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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2802 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MOSCATTINI GIAN CARLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CAMPOLIETI ROSARIA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate dalle parti in data 17/10/2025 e 16/10/2025;
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 5 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Corlo, nel Comune di
IG (MO) in data 05/06/1983 e dalla loro unione sono è nato a [...]
(MO) in data 08/08/1986, il figlio , maggiorenne ancora convivente Per_1 presso l'abitazione familiare ma da lungo tempo economicamente autosufficiente.
2. In data 11/06/2025 il ricorrente, , ha proposto ricorso Parte_1 cumulativo per la separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc, chiedendo, quanto alla separazione, l'accoglimento delle seguenti condizioni: autorizzazione dei coniugi a vivere separati e assegnazione di un termine alla signora per lasciare la casa CP_1 coniugale;
dichiarazione della reciproca autosufficienza economica e, di conseguenza, la mancata spettanza di un contributo al mantenimento/ assegno divorzile. Quanto al divorzio, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la resistente, , Controparte_1 aderendo al ricorso cumulativo per la separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo tuttavia una differente regolamentazione.
In particolare, la resistente quanto alle condizioni di separazione, ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, l'autorizzazione della stessa a continuare a vivere nella casa coniugale fino alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, infine, la previsione di un contributo al mantenimento a carico del sig. con decorrenza dal momento in cui la sig.ra ascerà la casa Pt_1 CP_1 coniugale, anche a titolo risarcitorio per il mantenimento del figlio;
4. Successivamente al deposito del ricorso introduttivo ed alla costituzione del resistente, le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni congiunte al fine di regolamentare tutti gli aspetti relativi alla separazione ed alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“
1. I coniugi vivranno separati come di fatto vivono da oltre 20 anni;
2. La sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro e non oltre il CP_1 giorno 07.10.2025 asportando con sé i propri effetti personali e precisamente:
pagina 2 di 5 - Effetti personali (vestiti cappotti scarpe), coperte e piumoni, tovaglie e asciugapiatti, 1 portabiti con ruote, 1 condizionatore portatile tipo pinguino, 1 letto pieghevole con materasso, 2 materassi, 1 mobiletto e carrello del bagno, 1 carrello cucina;
piatti, bicchieri, stoviglie (pentole) porcellane;
accessori soprammobili, libri, contenitori, macchina da cucire, impastatrice, macchina per pasta e tagliere, rumba aspirapolvere, termosifone portatile, televisore della camera, ferro da stiro con caldaia, asse da stiro, albero di natale e accessori natale, 1 sedia grigia, sedie da giardino bianche, water e lavandino per disabili, n.8 quadri;
1 cyclette, 1 tavolino chiudibile con 2 sedie da campeggio e 2 valige;
- un carrellino portaricamo regalatole dal padre del sig. Pt_1
- la gatta e tutti i suoi accessori.
La sig.ra lascerà, invece, nell'abitazione il materasso del letto del figlio, CP_1 piumone, coperte, lenzuola asciugamani, servizio piatti e bicchieri, alcuni tegami, tazze asciugapiatti e tovaglie (tutti acquistati da lei), oltre al condizionatore, piano cottura, forno, caldaia a condensazione e rubinetti cucina e bagno. Poiché
l'impianto di condizionamento e il forno sono stati acquistati di recente dalla sig.ra
il sig. i impegna a corrispondere il 50% delle spese sostenute dalla CP_1 Pt_1 moglie (anche in considerazione che la sig.ra sta godendo della detrazione CP_1 fiscale su quelle spese), pari ad € 1.645,00 che verranno versati a mezzo assegno circolare allorquando la sig.ra lascerà l'abitazione familiare. CP_1
B) DICHIARARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 473 BIS/49 CPC,
DECORSI I TERMINI DI LEGGE, LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI SEPARAZIONE SOPRA
ESTESE CHE VENGONO TUTTE CONFERMATE, CON CONSEGUENTE
COMUNICAZIONE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMPETENTE
AFFINCHÈ PROVVEDA ALLA RELATIVA ANNOTAZIONE IN CALCE
ALL'ATTO DI MATRIMONIO TRASCRITTO AL N.45, PARTE 2, S.A, ANNO 2012,
OLTRE A QUANTO QUI PREVISTO:
3. All'uscita della sig.ra dalla casa coniugale, il sig. consegnerà, CP_1 Pt_1 altresì, a titolo fiduciario nelle mani dell'Avv. Campolieti un assegno circolare di
pagina 3 di 5 € 5.000,00 che dovrà essere consegnato alla sig.ra solo al passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di divorzio, somma da valersi a titolo di UNA TANTUM divorzile a favore della stessa.
4. Ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.
5. Le parti dichiarano espressamente di prestare acquiescenza totale alla sentenza di separazione personale ed a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio che il Tribunale di Modena emetterà nel presente procedimento, e comunque si impegnano ad effettuare gli adempimenti richiesti”
5. All'udienza del 15/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il predetto accordo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così come riportate. Il
Giudice, quindi, disponeva la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale.
6. Infine, in data 16/10/2025 e 17/10/2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte debitamente sottoscritte.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Quanto, infine, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di MODENA, in composizione collegiale, non pagina 4 di 5 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
SOLIERA (MO) il 30/05/1954) e nata a [...] Controparte_1
(MO) il 05/05/1957) che hanno contratto matrimonio in data 05/06/1983 a Corlo, nel Comune di IG (MO), come risulta dall'atto n. 29, parte II, serie A, anno
1983 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FORMIGINE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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