso nonché dal verbale di mancata riconsegna allegato in atti (doc. n. 5 CP_1 del fascicolo delle ricorrenti). Va, dunque, dichiarata la cessazione del contratto locativo a suo tempo intervenuto per morte del conduttore ovvero e in ogni caso per scadenza del termine contrattuale a seguito di disdetta. Per quanto concerne i debiti ereditari, le fatture prodotte dalle ricorrenti (doc. 15 allegato al ricorso introduttivo), derivanti dal contratto di locazione regolarmente registrato, attestano un debito per canoni insoluti per un importo complessivo di euro 1.294,79 (determinato ai sensi degli artt. 11 e 12 del contratto di locazione). Ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota. Essendo documentata la qualità di erede del solo , lo stesso CP va condannato al pagamento dell'intero debito ereditario (pari ad euro 1.294,79), oltre interessi. Inoltre, a seguito della cessazione del rapporto, il signor ha CP continuato ad occupare l'immobile senza titolo senza pagare i canoni. L'importo complessivamente dovuto a tale titolo, ai sensi dell'art. 1591 c.c., come già quantificato dalle ricorrenti, ammonta ad euro 17.589,24, di cui euro 15.156,66 di spettanza di per il Pt_1 Parte_1 periodo fino al 30 giugno 2022, ed euro 2.432,58 di spettanza di
[...] per il periodo successivo (fino al 30 giugno 2023), in virtù del Parte_2 contratto di affitto di ramo d'azienda. Il signor deve, CP pertanto, essere condannato al pagamento di tali importi, oltre agli interessi e all'ulteriore indennità maturata a partire dall' 1° luglio 2023 e che maturerà fino all'effettivo rilascio, da determinarsi con il medesimo criterio (secondo un canone annuo di euro 2.092,52, oltre aumenti ISTAT come da contratto), dal 1° luglio 2023 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile. Si precisa al riguardo che in tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (Cass., n. 31233/2024). Infine, si ricorda che il conduttore il quale, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile resta obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale formale ex artt. 1216, comma 2, e 1209 c.c., la riconsegna del bene (Cass., n. 890/2016; Cass., n. 15876/2013). Infine, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta CP_1 va rigettata.
[...]
L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, richiede la prova del danno e del nesso causale con il comportamento della controparte che non sia derivante dalla semplice partecipazione al giudizio per la quale si pone rimedio con la liquidazione delle spese. La possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (Cass., n. 28226/08; Cass., n. 13395/07; Cass., n. 4096/07; Cass., n. 3388/07; Cass., n. 27383/05). Nella specie, nessuna specifica allegazione è stata compiuta dalla convenuta al fine di procedere alla liquidazione richiesta. Le spese di lite seguono la soccombenza. Il convenuto va CP condannato a rifondere le spese alle società ricorrenti. Le società ricorrenti, a loro volta, vanno condannate a rifondere le spese alla convenuta CP_1
risultata vittoriosa. Le spese vengono liquidate, per entrambe le
[...] posizioni, come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, la mancanza di istruttoria, il valore indeterminabile della causa – di bassa complessità).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40/2024 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1. dichiara la contumacia del convenuto;
CP
2. accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta CP_1 nei suoi confronti;
3. dichiara cessato il contratto di locazione intercorso tra Parte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in
[...] Parte_3
Capo d'Orlando, C.da Malvicino n. 134, Casello Ferroviario al Km 134+747, identificato in Catasto al foglio 15, particella 3; 4. condanna il convenuto alla restituzione, in favore di CP
del predetto immobile, libero e Parte_1 sgombero da persone e cose;
5. condanna il convenuto , nella sua qualità di erede di CP
, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 della somma di 1.294,79, a titolo di canoni di locazione insoluti,
[...] oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 6. condanna il convenuto al pagamento, a titolo di CP indennità di cui all'art. 1591 c.c.: a) della somma di euro 15.156,66 in favore di Parte_1 per il periodo dal 1° giugno 2015 al 30 giugno
[...]
2022, oltre agli interessi legali sulle singole somme dal dovuto al soddisfo;
b) della somma di euro 2.432,58 in favore di Controparte_3 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, oltre
[...] agli interessi legali sulle singole somme dal dovuto al soddisfo, nonché dell'ulteriore importo maturato e che andrà a maturare, con il medesimo criterio (secondo un canone annuo di euro 2.092,52, oltre aumenti ISTAT come da contratto), dal 1° luglio 2023 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile; 7. rigetta la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
8. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP lite in favore delle società ricorrenti, che liquida in complessivi euro 287,10 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
9. condanna e Parte_1 Par in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_2 di lite in favore della convenuta che liquida in euro CP_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Graziella Collovà che ha reso la prescritta dichiarazione. Patti, 3 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)