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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5680/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
( ), cittadina italiana, nata a Caldes (TN) in [...] Parte_1 C.F._1
9.11.1959, residente in Malè (TN) - Frazione Magras n. 56, difesa e rappresentata dall'avv. Flavia
Torresani ( ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cles (TN) - C.F._2
Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso e
( ), cittadino italiano, nato a Malè (TN) in [...] Parte_2 C.F._3
23.11.1959, residente in Malè (TN) - Frazione Magras n. 56, difeso e rappresentato dall'avv. Laura
Flor ( ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza C.F._4
Granda n. 42, giusta procura alle liti conferita con atto separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16 dicembre 2024, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 03 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:“1) dichiarare la separazione dei coniugi e;
2) Parte_1 Parte_2 Parte_1
dichiara di aver già asportato dalla casa familiare di proprietà di tutti i suoi beni Parte_2
personali; 3) si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
a consegnare all'avv. Flavia Torresani le chiavi di accesso alla casa di proprietà di Pt_2
, comprensive di telecomando del portone, per la successiva consegna all'avv. Laura Flor;
[...]
4) si impegna a saldare al meccanico di Malè (TN) Parte_2 Controparte_1 CP_2 il costo delle riparazioni da quest'ultimo effettuate sull'autovettura di proprietà di Parte_1
fino alla data del 30.11.2024; 5) i ricorrenti danno atto che l'autovettura Mercedes classe A targata
DK612VJ rimane di esclusiva proprietà di , mentre l'autovettura Jeep targata Parte_1
FW630BG rimane di esclusiva proprietà di;
6) i ricorrenti dichiarano che non Parte_2 sussistono i presupposti di legge per prevedere un contributo nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altra; 7) i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per titoli nascenti dal matrimonio, fatta eccezione per quanto previsto e convenuto nel presente ricorso e di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie al buon costume e all'ordine pubblico.
La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 16 dicembre 2024 e riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 11.05.2002 a Malè (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Malè al n.
2 - P. II- Serie A, Anno 2002);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi