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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/11/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO Presidente Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 9001, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Rosa Mele, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Piergiuseppe Liberti e Rosangela Liberti , giusta procura in atti;
- resistente -
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari;
/// Con ordinanza del 16.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status. FATT O E DI RITT O Con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 23.7.2023, premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Monopoli il 3.8.1994 con (Registro atti matrimonio Comune di Monopoli Controparte_1
– anno 1994, parte 2, serie A, atto n.156);
- dalla loro unione nascevano le figlie (n. il 21.7.1995) e Per_1 Per_2
(n. il 16.2.2001), entrambe studentesse universitarie;
- i coniugi avevano fissato la propria residenza in un immobile sito in Bari, al v.le Kennedy n. 91, di proprietà esclusiva del CP_1
- ella aveva prestato attività di lavoro per trent'anni, dall'ottobre 1991 all'agosto del 2001, alle dipendenze del marito, nell'agenzia immobiliare di cui questi era amministratore e socio unico;
- il marito aveva da sempre mantenuto un atteggiamento autoritario, assumendo su di sé tutte le decisioni relative ai componenti del
1 nucleo familiare e controllando le uscite e le spese del coniuge;
- ella era priva di redditi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al l'assegnazione in suo favore della casa CP_1 coniugale, ponendo a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di €2.000,00 (€1.000,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione istat e al 70% delle spese straordinarie e, a titolo di assegno muliebre, la somma mensile di
€5.000,00, oltre adeguamento istat;
chiedeva, inoltre, di riconoscere in suo favore una quota della porzione immobiliare del (in misura non CP_1 inferiore al 50%) e di condannare la controparte al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti da essa i stante. Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pm per la sua partecipazione in giudizio , con memoria del 15.11.2023 si costituiva l quale, preliminarmente, evidenziava che Controparte_1 la rottura del vincolo coniugale era dovuto alla ricorrente, la quale aveva assunto da sempre un comportamento di prevaricazione nei suoi confronti . Contestava la ricostruzione delle circostanze in fatto operata dalla controparte e chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione rigettando l'avversa domanda di addebito e accogliendo la propria richiesta di addebito della separazione alla con condanna di quest'ultima al Pt_1 risarcimento dei danni, di rigettare l'avversa richiesta di assegno muliebre e, in subordine, di fissarlo nella misura di €1.000,00 mensili, di stabilire il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di
€1.000,00 mensili (pari a €500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnare la casa coniugale alla dichiarando Pt_1 inammissibili (o nel merito infondate) le ulteriori richieste . All'udienza di comparizione del 12.12.2024, esperito il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, il Giudice delegato si riservava di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 22 cpc. Con ordinanza del 21.12.2023 erano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e ammessi i mezzi istruttori articolati dalle pari. All'udienza del 4.6.2025 la difesa del chiedeva pronunciarsi CP_1 sentenza parziale sullo status. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la pronuncia non definitiva. Con ordinanza del 1^ luglio 2025 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire l'estratto di matrimonio del Comune di Monopoli, luogo di celebrazione del matrimonio;
quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sullo status senza assegnazione di termini , stante l'espressa rinuncia delle parti.
***** La domanda di separazione proposta da e è Parte_1 Controparte_1
2 fondata e meritevole, dunque, di accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta dalle circostanze indicate dalle parti, dalle quali emerge la volontà di separarsi. Dalle stesse allegazioni delle parti in ordine all e ragioni della separazione si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili contrasti tra le parti. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. La causa deve proseguire come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza, per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva. La regolazione delle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9001/2023 R.G.A.C. pendente tra e , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe meglio generalizzati, sposatisi in Monopoli il
[...]
3.8.1994 (Registro atti matrimonio Comune di Monopoli – anno 1994, parte 2, serie A, atto n.156);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. provvede con separata ordinanza per il prosieguo della causa.
4. spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025.
IL GIU DIC E ESTENS ORE
DO TT.SSA TIZ IANA DI GIO IA
IL PR ES IDENTE
D OT T. US DIS ABATO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO Presidente Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 9001, avente per oggetto 'separazione personale dei coniugi' pendente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Rosa Mele, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Piergiuseppe Liberti e Rosangela Liberti , giusta procura in atti;
- resistente -
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari;
/// Con ordinanza del 16.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status. FATT O E DI RITT O Con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositato in data 23.7.2023, premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in Monopoli il 3.8.1994 con (Registro atti matrimonio Comune di Monopoli Controparte_1
– anno 1994, parte 2, serie A, atto n.156);
- dalla loro unione nascevano le figlie (n. il 21.7.1995) e Per_1 Per_2
(n. il 16.2.2001), entrambe studentesse universitarie;
- i coniugi avevano fissato la propria residenza in un immobile sito in Bari, al v.le Kennedy n. 91, di proprietà esclusiva del CP_1
- ella aveva prestato attività di lavoro per trent'anni, dall'ottobre 1991 all'agosto del 2001, alle dipendenze del marito, nell'agenzia immobiliare di cui questi era amministratore e socio unico;
- il marito aveva da sempre mantenuto un atteggiamento autoritario, assumendo su di sé tutte le decisioni relative ai componenti del
1 nucleo familiare e controllando le uscite e le spese del coniuge;
- ella era priva di redditi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al l'assegnazione in suo favore della casa CP_1 coniugale, ponendo a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma mensile di €2.000,00 (€1.000,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione istat e al 70% delle spese straordinarie e, a titolo di assegno muliebre, la somma mensile di
€5.000,00, oltre adeguamento istat;
chiedeva, inoltre, di riconoscere in suo favore una quota della porzione immobiliare del (in misura non CP_1 inferiore al 50%) e di condannare la controparte al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti da essa i stante. Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pm per la sua partecipazione in giudizio , con memoria del 15.11.2023 si costituiva l quale, preliminarmente, evidenziava che Controparte_1 la rottura del vincolo coniugale era dovuto alla ricorrente, la quale aveva assunto da sempre un comportamento di prevaricazione nei suoi confronti . Contestava la ricostruzione delle circostanze in fatto operata dalla controparte e chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione rigettando l'avversa domanda di addebito e accogliendo la propria richiesta di addebito della separazione alla con condanna di quest'ultima al Pt_1 risarcimento dei danni, di rigettare l'avversa richiesta di assegno muliebre e, in subordine, di fissarlo nella misura di €1.000,00 mensili, di stabilire il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di
€1.000,00 mensili (pari a €500,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnare la casa coniugale alla dichiarando Pt_1 inammissibili (o nel merito infondate) le ulteriori richieste . All'udienza di comparizione del 12.12.2024, esperito il tentativo di conciliazione e ascoltate le parti, il Giudice delegato si riservava di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 22 cpc. Con ordinanza del 21.12.2023 erano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e ammessi i mezzi istruttori articolati dalle pari. All'udienza del 4.6.2025 la difesa del chiedeva pronunciarsi CP_1 sentenza parziale sullo status. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la pronuncia non definitiva. Con ordinanza del 1^ luglio 2025 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire l'estratto di matrimonio del Comune di Monopoli, luogo di celebrazione del matrimonio;
quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025 la causa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sullo status senza assegnazione di termini , stante l'espressa rinuncia delle parti.
***** La domanda di separazione proposta da e è Parte_1 Controparte_1
2 fondata e meritevole, dunque, di accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile risulta dalle circostanze indicate dalle parti, dalle quali emerge la volontà di separarsi. Dalle stesse allegazioni delle parti in ordine all e ragioni della separazione si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili contrasti tra le parti. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. La causa deve proseguire come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza, per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva. La regolazione delle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9001/2023 R.G.A.C. pendente tra e , con l'intervento del P.M., Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
come in epigrafe meglio generalizzati, sposatisi in Monopoli il
[...]
3.8.1994 (Registro atti matrimonio Comune di Monopoli – anno 1994, parte 2, serie A, atto n.156);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. provvede con separata ordinanza per il prosieguo della causa.
4. spese al definitivo. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4 novembre 2025.
IL GIU DIC E ESTENS ORE
DO TT.SSA TIZ IANA DI GIO IA
IL PR ES IDENTE
D OT T. US DIS ABATO
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