CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00342392 41 000 2018 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.4.24 VI RO impugnava la cartella di pagamento n. 293 2023 00342392
41 000 notificata con pec in data 22.02.2024, per il mancato pagamento degli importi riferiti alla quota consortile -spese di manutenzione irrigua per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 489,8 eccependo la illegittimità della pretesa per i motivi indiacti in ricorso ma soprattutto perché il suo fondo non aveva beneficiato di alcun servizio irriguo da parte del Consorzio, come peraltro poi confermato dallo stesso, essendo dotato di altro pozzo .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato e la carenza di legittimazione per le questioni di merito .
Si costituiva il Consorzio chiedendo la declaratoria di cessazione del contendere avendo provveduto allo sgravio stante la fondatezza della doglianza.
Alla udienza del 7.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che il Consorzio di Bonifica ha provveduto al relativo sgravio avendo accertato la fondatezza della doglianza del ricorrente non avendo beneficiato il suo fondo dei servizi irrigui del
Consorzio, come emerso da relazione tecnica del proprio dirigente dell'Area agraria. Va quindi dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna però delle spese a carico del resistente Consorzio stante, peraltro, che a seguito della notifica della cartella e quindi della illegittima pretesa, il ricorrente avrebbe subito anche un fermo amministrativo del suo mezzo
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il Consorzio al pagamento delle spese liquidate in € 450,00 oltre accessori e CUT;
compensa le spese con ER .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU RI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00342392 41 000 2018 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15.4.24 VI RO impugnava la cartella di pagamento n. 293 2023 00342392
41 000 notificata con pec in data 22.02.2024, per il mancato pagamento degli importi riferiti alla quota consortile -spese di manutenzione irrigua per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 489,8 eccependo la illegittimità della pretesa per i motivi indiacti in ricorso ma soprattutto perché il suo fondo non aveva beneficiato di alcun servizio irriguo da parte del Consorzio, come peraltro poi confermato dallo stesso, essendo dotato di altro pozzo .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato e la carenza di legittimazione per le questioni di merito .
Si costituiva il Consorzio chiedendo la declaratoria di cessazione del contendere avendo provveduto allo sgravio stante la fondatezza della doglianza.
Alla udienza del 7.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che il Consorzio di Bonifica ha provveduto al relativo sgravio avendo accertato la fondatezza della doglianza del ricorrente non avendo beneficiato il suo fondo dei servizi irrigui del
Consorzio, come emerso da relazione tecnica del proprio dirigente dell'Area agraria. Va quindi dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna però delle spese a carico del resistente Consorzio stante, peraltro, che a seguito della notifica della cartella e quindi della illegittima pretesa, il ricorrente avrebbe subito anche un fermo amministrativo del suo mezzo
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il Consorzio al pagamento delle spese liquidate in € 450,00 oltre accessori e CUT;
compensa le spese con ER .
Siracusa, 7.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)