TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3258 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.12.1987), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Duardo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria - Catona, Via Nazionale 174, ha eletto domicilio;
E
(cod. fisc.: , nato in [...], Parte_2 C.F._2
il 05.08.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tamiro, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Carrera Seconda, n. 43, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
NONCHÉ
(CF: ), n.q. di Curatrice Controparte_1 C.F._3
speciale del minore , nominata in data 10.09.2024 Persona_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente in data 18.12.2023 con il quale ha chiesto la regolamentazione dellesercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale con riferimento al figlio minore nato il Per_1
18.10.2018 da un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti;
-rilevato che all'udienza del 30.04.2025 tutte le parti presenti hanno dichiarato che i rapporti tra le parti si sono rasserenati, grazie anche all'intervento dei Servizi
Sociali, degli avvocati e della curatrice speciale;
-considerato che attualmente la gestione del minore è tranquilla, come rilevato sia dai SS che dalla curatrice speciale, tant'è che il Giudice delegato ha ritenuto non vi fossero più i presupposti per dare seguito alla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale avanzata originariamente dall'ufficio di Procura;
-rilevato che alla predetta udienza, tutte le parti hanno concordato per la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale alle condizioni indicate nell'ordinanza del 10.09.2024 e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato al P.M. in data 19.01.2024, il quale ha espresso il relativo parere in data 16.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore, con ricorso inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
depositato il 18.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione presso l'abitazione materna, regolamentando i rapporti del minore con il padre nel modo seguente: il padre avrà facoltà di incontrare il figlio tre volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 20:00, a settimane alterne il minore pernotterà presso l'abitazione del padre nella notte compresa tra venerdì e sabato
e sarà riaccompagnato presso l'abitazione della madre entro le 19:30 del sabato;
il minore passerà i giorni di festa con un genitore o l'altro ad anni alterni, il compleanno del minore sarà passato con il padre a pranzo e con la madre a cena
e viceversa ad anni alterni, i compleanni dei genitori saranno passati con gli stessi;
resta fermo un eventuale diverso accordo delle parti in ordine alle modalità di frequentazione;
b) obbliga a corrispondere a l'importo di Parte_2 Parte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) assegna a il 100% dell'Assegno Unico Universale in favore Parte_1
del figlio . Per_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3258 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 30.04.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11.12.1987), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Duardo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria - Catona, Via Nazionale 174, ha eletto domicilio;
E
(cod. fisc.: , nato in [...], Parte_2 C.F._2
il 05.08.1972), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tamiro, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Carrera Seconda, n. 43, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
NONCHÉ
(CF: ), n.q. di Curatrice Controparte_1 C.F._3
speciale del minore , nominata in data 10.09.2024 Persona_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente in data 18.12.2023 con il quale ha chiesto la regolamentazione dellesercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale con riferimento al figlio minore nato il Per_1
18.10.2018 da un rapporto di convivenza more uxorio tra le parti;
-rilevato che all'udienza del 30.04.2025 tutte le parti presenti hanno dichiarato che i rapporti tra le parti si sono rasserenati, grazie anche all'intervento dei Servizi
Sociali, degli avvocati e della curatrice speciale;
-considerato che attualmente la gestione del minore è tranquilla, come rilevato sia dai SS che dalla curatrice speciale, tant'è che il Giudice delegato ha ritenuto non vi fossero più i presupposti per dare seguito alla richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale avanzata originariamente dall'ufficio di Procura;
-rilevato che alla predetta udienza, tutte le parti hanno concordato per la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale alle condizioni indicate nell'ordinanza del 10.09.2024 e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato al P.M. in data 19.01.2024, il quale ha espresso il relativo parere in data 16.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore, con ricorso inizialmente promosso da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
depositato il 18.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione presso l'abitazione materna, regolamentando i rapporti del minore con il padre nel modo seguente: il padre avrà facoltà di incontrare il figlio tre volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 20:00, a settimane alterne il minore pernotterà presso l'abitazione del padre nella notte compresa tra venerdì e sabato
e sarà riaccompagnato presso l'abitazione della madre entro le 19:30 del sabato;
il minore passerà i giorni di festa con un genitore o l'altro ad anni alterni, il compleanno del minore sarà passato con il padre a pranzo e con la madre a cena
e viceversa ad anni alterni, i compleanni dei genitori saranno passati con gli stessi;
resta fermo un eventuale diverso accordo delle parti in ordine alle modalità di frequentazione;
b) obbliga a corrispondere a l'importo di Parte_2 Parte_1
euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) assegna a il 100% dell'Assegno Unico Universale in favore Parte_1
del figlio . Per_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna