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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso depositato in data 6/3/2025, con il quale ha Parte_1
impugnato il provvedimento di trasferimento in Croazia, n. prot. IT-652624-A/
UD0013602/ 06Z02QM, assunto dalla Autorità Dublino il 15/1/2025 e notificato in data
11/2/2025, chiedendo in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
considerato che
, a fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: i) la sussistenza di carenze sistemiche di cui all'art. 3, § 2, reg. UE 604/2013 nelle procedure di asilo e nel sistema di accoglienza del Paese ritenuto competente per la domanda di protezione internazionale del ricorrente (Croazia); ii) l'applicabilità dell'art. 17 Reg. Ue n. 604/2013; rilevato che sulla rilevanza euro-unitaria delle violazioni di tali disposizioni regolamentari si è recentemente pronunciata la corte di Giustizia dell'Unione Europea, (cfr. sent. CGUE, 30 novembre 2023, cause riunite C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), affermando i seguenti principi di diritto:
«1) - L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
Pagina 1 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono essere interpretati nel senso che: l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al regolamento (CE) n. 1560/2003 della
Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
– L'articolo 5 del regolamento n. 604/2013deve essere interpretato nel senso che:
l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
– Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.
Pagina 2 – Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che: quando il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 di tale regolamento o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
2) L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non‑refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche.
3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può
Pagina 3 neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.
604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.» ritenuto conseguentemente che, alla luce dei suesposti principi di diritto, l'allegazione, circostanziata e sostenuta dalla citazione di COI, di carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nel sistema di accoglienza dei migranti in Croazia, permette di ritenere sussistente il fumus della causa di impossibilità del trasferimento di cui all'art. 3, § 2, reg. UE n. 604/2013, e della conseguente rideterminazione della competenza ad esaminare la richiesta di protezione internazionale del migrante;
ritenuto quindi che ricorrono gravi e circostanziate ragioni per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato, in quanto il trasferimento del migrante in Croazia nelle more del giudizio di merito potrebbe comportare la violazione delle predette disposizioni regolamentari, aggravando eccessivamente l'esercizio del diritto di difesa del migrante e lo svolgimento del presente giudizio;
P.Q.M.
1. accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento di trasferimento dell'Unità
Dublino;
2. dispone che la Cancelleria notifichi con urgenza il provvedimento alle parti, e cioè al ricorrente e al
[...]
Controparte_1
.
[...]
Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.
Così deciso in Trieste, il 14/03/2025
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso depositato in data 6/3/2025, con il quale ha Parte_1
impugnato il provvedimento di trasferimento in Croazia, n. prot. IT-652624-A/
UD0013602/ 06Z02QM, assunto dalla Autorità Dublino il 15/1/2025 e notificato in data
11/2/2025, chiedendo in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
considerato che
, a fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: i) la sussistenza di carenze sistemiche di cui all'art. 3, § 2, reg. UE 604/2013 nelle procedure di asilo e nel sistema di accoglienza del Paese ritenuto competente per la domanda di protezione internazionale del ricorrente (Croazia); ii) l'applicabilità dell'art. 17 Reg. Ue n. 604/2013; rilevato che sulla rilevanza euro-unitaria delle violazioni di tali disposizioni regolamentari si è recentemente pronunciata la corte di Giustizia dell'Unione Europea, (cfr. sent. CGUE, 30 novembre 2023, cause riunite C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), affermando i seguenti principi di diritto:
«1) - L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
Pagina 1 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, devono essere interpretati nel senso che: l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune il cui modello è contenuto nell'allegato X al regolamento (CE) n. 1560/2003 della
Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
– L'articolo 5 del regolamento n. 604/2013deve essere interpretato nel senso che:
l'obbligo di svolgere il colloquio personale in esso contemplato si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
– Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 5 e 27 del regolamento n. 604/2013, deve essere interpretato nel senso che: fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione.
Pagina 2 – Il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 4 e 27 del regolamento n. 604/2013 nonché l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013, deve essere interpretato nel senso che: quando il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento n. 604/2013 è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 di tale regolamento o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 603/2013 non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
2) L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non‑refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche.
3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può
Pagina 3 neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.
604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.» ritenuto conseguentemente che, alla luce dei suesposti principi di diritto, l'allegazione, circostanziata e sostenuta dalla citazione di COI, di carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nel sistema di accoglienza dei migranti in Croazia, permette di ritenere sussistente il fumus della causa di impossibilità del trasferimento di cui all'art. 3, § 2, reg. UE n. 604/2013, e della conseguente rideterminazione della competenza ad esaminare la richiesta di protezione internazionale del migrante;
ritenuto quindi che ricorrono gravi e circostanziate ragioni per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato, in quanto il trasferimento del migrante in Croazia nelle more del giudizio di merito potrebbe comportare la violazione delle predette disposizioni regolamentari, aggravando eccessivamente l'esercizio del diritto di difesa del migrante e lo svolgimento del presente giudizio;
P.Q.M.
1. accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento di trasferimento dell'Unità
Dublino;
2. dispone che la Cancelleria notifichi con urgenza il provvedimento alle parti, e cioè al ricorrente e al
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Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.
Così deciso in Trieste, il 14/03/2025
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
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