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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE N. 2468/2024 R.G. Il Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, letti gli atti del procedimento;
richiamato il provvedimento con cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente comunicato alle parti;
rilevato che le parti hanno depositato note scritte;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata, ex art. 281 sexies c.p.c.. Perugia, 13.12.2025. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2468/24 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Guastamacchio, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'Avv. Riccardo
Rossi, giusta procura in atti
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Paganelli, come da procura in atti CP_2
NONCHE'
in persona del l.r.p.t.,rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Controparte_3
Lipparini, come da procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice assumeva di essere proprietaria di un appartamento posto al quarto piano dell'immobile sito in
Perugia alla . Controparte_1
In conseguenza di forti precipitazioni occorse in data 19.05.2022, il suo appartamento era invaso da acque provenienti dal terrazzo, appartenente alla convenuta , causate dall'occlusione della colonna di scarico del pluviale CP_2 condominiale -posto sul lato nord- ed insistente nel terrazzo esclusivo dell'appartamento del predetto quinto ed ultimo piano che fungeva da copertura del fabbricato.
Numerosi i danni conseguenti a tale fenomeno, consacrati in una relazione del
Geom. , rispetto ai quali né il , né la avevano Controparte_4 CP_1 CP_2 inteso provvedere al ristoro, benché il avesse, nell'immediatezza dei CP_1 fatti, affidato incarico a ditta specializzata di procedere all'intervento di manutenzione, consistito nella disostruzione della predetta colonna e nonostante anche altri appartamenti, posti anch'essi al quarto piano ed al di sotto del terrazzo, avessero riportato danni.
Oltre alle spese necessarie per il ripristino delle opere murarie, l'attrice lamentava anche ingenti danni ad arredi, suppellettili ed abbigliamento.
Al danno patrimoniale, soggiungeva anche il verificarsi del danno non patrimoniale, per lesione del diritto al godimento dell'ambiente domestico e del diritto alla salute, proprio e dei congiunti coabitanti nel medesimo appartamento, per l'insorgere di patologie respiratorie collegate all'evento.
Evidenziava che, nonostante ripetute rassicurazioni dell'Amm.re del Condominio, su un imminente ristoro dei danni, ella nulla aveva ricevuto ed a niente valeva l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, cui non seguiva riscontro da nessuno dei convenuti principali.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, per le ragioni esposte nell'atto, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
e della Sig.ra e, per l'effetto, condannarli al Controparte_5 CP_2 risarcimento dei danni che l'unità abitativa della sig.ra e gli oggetti Parte_1 in essa contenuti hanno riportato nell'evento in narrativa, nella misura indicata di euro
25.910,00 oltre Iva o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni monetarie sino al soddisfo e l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale da mancato godimento dell'appartamento e da disagio, turbativa, sacrificio e insalubrità dell'ambiente che l'istante e la sua famiglia hanno dovuto sopportare per euro
10.000,00 ovvero maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa e riserva di articolare i mezzi istruttori a fronte del comportamento di controparte.
Si costituiva in giudizio il (così, anche, per brevità), che contestava CP_1
l'avversa domanda. Evidenziava l'assenza di responsabilità del e la CP_1 mancanza del nesso eziologico tra l'evento descritto ed i numerosi danni lamentati in citazione, rispetto ai quali nulla era stato accertato in contraddittorio, altresì considerato che essi si basavano tutti su fotografie non aventi data certa, su preventivi che non dimostravano affatto né il danno né
l'avvenuto esborso, così come irrilevante si appalesava la relazione del Geom.
, elaborata a distanza di due anni dai fatti e su informazioni e fotografie CP_4 rese unilateralmente dalla sola Parte_1
Stigmatizzava il comportamento dell'attrice che già in passato aveva richiesto simili danni al , in alcuni casi “ripetendo” le poste ed allegando CP_1 medesimi preventivi.
Protestava la assoluta infondatezza, sia nell'an che nel quantum le richieste avverse sia in punto di danni a cose che da lesioni personali, an che richiamando i principi di aui all'art. 1227 c.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attrice nei confronti del , stante CP_1
l'assenza di responsabilità dello stesso in relazione alla causazione del fatto dannoso, con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA SUBORDINATA: respingere la domanda risarcitoria dell'attrice, in quanto infondata, in fatto o diritto, nei termini della sua formulazione, accertando gli unici danni realmente riferibili all'evento dannoso del
19/05/2022 e riducendo la domanda a quanto di effettiva giustizia, con ripartizione tra
i convenuti delle quote di responsabilità, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta che si opponeva a tuute le CP_2 domande della Parte_1
Preliminarmente, evidenziava che proprio dalla formulazione della domanda attorea si conclamava la propria estraneità ai fatti: avendo l'attrice posto a base delle proprie doglianze l'ostruzione del canale di scarico condominiale, era evidente che qualsiasi responsabilità, ove provata, era da ascriversi al e giammai ad essa . CP_1 CP_2
Inoltre, evidenziava la non corrispondenza tra la zona in cui insisteva il pluviale, ed in cui si sarebbe creato l'allagamento, e la porzione dell'appartamento in cui si sarebbero manifestate le infiltrazioni.
Analogamente, non era affatto indicato il motivo per il quale, in siffatta ipotesi, la dovesse ritenersi responsabile di alcunché non essendo allegato o CP_2 provato alcun comportamento alla stessa riferibile, né il nesso tra i danni asseritamente subiti ed il terrazzo.
Contestava, ancora la quantificazione dei danni, non risultando affatto dimostrato il nesso eziologico tra la presunta responsabilità della e i danni CP_2 asseritamente subiti dalla né che gli stessi fossero conseguenza Parte_1 delle infiltrazioni richiamate da controparte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel rito e nel merito: - in via principale e pregiudiziale: stante la fondatezza delle argomentazioni sopra evidenziate, nonché accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
[...]
, rigettare le domande spiegate dalla sig.ra nei suoi CP_2 Parte_1 confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque perché irrituali e/o improponibili e/o perché non provate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra in favore della Sig.ra - in ogni caso: nella denegata e non CP_2 Parte_1 creduta ipotesi venisse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sig.ra
[...]
, rigettare ogni domanda spiegata dalla Sig.ra in quanto infondata CP_2 Parte_1
e/o comunque non provata e/o comunque perché irrituale nei termini di sua formulazione;
- in via ulteriormente subordinata e nel merito: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità nel verificarsi dell'evento da imputarsi alla Sig.ra , se ne Voglia accertare l'effettiva incidenza tenendo conto CP_2 altresì, ex art.1227 c.c., del fatto colposo del creditore. Determinare per l'effetto, il danno da risarcire in una misura ridotta rispetto a quello richiesto dalla sig.ra
e, comunque, nella misura da ritenersi equa e/o di giustizia. Parte_1
Con atto di intervento volontario si costituiva anche la (così, anche, per CP_6 brevità) che preliminarmente chiariva di essere l'Assicuratrice della , in virtù CP_2 della polizza n. 0817800109539, stipulata con il nucleo familiare del Sig. Per_1 (ndr, marito della ), a seguito di rituale denuncia ricevuta dall'assicurato CP_2
. CP_7
Contestava la domanda della con tesi sovrapponibili a quelle della Parte_1
medesima e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel rito e nel merito: - in via preliminare: accertare e dichiarare la non sussistenza della copertura assicurativa da parte di , di (quale componente della famiglia di Controparte_8 CP_2
titolare del contratto assicurativo n. 0817800109539) per i fatti di causa Persona_2 con ogni conseguenza di legge;
- in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora e per l'effetto CP_2 rigettare le domande spiegate dalla signora nei suoi confronti in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque perché irrituali e/o improponibili
e/o perché non provate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in CP_2 favore della Sig.ra - in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi
Parte_1 venisse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sig.ra , CP_2 rigettare ogni domanda spiegata dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto e
Parte_1 diritto. - in via ulteriormente subordinata e nel merito: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità anche parziale della Sig.ra nella CP_2 causazione dei danni lamentati dalla signora previo accertamento della
Parte_1 effettiva incidenza causale della condotta alla medesima imputabile, ridurre il danno in proporzione al grado di colpa imputabile alla signora ex art. 1227 c.c. per
Parte_1 avere ritardato l'intervento manutentivo volto al ripristino dell'immobile a seguito dell'evento del 19 maggio 2022. - In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi professionali come per legge.
Così costituito il contraddittorio, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. questo Tribunale, ritenuto ultroneo ogni passaggio istruttorio, rinviava la causa all'udienza del 12.12.2025 per precisazione delle conclusioni discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
***
Va chiarito che la fattispecie è inquadrabile nello schema di cui all'art. 2051 c.c., che, come noto, configura un'ipotesi di responsabilità “oggettiva” che, a sua volta, modifica l'ordinario criterio di ripartizione dell'onus probandi: il danneggiato deve dimostrare il nesso tra la res altrui e l'evento dannoso denunciato (causalità materiale) ed il nesso tra l'evento dannoso ed i danni effettivamente subiti e pertanto risarcibili (causalità giuridica); toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso.
***
Ciò posto, si osserva che nessun dubbio vi è che, in data 19.05.2022, a causa della copiosa pioggia caduta, si verificò un'ostruzione della pluviale di scarico condominiale posta sul lato nord del fabbricato . Tanto emerge dagli CP_9 atti ed è circostanza pacifica e non contestata.
Altrettanto vero ed incontestato è che, in conseguenza dell'evento, subirono infiltrazioni tre diversi appartamenti posti al disotto del quinto ed ultimo piano dello stabile con annessa terrazza, di proprietà esclusiva della odierna convenuta
, tra cui quello dell'attrice. CP_2
Ciò si evince dalla documentazione offerta in atti (anche dal ), con CP_1 tempestiva denuncia di sinistro effettuata dall'Ente alla propria Compagnia di assicuazioni, e conseguente accertamento peritale del Geom. (per conto Per_3 della Compagnia che non risarcì il danno solo per carenza della copertura CP_6 assicurativa).
Peraltro, che le infiltrazioni dipendessero dall'ostruzione del pluviale di scarico è dimostrato dalla relazione della ditta Valocchia, tempestivamente compulsata nell'occasione dall'Amm.re p.t. del Condominio.
E dunque, solo in tale limitato contesto, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio così come descritto in premessa, affermandosi che il danno all'appartamento della attrice, come verificato e quantificato dal Geom. Per_3
è conseguenza diretta delle infiltrazioni conseguite all'ostruzione del pluviale di scarico.
Sul punto deve subito affermarsi che non convince la tesi della difesa del
, per la quale la mera denuncia del sinistro alla Compagnia CP_1 assicuratrice non implica la riferibilità dell'evento al medesimo. CP_1
Deve necessariamente presumersi, invero, che la denuncia del sinistro del
19.05.2022 trovasse la sua fonte nelle lamentele dei vari condomini (tra cui la
; l'intervento della ne rappresentava la prova della Parte_1 CP_10 causa;
l'intervento del tecnico della Compagnia di assicurazione serviva - evidentemente- a cristallizzare lo stato di fatto (e i danni) conseguenti a quelle infiltrazioni.
***
Nulla altro è invece emerso al di fuori di quanto appena delineato
La ricostruzione del fatto storico operata dall'attrice, anche nelle diverse versioni esposte (dall'occlusione del pluviale, alla inidonea impermeabilizzazione e copertura della terrazza della;
dall'aver essa lasciato le pompe del CP_2 CP_2 terrazzo aperte, alla fuoriuscita di acqua dalle fioriere presenti sul terrazzo stesso), non ha trovato alcun riscontro, né avrebbe potuto trovarlo a distanza di anni dall'evento, onde questo Tribunale ha ritenuto superfluo ed ultroneo il ricorso alla CTU.
Invero, la stessa CTP depositata da parte attrice, risalente al mese di aprile del
2024, nulla offre in aggiunta al quadro delineato: la presenza di residui di macchie da infiltrazione (ulteriori rispetto a quelle canonizzate dal Geom. ) all'interno dell'appartamento della non dimostra né la Per_3 Parte_1 collocazione storica delle stesse, né la connessione con l'evento del 19.05.2022; la affermazione del tecnico per la quale il danno è collegato all'occlusione del pluviale di scarico, rappresenta ulteriore elemento utile ad escludere ogni nesso tra l'evento e la terrazza della . CP_2
Per le medesime ragioni deve affermarsi la assoluta carenza di prova del nesso di causalità giuridica.
Al netto delle reiterate richieste di ristoro dei danni, come documentate dal
, non vi è prova dei danni lamentati dalla (ad eccezione CP_1 Parte_1 di quelli alle opere murarie come rilevate dal ). Per_3
In disparte il fatto che l'attrice ha offerto solo preventivi ma nessuna prova di effettivo esborso economico, manca, all'evidenza, ogni collegamento tra i presunti danneggiamenti e le infiltrazioni verificatesi: le fotografie non hanno data certa;
la (anche ammessa) rottura o ammaloramento di elettrodomestici, mobilio, suppellettili ed abbigliamento, potrebbe essere ricollegata ad altre circostanze ed eventi differenti.
Breve cenno, infine, merita la voce di danno rappresentata dalla asserita lesione al diritto alla salute dell'attrice e dei suoi congiunti (per i quali, in ogni caso, la attrice sarebbe carente di legittimazione ad agire), anch'essa sfornita di alcun elemento di collegamento eziologico con l'evento, senza dimenticare che l'attrice ha affermato di aver lasciato l'appartamento per quattro mesi, subito dopo l'allagamento, e di esservi rientrata solo dopo aver realizzato interventi minimi di bonifica;
se ciò è, appare difficile anche solo sostenere che le dedotte patologie respiratorie possano essere messe in correlazione con le infiltrazioni per cui è causa.
***
Ora, se è vero, come sostenuto dalla difesa della , che non poteva Parte_1 imporsi alla stessa di agire giudiziariamente per l'accertamento dei fatti (e dei danni lamentati) nell'imminenza degli stessi (con un ATP), è altrettanto vero che tale scelta ha finito inevitabilmente per pregiudicare la possibilità di una valida ed efficace dimostrazione dei danni lamentati, a tutto detrimento della attrice, con la immanente ed inevitabile conseguenza che, non essendo stata fornita adeguata prova del nesso causale e della consistenza del danno, la domanda - in parte qua- va respinta.
La domanda, dunque, va solo parzialmente accolta.
In ordine alle spese, si pongono a carico del quelle relative al CP_1 rapporto processuale con la attrice, previa compensazione della metà in ragione del limitatissimo e solo parziale accoglimento, con applicazione dei minimi tariffari vigenti (calcolati sul decisum), in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata e della sostanziale assenza di attività istruttoria;
a carico della attrice quelle in favore della convenuta , nei cui confronti la CP_2 domanda è risultata infondata, e dell'interventore volontario, in ragione del rigetto della domanda nei confronti della parte coadiuvata, con applicazione dei minimi tariffari vigenti (calcolati sul petitum), in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata e della sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_2
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto
2. Condanna il , in persona del suo Amm.re l.r.p.t., al pagamento, CP_1 in favore della attrice, della somma di €. 1.390,00 rivalutata dal dì dell'evento e maggiorata di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla pronuncia e degli interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo.
3. Condanna il , al rimborso, in favore della attrice delle spese di CP_1 lite che, compensate per metà, si liquidano, per l'altra metà, in complessivi
€. 639,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge;
4. Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta e di CP_2
in persona del l.r.p.t., delle spese e funzioni di lite Controparte_3 che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Perugia, 13.12.2025. Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
richiamato il provvedimento con cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente comunicato alle parti;
rilevato che le parti hanno depositato note scritte;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata, ex art. 281 sexies c.p.c.. Perugia, 13.12.2025. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2468/24 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Guastamacchio, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'Avv. Riccardo
Rossi, giusta procura in atti
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Paganelli, come da procura in atti CP_2
NONCHE'
in persona del l.r.p.t.,rapp.ta e difesa dall'Avv. M. Controparte_3
Lipparini, come da procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice assumeva di essere proprietaria di un appartamento posto al quarto piano dell'immobile sito in
Perugia alla . Controparte_1
In conseguenza di forti precipitazioni occorse in data 19.05.2022, il suo appartamento era invaso da acque provenienti dal terrazzo, appartenente alla convenuta , causate dall'occlusione della colonna di scarico del pluviale CP_2 condominiale -posto sul lato nord- ed insistente nel terrazzo esclusivo dell'appartamento del predetto quinto ed ultimo piano che fungeva da copertura del fabbricato.
Numerosi i danni conseguenti a tale fenomeno, consacrati in una relazione del
Geom. , rispetto ai quali né il , né la avevano Controparte_4 CP_1 CP_2 inteso provvedere al ristoro, benché il avesse, nell'immediatezza dei CP_1 fatti, affidato incarico a ditta specializzata di procedere all'intervento di manutenzione, consistito nella disostruzione della predetta colonna e nonostante anche altri appartamenti, posti anch'essi al quarto piano ed al di sotto del terrazzo, avessero riportato danni.
Oltre alle spese necessarie per il ripristino delle opere murarie, l'attrice lamentava anche ingenti danni ad arredi, suppellettili ed abbigliamento.
Al danno patrimoniale, soggiungeva anche il verificarsi del danno non patrimoniale, per lesione del diritto al godimento dell'ambiente domestico e del diritto alla salute, proprio e dei congiunti coabitanti nel medesimo appartamento, per l'insorgere di patologie respiratorie collegate all'evento.
Evidenziava che, nonostante ripetute rassicurazioni dell'Amm.re del Condominio, su un imminente ristoro dei danni, ella nulla aveva ricevuto ed a niente valeva l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, cui non seguiva riscontro da nessuno dei convenuti principali.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, per le ragioni esposte nell'atto, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
e della Sig.ra e, per l'effetto, condannarli al Controparte_5 CP_2 risarcimento dei danni che l'unità abitativa della sig.ra e gli oggetti Parte_1 in essa contenuti hanno riportato nell'evento in narrativa, nella misura indicata di euro
25.910,00 oltre Iva o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni monetarie sino al soddisfo e l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale da mancato godimento dell'appartamento e da disagio, turbativa, sacrificio e insalubrità dell'ambiente che l'istante e la sua famiglia hanno dovuto sopportare per euro
10.000,00 ovvero maggiore o minore somma, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa e riserva di articolare i mezzi istruttori a fronte del comportamento di controparte.
Si costituiva in giudizio il (così, anche, per brevità), che contestava CP_1
l'avversa domanda. Evidenziava l'assenza di responsabilità del e la CP_1 mancanza del nesso eziologico tra l'evento descritto ed i numerosi danni lamentati in citazione, rispetto ai quali nulla era stato accertato in contraddittorio, altresì considerato che essi si basavano tutti su fotografie non aventi data certa, su preventivi che non dimostravano affatto né il danno né
l'avvenuto esborso, così come irrilevante si appalesava la relazione del Geom.
, elaborata a distanza di due anni dai fatti e su informazioni e fotografie CP_4 rese unilateralmente dalla sola Parte_1
Stigmatizzava il comportamento dell'attrice che già in passato aveva richiesto simili danni al , in alcuni casi “ripetendo” le poste ed allegando CP_1 medesimi preventivi.
Protestava la assoluta infondatezza, sia nell'an che nel quantum le richieste avverse sia in punto di danni a cose che da lesioni personali, an che richiamando i principi di aui all'art. 1227 c.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attrice nei confronti del , stante CP_1
l'assenza di responsabilità dello stesso in relazione alla causazione del fatto dannoso, con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA SUBORDINATA: respingere la domanda risarcitoria dell'attrice, in quanto infondata, in fatto o diritto, nei termini della sua formulazione, accertando gli unici danni realmente riferibili all'evento dannoso del
19/05/2022 e riducendo la domanda a quanto di effettiva giustizia, con ripartizione tra
i convenuti delle quote di responsabilità, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta che si opponeva a tuute le CP_2 domande della Parte_1
Preliminarmente, evidenziava che proprio dalla formulazione della domanda attorea si conclamava la propria estraneità ai fatti: avendo l'attrice posto a base delle proprie doglianze l'ostruzione del canale di scarico condominiale, era evidente che qualsiasi responsabilità, ove provata, era da ascriversi al e giammai ad essa . CP_1 CP_2
Inoltre, evidenziava la non corrispondenza tra la zona in cui insisteva il pluviale, ed in cui si sarebbe creato l'allagamento, e la porzione dell'appartamento in cui si sarebbero manifestate le infiltrazioni.
Analogamente, non era affatto indicato il motivo per il quale, in siffatta ipotesi, la dovesse ritenersi responsabile di alcunché non essendo allegato o CP_2 provato alcun comportamento alla stessa riferibile, né il nesso tra i danni asseritamente subiti ed il terrazzo.
Contestava, ancora la quantificazione dei danni, non risultando affatto dimostrato il nesso eziologico tra la presunta responsabilità della e i danni CP_2 asseritamente subiti dalla né che gli stessi fossero conseguenza Parte_1 delle infiltrazioni richiamate da controparte.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel rito e nel merito: - in via principale e pregiudiziale: stante la fondatezza delle argomentazioni sopra evidenziate, nonché accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra
[...]
, rigettare le domande spiegate dalla sig.ra nei suoi CP_2 Parte_1 confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque perché irrituali e/o improponibili e/o perché non provate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra in favore della Sig.ra - in ogni caso: nella denegata e non CP_2 Parte_1 creduta ipotesi venisse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sig.ra
[...]
, rigettare ogni domanda spiegata dalla Sig.ra in quanto infondata CP_2 Parte_1
e/o comunque non provata e/o comunque perché irrituale nei termini di sua formulazione;
- in via ulteriormente subordinata e nel merito: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità nel verificarsi dell'evento da imputarsi alla Sig.ra , se ne Voglia accertare l'effettiva incidenza tenendo conto CP_2 altresì, ex art.1227 c.c., del fatto colposo del creditore. Determinare per l'effetto, il danno da risarcire in una misura ridotta rispetto a quello richiesto dalla sig.ra
e, comunque, nella misura da ritenersi equa e/o di giustizia. Parte_1
Con atto di intervento volontario si costituiva anche la (così, anche, per CP_6 brevità) che preliminarmente chiariva di essere l'Assicuratrice della , in virtù CP_2 della polizza n. 0817800109539, stipulata con il nucleo familiare del Sig. Per_1 (ndr, marito della ), a seguito di rituale denuncia ricevuta dall'assicurato CP_2
. CP_7
Contestava la domanda della con tesi sovrapponibili a quelle della Parte_1
medesima e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel rito e nel merito: - in via preliminare: accertare e dichiarare la non sussistenza della copertura assicurativa da parte di , di (quale componente della famiglia di Controparte_8 CP_2
titolare del contratto assicurativo n. 0817800109539) per i fatti di causa Persona_2 con ogni conseguenza di legge;
- in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora e per l'effetto CP_2 rigettare le domande spiegate dalla signora nei suoi confronti in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque perché irrituali e/o improponibili
e/o perché non provate e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in CP_2 favore della Sig.ra - in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi
Parte_1 venisse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sig.ra , CP_2 rigettare ogni domanda spiegata dalla Sig.ra in quanto infondata in fatto e
Parte_1 diritto. - in via ulteriormente subordinata e nel merito: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità anche parziale della Sig.ra nella CP_2 causazione dei danni lamentati dalla signora previo accertamento della
Parte_1 effettiva incidenza causale della condotta alla medesima imputabile, ridurre il danno in proporzione al grado di colpa imputabile alla signora ex art. 1227 c.c. per
Parte_1 avere ritardato l'intervento manutentivo volto al ripristino dell'immobile a seguito dell'evento del 19 maggio 2022. - In ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi professionali come per legge.
Così costituito il contraddittorio, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. questo Tribunale, ritenuto ultroneo ogni passaggio istruttorio, rinviava la causa all'udienza del 12.12.2025 per precisazione delle conclusioni discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
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Va chiarito che la fattispecie è inquadrabile nello schema di cui all'art. 2051 c.c., che, come noto, configura un'ipotesi di responsabilità “oggettiva” che, a sua volta, modifica l'ordinario criterio di ripartizione dell'onus probandi: il danneggiato deve dimostrare il nesso tra la res altrui e l'evento dannoso denunciato (causalità materiale) ed il nesso tra l'evento dannoso ed i danni effettivamente subiti e pertanto risarcibili (causalità giuridica); toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso.
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Ciò posto, si osserva che nessun dubbio vi è che, in data 19.05.2022, a causa della copiosa pioggia caduta, si verificò un'ostruzione della pluviale di scarico condominiale posta sul lato nord del fabbricato . Tanto emerge dagli CP_9 atti ed è circostanza pacifica e non contestata.
Altrettanto vero ed incontestato è che, in conseguenza dell'evento, subirono infiltrazioni tre diversi appartamenti posti al disotto del quinto ed ultimo piano dello stabile con annessa terrazza, di proprietà esclusiva della odierna convenuta
, tra cui quello dell'attrice. CP_2
Ciò si evince dalla documentazione offerta in atti (anche dal ), con CP_1 tempestiva denuncia di sinistro effettuata dall'Ente alla propria Compagnia di assicuazioni, e conseguente accertamento peritale del Geom. (per conto Per_3 della Compagnia che non risarcì il danno solo per carenza della copertura CP_6 assicurativa).
Peraltro, che le infiltrazioni dipendessero dall'ostruzione del pluviale di scarico è dimostrato dalla relazione della ditta Valocchia, tempestivamente compulsata nell'occasione dall'Amm.re p.t. del Condominio.
E dunque, solo in tale limitato contesto, può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio così come descritto in premessa, affermandosi che il danno all'appartamento della attrice, come verificato e quantificato dal Geom. Per_3
è conseguenza diretta delle infiltrazioni conseguite all'ostruzione del pluviale di scarico.
Sul punto deve subito affermarsi che non convince la tesi della difesa del
, per la quale la mera denuncia del sinistro alla Compagnia CP_1 assicuratrice non implica la riferibilità dell'evento al medesimo. CP_1
Deve necessariamente presumersi, invero, che la denuncia del sinistro del
19.05.2022 trovasse la sua fonte nelle lamentele dei vari condomini (tra cui la
; l'intervento della ne rappresentava la prova della Parte_1 CP_10 causa;
l'intervento del tecnico della Compagnia di assicurazione serviva - evidentemente- a cristallizzare lo stato di fatto (e i danni) conseguenti a quelle infiltrazioni.
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Nulla altro è invece emerso al di fuori di quanto appena delineato
La ricostruzione del fatto storico operata dall'attrice, anche nelle diverse versioni esposte (dall'occlusione del pluviale, alla inidonea impermeabilizzazione e copertura della terrazza della;
dall'aver essa lasciato le pompe del CP_2 CP_2 terrazzo aperte, alla fuoriuscita di acqua dalle fioriere presenti sul terrazzo stesso), non ha trovato alcun riscontro, né avrebbe potuto trovarlo a distanza di anni dall'evento, onde questo Tribunale ha ritenuto superfluo ed ultroneo il ricorso alla CTU.
Invero, la stessa CTP depositata da parte attrice, risalente al mese di aprile del
2024, nulla offre in aggiunta al quadro delineato: la presenza di residui di macchie da infiltrazione (ulteriori rispetto a quelle canonizzate dal Geom. ) all'interno dell'appartamento della non dimostra né la Per_3 Parte_1 collocazione storica delle stesse, né la connessione con l'evento del 19.05.2022; la affermazione del tecnico per la quale il danno è collegato all'occlusione del pluviale di scarico, rappresenta ulteriore elemento utile ad escludere ogni nesso tra l'evento e la terrazza della . CP_2
Per le medesime ragioni deve affermarsi la assoluta carenza di prova del nesso di causalità giuridica.
Al netto delle reiterate richieste di ristoro dei danni, come documentate dal
, non vi è prova dei danni lamentati dalla (ad eccezione CP_1 Parte_1 di quelli alle opere murarie come rilevate dal ). Per_3
In disparte il fatto che l'attrice ha offerto solo preventivi ma nessuna prova di effettivo esborso economico, manca, all'evidenza, ogni collegamento tra i presunti danneggiamenti e le infiltrazioni verificatesi: le fotografie non hanno data certa;
la (anche ammessa) rottura o ammaloramento di elettrodomestici, mobilio, suppellettili ed abbigliamento, potrebbe essere ricollegata ad altre circostanze ed eventi differenti.
Breve cenno, infine, merita la voce di danno rappresentata dalla asserita lesione al diritto alla salute dell'attrice e dei suoi congiunti (per i quali, in ogni caso, la attrice sarebbe carente di legittimazione ad agire), anch'essa sfornita di alcun elemento di collegamento eziologico con l'evento, senza dimenticare che l'attrice ha affermato di aver lasciato l'appartamento per quattro mesi, subito dopo l'allagamento, e di esservi rientrata solo dopo aver realizzato interventi minimi di bonifica;
se ciò è, appare difficile anche solo sostenere che le dedotte patologie respiratorie possano essere messe in correlazione con le infiltrazioni per cui è causa.
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Ora, se è vero, come sostenuto dalla difesa della , che non poteva Parte_1 imporsi alla stessa di agire giudiziariamente per l'accertamento dei fatti (e dei danni lamentati) nell'imminenza degli stessi (con un ATP), è altrettanto vero che tale scelta ha finito inevitabilmente per pregiudicare la possibilità di una valida ed efficace dimostrazione dei danni lamentati, a tutto detrimento della attrice, con la immanente ed inevitabile conseguenza che, non essendo stata fornita adeguata prova del nesso causale e della consistenza del danno, la domanda - in parte qua- va respinta.
La domanda, dunque, va solo parzialmente accolta.
In ordine alle spese, si pongono a carico del quelle relative al CP_1 rapporto processuale con la attrice, previa compensazione della metà in ragione del limitatissimo e solo parziale accoglimento, con applicazione dei minimi tariffari vigenti (calcolati sul decisum), in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata e della sostanziale assenza di attività istruttoria;
a carico della attrice quelle in favore della convenuta , nei cui confronti la CP_2 domanda è risultata infondata, e dell'interventore volontario, in ragione del rigetto della domanda nei confronti della parte coadiuvata, con applicazione dei minimi tariffari vigenti (calcolati sul petitum), in considerazione della non particolare difficoltà della materia trattata e della sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_2
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto
2. Condanna il , in persona del suo Amm.re l.r.p.t., al pagamento, CP_1 in favore della attrice, della somma di €. 1.390,00 rivalutata dal dì dell'evento e maggiorata di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla pronuncia e degli interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo.
3. Condanna il , al rimborso, in favore della attrice delle spese di CP_1 lite che, compensate per metà, si liquidano, per l'altra metà, in complessivi
€. 639,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge;
4. Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta e di CP_2
in persona del l.r.p.t., delle spese e funzioni di lite Controparte_3 che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 ciascuno, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Perugia, 13.12.2025. Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo