Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2015, n. 21499
CASS
Sentenza 22 ottobre 2015

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In caso di aspettativa per motivi sindacali il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 171 del 2002 e n. 136 del 2003, è il sindacato tenuto a corrispondere all'Inail il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato, sicché, una volta riattivato il rapporto di lavoro, l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extralavorativa e, nell'ambito dell'originario rapporto, non può essere computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2015, n. 21499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21499
Data del deposito : 22 ottobre 2015

Testo completo