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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 24 ottobre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3961/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Merola, Parte_1
- Attrice - contro
, in persona del legale rappresentante P.T., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Simona Anna Tondi,
- Convenuta - nonché
(già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manco.
- Terzo chiamato in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 15.03.2021, ritualmente notificato, Pt_1 evocava in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.T., onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per responsabilità esclusiva della nella sua qualità di Ente Controparte_1
proprietario della strada tenuta ex lege alla sua manutenzione e custodia ex art
1 2043 e 2051c.c.; b) per l'effetto, condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
6.696,00 per lesioni personali ed € 4.111,29 per danni materiali, il tutto come analiticamente indicato …. o di quella maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di causa a seguito anche di esperienda CTU medico legale che sin d'ora si invoca, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
L'attrice deduceva che in data 23.10.2018, alle ore 7:05 circa, mentre percorreva la S.P. Maglie – Cutrofiano con direzione Cutrofiano, alla guida della sua autovettura Opel Agila tg. DV607GN, giunta nel punto in cui la strada copre un canale nei pressi della struttura dell'acquedotto, impattava una enorme pozza d'acqua creatasi sul manto stradale;
quindi, l'auto della veniva sollevata Pt_1 dall'acqua e traslata verso il fondo posto alla sua sinistra per oltre 10 metri, superando il muretto di circa 20 cm che delimitava il fondo della predetta strada e finendo la sua corsa contro un albero.
A causa dell'accaduto, l'auto dell'attrice andava distrutta e la stessa Pt_1 subiva lesioni personali, per la cui cura veniva trasportata dal personale del 118 all'Ospedale di Scorrano, i cui sanitari le diagnosticavano “Trauma distorsivo del rachide cervicale e contusivo del setto nasale”, con prognosi di gg. 15 (cfr. doc. in atti).
Sul luogo del sinistro intervenivano la Polizia Stradale del Commissariato di
Galatina, la Polizia Municipale di Cutrofiano, la Protezione Civile e il 118.
Risultati vani i tentativi di comporre la lite in via stragiudiziale, l'attrice adiva codesto Tribunale per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.08.2021 si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
P.T., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio. b) In Controparte_1
2 subordine, previo spostamento dell'udienza di prima comparizione, autorizzare la
a chiamare in giudizio il Controparte_1 Controparte_3 affinché nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, sia
[...]
dichiarato unico responsabile dell'occorso e, per l'effetto, tenuto a garantire e tenere indenne l'Ente convenuto da qualunque pregiudizio possa derivare dal presente giudizio. Nel merito: a) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e/o comunque, nella non riconosciuta ipotesi di suo accoglimento, ridurla, anche in virtù del concorso di colpa riconosciuto in capo al danneggiato, alle voci di danno ed alle relative quantificazioni che saranno effettivamente provate in corso di causa. b) In via subordinata, sempre nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che unico responsabile dei danni subìti dall'attore è il e, per l'effetto, Controparte_3
tenuto a risarcire i danni subiti dall'attore. c) In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi i cui fosse ravvisata una corresponsabilità della CP_1 pronunciarsi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla
[...]
diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
d) In estremo subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso della CP_1 nei confronti dei condebitori in solido per le eventuali somme che dovesse
[...]
pagare in misura eccedente la sua quota di responsabilità; e) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con provvedimento del 7.12.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa del
Controparte_3
Il terzo chiamato si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2022, al fine di impugnare e contestare le avverse difese, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare d dichiarare
l'inammissibilità della chiamata in causa del Controparte_3 er evidente tardività della stessa;
- sempre in via preliminare, accertare e
[...]
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
[...] e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio;
in subordine, rigettare le CP_3
domande avverse;
- nel merito, accertare e dichiarare comunque la totale carenza di responsabilità del in relazione ai fatti Controparte_3
di causa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dello stesso, poiché del tutto infondate in fatto e diritto e comunque prive di idoneo supporto probatorio, per come ampiamente esposto in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle ragioni di parte attrice, condannare la sola al ristoro dei danni, estromettendo Controparte_1
il da responsabilità per mancanza di nesso eziologico Controparte_3 rispetto all'evento dannoso;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo al , Controparte_3 chiamato in causa, ridurre la richiesta di risarcimento del danno in virtù del concorso causale e/o di colpa del danneggiato in ordine alla responsabilità del sinistro, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., contenendo altresì la misura del risarcimento al danno che dovesse risultare effettivamente subito. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale dell'attrice, la prova testimoniale, la consulenza medica d'ufficio e la consulenza tecnico-ricostruttiva.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
In primis, deve ritenersi ammissibile la chiamata del terzo a cura della avendo, tale parte, fatto rituale e tempestiva istanza di Controparte_1 autorizzazione alla chiamata del terzo in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta;
pertanto, non appare meritevole di accoglimento la relativa eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'attrice e del terzo chiamato.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno compendiare le risultanze di prova in atti.
L'attrice, in sede di interpello, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, ribadendo che il
4 sinistro si era verificato “prima che la strada provinciale giungesse nel punto in cui vi è il passaggio canale consortile”; inoltre, ha aggiunto che “il tratto di strada in questione presentava un avvallamento, tutt'ora esistente, dove ristagnano le acque piovane.” (cfr. dich. verb. ud. 4.12.2023). Parte_1
La testimone oculare , indifferente, ha riferito quanto segue: “… Tes_1
tanto so perché seguivo l'auto della , mia collega, e ci stavamo Parte_1
recando al lavoro a Sogliano Cavour. Seguivo l'auto della ad una Pt_1 distanza di 40-50 mt e la vedevo benissimo … vero che giunta nel punto in cui la strada copre un canale nei pressi della struttura dell'acquedotto, la signora
impattava una pozza d'acqua creatasi sul manto stradale ””; Parte_1
al nr° 3 “” Se vero che nella circostanza l'auto della signora Parte_1 veniva sollevata dall'acqua e traslata verso il terreno posto alla sua sinistra per oltre 10 metri, superando il cordolo di circa 20 cm che delimitava il fondo dalla predetta strada e finiva la sua corsa contro un albero. …. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite dall'Avv. Merola lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
… ricordo che su quel tratto di strada vi è un segnale che limita la velocità a 50 km/h, non ricordo la presenza di altra segnaletica. … non ricordo la presenza del segnale di divieto di allagamento. …” (cfr. dich. teste verb. ud. 4.12.2023). Tes_1
Il teste , all'epoca dei fatti dipendente del Testimone_2 CP_3
, ha reso le seguenti dichiarazioni: “E' vero che il tratto di strada
[...]
provinciale in questione presentava un avvallamento, tutt'ora esistente, ove ristagnano le acque piovane. Ci occupavamo periodicamente della pulizia del canale, soprattutto quando pioveva e c'erano delle criticità. …” (cfr. dich. teste
, verb. ud. 4.12.2023). Tes_2
Il testimone oculare , ha dichiarato quanto segue: “… Il giorno Tes_3 dell'incidente mi trovavo dietro la macchina della signora , poiché sono Pt_1
un suo collega di lavoro e tutti i giorni percorriamo insieme la strada Maglie-
Cutrofiano per andare a Sogliano dove lavoriamo. Ero in macchina con Tes_1 ed un'altra collega e seguivamo l'auto della ad una distanza di circa
[...] Pt_1
50- 60 mt, senza avere altre vetture che ci precedevano. Alla guida c'era la signora
Confermo le foto ritraenti la vettura sommersa dall'acqua, come quelle Tes_1
raffiguranti lo stato dei luoghi al momento del sinistro. …. Nel momento in cui è
5 successo il fatto non pioveva, ma aveva piovuto prima. …” (cfr. dich. teste , Tes_3
verb. ud. 6.02.2024).
La teste , all'epoca dei fatti dipendente del Testimone_4 CP_3
, ha dichiarato quanto segue: “… Confermo la relazione del del
[...] CP_3 gennaio 2022 … allegata al fascicolo dell'Avv. Manco. Preciso che a seguito del sopralluogo effettuato sul luogo del sinistro, così come individuato dalle foto e a seguito dell'analisi delle altimetrie della zona, si evince che la quota dell'abbassamento che si trova a circa 100 m dal canale del . È più bassa CP_3
della quota del canale, pertanto l'acqua ivi è accumulata, mai avrebbe potuto raggiungere il canale per la contropendenza presente. Preciso che il punto del sinistro è stato individuato sulla base della segnaletica presente sulle foto allegate alla relazione della Provincia del 28.01.2019.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_4
21.03.2024).
Infine, il teste all'epoca dei fatti dipendente del Testimone_5
, ha riferito: “… Con riferimento al canale
periodo in cui ero dipendente effettuavamo una manutenzione costante del canale con cadenza settimanale, ricordo che a seguito delle piogge frequenti siamo stati più volte chiamati alla manutenzione del canale ordinaria. E straordinaria, verifichiamo il normale deflusso delle acque e, in caso di ostruzioni, intervenivano per liberare l'alveo. …” (cfr. dich. teste verb. ud. 21.03.2024). Tes_5
Orbene, così compendiate le risultanze delle prove orali, si può senza dubbio ritenere pienamente provato sia l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa, sia la causa dello stesso, da individuarsi nella presenza di un avvallamento del manto stradale sulla SP Maglie-Cutrofiano, in prossimità del km14; come si evince dalla documentazione fotografica in atti, sia la strada percorsa dall'attrice in quella circostanza, che la circostante campagna, erano completamente allagate a causa della pioggia caduta fino a poco prima del verificarsi del sinistro per cui è causa.
Rilevanti si ritengono, ai fini della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente, le risultanze della consulenza d'ufficio tecnico-ricostruttiva a firma del Prof. , che di seguito si richiamano. Per_1
In particolare, descrivendo i luoghi teatro del sinistro de quo, il CTU ha evidenziato che trattasi di arteria regolarmente asfaltata, larga m. 6,00, con
6 banchine asfaltate, delimitate da linea bianca di margine, larghe m.
0.20 ed in adiacenza, banchine erbose non percorribili, oltre le quali corre un basso muretto
(h=0,20 ca), privo di feritoie per il deflusso delle acque piovane. In adiacenza alla strada, si estende un piano di campagna sottoposto.
Poco più avanti della zona in cui si arrestava nell'adiacente campagna la vettura dell'attrice, corre trasversalmente un canale del Controparte_3
interrato sotto la sede stradale.
[...]
Alla data del sinistro non vi erano particolari limitazioni di velocità; trattandosi di strada extraurbana secondaria, vigeva il limite di velocità di 90
Km/h.
Non era prevista all'epoca (ottobre 2018) l'apposizione di segnaletica verticale indicante “zona soggetta ad allagamento”; pertanto, ha osservato il CTU, quanto indicato a tal proposito dalla Provincia di si riferisce alla segnaletica CP_1
installata successivamente, presumibilmente a gennaio 2019, come risulta dalla relazione del Servizio Viabilità del 28.01.2019 (cfr. doc. in atti).
La strada, come risulta dalle foto allegate all'elaborato peritale, il giorno del sinistro, in quel tratto, era ricoperta da strato di acqua piovana, che ristagnava, non riuscendo a smaltirsi completamente per la mancanza di apposite canalizzazioni lungo i cigli della Provinciale. L'acqua, non riuscendo a defluire totalmente, si depositava sul manto stradale, pareggiando il suo livello con l'acqua che aveva ormai invaso l'adiacente campagna.
Alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto dello stato dei luoghi, Pers il Prof. ha osservato che “non risulta che la presenza del canale del abbia influito sull'allagamento della Controparte_3
sede stradale. L'ubicazione dello stesso è a valle della zona (circa 100 metri) in cui è fuoriuscito il mezzo attoreo e la presenza di notevole acqua nella campagna si è avuta per le avverse condizioni atmosferiche e non per tracimazione del canale consortile.” (cfr. pag. 12 elab. perit. in atti).
Quindi, il CTU ha accertato la sussistenza del nesso di causalità fra la dinamica fornita dall'attrice e lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
In particolare, ha precisato che la presenza di un consistente deposito di acqua piovana sulla sede stradale ha provocato la perdita di aderenza del veicolo per
7 effetto “dell'acquaplaning”, specificando che tale fenomeno si verifica quando l'acqua, tipicamente di origine piovana, è in quantità tale da non permettere una sufficiente area di contatto tra le ruote e il manto stradale, a causa di un'insufficiente profondità dei canaletti laterali del battistrada o di una loro particolare conformazione. In questo modo si viene a creare un vero e proprio cuscino di acqua che, interponendosi tra lo pneumatico e il piano stradale, annulla l'attrito tra le due superfici con una pressione tale da sostenere il peso del mezzo di trasporto. Se ciò avviene, non si è più in grado di far rallentare o cambiare direzione al veicolo, che resta comunque soggetto alle regole della fisica, conservando la quantità di moto e la direzione che aveva al momento dell'innesco del fenomeno. Pers
Inoltre, il Prof. ha osservato che, a seguito del verificarsi del predetto fenomeno, il mezzo è risultato privo di controllo e qualsiasi manovra d'emergenza eventualmente operata non ha garantito la tenuta di strada entro la carreggiata.
In ordine all'entità del danno materiale patito dalla , il CTU ha Pt_1
accertato che, poiché le condizioni del mezzo post evento hanno indotto l'attrice alla sua demolizione (come risulta dal certificato di rottamazione rilasciato dalla
Ditta “La Fenice” allegato al fascicolo attoreo), il danno calcolato secondo il principio “dell'antieconomicità”, ammonta a complessivi €. 3.300,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, la scrivente ritiene accertata l'esclusiva responsabilità della in ordine alla causazione del Controparte_1
sinistro de quo; invero, è emerso in maniera incontrovertibile che il tratto di strada in cui si è verificato l'evento lesivo per cui è causa è di proprietà esclusiva dell' convenuto, il quale, in qualità di proprietario e custode di quel tratto di CP_5 strada, non ha adottato la dovuta diligenza nella relativa gestione, rendendosi colpevole del danno occorso a ai sensi dell'art 2051 c.c.. Parte_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1 va pertanto rigettata.
[...]
Nessuna responsabilità può essere ascritta in capo al , Controparte_3 essendo emerso che il canale del è ubicato a valle della zona Controparte_3
(circa 100 metri) in cui era uscito di strada il mezzo attoreo e la presenza di
8 notevole acqua nella campagna si era avuta per le avverse condizioni atmosferiche e non per tracimazione del canale consortile;
inoltre, va evidenziato che in quel tratto di strada, l'acqua piovana, ristagnava, non riuscendo a smaltirsi completamente per la mancanza di apposite canalizzazioni lungo i cigli della
Strada Provinciale.
La Corte di Cassazione, con sentenza 13/01/2015 n. 287, è ritornata ad affrontare la vexata quaestio della responsabilità della P. A. per difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, affermando il principio che l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 C.C., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso. In questo senso, la pronuncia in rassegna richiama i noti principi in tema di responsabilità oggettiva in relazione al danno provocato dalla cosa in custodia, che comporta la imputabilità dell'evento dannoso, in capo al soggetto che esercita tale potere, salvo il caso fortuito, configurabile anche alla stregua di un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (dello stesso tenore Cass. 13/01/2015 n. 295).
Funzione della norma, precisa la S.C. è “in tal senso quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
Quindi, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno, ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (così, oltre le sentenze citate, v. Cass.
07/08/2010 n. 8229; Cass. 19/05/2011 n. 1106; Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass.
25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528).
La P.A. è tenuta ad approntare sistemi di costante verifica delle condizioni del selciato e, conseguentemente, a risarcire i danni prodotti dall'assenza di
9 manutenzione.
Il codice civile esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui questi dimostri che l'incidente è avvenuto per «caso fortuito» ossia che l'evento era
«imprevedibile e inevitabile;
ciò può accadere per due distinte ragioni: 1) per lo stretto spazio di tempo intercorso tra il verificarsi dell'insidia e l'incidente; 2) per la colpa esclusiva dell'automobilista.
Orbene, nel caso di specie, valutate le risultanze di prova in atti ed applicando i suesposti principi, la scrivente ritiene che l'attrice abbia idoneamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova certa della sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e la res (prova che ha avuto pieno riscontro mediante le risultanze di prova acquisita nel corso del giudizio), mentre l'Amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine ad un qualsiasi fattore estraneo, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità, ed idoneo ad interrompere il nesso causale.
In merito al quantum della domanda attorea, relativamente ai danni al mezzo, si condividono pienamente le valutazioni effettuate dal CTU, Prof. Per_1
il quale, come innanzi già richiamato, ha quantificato tale danno in
[...]
complessivi € 3.300,00.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito da si Parte_1
condividono le risultanze della consulenza medica d'ufficio, a firma del dott.
, il quale, in risposta ai quesiti postigli, ha accertato che Persona_2
l'attrice ha riportato un danno evoluto consistente in esiti di “Trauma distorsivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo del setto nasale”, quantificando un periodo di malattia divisibile in Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg. 15,
Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 20 e una Inabilità Temporanea
Parziale al 25% di ulteriori gg. 20, al termine dei quali ha ritenuto avvenuta la guarigione clinica.
Il CTU ha ritenuto che, a seguito delle lesioni subite, alla residuano Pt_1 attualmente postumi permanenti valutabili come Danno Biologico nella misura del
1-2 %.
Al fine di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'odierna attrice, la scrivente ritiene di adottare le Tabelle di Milano la cui applicabilità su tutto il
10 territorio nazionale viene costantemente ribadito dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Sulla base dei suddetti parametri, il danno non patrimoniale subito da può essere così quantificato: Parte_1
• € 1.332,00 per danno biologico nella misura accertata del 1%;
• € 1.293,75 per una ITP al 75% di gg. 15, quantificata in € 86,25 al giorno;
• € 1.150,00 per una ITP al 50% di gg. 20 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 575,00 per una ITP al 25% di gg. 20, quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 4.350,75, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento del verificarsi del sinistro, ovvero al 23.10.2018, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. del sinistro per cui è causa, deve essere condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice,
11 come innanzi quantificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea;
2. Dichiara la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
unica responsabile del sinistro per cui è causa;
3. Per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti da Pt_1
quantificati in complessivi € 7.650,75, oltre accessori di legge,
[...]
come innanzi specificato;
4. Condanna, altresì, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite sia in favore dell'attrice che in favore del , liquidandole in complessivi € 3.500,00, oltre Controparte_3
accessori di legge, se dovuti, per ciascuna parte (da distrarsi, per la parte attrice, in favore del procuratore anticipatario), nonché alla rifusione delle spese di CC.TT.UU., eventualmente anticipate;
5. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 24 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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