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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10988 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9221/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9221/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO NA (c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , residente in [...] C.F._3
Vincenzo n. 13 interno 20 frazione 8.
- Appellato contumace
E
HDI ASS.ni S.p.A. (p. IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore Dott. a tanto facultato in virtù dei poteri conferiti dal C.d.A. CP_2
con delibera del 15 novembre 2018, con sede in Roma (RM) alla piazza Gugliemo
Marconi n.25 ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via del Parco Margherita
n. 31 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Benincasa (c.f. C.F._4
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- Appellata
1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il signor con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2024 (appella- Parte_1
ta HDI) ed in data 2 ottobre 2024 (appellato ), ha inteso proporre appello contro CP_1
la sentenza n. 5707/2023 del Giudice di Pace di Barra, depositata in cancelleria il 17 ottobre 2023, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale avvenuto il 3 settembre 2020 in via della Bontà a Napoli.
aveva citato in primo grado il sig. , proprietario dell'Opel Parte_1 Controparte_1
RA che lo aveva tamponato, e la compagnia chiedendo il Controparte_3
ristoro dei danni subiti dalla sua Fiat Panda, quantificati in € 5.200,00, oltre fermo tecnico, interessi e spese.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice aveva esperito un tentativo di conci- liazione ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alla HDI di corrispondere € 4.000 all'attore e €
1.750 all'avvocato Rotondo per spese legali, ma la compagnia aveva rifiutato.
All'esito di prova testimoniale ed in assenza di ctu, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ritenendo insufficienti gli elementi di prova acquisiti e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione, ha proposto appello lamentando laviolazione degli Parte_1
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse contraddittoria e illogica: da un lato il Giudice aveva affermato che l'attore si fosse riservato di quantifica- re i danni, dall'altro aveva elencato il preventivo tra i documenti depositati e aveva, poi, formulato una proposta transattiva dopo aver dichiarato di aver letto gli atti.
Secondo l'appellante, il Giudice non avrebbe potuto proporre una conciliazione se avesse ritenuto le prove insufficienti.
Inoltre, ha censurato il mancato ricorso alla CTU, che avrebbe potuto chiari- Parte_1
re la dinamica e i danni, e ha denunciato contraddittorietà e insufficienza della motiva- zione, evidenziando che il convenuto non aveva fornito alcuna prova contraria.
Ha chiesto quindi la riforma integrale della sentenza, l'accertamento della responsa- bilità esclusiva di , la condanna di HDI al risarcimento dei danni entro € 5.200,00 o CP_1
2
nella somma equitativa determinata, oltre interessi, svalutazione e spese di entrambi i gradi, con eventuale CTU.
L'appellata nel costituirsi, ha preliminarmente evidenziato le difese Controparte_3
svolte nel giudizio di primo grado;
in tale fase, infatti, la compagnia aveva contestato integralmente la domanda, richiamando gli accertamenti tecnici del proprio fiduciario che avevano evidenziato l'incompatibilità tra i danni e la dinamica descritta.
HDI ha impugnato l'appello definendolo nullo, inammissibile e infondato.
In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 163 c.p.c., poiché l'appellante aveva indicato come autorità competente la Corte d'Appello di
Napoli anziché il Tribunale di Napoli, unico competente per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace. Ha sostenuto che tale vizio comportasse l'inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza, essendo ormai decorso il termine di decadenza per la rinnovazione.
Nel merito, HDI ha contestato i motivi di gravame.
Quanto alla presunta contraddittorietà della sentenza, ha osservato che la proposta conciliativa ex art. 185 bis non poteva essere interpretata come anticipazione di giudi- zio, essendo strumento deflattivo e non indicativo di fondatezza della domanda.
Ha richiamato la giurisprudenza che esclude ogni valore probatorio della proposta conciliativa;
ha, poi, ribadito che il Giudice aveva correttamente rigettato la domanda per carenza di prova, non potendo supplire all'onere probatorio delle parti né mediante
CTU, che non è mezzo di prova ma ausilio tecnico per valutare fatti già provati.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità e inammissibilità dell'appello, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, questo Giudice ha disposto ctu cinematica volta a verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta in citazione;
il nominato consulente (perito industriale ) ha depositato in data 5 novem- Persona_1
bre 2025 il proprio elaborato peritale;
le parti hanno, quindi, depositato note di tratta- zione scritta ex art.127 ter c.p.c. in vista della data del 20 novembre 2025, fissata per la decisione della causa a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
3
****
Prima di analizzare i motivi di appello, appare opportuno brevemente riassumere il percorso motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare la domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Barra ha preliminarmente individuato gli elementi probatori offerti dall'attore, consistenti in:
* la deposizione di un solo testimone ( ), Testimone_1
* un preventivo di riparazione,
* nove fotografie del veicolo.
Secondo il Giudice, la testimonianza è risultata estremamente lacunosa, poiché la teste si è limitata a confermare genericamente la dinamica indicata in citazione, senza fornire dettagli sui punti di impatto tra i veicoli, sull'urto contro il muro, sulla descrizione dei danni e sull'ubicazione del muro stesso.
Tali carenze avrebbero impedito di ricostruire la dinamica del sinistro, individuare i danni e verificare il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.
Il Giudice ha affermato, quindi, che la prova offerta è stata del tutto inidonea, non consentendo di raggiungere alcuna certezza processuale sulla dinamica e sul collega- mento con i danni.
Ha inoltre escluso la possibilità di colmare tali lacune mediante una consulenza tecni- ca d'ufficio, chiarendo che la CTU non è un mezzo di prova ma solo uno strumento di ausilio per valutare fatti già provati dalle parti, e non può supplire all'inerzia probatoria di chi agisce.
L'appellante si duole, in primo luogo, dell'affermazione del Giudice di Pace secondo cui la domanda risarcitoria non sarebbe stata quantificata in atto di citazione.
Invero non è dato comprendere in che termini rileva tale censura, atteso che tale circostanza non appare in alcun modo valorizzata dal Giudice ai fini della statuizione di rigetto, fondata, invece, sulla valutazione del compendio istruttorio ritenuto inadegua- to.
Venendo alle ulteriori doglianze, l'appellante sembra sollecitare una valutazione di contraddittorietà tra le affermazioni contenute in sentenza e la pregressa formulazione
4
di una proposta transattiva ai fini dell'art.185 bis c.p.c..
Tale doglianza non appare accoglibile atteso che la giurisprudenza di merito ha in ripetute occasioni sottolineato e la dottrina è concorde nel ritenere che la previsione di cui al menzionato articolo costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che le controversie debbano concludersi con sentenza.
In ogni caso la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia.
Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tiene conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come accaduto nel caso di specie.
L'ulteriore residua censura investe l'omessa ammissione di ctu cinematica volta ad indagare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta in citazione.
Sul punto va segnalato come l'appellata compagnia, in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, abbia specificamente e motivatamente contestato detta compatibilità, depositando copia delle perizia redatta dal proprio fiduciario ( in Per_2
data 3 novembre 2020 in cui veniva segnalata una sproporzione energetica tra l'urto diretto alla parte posteriore e l'urto indiretto alla parte anteriore del veicolo.
Nel corso del presente giudizio, anche in ragione delle doglianze di parte appellante,
è stata disposta ctu affidata al suindicato perito industriale, il quale, con la perizia depositata in data 5 novembre 2025, ha pienamente confermato e validato i dubbi adombrati dall'appellata compagnia.
In particolare, all'esito di una certosina ed apprezzabile analisi dell'intero materiale istruttorio acquisito (fotografie, preventivi, perizie, prova testimoniale, modello di CAI) nonché di analisi dei luoghi di causa, ha rassegnato le seguenti, condivisibili, conclusioni:
“i danni prodotti sul veicolo di parte appellante Fiat Panda targato FV430BG oggetto di studio non appaiono potenzialmente coerenti con quelli ricavati dalla produzione
5
fotografica agli atti e dichiarati prodotti nell'evento dannoso per cui è appello per assunta responsabilità del convenuto in logica alla modale espositiva narrata. Sebbene non è possibile relazionare in modo puntuale sull'esatta integrale compatibilità dei danni riportati dal veicolo appellante in quanto non vi sono agli atti rilievi fotografici utili ed idonei a consentire l'identificazione di tutti i punti di impatto, si ravvisa disomogeneità degli esiti deformativi e morfologici riportati negli urti nonché delle quote altimetriche dei profili assunti in collisione in ordine alla dinamica prospettata dall'appellante”.
Preme, infine, segnalare come l'appellante abbia totalmente omesso di muovere rilievi critici alle conclusioni del ctu, sia in sede di inoltro della bozza di perizia che all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrisponden- te al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dall'appellata compagnia.
Anche le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante, che va condannato a rivalere parte appellata di ogni somma a tale titolo corrisposta al nominato ctu, anche in virtù della solidarietà operante ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5707/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Barra, depositata in cancelleria il 17 ottobre 2023;
➢ condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% de- gli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico
6
dell'appellante che va condannato a rivalere parte appellata Parte_1 [...]
di ogni somma a tale titolo corrisposta al nominato ctu, anche in Controparte_4
virtù della solidarietà operante ex lege;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9221/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO NA (c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , residente in [...] C.F._3
Vincenzo n. 13 interno 20 frazione 8.
- Appellato contumace
E
HDI ASS.ni S.p.A. (p. IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore Dott. a tanto facultato in virtù dei poteri conferiti dal C.d.A. CP_2
con delibera del 15 novembre 2018, con sede in Roma (RM) alla piazza Gugliemo
Marconi n.25 ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via del Parco Margherita
n. 31 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Benincasa (c.f. C.F._4
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- Appellata
1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il signor con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2024 (appella- Parte_1
ta HDI) ed in data 2 ottobre 2024 (appellato ), ha inteso proporre appello contro CP_1
la sentenza n. 5707/2023 del Giudice di Pace di Barra, depositata in cancelleria il 17 ottobre 2023, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale avvenuto il 3 settembre 2020 in via della Bontà a Napoli.
aveva citato in primo grado il sig. , proprietario dell'Opel Parte_1 Controparte_1
RA che lo aveva tamponato, e la compagnia chiedendo il Controparte_3
ristoro dei danni subiti dalla sua Fiat Panda, quantificati in € 5.200,00, oltre fermo tecnico, interessi e spese.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice aveva esperito un tentativo di conci- liazione ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alla HDI di corrispondere € 4.000 all'attore e €
1.750 all'avvocato Rotondo per spese legali, ma la compagnia aveva rifiutato.
All'esito di prova testimoniale ed in assenza di ctu, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ritenendo insufficienti gli elementi di prova acquisiti e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione, ha proposto appello lamentando laviolazione degli Parte_1
artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse contraddittoria e illogica: da un lato il Giudice aveva affermato che l'attore si fosse riservato di quantifica- re i danni, dall'altro aveva elencato il preventivo tra i documenti depositati e aveva, poi, formulato una proposta transattiva dopo aver dichiarato di aver letto gli atti.
Secondo l'appellante, il Giudice non avrebbe potuto proporre una conciliazione se avesse ritenuto le prove insufficienti.
Inoltre, ha censurato il mancato ricorso alla CTU, che avrebbe potuto chiari- Parte_1
re la dinamica e i danni, e ha denunciato contraddittorietà e insufficienza della motiva- zione, evidenziando che il convenuto non aveva fornito alcuna prova contraria.
Ha chiesto quindi la riforma integrale della sentenza, l'accertamento della responsa- bilità esclusiva di , la condanna di HDI al risarcimento dei danni entro € 5.200,00 o CP_1
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nella somma equitativa determinata, oltre interessi, svalutazione e spese di entrambi i gradi, con eventuale CTU.
L'appellata nel costituirsi, ha preliminarmente evidenziato le difese Controparte_3
svolte nel giudizio di primo grado;
in tale fase, infatti, la compagnia aveva contestato integralmente la domanda, richiamando gli accertamenti tecnici del proprio fiduciario che avevano evidenziato l'incompatibilità tra i danni e la dinamica descritta.
HDI ha impugnato l'appello definendolo nullo, inammissibile e infondato.
In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 163 c.p.c., poiché l'appellante aveva indicato come autorità competente la Corte d'Appello di
Napoli anziché il Tribunale di Napoli, unico competente per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace. Ha sostenuto che tale vizio comportasse l'inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza, essendo ormai decorso il termine di decadenza per la rinnovazione.
Nel merito, HDI ha contestato i motivi di gravame.
Quanto alla presunta contraddittorietà della sentenza, ha osservato che la proposta conciliativa ex art. 185 bis non poteva essere interpretata come anticipazione di giudi- zio, essendo strumento deflattivo e non indicativo di fondatezza della domanda.
Ha richiamato la giurisprudenza che esclude ogni valore probatorio della proposta conciliativa;
ha, poi, ribadito che il Giudice aveva correttamente rigettato la domanda per carenza di prova, non potendo supplire all'onere probatorio delle parti né mediante
CTU, che non è mezzo di prova ma ausilio tecnico per valutare fatti già provati.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità e inammissibilità dell'appello, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, questo Giudice ha disposto ctu cinematica volta a verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta in citazione;
il nominato consulente (perito industriale ) ha depositato in data 5 novem- Persona_1
bre 2025 il proprio elaborato peritale;
le parti hanno, quindi, depositato note di tratta- zione scritta ex art.127 ter c.p.c. in vista della data del 20 novembre 2025, fissata per la decisione della causa a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
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****
Prima di analizzare i motivi di appello, appare opportuno brevemente riassumere il percorso motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare la domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Barra ha preliminarmente individuato gli elementi probatori offerti dall'attore, consistenti in:
* la deposizione di un solo testimone ( ), Testimone_1
* un preventivo di riparazione,
* nove fotografie del veicolo.
Secondo il Giudice, la testimonianza è risultata estremamente lacunosa, poiché la teste si è limitata a confermare genericamente la dinamica indicata in citazione, senza fornire dettagli sui punti di impatto tra i veicoli, sull'urto contro il muro, sulla descrizione dei danni e sull'ubicazione del muro stesso.
Tali carenze avrebbero impedito di ricostruire la dinamica del sinistro, individuare i danni e verificare il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.
Il Giudice ha affermato, quindi, che la prova offerta è stata del tutto inidonea, non consentendo di raggiungere alcuna certezza processuale sulla dinamica e sul collega- mento con i danni.
Ha inoltre escluso la possibilità di colmare tali lacune mediante una consulenza tecni- ca d'ufficio, chiarendo che la CTU non è un mezzo di prova ma solo uno strumento di ausilio per valutare fatti già provati dalle parti, e non può supplire all'inerzia probatoria di chi agisce.
L'appellante si duole, in primo luogo, dell'affermazione del Giudice di Pace secondo cui la domanda risarcitoria non sarebbe stata quantificata in atto di citazione.
Invero non è dato comprendere in che termini rileva tale censura, atteso che tale circostanza non appare in alcun modo valorizzata dal Giudice ai fini della statuizione di rigetto, fondata, invece, sulla valutazione del compendio istruttorio ritenuto inadegua- to.
Venendo alle ulteriori doglianze, l'appellante sembra sollecitare una valutazione di contraddittorietà tra le affermazioni contenute in sentenza e la pregressa formulazione
4
di una proposta transattiva ai fini dell'art.185 bis c.p.c..
Tale doglianza non appare accoglibile atteso che la giurisprudenza di merito ha in ripetute occasioni sottolineato e la dottrina è concorde nel ritenere che la previsione di cui al menzionato articolo costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che le controversie debbano concludersi con sentenza.
In ogni caso la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia.
Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tiene conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come accaduto nel caso di specie.
L'ulteriore residua censura investe l'omessa ammissione di ctu cinematica volta ad indagare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta in citazione.
Sul punto va segnalato come l'appellata compagnia, in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, abbia specificamente e motivatamente contestato detta compatibilità, depositando copia delle perizia redatta dal proprio fiduciario ( in Per_2
data 3 novembre 2020 in cui veniva segnalata una sproporzione energetica tra l'urto diretto alla parte posteriore e l'urto indiretto alla parte anteriore del veicolo.
Nel corso del presente giudizio, anche in ragione delle doglianze di parte appellante,
è stata disposta ctu affidata al suindicato perito industriale, il quale, con la perizia depositata in data 5 novembre 2025, ha pienamente confermato e validato i dubbi adombrati dall'appellata compagnia.
In particolare, all'esito di una certosina ed apprezzabile analisi dell'intero materiale istruttorio acquisito (fotografie, preventivi, perizie, prova testimoniale, modello di CAI) nonché di analisi dei luoghi di causa, ha rassegnato le seguenti, condivisibili, conclusioni:
“i danni prodotti sul veicolo di parte appellante Fiat Panda targato FV430BG oggetto di studio non appaiono potenzialmente coerenti con quelli ricavati dalla produzione
5
fotografica agli atti e dichiarati prodotti nell'evento dannoso per cui è appello per assunta responsabilità del convenuto in logica alla modale espositiva narrata. Sebbene non è possibile relazionare in modo puntuale sull'esatta integrale compatibilità dei danni riportati dal veicolo appellante in quanto non vi sono agli atti rilievi fotografici utili ed idonei a consentire l'identificazione di tutti i punti di impatto, si ravvisa disomogeneità degli esiti deformativi e morfologici riportati negli urti nonché delle quote altimetriche dei profili assunti in collisione in ordine alla dinamica prospettata dall'appellante”.
Preme, infine, segnalare come l'appellante abbia totalmente omesso di muovere rilievi critici alle conclusioni del ctu, sia in sede di inoltro della bozza di perizia che all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrisponden- te al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dall'appellata compagnia.
Anche le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'appellante, che va condannato a rivalere parte appellata di ogni somma a tale titolo corrisposta al nominato ctu, anche in virtù della solidarietà operante ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5707/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Barra, depositata in cancelleria il 17 ottobre 2023;
➢ condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre rim- borso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% de- gli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico
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dell'appellante che va condannato a rivalere parte appellata Parte_1 [...]
di ogni somma a tale titolo corrisposta al nominato ctu, anche in Controparte_4
virtù della solidarietà operante ex lege;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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