Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato ex artt. 429 comma 1 c.p.c. e 10 del d.lgs 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2015/2024 promossa da:
AL RA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. LANGELLA FABRIZIO, elettivamente domiciliato all'Indirizzo
Telematico del difensore
RICORRENTE
contro
[società](C.F. [/]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANDRA' SALVATORE, elettivamente domiciliato nello studio del difensore sito in VIA SAN VITALE 96
(BOLOGNA)
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Rilevato che UB AN ha agito in giudizio, ai sensi degli artt.10 d.lgs 150/2011 e 414 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni: “I. pagina 1 di 6
accertare e dichiarare la violazione della resistente società [società], avente sede legale in [X] (FE) [XXX] n.
[/] e Codice Fiscale [/], in persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024
indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.);
II. accertare l'obbligo della società resistente [società], avente sede legale in
[X] (FE) [XXX] n. [/] e
Codice Fiscale [/], in persona del legale rappresentante pro tempore,
di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. UB AN di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R.).
III. ordinare alla società resistente [società], avente sede legale in [X]
(FE) [XXX] n. [/] e Codice
Fiscale [/], in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata
(doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. UB AN, e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. pagina 2 di 6
IV. in ogni caso. condannare ex art. 91 c.p.c. la società [società], avente sede legale in [X] (FE) [XXX] n.
[/] e Codice Fiscale [/], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato
Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge”;
dato atto che la “[società]” si è ritualmente costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel presente atto, avendo la resistente già assolto ai suoi obblighi previsti in tema di privacy dal G.D.P.R.;
Nel merito:
- rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”;
rilevato che alla prima udienza le parti hanno concluso come in atti;
dato atto che è documentalmente provato e riconosciuto dalla controparte che, con mail del 17 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto alla parte resistente l'eventuale trattamento dei dati personali;
considerato che la parte resistente ha affermato, tuttavia, di aver dato risposta telefonica a tale richiesta, ma la circostanza è stata negata dalla pagina 3 di 6
controparte e comunque ritenuta inidonea;
considerato che, ai sensi degli artt. 12 e 15 del Regolamento U.E. n.
679/2016, era onere della parte resistente dare risposta scritta dell'eventuale trattamento dei dati del ricorrente e che tale adempimento non è stato fatto (nel termine di trenta giorni normativamente previsto) fino al deposito della comparsa di costituzione e risposta;
preso atto della rigorosa interpretazione della Suprema Corte (Cass.
9313/2023) che ha riformato il Tribunale di Milano - che aveva rigettato un analogo ricorso, in difetto di prova della sussistenza della responsabilità della convenuta ovvero il possesso della qualità di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali del ricorrente - asserendo un obbligo di risposta,
nel termine di trenta giorni, eventualmente prorogabile, anche nella ipotesi di risposta negativa ovvero di mancata disponibilità dei dati personali dell'istante e trattamento degli stessi1;
1 “2.3 Risulta, peraltro, circostanza non controversa (e comunque accertata anche nella sentenza impugnata) che la NG AN N.V. non aveva riscontrato la predetta istanza di accesso agli atti, non consentendo dunque al richiedente di conoscere l'eventuale possesso dei suoi dati personali e di verificare la legittimità della procedura di raccolta degli stessi.
2.4 Va infatti chiarito che, sulla base della normativa sopra richiamata, la NG AN avrebbe dovuto fornire una risposta all'istanza dell'interessato, anche qualora il riscontro stesso avesse avuto un esito negativo. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è il destinatario dell'istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei predetti dati personali e non può invece ritenersi l'istante onerato della prova di tale circostanza fattuale.
2.5 L'art. 12 del Reg. Ue sopra citato è infatti chiaro nello statuire, espressamente nel suo terzo comma, che “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a
22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato”, aggiungendo, inoltre, al quarto comma che “Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”. Ma è peraltro il quinto comma del sopra menzionato art. 12a precisare espressamente, e per quanto qui di interesse per la presente controversia, che
“Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.
2.6 Orbene, dal tenore letterale dalla norma da ultimo citata emerge dunque chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre pagina 4 di 6
dato atto altresì che la Corte di Giustizia ha chiarito come la risposta debba essere fornita per iscritto, potendo essere data oralmente solo se ciò sia richiesto dall'interessato (Corte di Giustizia, 4 maggio 2023, n. 4872);
rilevato, per altro, come non sia stata data prova della comunicazione telefonica allegata dalla parte resistente, né comunque della tempestività della stessa, circostanza che rende la prima domanda fondata;
ritenuto che la seconda domanda e la prima parte della terza domanda formulate dalla parte ricorrente siano priva di interesse allo stato, avendo la resistente chiarito di non aver alcun dato personale del ricorrente;
ritenuto di valorizzare altresì la mancata prova da parte della ricorrente di essere stato contattato da un operatore telefonico che avrebbe affermato di chiamare per conto della “[società]”, al fine di rigettare la seconda parte della terza domanda giudiziale formulata e giustificare la compensazione, nella misura del 50% (liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi studio, introduttiva e decisoria), delle spese giudiziali, sottolineando come, per altro, UB AN non abbia nemmeno allegato a quale finanziamento si sarebbero riferiti nella telefonata, né altre circostanze che avvalorino quanto affermato
P.Q.M.
riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet”. 2 “Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, da detta disposizione emerge che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui, in particolare, all'articolo 15 del RGPD, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, e che le informazioni devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che non sia l'interessato a chiedere che esse siano fornite oralmente. Tale disposizione, che è l'espressione del principio di trasparenza, ha lo scopo di garantire che l'interessato sia messo in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate”. pagina 5 di 6
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dr. Mauro Martinelli, nella causa n. 2015/2024 R.G. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) ACCERTA che la “[società]”, in violazione degli artt. 12 e 15 del Reg.
U.E. 679/2016, non ha tempestivamente risposto alla istanza di accesso del 17 agosto 2024;
b) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna a “fornire il riscontro alla istanza dando conferma o meno sulla esistenza dei dati”;
c) RIGETTA la domanda di “accesso” ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Reg. U.E. 679/2016;
d) DICHIARA la compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, CONDANNA la “[società]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 50% delle spese processuali quantificate in euro 272,50 per spese ed euro 1.178,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore antistatario;
e) RISERVA il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni;
f) RESPINGE nel resto.
Ferrara, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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