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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1716/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9751 emessa in data 2.10.2017
e vertente
TRA
e concordato preventivo (c. f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, via F. Crispi, 62, c/o Avv. Paolo
Andrea Monticelli, rappresentata e difesa dall'avv. LORETI GIORGIA
(c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(n. 50/2021), (P.IVA Controparte_1
), in persona del Curatore, Avv. Luca Parrella, con sede in P.IVA_2
Napoli, alla Via dei Bonifaci n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv.
Astolfo DI AMATO (C.F. , PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Napoli, alla Via Domenico Morelli n. 24, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione appellata
nonché
(c.f. ), quale erede di Controparte_2 C.F._3
, elettivamente domiciliata in Napoli, via G. ON
Carducci, 19, presso lo studio dell'avv. Massimo Ambroselli
(c.f. ), p.e.c. C.F._4
, che la rappresenta e Email_2
difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
(c.f. ), quale Controparte_3 CodiceFiscale_5
erede di , elettivamente domiciliato in Pescara al C.so ON
Vittorio Emanuele II n. 406 presso lo studio professionale dell'Avv.
Gianluca Giordano ( ) e presso il suo seguente CodiceFiscale_6
domicilio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata per procura alle liti in atti Email_3
appellati
Controparte_4
appellata contumace
2 Conclusioni per l'appellante: accogliere, nei limiti delle condizioni di
ammissibilità delle domande giudiziali non sottoposte alla riserva degli artt. 98 ss
l.f. le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dichiarare nulla
ovvero annullare e/o comunque riformare la sentenza n. 9751/17 e, per l'effetto,
in accoglimento dei motivi d'impugnazione nonché delle ragioni di merito
dell'atto di citazione:
1) accertare e dichiarare che, per la ragioni sopra esposte, l'importo di €
3.000.000,00 riconosciuto dall' con l'Atto Transattivo del 23.6.2014, CP_5
sottoscritto dalla in qualità di mandataria dell'Associazione Parte_2
Temporanea di imprese costituita dalla , la Controparte_6 [...]
( cui è subentrata Controparte_7
e concordato preventivo) e dalla Parte_1 [...]
, doveva essere corrisposto, nella misura Controparte_8
del 50% ciascuna, alle società ed alla Controparte_6 Parte_1
e Concordato Preventivo;
2) accertato e dichiarato che la
[...] [...]
ha ricevuto dall' in esecuzione dell'atto Transattivo del Controparte_6 CP_5
23.6.2014, la somma di € 1.672.000.000,00 oltre iva e che l' Controparte_8
ha ricevuto dall' al medesimo titolo, la somma di €
[...] CP_5
53.000,00 oltre Iva, condannare la e l' Controparte_6 Controparte_8
a corrispondere alla e Concordato
[...] Parte_1
preventivo rispettivamente la somma di € 172.000,00 (oltre Iva) e la somma di €
53.000,00 (oltre Iva) ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3 In via istruttoria si reitera la richiesta di accoglimento della CTU
Conclusioni per il Controparte_9
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348-
bis cod. proc. civ.;
- in subordine, dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello o il difetto di
legittimazione passiva del;
Controparte_1
- in ulteriore subordine, dichiarare, comunque, l'improcedibilità delle domande ex
art. 52 l.f.;
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto da in Parte_1 Parte_1
concordato preventivo, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni per : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra
illustrate:
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in
diritto, con espressa condanna dell'appellante all'integrale refusione delle spese di
lite, da distrarsi in favore del procuratore, nominato antistatario ex art. 93 c.p.c.,
giusta procura allegata alla presente comparsa di costituzione
Conclusioni per : In Via Principale: Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese svolte:
-nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in
diritto e, in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello
proposto, in accoglimento dell'eccezione avanzata dall'Ing. Controparte_3
ex art. 754 c.c., disporsi la condanna di questi ultimo solo "pro quota"
[...]
4 in quanto coobbligato con riferimento all'eredità del defunto Geom. ON
;
[...]
-con espressa condanna dell'appellante all'integrale refusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L' affidò i lavori di realizzazione del 1° lotto della variante CP_5
esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Città S. Angelo della S.S.
n. 16 Adriatica, per l'importo di € 20.397.686,70, all' costituita dalla CP_10
capogruppo, (d'ora in avanti, anche solo Controparte_6 CP_6
, dalla
[...] Controparte_7
(d'ora in avanti, anche solo , ora in liquidazione e
[...] Pt_1
concordato preventivo) e dall'impresa (ATI Controparte_8
partecipata, rispettivamente, nella misura del 42,5 % per le prime due e del 15 % per la terza).
Per la fase esecutiva dei lavori, le sole e costituirono, CP_6 Pt_1
tra loro, la soc. consortile a r.l. Montesilvano.
§ 1.1. Nel corso dell'appalto, l'ATI iscrisse in contabilità numerose riserve.
Le prime 8, poi ridotte a 6, iscritte sino a tutto il , con cui CP_11
veniva chiesto il ristoro di maggiori oneri per € 12.453.830,00, formarono oggetto di un procedimento di accordo bonario in virtù del quale l' CP_5
riconobbe all' 'importo di € 3.939.291,59.
Nell'ulteriore corso dei lavori, poi, l'ATI iscrisse ulteriori riserve, dalla n.
10 alla n. 15, riepilogate anche nello stato finale dei lavori, per complessivi € 13.243.245,20. Con riferimento a tali ulteriori riserve, però,
il procedimento di accordo bonario non sortì esito, per cui venne introdotto un giudizio arbitrale conclusosi, in data 23.06.2014, con la
5 sottoscrizione di un atto transattivo che prevedeva il pagamento, a tacitazione, della somma di € 3.000.000,00.
§ 2. La , premesso quanto sopra, dopo aver precisato che le somme Pt_1
incassate in seguito al primo accordo transattivo erano state divise tra le sole società costituenti la in quanto riferite a maggiori Parte_3
oneri solo da queste sostenute;
e dopo aver evidenziato che, al contrario,
la somma di € 3.000.000,00 versata dall' per effetto dell'accordo CP_5
transattivo era stata distribuita per € 1.672.000,00 alla per € CP_6
1.275.000,00 ad essa e per € 53.000,00 all'impresa , pur Pt_1 Per_1
riguardando maggiori oneri sostenuti solo dalla consortile Montesilvano;
citò innanzi al tribunale di Napoli la e l'impresa Controparte_6
per sentir accertare il proprio diritto a ricevere Controparte_8
il 50 % della somma versata dall' per la transazione del 23.06.2014 e, CP_5
per l'effetto, per sentir condannare le convenute a corrisponderle,
rispettivamente, la somma di € 172.000,00 ed € 53.000,00, il tutto oltre
IVA.
§ 3. Le convenute, costituitesi, contestarono l'avversa pretesa.
§ 3.1. In particolare, la contestò che l'accordo Controparte_6
transattivo fosse riferibile a lavori eseguiti solo dalla Parte_3
dal momento che il procedimento arbitrale era stato attivato dall' (e nell'interesse dell') ATI;
sostenne che vi erano rapporti documentabili tra la e l'impresa (che nelle more aveva ceduto parte dei propri Pt_3 Per_1
crediti ad essa mandataria), e che, in ogni caso, l'accordo transattivo non era riferibile a singole voci delle riserve, valendo a definire
6 complessivamente tutti i rapporti intercorsi tra la stazione appaltante e l'
§ 3.2. L'impresa , a propria volta, negò che le riserve fossero Per_1
riferibili ad attività svolte soltanto dalla e contestò, in Parte_3
diritto, la ricostruzione operata dall'attrice, anche per la mancanza di un credito diretto della società consortile nei confronti della committente,
stante il rilievo solo interno all'ATI della costituzione della soc. consortile.
§ 4. Prodotta documentazione, e disattese ulteriori istanze istruttorie, il tribunale di Napoli, con sentenza n. 9751/2017 del 2 ottobre 2017 ha respinto la domanda, condannando la e concordato Parte_4
preventivo al pagamento in favore di e Controparte_6
dell' delle spese di lite. Controparte_8
§ 4.1. In estrema sintesi, secondo il primo giudice la transazione del
23.06.2014, in virtù della quale l' aveva versato all'ATI € 3.000.000,00, CP_5
aveva un oggetto più ampio delle sole riserve da 10 a 15 rivendicate dall'attrice, riferendosi ad ogni e qualsiasi pretesa nata o eventualmente nascente dall'esecuzione del contratto di appalto tra l' e l'ATI di cui CP_5
la soc. era mandataria. CP_6
§ 4.2. In ogni caso, poiché le riserve avevano ad oggetto, tra l'altro,
maggiori oneri da andamento anomalo delle lavorazioni e da aumento del costo delle materie prime, secondo il giudicante sarebbe spettato all'attrice, viste le contestazioni sollevate dalle convenute al riguardo,
dimostrare che tali oneri non avessero riguardato anche l' CP
, risultando al riguardo insufficiente la relazione del tecnico di
[...]
parte, invocata dalla , predisposta fuori dal contraddittorio tra le Pt_1
7 parti. Quanto invece alla CTU richiesta dall'attrice, secondo il tribunale non vi si poteva far ricorso, stante l'impossibilità di disporre una consulenza su fatti la cui prova non sia stata preventivamente acquisita con gli ordinari mezzi probatori.
§ 5. Per la riforma della decisione del tribunale di Napoli ha proposto appello la e concordato preventivo. Parte_4
§ 5.1. Nel corso del giudizio di appello, a seguito della morte di ON
, il giudizio è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi,
[...]
e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quest'ultima rimasta contumace;
a seguito del fallimento della
[...]
poi, il giudizio è stato ulteriormente riassunto nei Controparte_6
confronti della curatela del fallimento, ritualmente costituitasi.
§ 5.2. All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata assegnata in decisione, con termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 6. Con un primo motivo, l'appellante censura la decisione del primo grado per aver fatto cattiva applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ed omesso la valutazione di una circostanza decisiva. Secondo la , Pt_1
infatti, il primo giudice si sarebbe arrestato ad una lettura soltanto letterale dell'atto transattivo, così riferendolo, secondo le formule adoperate, non soltanto alle riserve formulate, ma a qualsiasi pretesa riferibile all'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra l' e CP_5
l' Tale interpretazione, a suo dire, era però contraddetta alla luce di una serie di elementi, testuali ed extratestuali, di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale.
8 § 6.1. Innanzitutto, secondo l'appellante la portata di quella transazione doveva essere interpretata tenendo conto del fatto che era stata stipulata allorché le opere erano ormai ultimate e collaudate, con la conseguenza che le riserve da 10 a 15 costituivano l'unica ed ultima ragione di credito in contestazione nei confronti dell' Del resto – sempre secondo la CP_5
– l'atto di promovimento dell'arbitrato aveva tratto origine proprio Pt_1
dalla necessità di definire il contenzioso sulle riserve, e la transazione aveva determinato l'abbandono del giudizio arbitrale, definendo indubitabilmente le questioni con quel giudizio sollevate.
§ 6.2. A conferma del proprio assunto, l'appellante ha invocato anche ulteriore documentazione – di cui ha sostenuto di essere entrata in possesso solo il 17.01.2018, e dunque dopo la conclusione del primo grado di giudizio – costituita da una richiesta del 13.7.2017 della CP_6
all' di pagamento di una serie di fatture relative alla rata di
[...] CP_5
saldo lavori, e per interessi maturati sul ritardo. Tale documentazione varrebbe, nell'ottica dell'appellante, a dimostrare che la più volte citata transazione non aveva definito in modo tombale ogni richiesta inerente all'appalto, residuando fatture emesse anteriormente a quell'atto transattivo.
§ 6.3. Una volta accertato che l'atto transattivo riguardava, dunque, solo le riserve dalla 10 alla 15, secondo l'appellante dovrebbe altresì ritenersi che i compensi riconosciuti andavano ripartiti tra essa e Pt_1 [...]
in quanto partecipanti alla che aveva CP_6 Parte_3
sostenuto i maggiori oneri e costi per le lavorazioni di cui alle riserve,
addebitandoli poi alle imprese partecipanti nella misura del 50 %
9 ciascuna, come poteva evincersi dalla relazione dell'ing. Per_2
componente della commissione ex art. 240 d. lgs. 163/2006, che aveva formulato la proposta di accordo bonario per la definizione delle riserve stesse per conto dell'ATI.
§ 7. Con un secondo motivo, poi, la lamenta l'errata valutazione, da Pt_1
parte del primo giudice, delle prove acquisite nel giudizio di primo grado e l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Secondo l'appellante, infatti,
contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale circa l'omessa dimostrazione della non riferibilità all'impresa dei maggiori Per_1
oneri e costi di cui alle riserve, la già citata relazione dell'ing. Per_2
forniva la prova dei propri assunti, in quanto basata su documentazione proveniente solo dalla società consortile e non dalle associate;
e ciò
valeva, a suo dire, a contraddire anche quanto sostenuto dal tribunale circa l'inammissibilità di una consulenza tecnica in mancanza di un adeguato supporto probatorio. In ogni caso, la decisione del primo giudice sul punto, sempre secondo l'appellante, sarebbe errata anche in diritto, perché sarebbe stato onere delle convenute dimostrare la riferibilità alla impresa delle lavorazioni di cui alle riserve, Per_1
mentre le deduzioni al riguardo delle convenute erano tardive, al pari dei documenti prodotti.
§ 8. L'appello è infondato, anche se la motivazione del primo giudice va integrata e parzialmente modificata.
§ 8.1. Il primo giudice ha incentrato la motivazione della sua decisione sulla circostanza che l'atto transattivo in virtù del quale l' ha CP_5
corrisposto all'ATI € 3.000.000,00 era finalizzato, testualmente, alla
10 definizione a totale saldo, tacitazione e stralcio, completi e definitivi, di
qualunque richiesta relativa all'appalto dei lavori … e comunque di qualsiasi
pretesa oggetto del giudizio arbitrale. Da ciò la considerazione secondo cui quell'accordo avrebbe avuto una portata più ampia della mera definizione della controversia rimessa agli arbitri, con ciò superando le pretese della che, invece, nascono tutte dall'assunto dell'estraneità Pt_1
dell'impresa ai maggiori lavori ed oneri di cui alle riserve dalla Per_1
10 alla 15.
§ 8.2. Ora, ad avviso del Collegio, quest'affermazione è, oggettivamente,
opinabile, visto proprio il tenore letterale dell'accordo transattivo che, nel definire completamente qualsiasi pretesa nascente dall'appalto, pone comunque fine al giudizio arbitrale originato dalla controversia circa la spettanza di quanto reclamato con le riserve.
§ 9. E, tuttavia, non appaiono decisivi in senso contrario neanche gli argomenti extratestuali espressamente invocati, ai sensi dell'art. 1362 c.c.,
dalla . Pt_1
§ 9.1. Non è decisiva, innanzitutto, la circostanza che la transazione sia intervenuta allorché le opere contrattuali erano state ultimate e collaudate, residuando un contenzioso unicamente sulle riserve: la transazione ha, infatti, inteso coprire non solo il contenzioso in atto
(quello appunto relativo alle riserve), ma anche prevenire quelli futuri ed eventuali, mediante il riconoscimento di un somma a totale saldo,
tacitazione e stralcio, completi e definitivi, di qualunque richiesta relativa
all'appalto dei lavori di cui al punto 1 (vale a dire: il contratto di appalto in data 4 maggio 2000, rep. 846 e relativo Capitolato, con cui l'ANAS
11 affidava all'ATI l'appalto dei lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Città S. Angelo – 1° Lotto, per il prezzo di € 20.397.686,70).
§ 9.2. E non è decisivo neppure l'argomento che l'appellante intenderebbe trarre dalla produzione in questo grado di ulteriore documentazione costituita da una richiesta del 13.7.2017 (dunque, ben successiva alla transazione) rivolta all' dalla di pagamento di CP_5 Controparte_6
una serie di fatture emesse per rate di saldo lavori e per interessi maturati sul ritardo. A parte l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione documentale in oggetto, il fatto che la sollecitasse CP_6
il pagamento di rate di saldo già scadute non vale a negare che la precedente transazione sia stata “tombale” su tutto l'appalto, perché si tratta, per l'appunto, di solleciti di pagamenti dovuti e non più in discussione che non dimostrano l'esistenza di residue controversie (e,
tanto meno, secondo l'assunto dell'appellante, la riferibilità della transazione solo alle riserve).
§ 10. Ciò che, invece, ad avviso del Collegio va adeguatamente evidenziato, è un altro aspetto della vicenda, in grado di fornire il giusto inquadramento sia alle riserve, sia alla transazione da esse originata (che rende anche superfluo l'esame di alcune eccezioni di carattere processuale sollevate dalle parti appellate).
§ 10.1. Come si è visto, l'appalto venne aggiudicato dall'ATI composta
A , e dalle mandanti Controparte_6 Controparte_6 CP_7
e impresa , per le quote rispettivamente
[...] Controparte_8
del 42,5 %, le prime due, e del 15 % la terza. Si è anche evidenziato che
12 solo le prime due società diedero luogo, per la fase esecutiva dei lavori,
alla . Parte_5
§ 10.2. Ora, come del resto sottolineato dalla convenuta sin dal Per_1
primo grado di giudizio, nell'ambito dell'ATI la realizzazione di un consorzio o di una soc. consortile, ha l'unica finalità di coordinare l'attività delle imprese consorziate, senza tuttavia alcuna rilevanza esterna nei confronti della stazione appaltante;
dunque, il (o la CP_12
soc. consortile) ha, come si usa dire, una rilevanza solo interna, e “si
configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come
struttura operativa al servizio delle imprese riunite” (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2173 del 22/01/2024); conseguentemente, “la società
consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista
alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 28220 del 26/11/2008).
§ 10.3. Ma allora, ad avviso del Collegio, se la fu un Parte_5
mero strumento esecutivo del contratto di appalto, struttura operativa delle imprese consorziate, senza acquistare diritti nei confronti dell' CP_5
anche a voler ritenere che le riserve dalla 10 alla 15 si riferiscano tutte e solo a maggiori opere eseguite dalla stessa, ciò non significa affatto che i compensi per quelle riserve (e quanto poi riconosciuto per effetto della transazione, ove la stessa sia ascrivibile solo a quelle riserve) debba essere ripartito soltanto tra le imprese consorziate. Proprio la mancanza di rilevanza esterna del fa sì che nei confronti della stazione CP_12
appaltante i lavori si considerino eseguiti dall'ATI, a cui compete ripartire i ricavi in ragione – e solo in ragione – della partecipazione delle varie
13 imprese all'associazione. Del resto, la costituzione di un'ATI, in cui la partecipazione all'attività avviene per quote percentuali e non in base alla tipologia di lavorazioni, serve – tra l'altro – proprio ad evitare successive contestazioni per il riparto interno dei lavori ed a precostituire le quote di partecipazione agli oneri ed agli utili.
§ 10.4. Dunque, non ha senso interrogarsi né sulla ascrivibilità delle riserve solo all'attività svolta dalle consorziate, né sulla riferibilità della transazione soltanto alle riserve o meno.
Quel che appare decisivo è che l'intero appalto venne assegnato ad un'ATI, e che questa, e non certo la soc. consortile, iscrisse le riserve nella contabilità di cantiere, ne rivendicò il pagamento, avviò poi la procedura di bonario componimento e, a causa dell'esito negativo di quest'ultima,
promosse un giudizio arbitrale, concludendo, infine, la transazione che pose fine al giudizio arbitrale e ad ogni residuo possibile contrasto nascente dall'appalto
§ 11. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenendo conto del valore della controversia (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) ed applicando i valori medi per ciascuna fase.
§ 12. Per effetto del rigetto dell'appello occorre dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore
14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_6
e concordato preventivo avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9751 emessa in data 2.10.2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna la e concordato preventivo al Parte_6
pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, in complessivi € 16.464,55, di cui € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55 per rimborso spese generali nella misura del 15%,
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, relativamente all'appellata , all'avv. Massimo Ambroselli che ha Controparte_2
dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello il 19.02.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1716/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9751 emessa in data 2.10.2017
e vertente
TRA
e concordato preventivo (c. f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, via F. Crispi, 62, c/o Avv. Paolo
Andrea Monticelli, rappresentata e difesa dall'avv. LORETI GIORGIA
(c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(n. 50/2021), (P.IVA Controparte_1
), in persona del Curatore, Avv. Luca Parrella, con sede in P.IVA_2
Napoli, alla Via dei Bonifaci n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv.
Astolfo DI AMATO (C.F. , PEC C.F._2
) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Napoli, alla Via Domenico Morelli n. 24, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione appellata
nonché
(c.f. ), quale erede di Controparte_2 C.F._3
, elettivamente domiciliata in Napoli, via G. ON
Carducci, 19, presso lo studio dell'avv. Massimo Ambroselli
(c.f. ), p.e.c. C.F._4
, che la rappresenta e Email_2
difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
(c.f. ), quale Controparte_3 CodiceFiscale_5
erede di , elettivamente domiciliato in Pescara al C.so ON
Vittorio Emanuele II n. 406 presso lo studio professionale dell'Avv.
Gianluca Giordano ( ) e presso il suo seguente CodiceFiscale_6
domicilio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata per procura alle liti in atti Email_3
appellati
Controparte_4
appellata contumace
2 Conclusioni per l'appellante: accogliere, nei limiti delle condizioni di
ammissibilità delle domande giudiziali non sottoposte alla riserva degli artt. 98 ss
l.f. le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, dichiarare nulla
ovvero annullare e/o comunque riformare la sentenza n. 9751/17 e, per l'effetto,
in accoglimento dei motivi d'impugnazione nonché delle ragioni di merito
dell'atto di citazione:
1) accertare e dichiarare che, per la ragioni sopra esposte, l'importo di €
3.000.000,00 riconosciuto dall' con l'Atto Transattivo del 23.6.2014, CP_5
sottoscritto dalla in qualità di mandataria dell'Associazione Parte_2
Temporanea di imprese costituita dalla , la Controparte_6 [...]
( cui è subentrata Controparte_7
e concordato preventivo) e dalla Parte_1 [...]
, doveva essere corrisposto, nella misura Controparte_8
del 50% ciascuna, alle società ed alla Controparte_6 Parte_1
e Concordato Preventivo;
2) accertato e dichiarato che la
[...] [...]
ha ricevuto dall' in esecuzione dell'atto Transattivo del Controparte_6 CP_5
23.6.2014, la somma di € 1.672.000.000,00 oltre iva e che l' Controparte_8
ha ricevuto dall' al medesimo titolo, la somma di €
[...] CP_5
53.000,00 oltre Iva, condannare la e l' Controparte_6 Controparte_8
a corrispondere alla e Concordato
[...] Parte_1
preventivo rispettivamente la somma di € 172.000,00 (oltre Iva) e la somma di €
53.000,00 (oltre Iva) ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3 In via istruttoria si reitera la richiesta di accoglimento della CTU
Conclusioni per il Controparte_9
in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348-
bis cod. proc. civ.;
- in subordine, dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello o il difetto di
legittimazione passiva del;
Controparte_1
- in ulteriore subordine, dichiarare, comunque, l'improcedibilità delle domande ex
art. 52 l.f.;
- in ogni caso, rigettare l'appello proposto da in Parte_1 Parte_1
concordato preventivo, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni per : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra
illustrate:
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in
diritto, con espressa condanna dell'appellante all'integrale refusione delle spese di
lite, da distrarsi in favore del procuratore, nominato antistatario ex art. 93 c.p.c.,
giusta procura allegata alla presente comparsa di costituzione
Conclusioni per : In Via Principale: Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese svolte:
-nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in
diritto e, in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello
proposto, in accoglimento dell'eccezione avanzata dall'Ing. Controparte_3
ex art. 754 c.c., disporsi la condanna di questi ultimo solo "pro quota"
[...]
4 in quanto coobbligato con riferimento all'eredità del defunto Geom. ON
;
[...]
-con espressa condanna dell'appellante all'integrale refusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. L' affidò i lavori di realizzazione del 1° lotto della variante CP_5
esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Città S. Angelo della S.S.
n. 16 Adriatica, per l'importo di € 20.397.686,70, all' costituita dalla CP_10
capogruppo, (d'ora in avanti, anche solo Controparte_6 CP_6
, dalla
[...] Controparte_7
(d'ora in avanti, anche solo , ora in liquidazione e
[...] Pt_1
concordato preventivo) e dall'impresa (ATI Controparte_8
partecipata, rispettivamente, nella misura del 42,5 % per le prime due e del 15 % per la terza).
Per la fase esecutiva dei lavori, le sole e costituirono, CP_6 Pt_1
tra loro, la soc. consortile a r.l. Montesilvano.
§ 1.1. Nel corso dell'appalto, l'ATI iscrisse in contabilità numerose riserve.
Le prime 8, poi ridotte a 6, iscritte sino a tutto il , con cui CP_11
veniva chiesto il ristoro di maggiori oneri per € 12.453.830,00, formarono oggetto di un procedimento di accordo bonario in virtù del quale l' CP_5
riconobbe all' 'importo di € 3.939.291,59.
Nell'ulteriore corso dei lavori, poi, l'ATI iscrisse ulteriori riserve, dalla n.
10 alla n. 15, riepilogate anche nello stato finale dei lavori, per complessivi € 13.243.245,20. Con riferimento a tali ulteriori riserve, però,
il procedimento di accordo bonario non sortì esito, per cui venne introdotto un giudizio arbitrale conclusosi, in data 23.06.2014, con la
5 sottoscrizione di un atto transattivo che prevedeva il pagamento, a tacitazione, della somma di € 3.000.000,00.
§ 2. La , premesso quanto sopra, dopo aver precisato che le somme Pt_1
incassate in seguito al primo accordo transattivo erano state divise tra le sole società costituenti la in quanto riferite a maggiori Parte_3
oneri solo da queste sostenute;
e dopo aver evidenziato che, al contrario,
la somma di € 3.000.000,00 versata dall' per effetto dell'accordo CP_5
transattivo era stata distribuita per € 1.672.000,00 alla per € CP_6
1.275.000,00 ad essa e per € 53.000,00 all'impresa , pur Pt_1 Per_1
riguardando maggiori oneri sostenuti solo dalla consortile Montesilvano;
citò innanzi al tribunale di Napoli la e l'impresa Controparte_6
per sentir accertare il proprio diritto a ricevere Controparte_8
il 50 % della somma versata dall' per la transazione del 23.06.2014 e, CP_5
per l'effetto, per sentir condannare le convenute a corrisponderle,
rispettivamente, la somma di € 172.000,00 ed € 53.000,00, il tutto oltre
IVA.
§ 3. Le convenute, costituitesi, contestarono l'avversa pretesa.
§ 3.1. In particolare, la contestò che l'accordo Controparte_6
transattivo fosse riferibile a lavori eseguiti solo dalla Parte_3
dal momento che il procedimento arbitrale era stato attivato dall' (e nell'interesse dell') ATI;
sostenne che vi erano rapporti documentabili tra la e l'impresa (che nelle more aveva ceduto parte dei propri Pt_3 Per_1
crediti ad essa mandataria), e che, in ogni caso, l'accordo transattivo non era riferibile a singole voci delle riserve, valendo a definire
6 complessivamente tutti i rapporti intercorsi tra la stazione appaltante e l'
§ 3.2. L'impresa , a propria volta, negò che le riserve fossero Per_1
riferibili ad attività svolte soltanto dalla e contestò, in Parte_3
diritto, la ricostruzione operata dall'attrice, anche per la mancanza di un credito diretto della società consortile nei confronti della committente,
stante il rilievo solo interno all'ATI della costituzione della soc. consortile.
§ 4. Prodotta documentazione, e disattese ulteriori istanze istruttorie, il tribunale di Napoli, con sentenza n. 9751/2017 del 2 ottobre 2017 ha respinto la domanda, condannando la e concordato Parte_4
preventivo al pagamento in favore di e Controparte_6
dell' delle spese di lite. Controparte_8
§ 4.1. In estrema sintesi, secondo il primo giudice la transazione del
23.06.2014, in virtù della quale l' aveva versato all'ATI € 3.000.000,00, CP_5
aveva un oggetto più ampio delle sole riserve da 10 a 15 rivendicate dall'attrice, riferendosi ad ogni e qualsiasi pretesa nata o eventualmente nascente dall'esecuzione del contratto di appalto tra l' e l'ATI di cui CP_5
la soc. era mandataria. CP_6
§ 4.2. In ogni caso, poiché le riserve avevano ad oggetto, tra l'altro,
maggiori oneri da andamento anomalo delle lavorazioni e da aumento del costo delle materie prime, secondo il giudicante sarebbe spettato all'attrice, viste le contestazioni sollevate dalle convenute al riguardo,
dimostrare che tali oneri non avessero riguardato anche l' CP
, risultando al riguardo insufficiente la relazione del tecnico di
[...]
parte, invocata dalla , predisposta fuori dal contraddittorio tra le Pt_1
7 parti. Quanto invece alla CTU richiesta dall'attrice, secondo il tribunale non vi si poteva far ricorso, stante l'impossibilità di disporre una consulenza su fatti la cui prova non sia stata preventivamente acquisita con gli ordinari mezzi probatori.
§ 5. Per la riforma della decisione del tribunale di Napoli ha proposto appello la e concordato preventivo. Parte_4
§ 5.1. Nel corso del giudizio di appello, a seguito della morte di ON
, il giudizio è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi,
[...]
e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quest'ultima rimasta contumace;
a seguito del fallimento della
[...]
poi, il giudizio è stato ulteriormente riassunto nei Controparte_6
confronti della curatela del fallimento, ritualmente costituitasi.
§ 5.2. All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata assegnata in decisione, con termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 6. Con un primo motivo, l'appellante censura la decisione del primo grado per aver fatto cattiva applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ed omesso la valutazione di una circostanza decisiva. Secondo la , Pt_1
infatti, il primo giudice si sarebbe arrestato ad una lettura soltanto letterale dell'atto transattivo, così riferendolo, secondo le formule adoperate, non soltanto alle riserve formulate, ma a qualsiasi pretesa riferibile all'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra l' e CP_5
l' Tale interpretazione, a suo dire, era però contraddetta alla luce di una serie di elementi, testuali ed extratestuali, di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale.
8 § 6.1. Innanzitutto, secondo l'appellante la portata di quella transazione doveva essere interpretata tenendo conto del fatto che era stata stipulata allorché le opere erano ormai ultimate e collaudate, con la conseguenza che le riserve da 10 a 15 costituivano l'unica ed ultima ragione di credito in contestazione nei confronti dell' Del resto – sempre secondo la CP_5
– l'atto di promovimento dell'arbitrato aveva tratto origine proprio Pt_1
dalla necessità di definire il contenzioso sulle riserve, e la transazione aveva determinato l'abbandono del giudizio arbitrale, definendo indubitabilmente le questioni con quel giudizio sollevate.
§ 6.2. A conferma del proprio assunto, l'appellante ha invocato anche ulteriore documentazione – di cui ha sostenuto di essere entrata in possesso solo il 17.01.2018, e dunque dopo la conclusione del primo grado di giudizio – costituita da una richiesta del 13.7.2017 della CP_6
all' di pagamento di una serie di fatture relative alla rata di
[...] CP_5
saldo lavori, e per interessi maturati sul ritardo. Tale documentazione varrebbe, nell'ottica dell'appellante, a dimostrare che la più volte citata transazione non aveva definito in modo tombale ogni richiesta inerente all'appalto, residuando fatture emesse anteriormente a quell'atto transattivo.
§ 6.3. Una volta accertato che l'atto transattivo riguardava, dunque, solo le riserve dalla 10 alla 15, secondo l'appellante dovrebbe altresì ritenersi che i compensi riconosciuti andavano ripartiti tra essa e Pt_1 [...]
in quanto partecipanti alla che aveva CP_6 Parte_3
sostenuto i maggiori oneri e costi per le lavorazioni di cui alle riserve,
addebitandoli poi alle imprese partecipanti nella misura del 50 %
9 ciascuna, come poteva evincersi dalla relazione dell'ing. Per_2
componente della commissione ex art. 240 d. lgs. 163/2006, che aveva formulato la proposta di accordo bonario per la definizione delle riserve stesse per conto dell'ATI.
§ 7. Con un secondo motivo, poi, la lamenta l'errata valutazione, da Pt_1
parte del primo giudice, delle prove acquisite nel giudizio di primo grado e l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Secondo l'appellante, infatti,
contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale circa l'omessa dimostrazione della non riferibilità all'impresa dei maggiori Per_1
oneri e costi di cui alle riserve, la già citata relazione dell'ing. Per_2
forniva la prova dei propri assunti, in quanto basata su documentazione proveniente solo dalla società consortile e non dalle associate;
e ciò
valeva, a suo dire, a contraddire anche quanto sostenuto dal tribunale circa l'inammissibilità di una consulenza tecnica in mancanza di un adeguato supporto probatorio. In ogni caso, la decisione del primo giudice sul punto, sempre secondo l'appellante, sarebbe errata anche in diritto, perché sarebbe stato onere delle convenute dimostrare la riferibilità alla impresa delle lavorazioni di cui alle riserve, Per_1
mentre le deduzioni al riguardo delle convenute erano tardive, al pari dei documenti prodotti.
§ 8. L'appello è infondato, anche se la motivazione del primo giudice va integrata e parzialmente modificata.
§ 8.1. Il primo giudice ha incentrato la motivazione della sua decisione sulla circostanza che l'atto transattivo in virtù del quale l' ha CP_5
corrisposto all'ATI € 3.000.000,00 era finalizzato, testualmente, alla
10 definizione a totale saldo, tacitazione e stralcio, completi e definitivi, di
qualunque richiesta relativa all'appalto dei lavori … e comunque di qualsiasi
pretesa oggetto del giudizio arbitrale. Da ciò la considerazione secondo cui quell'accordo avrebbe avuto una portata più ampia della mera definizione della controversia rimessa agli arbitri, con ciò superando le pretese della che, invece, nascono tutte dall'assunto dell'estraneità Pt_1
dell'impresa ai maggiori lavori ed oneri di cui alle riserve dalla Per_1
10 alla 15.
§ 8.2. Ora, ad avviso del Collegio, quest'affermazione è, oggettivamente,
opinabile, visto proprio il tenore letterale dell'accordo transattivo che, nel definire completamente qualsiasi pretesa nascente dall'appalto, pone comunque fine al giudizio arbitrale originato dalla controversia circa la spettanza di quanto reclamato con le riserve.
§ 9. E, tuttavia, non appaiono decisivi in senso contrario neanche gli argomenti extratestuali espressamente invocati, ai sensi dell'art. 1362 c.c.,
dalla . Pt_1
§ 9.1. Non è decisiva, innanzitutto, la circostanza che la transazione sia intervenuta allorché le opere contrattuali erano state ultimate e collaudate, residuando un contenzioso unicamente sulle riserve: la transazione ha, infatti, inteso coprire non solo il contenzioso in atto
(quello appunto relativo alle riserve), ma anche prevenire quelli futuri ed eventuali, mediante il riconoscimento di un somma a totale saldo,
tacitazione e stralcio, completi e definitivi, di qualunque richiesta relativa
all'appalto dei lavori di cui al punto 1 (vale a dire: il contratto di appalto in data 4 maggio 2000, rep. 846 e relativo Capitolato, con cui l'ANAS
11 affidava all'ATI l'appalto dei lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di Montesilvano e Marina di Città S. Angelo – 1° Lotto, per il prezzo di € 20.397.686,70).
§ 9.2. E non è decisivo neppure l'argomento che l'appellante intenderebbe trarre dalla produzione in questo grado di ulteriore documentazione costituita da una richiesta del 13.7.2017 (dunque, ben successiva alla transazione) rivolta all' dalla di pagamento di CP_5 Controparte_6
una serie di fatture emesse per rate di saldo lavori e per interessi maturati sul ritardo. A parte l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della produzione documentale in oggetto, il fatto che la sollecitasse CP_6
il pagamento di rate di saldo già scadute non vale a negare che la precedente transazione sia stata “tombale” su tutto l'appalto, perché si tratta, per l'appunto, di solleciti di pagamenti dovuti e non più in discussione che non dimostrano l'esistenza di residue controversie (e,
tanto meno, secondo l'assunto dell'appellante, la riferibilità della transazione solo alle riserve).
§ 10. Ciò che, invece, ad avviso del Collegio va adeguatamente evidenziato, è un altro aspetto della vicenda, in grado di fornire il giusto inquadramento sia alle riserve, sia alla transazione da esse originata (che rende anche superfluo l'esame di alcune eccezioni di carattere processuale sollevate dalle parti appellate).
§ 10.1. Come si è visto, l'appalto venne aggiudicato dall'ATI composta
A , e dalle mandanti Controparte_6 Controparte_6 CP_7
e impresa , per le quote rispettivamente
[...] Controparte_8
del 42,5 %, le prime due, e del 15 % la terza. Si è anche evidenziato che
12 solo le prime due società diedero luogo, per la fase esecutiva dei lavori,
alla . Parte_5
§ 10.2. Ora, come del resto sottolineato dalla convenuta sin dal Per_1
primo grado di giudizio, nell'ambito dell'ATI la realizzazione di un consorzio o di una soc. consortile, ha l'unica finalità di coordinare l'attività delle imprese consorziate, senza tuttavia alcuna rilevanza esterna nei confronti della stazione appaltante;
dunque, il (o la CP_12
soc. consortile) ha, come si usa dire, una rilevanza solo interna, e “si
configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come
struttura operativa al servizio delle imprese riunite” (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2173 del 22/01/2024); conseguentemente, “la società
consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista
alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 28220 del 26/11/2008).
§ 10.3. Ma allora, ad avviso del Collegio, se la fu un Parte_5
mero strumento esecutivo del contratto di appalto, struttura operativa delle imprese consorziate, senza acquistare diritti nei confronti dell' CP_5
anche a voler ritenere che le riserve dalla 10 alla 15 si riferiscano tutte e solo a maggiori opere eseguite dalla stessa, ciò non significa affatto che i compensi per quelle riserve (e quanto poi riconosciuto per effetto della transazione, ove la stessa sia ascrivibile solo a quelle riserve) debba essere ripartito soltanto tra le imprese consorziate. Proprio la mancanza di rilevanza esterna del fa sì che nei confronti della stazione CP_12
appaltante i lavori si considerino eseguiti dall'ATI, a cui compete ripartire i ricavi in ragione – e solo in ragione – della partecipazione delle varie
13 imprese all'associazione. Del resto, la costituzione di un'ATI, in cui la partecipazione all'attività avviene per quote percentuali e non in base alla tipologia di lavorazioni, serve – tra l'altro – proprio ad evitare successive contestazioni per il riparto interno dei lavori ed a precostituire le quote di partecipazione agli oneri ed agli utili.
§ 10.4. Dunque, non ha senso interrogarsi né sulla ascrivibilità delle riserve solo all'attività svolta dalle consorziate, né sulla riferibilità della transazione soltanto alle riserve o meno.
Quel che appare decisivo è che l'intero appalto venne assegnato ad un'ATI, e che questa, e non certo la soc. consortile, iscrisse le riserve nella contabilità di cantiere, ne rivendicò il pagamento, avviò poi la procedura di bonario componimento e, a causa dell'esito negativo di quest'ultima,
promosse un giudizio arbitrale, concludendo, infine, la transazione che pose fine al giudizio arbitrale e ad ogni residuo possibile contrasto nascente dall'appalto
§ 11. L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenendo conto del valore della controversia (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) ed applicando i valori medi per ciascuna fase.
§ 12. Per effetto del rigetto dell'appello occorre dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore
14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_6
e concordato preventivo avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9751 emessa in data 2.10.2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna la e concordato preventivo al Parte_6
pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, in complessivi € 16.464,55, di cui € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55 per rimborso spese generali nella misura del 15%,
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, relativamente all'appellata , all'avv. Massimo Ambroselli che ha Controparte_2
dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello il 19.02.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
15