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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.39220/2023 promossa da
P.F.C. (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, sig.ra , elettivamente domiciliata in VIA GRANELLO Parte_2
5/9 GENOVA, presso lo studio dell'avv. LASTRI LUCA ( , che lo rappresenta e C.F._1
difende per procura in calce all'atto di citazione, unitamente all'avv. PORCEDDU ANDREA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale in , via Freguglia 8/A, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito condannare a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
le seguenti somme, o quelle maggiori o minori che verranno ritenute provate: -
[...]
€14.328,10 a titolo di provvigioni oltre alla quota di F.I.R.R. di €360,28, o in subordine €7.164,05 quali provvigioni oltre alla relativa quota F.I.R.R. di €257,64 o in ulteriore subordine €4.298,43 quali provvigioni oltre alla quota F.I.R.R. di €171,93 -€ 3.261,31 quale indennità sostitutiva del preavviso -€
pagina 1 di 5 12.863,33 quale indennità suppletiva di clientela. Oltre interessi moratori da calcolare ex D. Lgs.
n.231/2002. Qualora la causa non fosse ritenuta matura per la decisione si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse, con i testi indicati in II° memoria ex art.171 ter II comma c.p.c. Si chiede che le spese di C.T.U. vengano poste a carico di IN onorari e spese del Controparte_1
presente procedimento oltre al 15% di spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a in data 25.10.2023 la , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Venezia, via delle Industrie 19/B, ha convenuto avanti a questo Tribunale la CP_1
, esponendo le seguenti circostanze fattuali: P.F.C. svolge l'attività di agente di
[...] Parte_1 commercio nel settore dell'abbigliamento “bambino”; in data 19.05.2016 l'attrice ha stipulato con contratto di agenzia;
i marchi che l'attrice doveva promuovere erano “Mek – Controparte_3
–Bimbus” nel canale distributivo dei negozi multimarca (che altro non sono che i negozi CP_1
indipendenti che non fanno parte di catene o di franchising); la zona assegnata all'agente era costituita dal EN (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) ed era prevista una provvigione del 7%; sono stati sottoscritti numerosi addendum al contratto di agenzia per coinvolgere l'attrice nell'approvvigionamento dei negozi in franchising e con contratto estimatorio (in quanto
[...]
forniva la propria merce anche a tale canale distributivo); a partire dall'anno 2018 la CP_3 preponente ha attraversato una grave crisi, tanto che è stato richiesto l'accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
non essendo riuscita a rispettare il piano concordatario
è stata quindi posta in amministrazione straordinaria nel corso dell'anno 2020; questa CP_3
situazione ha portato così come l'intera forza vendite, a lavorare per anni in situazione di CP_2
estrema difficoltà, sono conseguenti alle specificità del mercato dell'abbigliamento -infatti, le campagne vendita nel corso delle quali i negozianti visionano le collezioni ed effettuano gli ordini si svolgono 6-8 mesi prima della consegna della merce, e vi erano molte resistenze da parte degli esercizi commerciali ad effettuare ordini ad un'azienda che si trova in concordato o in amministrazione straordinaria poiché gli stessi non sapevano se ed in quale misura i loro ordini sarebbero stati evasi;
inoltre, proprio per le difficoltà di approvvigionamento della merce dovute alle sue precarie condizioni economiche, nel corso delle ultime stagioni di vendita ha consegnato merce in quantità CP_3
notevolmente inferiore agli ordini raccolti dalla P.F.C., creando problemi con la clientela, rischiando di compromettere i rapporti dell'agente con la stessa e causando all'agente un danno economico;
in data
25.05.2022 la è stata ceduta alla che è subentrata senza Controparte_3 Controparte_1
soluzione di continuità nel rapporto di agenzia con per la stagione Primavera/Estate 2023 CP_2
pagina 2 di 5 l'attrice ha raccolto ordini per complessivi €176.289,00; ha però consegnato solamente CP_1 merce per la minore somma di €133.932,00; la situazione è ulteriormente peggiorata per la stagione
Autunno/Inverno 2023, per cui sono stati raccolti ordini per complessivi €114.757,00; in data
27.04.2023, ovvero proprio al termine della campagna vendite la preponente, con comunicazione inviata ai clienti e per conoscenza alla P.F.C., la convenuta ha annullato più della metà degli ordini raccolti dall'agente, tanto che, a fronte di €114.000,00 di commissionato, ha comunicato CP_1 che avrebbe consegnato esclusivamente merce per €52.000,00; tale comportamento della preponente ha creato un danno a P.F.C., che si è vista rinfacciare dalla clientela la situazione ed ha quindi risolto il rapporto per circostanze imputabili alla preponente con PEC del 22.05.2023; l'attrice, proprio per non mettere in ulteriore difficoltà la preponente, ha comunicato che avrebbe comunque lavorato durante il periodo di preavviso, pari a sei mesi, anche se i clienti a cui l'agente ha chiesto di fissare un appuntamento per mostrare la collezione della successiva stagione Primavera/Estate 2024 non solo non hanno voluto effettuare l'ordine, ma hanno addirittura rifiutato di visionare il campionario non fidandosi più della verso la metà di settembre 2023 la preponente ha annullato anche quegli CP_1 ordini dell'Autunno/Inverno 2023 che aveva confermato ad aprile 2023; quindi, a fronte di ordini raccolti dalla P.F.C. per oltre €114.000,00 non ha consegnato neppure un capo di CP_1 abbigliamento, causando danno economico e di immagine all'agente; l'attrice ha, perciò, inviato PEC di risoluzione in tronco del rapporto per giusta causa, in data 20.09.2023.
Agisce, perciò, P.F.C. Studio per la condanna del convenuto al pagamento delle provvigioni maturate e rimaste insolute, e, altresì, delle indennità, sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.
Ciò posto in linea di fatto, osserva questo giudice -in esito alla CTU, le cui conclusioni possono qui essere interamente recepite (Cass.n.1815/'15) -che, quanto alle provvigioni, l'importo dovuto dal preponente è di euro 14.248,79, calcolato sulla base degli ordini raccolti dall'agente, anche se non evasi dal preponente. Dopo la riforma attuata col D. Lgs. n.65/1999, a norma del quarto comma dell'art.1748 cc, l'agente matura il diritto alla provvigione anche se il preponente non esegua la prestazione in base al contratto concluso col terzo (primo inciso) e se il terzo non esegua la prestazione ove il preponente abbia eseguito la propria (secondo inciso). Ciò comporta che, se è vero che il preponente, nell'esercizio della libertà d'impresa, non è vincolato dall'attività dell'agente, e può legittimamente rifiutarne le proposte, non essendo obbligato a concludere tutti i contratti proposti, è pur vero che la formulazione letterale del detto disposto normativo stabilisce che l'agente ha in ogni caso diritto alla provvigione qualora l'affare non abbia avuto esecuzione per una causa imputabile al preponente, proprio come nel caso concreto, in cui il convenuto non ha evaso parte degli ordini procurati dall'agente senza alcuna pagina 3 di 5 legittima motivazione, rispetto al contratto d'agenzia stipulato tra le parti. L'art.
3.4 del contratto prevede, infatti, che il preponente ha il diritto di sospendere le forniture delle merci, senza diritto a provvigione o indennità per l'agente per la parte non consegnata, “qualora il cliente non dia sufficienti garanzie di solvibilità”, ciò di cui non vi è traccia probatoria alcuna in causa. Quanto, poi, al successivo art.
5.4 del contratto medesimo, la deroga ivi prevista al disposto del quarto comma dell'art.1748 cc -per cui il diritto dell'agente alla provvigione sorge legalmente soltanto ad avvenuto incasso della relativa fattura di vendita da parte del preponente -si tratta di norma in violazione del secondo inciso del quarto comma dell'art.1748 cc, che prevede, “inderogabilmente”, quale ultimo termine (“al più tardi”) per il sorgere del diritto alla provvigione, il momento in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, e non il momento in cui il terzo l'abbia effettivamente eseguita.
Dunque, il preponente può rifiutare la stipula del contratto col terzo, ma, se si tratta di rifiuto pregiudiziale e sistematico (Cass.n.9697/'91), oppure il rifiuto è fondato su clausola negoziale non meritevole di tutela, ex art.1322 cc, ciò non esclude che il preponente medesimo sia comunque tenuto, al pagamento della provvigione anche su affari non conclusi, trattandosi di fatto che non può riflettersi in danno dell'agente, terzo incolpevole rispetto all'affare che il preponente ha scelto di non concludere.
Nel caso concreto, poi, appare evidente che il colpevole inadempimento della prestazione gravante sul preponente nei confronti del terzo, di cui l'agente abbia raccolto l'ordine -risultando annullati dal preponente ordini d'acquisto dei terzi, senza alcun plausibile motivo -non può privare l'agente del diritto di percepire la relativa provvigione.
Quanto, poi, alle due indennità negoziali oggetto di domanda -in relazione all'A.E.C. Settore Industria, del 30.07.2014, richiamato in contratto (art.15.1) -quella di risoluzione del rapporto (FIRR) per l'ultimo anno, cioè il 2023, è di euro 359,49, quella sostitutiva del preavviso è di euro 3.763,64 e quella suppletiva di clientela è di euro 10.873,85, come da relazione di CTU (ivi, par.8, pag.24) -ritenuta la legittimità della risoluzione in tronco, per giusta causa, intimata dall'agente in data 20.09.2023.
Sul complessivo importo capitale di euro 29.245,77 decorrono interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, dalla cessazione del rapporto agenziale, cioè il 20.09.2023.
Infine, in punto spese di lite trova applicazione, per quanto precede, la regola della soccombenza, ex art.91 cpc a carico del convenuto, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella;
il compenso liquidato al CTU resta, perciò, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo capitale di euro 29.245,77, oltre Controparte_2
interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€545,00 per spese ed €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo convenuto il compenso liquidato al CTU CP_1
col decreto dell'11.10.2024 (euro 2.500,00 oltre accessori di legge).
Milano, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.39220/2023 promossa da
P.F.C. (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, sig.ra , elettivamente domiciliata in VIA GRANELLO Parte_2
5/9 GENOVA, presso lo studio dell'avv. LASTRI LUCA ( , che lo rappresenta e C.F._1
difende per procura in calce all'atto di citazione, unitamente all'avv. PORCEDDU ANDREA
( ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale in , via Freguglia 8/A, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito condannare a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2
le seguenti somme, o quelle maggiori o minori che verranno ritenute provate: -
[...]
€14.328,10 a titolo di provvigioni oltre alla quota di F.I.R.R. di €360,28, o in subordine €7.164,05 quali provvigioni oltre alla relativa quota F.I.R.R. di €257,64 o in ulteriore subordine €4.298,43 quali provvigioni oltre alla quota F.I.R.R. di €171,93 -€ 3.261,31 quale indennità sostitutiva del preavviso -€
pagina 1 di 5 12.863,33 quale indennità suppletiva di clientela. Oltre interessi moratori da calcolare ex D. Lgs.
n.231/2002. Qualora la causa non fosse ritenuta matura per la decisione si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse, con i testi indicati in II° memoria ex art.171 ter II comma c.p.c. Si chiede che le spese di C.T.U. vengano poste a carico di IN onorari e spese del Controparte_1
presente procedimento oltre al 15% di spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a in data 25.10.2023 la , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Venezia, via delle Industrie 19/B, ha convenuto avanti a questo Tribunale la CP_1
, esponendo le seguenti circostanze fattuali: P.F.C. svolge l'attività di agente di
[...] Parte_1 commercio nel settore dell'abbigliamento “bambino”; in data 19.05.2016 l'attrice ha stipulato con contratto di agenzia;
i marchi che l'attrice doveva promuovere erano “Mek – Controparte_3
–Bimbus” nel canale distributivo dei negozi multimarca (che altro non sono che i negozi CP_1
indipendenti che non fanno parte di catene o di franchising); la zona assegnata all'agente era costituita dal EN (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) ed era prevista una provvigione del 7%; sono stati sottoscritti numerosi addendum al contratto di agenzia per coinvolgere l'attrice nell'approvvigionamento dei negozi in franchising e con contratto estimatorio (in quanto
[...]
forniva la propria merce anche a tale canale distributivo); a partire dall'anno 2018 la CP_3 preponente ha attraversato una grave crisi, tanto che è stato richiesto l'accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
non essendo riuscita a rispettare il piano concordatario
è stata quindi posta in amministrazione straordinaria nel corso dell'anno 2020; questa CP_3
situazione ha portato così come l'intera forza vendite, a lavorare per anni in situazione di CP_2
estrema difficoltà, sono conseguenti alle specificità del mercato dell'abbigliamento -infatti, le campagne vendita nel corso delle quali i negozianti visionano le collezioni ed effettuano gli ordini si svolgono 6-8 mesi prima della consegna della merce, e vi erano molte resistenze da parte degli esercizi commerciali ad effettuare ordini ad un'azienda che si trova in concordato o in amministrazione straordinaria poiché gli stessi non sapevano se ed in quale misura i loro ordini sarebbero stati evasi;
inoltre, proprio per le difficoltà di approvvigionamento della merce dovute alle sue precarie condizioni economiche, nel corso delle ultime stagioni di vendita ha consegnato merce in quantità CP_3
notevolmente inferiore agli ordini raccolti dalla P.F.C., creando problemi con la clientela, rischiando di compromettere i rapporti dell'agente con la stessa e causando all'agente un danno economico;
in data
25.05.2022 la è stata ceduta alla che è subentrata senza Controparte_3 Controparte_1
soluzione di continuità nel rapporto di agenzia con per la stagione Primavera/Estate 2023 CP_2
pagina 2 di 5 l'attrice ha raccolto ordini per complessivi €176.289,00; ha però consegnato solamente CP_1 merce per la minore somma di €133.932,00; la situazione è ulteriormente peggiorata per la stagione
Autunno/Inverno 2023, per cui sono stati raccolti ordini per complessivi €114.757,00; in data
27.04.2023, ovvero proprio al termine della campagna vendite la preponente, con comunicazione inviata ai clienti e per conoscenza alla P.F.C., la convenuta ha annullato più della metà degli ordini raccolti dall'agente, tanto che, a fronte di €114.000,00 di commissionato, ha comunicato CP_1 che avrebbe consegnato esclusivamente merce per €52.000,00; tale comportamento della preponente ha creato un danno a P.F.C., che si è vista rinfacciare dalla clientela la situazione ed ha quindi risolto il rapporto per circostanze imputabili alla preponente con PEC del 22.05.2023; l'attrice, proprio per non mettere in ulteriore difficoltà la preponente, ha comunicato che avrebbe comunque lavorato durante il periodo di preavviso, pari a sei mesi, anche se i clienti a cui l'agente ha chiesto di fissare un appuntamento per mostrare la collezione della successiva stagione Primavera/Estate 2024 non solo non hanno voluto effettuare l'ordine, ma hanno addirittura rifiutato di visionare il campionario non fidandosi più della verso la metà di settembre 2023 la preponente ha annullato anche quegli CP_1 ordini dell'Autunno/Inverno 2023 che aveva confermato ad aprile 2023; quindi, a fronte di ordini raccolti dalla P.F.C. per oltre €114.000,00 non ha consegnato neppure un capo di CP_1 abbigliamento, causando danno economico e di immagine all'agente; l'attrice ha, perciò, inviato PEC di risoluzione in tronco del rapporto per giusta causa, in data 20.09.2023.
Agisce, perciò, P.F.C. Studio per la condanna del convenuto al pagamento delle provvigioni maturate e rimaste insolute, e, altresì, delle indennità, sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.
Ciò posto in linea di fatto, osserva questo giudice -in esito alla CTU, le cui conclusioni possono qui essere interamente recepite (Cass.n.1815/'15) -che, quanto alle provvigioni, l'importo dovuto dal preponente è di euro 14.248,79, calcolato sulla base degli ordini raccolti dall'agente, anche se non evasi dal preponente. Dopo la riforma attuata col D. Lgs. n.65/1999, a norma del quarto comma dell'art.1748 cc, l'agente matura il diritto alla provvigione anche se il preponente non esegua la prestazione in base al contratto concluso col terzo (primo inciso) e se il terzo non esegua la prestazione ove il preponente abbia eseguito la propria (secondo inciso). Ciò comporta che, se è vero che il preponente, nell'esercizio della libertà d'impresa, non è vincolato dall'attività dell'agente, e può legittimamente rifiutarne le proposte, non essendo obbligato a concludere tutti i contratti proposti, è pur vero che la formulazione letterale del detto disposto normativo stabilisce che l'agente ha in ogni caso diritto alla provvigione qualora l'affare non abbia avuto esecuzione per una causa imputabile al preponente, proprio come nel caso concreto, in cui il convenuto non ha evaso parte degli ordini procurati dall'agente senza alcuna pagina 3 di 5 legittima motivazione, rispetto al contratto d'agenzia stipulato tra le parti. L'art.
3.4 del contratto prevede, infatti, che il preponente ha il diritto di sospendere le forniture delle merci, senza diritto a provvigione o indennità per l'agente per la parte non consegnata, “qualora il cliente non dia sufficienti garanzie di solvibilità”, ciò di cui non vi è traccia probatoria alcuna in causa. Quanto, poi, al successivo art.
5.4 del contratto medesimo, la deroga ivi prevista al disposto del quarto comma dell'art.1748 cc -per cui il diritto dell'agente alla provvigione sorge legalmente soltanto ad avvenuto incasso della relativa fattura di vendita da parte del preponente -si tratta di norma in violazione del secondo inciso del quarto comma dell'art.1748 cc, che prevede, “inderogabilmente”, quale ultimo termine (“al più tardi”) per il sorgere del diritto alla provvigione, il momento in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione, e non il momento in cui il terzo l'abbia effettivamente eseguita.
Dunque, il preponente può rifiutare la stipula del contratto col terzo, ma, se si tratta di rifiuto pregiudiziale e sistematico (Cass.n.9697/'91), oppure il rifiuto è fondato su clausola negoziale non meritevole di tutela, ex art.1322 cc, ciò non esclude che il preponente medesimo sia comunque tenuto, al pagamento della provvigione anche su affari non conclusi, trattandosi di fatto che non può riflettersi in danno dell'agente, terzo incolpevole rispetto all'affare che il preponente ha scelto di non concludere.
Nel caso concreto, poi, appare evidente che il colpevole inadempimento della prestazione gravante sul preponente nei confronti del terzo, di cui l'agente abbia raccolto l'ordine -risultando annullati dal preponente ordini d'acquisto dei terzi, senza alcun plausibile motivo -non può privare l'agente del diritto di percepire la relativa provvigione.
Quanto, poi, alle due indennità negoziali oggetto di domanda -in relazione all'A.E.C. Settore Industria, del 30.07.2014, richiamato in contratto (art.15.1) -quella di risoluzione del rapporto (FIRR) per l'ultimo anno, cioè il 2023, è di euro 359,49, quella sostitutiva del preavviso è di euro 3.763,64 e quella suppletiva di clientela è di euro 10.873,85, come da relazione di CTU (ivi, par.8, pag.24) -ritenuta la legittimità della risoluzione in tronco, per giusta causa, intimata dall'agente in data 20.09.2023.
Sul complessivo importo capitale di euro 29.245,77 decorrono interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002, dalla cessazione del rapporto agenziale, cioè il 20.09.2023.
Infine, in punto spese di lite trova applicazione, per quanto precede, la regola della soccombenza, ex art.91 cpc a carico del convenuto, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella;
il compenso liquidato al CTU resta, perciò, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo capitale di euro 29.245,77, oltre Controparte_2
interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€545,00 per spese ed €5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva a carico del solo convenuto il compenso liquidato al CTU CP_1
col decreto dell'11.10.2024 (euro 2.500,00 oltre accessori di legge).
Milano, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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