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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3146/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 15.1.2024
DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia Galleria Cavour
n.
2. presso l'avv. Massimo Fontanesi, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentate pro CP_1 P.IVA_2
tempore, (C.F. ), in persona del legale rappresentate pro CP_2 P.IVA_3
tempore, e tramite la mandataria in Controparte_3 CP_2
persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano Largo
Gallarati Scotti n. 1 presso l'avv. Francesco Barotti e l'avv. Nicola Calabrò, che le pagina 1 di 9 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e, la terza, per procura prodotta in corso di causa,
CONVENUTE
Oggetto: mutuo.
All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
a così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
-nel merito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare inesistente o, in subordine, nullo il contratto di finanziamento n. 10580, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare e/o CP_1
e/o , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere, Controparte_3 CP_2 eventualmente in via tra loro solidale, ad la somma di € 39.221,58. Parte_1
- in subordine, accertare che nel rapporto di cui al finanziamento n. 10580 è stato superato il tasso soglia di usura per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e/o /o , in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_3 CP_2 rappresentanti pro-tempore, a corrispondere, eventualmente in via tra loro solidale, ad la somma di € Parte_1
39.221,58, o quella diversa minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa (e comunque salvo gravame).
Con vittoria di spese (anche per consulenze tecniche di parte e di mediazione) e compenso professionale.”
e anno così concluso: CP_1 CP_2 Controparte_3
“IN VIA PREGIUDIZIALE
1. Qualora si ritenesse svolta una domanda di accertamento dell'invalidità della Garanzia, come definita in narrativa, accertarsi
e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva all'azione in capo a parte attrice.
NEL MERITO
2. Rigettarsi tutte le domande proposte e le eccezioni formulate dall'attrice, in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre oneri e accessori di legge, nella misura di cui al Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014 maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 2 lett. b) del DM Giustizia 147 del 2022.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.1.2024 la società Parte_1
pagina 2 di 9 ha convenuto in giudizio le società e CP_1 CP_2 [...]
sponendo che: Controparte_3
-in data 19.1.2023 sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 10580 per la somma di euro 600.000,00;
-tale contratto è stato concluso a distanza per il tramite della piattaforma “Opyn”, gestita dalla società con la quale l'attrice ha concluso un contratto quadro per CP_2
l'utilizzo dei servizi della piattaforma;
-il testo del predetto contratto di finanziamento era confuso al punto da non potersi identificare il soggetto finanziatore, non essendo determinabile se questo coincidesse con o con;
CP_1 Controparte_3
-in data 23.1.2023 la provvedeva ad erogare l'importo finanziato alla CP_2
società attrice, agendo come istituto di pagamento;
-in data 1.2.2023 inviava direttamente una comunicazione PEC di recesso e, non ottenendo riscontro, ne inviava un'altra in data 10.1.2023; solo in data 13.2.2023 perveniva una risposta da e da con quale veniva rigettata la CP_2 CP_1
richiesta di recesso poiché inaccoglibile e si chiedeva se la società attrice volesse procedere con l'estinzione anticipata del finanziamento, che in quanto tale avrebbe comportato costi a carico della mutuataria;
-in data 23.2.2023 bonificava l'importo capitale del finanziamento sullo stesso IBAN dal quale le era pervenuto il denaro finanziato;
-la controparte per ritenere estinto il finanziamento richiedeva il versamento dell'ulteriore somma di euro 39.221,58, somma che veniva bonificata dall'attrice obtorto collo in data 27.3.2023.
La società attrice deduce, in particolare, che:
-il contratto di finanziamento n. 10580 è inesistente per mancanza o incompletezza dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento affinché l'atto possa ritenersi esistente giuridicamente;
in particolare, manca l'indicazione/determinabilità delle parti del contratto e, pertanto, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dell'accordo;
pagina 3 di 9 -è assolutamente impossibile determinare quale sia il soggetto finanziatore tra e CP_1
non risultano per nulla chiari né determinabili i ruoli delle due società; CP_3
-alla firma del contratto da parte della società attrice è seguita un'accettazione della proposta del contratto sottoscritta digitalmente dalla sola;
Controparte_3
nessuna accettazione o sottoscrizione o adesione al predetto contratto di finanziamento è pervenuta da né da CP_1 CP_2
-per i medesimi motivi, laddove il contratto non sia inesistente, è da ritenersi comunque nullo per mancanza dell'accordo e/o indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
-in ogni caso, i costi addebitati pari a euro 39.221,58 andrebbero restituiti all'attrice in quanto risulta superato il tasso soglia di usura;
in particolare, il T.E.G risulta pari al
90,328%, valore evidentemente ben superiore ai tassi soglia di qualunque categoria di riferimento in vigore nel primo trimestre dell'anno 2023; trova, quindi, applicazione la sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c..
Pertanto, la società attrice chiede nel merito di dichiarare inesistente -o in subordine nullo-il contratto di finanziamento n. 10580 e, per l'effetto, di condannare parte convenuta a corrispondere la somma di euro 39.221,58; in subordine, chiede di accertare che nel predetto rapporto di finanziamento è stato superato il tasso soglia di usura e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento della somma di euro 39.221,58.
Si sono costituite in giudizio le società e CP_1 CP_2 [...]
, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in CP_3
fatto e in diritto.
Parte convenuta deduce che:
-l'atto di citazione è basato su un inquadramento distorto dei rapporti intercorsi fra le parti: il primo rapporto intercorre tra e ed è disciplinato dal Parte_1 CP_2
Contratto Quadro dei servizi di pagamento, in base al quale la società ha CP_2
prestato servizi strumentali al finanziamento;
il secondo rapporto è di mutuo e intercorre tra la stessa e quale gestore del fondo;
Parte_1 Controparte_3
-la società è radicalmente estranea ad ogni rapporto con l'attrice in quanto è CP_1
pagina 4 di 9 soggetto terzo privo di titolarità passiva in relazione al Contratto Quadro dei servizi di pagamento e al finanziamento;
-in relazione all'asserita inesistenza del finanziamento, il contratto è stato ritenuto da entrambe le parti come efficace in quanto è avvenuta l'erogazione della somma da parte del mutuante ed è stato disposto il rimborso da parte della mutuataria;
-in merito alla validità ed efficacia del finanziamento oggetto di causa, i soggetti dell'accordo risultano chiaramente individuati nel contratto, ossia e Parte_1
la società attrice non valorizza debitamente gli elementi del Controparte_3
contratto che eliminano ogni incertezza sull'identità della controparte contrattuale e, in particolare, il fatto fondamentale che l'accettazione del finanziamento sia pervenuta esclusivamente da parte della società su carta intestata della Controparte_3
medesima;
-il tasso di interesse effettivamente applicato, coincidente con quello pattuito, rispetta il limite della soglia di usura previsto dall'art. 2 comma 4 L n. 108/1996.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In primo luogo ritiene il Tribunale che sia priva di pregio la domanda di accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento n. 10580 per la somma di euro
600.000,00 sottoscritto data 19.1.2023 ed invero, a volere ritenere che tale categoria possa essere utilizzata -accanto a quella della nullità- per far discendere talune conseguenze in relazione ad un negozio, la stessa viene in applicazione solo allorquando pagina 5 di 9 il negozio presenti la mancanza di elementi tale da non neppure essere identificato nella categoria di riferimento e non possa quindi produrre alcun effetto.
Nella fattispecie in esame è prospettata l'inesistenza del contratto di finanziamento sol perché sarebbe assolutamente impossibile determinare quale sia, tra e CP_1
il soggetto finanziatore. CP_3
A parte la considerazione, come infra argomentato, che tale circostanza è erronea, in ogni caso la stessa non potrebbe condurre a ritenere come inesistente il negozio concluso in quanto non configurante un contratto di finanziamento, tenuto peraltro conto della natura della proposta effettuata, dell'accettazione ricevuta e dell'erogazione del denaro.
Con riferimento alla domanda di nullità del finanziamento de quo per mancanza di accordo o per indeterminatezza dell'oggetto poiché non sarebbe possibile individuare il soggetto finanziatore, ritiene il Tribunale che dalle vicende contrattuali e dal tenore letterale di talune clausole del predetto contratto emergano numerosi elementi che consentono di individuare la società quale contraente Controparte_3
“prestatore” del finanziamento.
In primo luogo, l'accettazione della proposta del contratto è pervenuta proprio dalla società come risulta dalla firma della dichiarazione -che Controparte_3
perviene da nella sua veste di General Manager della società Parte_2 [...]
e dalla carta intestata alla su cui è stata redatta la stessa (v. Controparte_3 CP_3
doc. n. 19 convenute).
Dalle prime righe del contratto di finanziamento (v. doc. n. 13 convenute) emerge che il rapporto di finanziamento intercorre tra la società attrice “Richiedente” e il “Vostro fondo (di seguito Prestatore)”; di seguito, all'art. 1 comma 4 delle Condizioni particolari del contratto è stabilito che l'erogazione del finanziamento è subordinata all'accettazione da parte del Prestatore e pertanto, poiché l'accettazione è pervenuta dalla il prestatore non può che essere quest'ultima. Controparte_3
pagina 6 di 9 Inoltre, l'art. 3 delle Condizioni particolari (v. doc. n. 13 convenute), relativo all'”Invio della corrispondenza e di ordini al Prestatore”, prevede che le comunicazioni e qualsiasi dichiarazione devono essere inviate all'indirizzo “ ”, che è Email_1
l'indirizzo della La circostanza che nelle “Condizioni di finanziamento” del CP_3
contratto alla sezione Reclami venga individuata quale società destinataria degli stessi la non è rilevante, poiché la natura generale di tali condizioni CP_1
comporterebbe la prevalenza dell'art. 3 delle condizioni particolari che prevede l'indirizzo della Controparte_3
Infine, nel “Foglio informativo dei servizi” si afferma che esso attiene al finanziamento concesso tramite i fondi comuni di investimento alternativo gestiti da
[...]
che è una società di gestione lussemburghese che gestisce fondi Controparte_3
comuni di investimento alternativi (FIA).
Ne consegue che il soggetto finanziatore con cui è stato concluso il contratto è senza Contr dubbio la che è una;
né tale conclusione può essere Controparte_3
Contr inficiata sol perché nelle “definizioni” si afferma che per si intende che CP_1
è anch'essa una società di gestione del risparmio indicata come mero “intermediario abilitato a svolgere attività di gestione patrimoniale”.
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata anche la domanda subordinata di accertamento dell'usurarietà del tasso indicato nel contratto di finanziamento de quo.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi occorre accertare il T.E.G. del contratto al momento della stipulazione e confrontarlo con il tasso soglia usura rinveniente dal D.M. applicabile in considerazione della categoria di operazione effettuata.
In relazione al tasso soglia si osserva che il finanziamento de quo è stato stipulato in data 4.1.2023 e che il D.M. 23.12.2022 (v. doc. n. 15 bis attrice), applicabile ratione temporis, stabilisce per i contratti ricadenti nella categoria di operazioni “Altri finanziamenti” il tasso soglia è pari al 20,4625%. Ed invero, ritiene il Tribunale che il pagina 7 di 9 predetto contratto non sia sussumibile nella categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” poiché non si tratta di un finanziamento garantito da garanzia reale.
Con riferimento al T.E.G. del contratto de quo, da confrontare col suddetto tasso soglia, osserva il Tribunale che è nella stessa perizia di parte attrice (v. doc. n. 15 pag. 13 attrice) che si afferma che “il T.E.G. alla data di stipula risulta pertanto pari al
11,403%” (v. doc. n. 15 pag. 13 attrice).
Ne consegue che il contratto non ha previsto interessi usuari in quanto il T.E.G. del contratto, a voler ritenere per ipotesi corretta la quantificazione effettuata dal perito di parte, è inferiore al predetto tasso soglia.
D'altro canto, le stesse “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” redatte dalla Banca d'AL (v. p. 17 doc. n. 38 convenute) specificano in modo chiaro che nel calcolo del T.E.G. sono escluse, tra l'altro, le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché sono oneri meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura pratica.
Pertanto, sono erronei i risultati a cui è giunto il perito di parte.
Peraltro, il contratto di finanziamento nel documento di sintesi prevede il T.A.E.G. come pari a 11,51% (v. doc. n. 13 convenuta) e, tenuto conto che il T.A.E.G. si calcola con la stessa formula del T.E.G. ma è superiore al medesimo poiché include anche le tasse e le imposte, ne consegue che -essendo inferiore al tasso soglia del 20,4625% - il contratto de quo non prevede interessi usurari.
Né, del resto, è stata svolta alcuna domanda o comunque doglianza con riferimento alla clausola di estinzione anticipata del finanziamento.
Essendo infondate, le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare alle convenute le spese che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare alle società Parte_1 CP_1
e le spese di giudizio che si
[...] CP_2 Controparte_3
liquidano nell'importo di euro 5.200,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3146/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 15.1.2024
DA
(C.F./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia Galleria Cavour
n.
2. presso l'avv. Massimo Fontanesi, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentate pro CP_1 P.IVA_2
tempore, (C.F. ), in persona del legale rappresentate pro CP_2 P.IVA_3
tempore, e tramite la mandataria in Controparte_3 CP_2
persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano Largo
Gallarati Scotti n. 1 presso l'avv. Francesco Barotti e l'avv. Nicola Calabrò, che le pagina 1 di 9 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e, la terza, per procura prodotta in corso di causa,
CONVENUTE
Oggetto: mutuo.
All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
a così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria,
-nel merito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare inesistente o, in subordine, nullo il contratto di finanziamento n. 10580, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare e/o CP_1
e/o , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere, Controparte_3 CP_2 eventualmente in via tra loro solidale, ad la somma di € 39.221,58. Parte_1
- in subordine, accertare che nel rapporto di cui al finanziamento n. 10580 è stato superato il tasso soglia di usura per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e/o /o , in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_3 CP_2 rappresentanti pro-tempore, a corrispondere, eventualmente in via tra loro solidale, ad la somma di € Parte_1
39.221,58, o quella diversa minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa (e comunque salvo gravame).
Con vittoria di spese (anche per consulenze tecniche di parte e di mediazione) e compenso professionale.”
e anno così concluso: CP_1 CP_2 Controparte_3
“IN VIA PREGIUDIZIALE
1. Qualora si ritenesse svolta una domanda di accertamento dell'invalidità della Garanzia, come definita in narrativa, accertarsi
e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva all'azione in capo a parte attrice.
NEL MERITO
2. Rigettarsi tutte le domande proposte e le eccezioni formulate dall'attrice, in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
3. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre oneri e accessori di legge, nella misura di cui al Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014 maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 2 lett. b) del DM Giustizia 147 del 2022.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.1.2024 la società Parte_1
pagina 2 di 9 ha convenuto in giudizio le società e CP_1 CP_2 [...]
sponendo che: Controparte_3
-in data 19.1.2023 sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 10580 per la somma di euro 600.000,00;
-tale contratto è stato concluso a distanza per il tramite della piattaforma “Opyn”, gestita dalla società con la quale l'attrice ha concluso un contratto quadro per CP_2
l'utilizzo dei servizi della piattaforma;
-il testo del predetto contratto di finanziamento era confuso al punto da non potersi identificare il soggetto finanziatore, non essendo determinabile se questo coincidesse con o con;
CP_1 Controparte_3
-in data 23.1.2023 la provvedeva ad erogare l'importo finanziato alla CP_2
società attrice, agendo come istituto di pagamento;
-in data 1.2.2023 inviava direttamente una comunicazione PEC di recesso e, non ottenendo riscontro, ne inviava un'altra in data 10.1.2023; solo in data 13.2.2023 perveniva una risposta da e da con quale veniva rigettata la CP_2 CP_1
richiesta di recesso poiché inaccoglibile e si chiedeva se la società attrice volesse procedere con l'estinzione anticipata del finanziamento, che in quanto tale avrebbe comportato costi a carico della mutuataria;
-in data 23.2.2023 bonificava l'importo capitale del finanziamento sullo stesso IBAN dal quale le era pervenuto il denaro finanziato;
-la controparte per ritenere estinto il finanziamento richiedeva il versamento dell'ulteriore somma di euro 39.221,58, somma che veniva bonificata dall'attrice obtorto collo in data 27.3.2023.
La società attrice deduce, in particolare, che:
-il contratto di finanziamento n. 10580 è inesistente per mancanza o incompletezza dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento affinché l'atto possa ritenersi esistente giuridicamente;
in particolare, manca l'indicazione/determinabilità delle parti del contratto e, pertanto, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dell'accordo;
pagina 3 di 9 -è assolutamente impossibile determinare quale sia il soggetto finanziatore tra e CP_1
non risultano per nulla chiari né determinabili i ruoli delle due società; CP_3
-alla firma del contratto da parte della società attrice è seguita un'accettazione della proposta del contratto sottoscritta digitalmente dalla sola;
Controparte_3
nessuna accettazione o sottoscrizione o adesione al predetto contratto di finanziamento è pervenuta da né da CP_1 CP_2
-per i medesimi motivi, laddove il contratto non sia inesistente, è da ritenersi comunque nullo per mancanza dell'accordo e/o indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
-in ogni caso, i costi addebitati pari a euro 39.221,58 andrebbero restituiti all'attrice in quanto risulta superato il tasso soglia di usura;
in particolare, il T.E.G risulta pari al
90,328%, valore evidentemente ben superiore ai tassi soglia di qualunque categoria di riferimento in vigore nel primo trimestre dell'anno 2023; trova, quindi, applicazione la sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c..
Pertanto, la società attrice chiede nel merito di dichiarare inesistente -o in subordine nullo-il contratto di finanziamento n. 10580 e, per l'effetto, di condannare parte convenuta a corrispondere la somma di euro 39.221,58; in subordine, chiede di accertare che nel predetto rapporto di finanziamento è stato superato il tasso soglia di usura e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento della somma di euro 39.221,58.
Si sono costituite in giudizio le società e CP_1 CP_2 [...]
, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in CP_3
fatto e in diritto.
Parte convenuta deduce che:
-l'atto di citazione è basato su un inquadramento distorto dei rapporti intercorsi fra le parti: il primo rapporto intercorre tra e ed è disciplinato dal Parte_1 CP_2
Contratto Quadro dei servizi di pagamento, in base al quale la società ha CP_2
prestato servizi strumentali al finanziamento;
il secondo rapporto è di mutuo e intercorre tra la stessa e quale gestore del fondo;
Parte_1 Controparte_3
-la società è radicalmente estranea ad ogni rapporto con l'attrice in quanto è CP_1
pagina 4 di 9 soggetto terzo privo di titolarità passiva in relazione al Contratto Quadro dei servizi di pagamento e al finanziamento;
-in relazione all'asserita inesistenza del finanziamento, il contratto è stato ritenuto da entrambe le parti come efficace in quanto è avvenuta l'erogazione della somma da parte del mutuante ed è stato disposto il rimborso da parte della mutuataria;
-in merito alla validità ed efficacia del finanziamento oggetto di causa, i soggetti dell'accordo risultano chiaramente individuati nel contratto, ossia e Parte_1
la società attrice non valorizza debitamente gli elementi del Controparte_3
contratto che eliminano ogni incertezza sull'identità della controparte contrattuale e, in particolare, il fatto fondamentale che l'accettazione del finanziamento sia pervenuta esclusivamente da parte della società su carta intestata della Controparte_3
medesima;
-il tasso di interesse effettivamente applicato, coincidente con quello pattuito, rispetta il limite della soglia di usura previsto dall'art. 2 comma 4 L n. 108/1996.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In primo luogo ritiene il Tribunale che sia priva di pregio la domanda di accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento n. 10580 per la somma di euro
600.000,00 sottoscritto data 19.1.2023 ed invero, a volere ritenere che tale categoria possa essere utilizzata -accanto a quella della nullità- per far discendere talune conseguenze in relazione ad un negozio, la stessa viene in applicazione solo allorquando pagina 5 di 9 il negozio presenti la mancanza di elementi tale da non neppure essere identificato nella categoria di riferimento e non possa quindi produrre alcun effetto.
Nella fattispecie in esame è prospettata l'inesistenza del contratto di finanziamento sol perché sarebbe assolutamente impossibile determinare quale sia, tra e CP_1
il soggetto finanziatore. CP_3
A parte la considerazione, come infra argomentato, che tale circostanza è erronea, in ogni caso la stessa non potrebbe condurre a ritenere come inesistente il negozio concluso in quanto non configurante un contratto di finanziamento, tenuto peraltro conto della natura della proposta effettuata, dell'accettazione ricevuta e dell'erogazione del denaro.
Con riferimento alla domanda di nullità del finanziamento de quo per mancanza di accordo o per indeterminatezza dell'oggetto poiché non sarebbe possibile individuare il soggetto finanziatore, ritiene il Tribunale che dalle vicende contrattuali e dal tenore letterale di talune clausole del predetto contratto emergano numerosi elementi che consentono di individuare la società quale contraente Controparte_3
“prestatore” del finanziamento.
In primo luogo, l'accettazione della proposta del contratto è pervenuta proprio dalla società come risulta dalla firma della dichiarazione -che Controparte_3
perviene da nella sua veste di General Manager della società Parte_2 [...]
e dalla carta intestata alla su cui è stata redatta la stessa (v. Controparte_3 CP_3
doc. n. 19 convenute).
Dalle prime righe del contratto di finanziamento (v. doc. n. 13 convenute) emerge che il rapporto di finanziamento intercorre tra la società attrice “Richiedente” e il “Vostro fondo (di seguito Prestatore)”; di seguito, all'art. 1 comma 4 delle Condizioni particolari del contratto è stabilito che l'erogazione del finanziamento è subordinata all'accettazione da parte del Prestatore e pertanto, poiché l'accettazione è pervenuta dalla il prestatore non può che essere quest'ultima. Controparte_3
pagina 6 di 9 Inoltre, l'art. 3 delle Condizioni particolari (v. doc. n. 13 convenute), relativo all'”Invio della corrispondenza e di ordini al Prestatore”, prevede che le comunicazioni e qualsiasi dichiarazione devono essere inviate all'indirizzo “ ”, che è Email_1
l'indirizzo della La circostanza che nelle “Condizioni di finanziamento” del CP_3
contratto alla sezione Reclami venga individuata quale società destinataria degli stessi la non è rilevante, poiché la natura generale di tali condizioni CP_1
comporterebbe la prevalenza dell'art. 3 delle condizioni particolari che prevede l'indirizzo della Controparte_3
Infine, nel “Foglio informativo dei servizi” si afferma che esso attiene al finanziamento concesso tramite i fondi comuni di investimento alternativo gestiti da
[...]
che è una società di gestione lussemburghese che gestisce fondi Controparte_3
comuni di investimento alternativi (FIA).
Ne consegue che il soggetto finanziatore con cui è stato concluso il contratto è senza Contr dubbio la che è una;
né tale conclusione può essere Controparte_3
Contr inficiata sol perché nelle “definizioni” si afferma che per si intende che CP_1
è anch'essa una società di gestione del risparmio indicata come mero “intermediario abilitato a svolgere attività di gestione patrimoniale”.
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata anche la domanda subordinata di accertamento dell'usurarietà del tasso indicato nel contratto di finanziamento de quo.
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura degli interessi corrispettivi occorre accertare il T.E.G. del contratto al momento della stipulazione e confrontarlo con il tasso soglia usura rinveniente dal D.M. applicabile in considerazione della categoria di operazione effettuata.
In relazione al tasso soglia si osserva che il finanziamento de quo è stato stipulato in data 4.1.2023 e che il D.M. 23.12.2022 (v. doc. n. 15 bis attrice), applicabile ratione temporis, stabilisce per i contratti ricadenti nella categoria di operazioni “Altri finanziamenti” il tasso soglia è pari al 20,4625%. Ed invero, ritiene il Tribunale che il pagina 7 di 9 predetto contratto non sia sussumibile nella categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” poiché non si tratta di un finanziamento garantito da garanzia reale.
Con riferimento al T.E.G. del contratto de quo, da confrontare col suddetto tasso soglia, osserva il Tribunale che è nella stessa perizia di parte attrice (v. doc. n. 15 pag. 13 attrice) che si afferma che “il T.E.G. alla data di stipula risulta pertanto pari al
11,403%” (v. doc. n. 15 pag. 13 attrice).
Ne consegue che il contratto non ha previsto interessi usuari in quanto il T.E.G. del contratto, a voler ritenere per ipotesi corretta la quantificazione effettuata dal perito di parte, è inferiore al predetto tasso soglia.
D'altro canto, le stesse “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” redatte dalla Banca d'AL (v. p. 17 doc. n. 38 convenute) specificano in modo chiaro che nel calcolo del T.E.G. sono escluse, tra l'altro, le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, poiché sono oneri meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura pratica.
Pertanto, sono erronei i risultati a cui è giunto il perito di parte.
Peraltro, il contratto di finanziamento nel documento di sintesi prevede il T.A.E.G. come pari a 11,51% (v. doc. n. 13 convenuta) e, tenuto conto che il T.A.E.G. si calcola con la stessa formula del T.E.G. ma è superiore al medesimo poiché include anche le tasse e le imposte, ne consegue che -essendo inferiore al tasso soglia del 20,4625% - il contratto de quo non prevede interessi usurari.
Né, del resto, è stata svolta alcuna domanda o comunque doglianza con riferimento alla clausola di estinzione anticipata del finanziamento.
Essendo infondate, le domande attoree vanno rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare alle convenute le spese che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare alle società Parte_1 CP_1
e le spese di giudizio che si
[...] CP_2 Controparte_3
liquidano nell'importo di euro 5.200,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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