TRIB
Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/10/2024, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASINI Parte_1 C.F._1
GIORDANA, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI LUCA, Controparte_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, previa sospensione dei provvedimenti impugnati ossia del decreto di trasferimento emesso l'11.05.2022 ma notificato alla Sig.ra solo con Parte_1
l'atto di precetto, e di quest'ultimo atto, in questa sede anch'esso impugnato, accertato e dichiarato che il decreto predetto trasferisce al Sig. il compendio immobiliare sito a Forlì, in Controparte_1
Via Rio Cozzi n. 24, così come meglio descritto nel decreto stesso, per un prezzo di aggiudicazione risultato notevolmente inferiore al valore dell'immobile, Voglia conseguentemente dichiarare, previa sospensione, la nullità / invalidità / irregolarità degli atti emessi e volti al trasferimento e alla liberazione del citato compendio immobiliare e, nello specifico, il decreto di trasferimento datato
pagina 1 di 7 11.05.2022, l'atto di precetto e ogni altro atto, prodromico e consequenziale, con adozione di tutti i necessari provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale adito rigettare le pretese di parte attrice in quanto completamente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., conveniva in giudizio , al fine di sentire accogliere le conclusioni Parte_1 Controparte_1
riportate in epigrafe.
A sostegno, esponeva quanto di seguito: Pt_1
- Con sentenza n. 1266/2017 resa in data 19 dicembre 2017 dal suintestato Tribunale all'esito del procedimento portante R.G. n. 2355/2011, veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché di quella ordinaria tra l'odierna opponente e i di lei fratelli. Disposta la rimessione della causa sul ruolo, si procedeva, dunque, con le operazioni divisionali come da ordinanza separata.
Avverso la citata sentenza veniva proposta impugnazione;
- I cespiti oggetto di divisione venivano sottoposti a perizia da parte del geom. il quale Per_1
accertava che il valore del compendio immobiliare sito in Forlì alla via Rio Cozzi, 24 ammontava a complessivi euro 170.720,00 (di cui euro 166.320,00 per l'immobile ed euro 4.400,00 per il terreno);
- Tuttavia, eccepiva l'erroneità degli esiti peritali per l'effetto di gravi errori procedurali Pt_1
commessi dal CTU geom. fra i quali la mancata verifica urbanistica presso gli uffici Per_1
competenti;
- All'esito della procedura di vendita senza incanto, avvenuta con modalità asincrona il 25.11.2021,
l'immobile veniva aggiudicato all'odierno convenuto al prezzo di euro 96.030,00 (i.e. pari al 56,25% del valore come da perizia);
- Il compendio immobiliare sopra citato veniva dunque trasferito ad con decreto dell'11 CP_1
maggio 2022 emesso dal suintestato Tribunale in seno al procedimento portante R.G. n. 2355/2011;
- Ebbene, la nella presente sede contestava la validità e la regolarità formale del Pt_1
provvedimento di cui al punto precedente, emesso sulla base di una perizia viziata da errori procedurali e da un giudizio divisionale anch'esso irregolare;
il decreto recava ingiunzione al rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, in favore dell'acquirente e le veniva notificato in uno CP_1 all'atto di precetto;
- Segnatamente, il plico notificato all'odierna opponente era formato dal decreto di trasferimento, dal pagina 2 di 7 Certificato di Destinazione Urbanistica, dalla Certificazione Energetica e dall'atto di intimazione e precetto;
- inoltre, esponeva di aver depositato istanza di sospensione ex art. 586 c.p.c. del decreto di Pt_1
aggiudicazione del bene in favore di a fronte delle irregolarità sopra evidenziate e, in CP_1
particolare, del prezzo notevolmente inferiore rispetto al reale valore del cespite;
tuttavia, detta istanza veniva rigettata dal Giudice assegnatario per i seguenti motivi: inapplicabilità della disciplina invocata al giudizio di divisione, richiesto ed attivato proprio dalla omessa impugnazione Pt_1 dell'ordinanza di delega di vendita, nella quale si prevedeva la possibilità di ulteriori ribassi in caso di asta deserta;
e, in ultimo, la congruità del prezzo di vendita rispetto al prezzo di mercato dell'immobile;
- L'opponente evidenziava l'erroneità delle argomentazioni appena esposte e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in capo alla nelle forme e ai sensi dell'art. 586 c.p.c. non solo per la Pt_1
notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione, rispetto a quello di pronto realizzo accertato, seppur erroneamente, dal geom. – e non immediatamente contestato per cause imputabili alla difesa Per_1 tecnica dell'odierna opponente – ma pure perché il provvedimento con cui veniva disposto il trasferimento non aveva avuto ancora definitiva esecuzione;
- Quanto al periculum in mora, rappresentava le difficoltà, non solo economiche, ma anche di Pt_1 salute, derivanti dalla liberazione dell'immobile presso il quale da sempre risiedeva.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande. A tal fine, eccepiva: Controparte_1
- L'infondatezza della domanda attorea: il titolo esecutivo veniva correttamente notificato a Parte_1
unitamente all'atto di precetto;
inoltre, l'asta propedeutica all'aggiudicazione dell'immobile
[...]
in favore di veniva regolarmente svolta, senza anomalie;
ciò specularmente si riverberava CP_1
sulla validità ed efficacia del provvedimento qui opposto da controparte;
- Ulteriormente, il convenuto eccepiva l'assenza di prove quanto al presupposto del periculum in mora.
Alla prima udienza del 14 dicembre 2022 il difensore di parte opponente chiedeva di essere autorizzato a produrre documentazione recante referti medici sullo stato psico-fisico della oltre ad atto di Pt_1
denuncia/querela sporta in data 6 ottobre da parte di quest'ultima e verbale di s.i.t. del 1° dicembre
2022. La difesa di controparte si opponeva e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 15 dicembre 2022, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento dell'immobile meglio descritto agli atti, rilevando l'irritualità dell'introduzione del procedimento in epigrafe e, conseguentemente, l'inconferenza della documentazione prodotta in sede d'udienza del 14 dicembre
2022.
Contestualmente, vista la richiesta congiunta dei difensori, assegnava alle parti i termini di cui all'art.
pagina 3 di 7 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 4 ottobre 2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per il che, alla successiva udienza del 12 giugno 2024, avvenuta in modalità cartolare ex art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
conveniva in giudizio innanzi al suintestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 CP_1
declaratoria di invalidità degli atti esecutivi resi in seno al procedimento divisionale portante R.G.
2355/2011, promosso dall'odierna attrice, nei confronti dei di lei fratelli, e avente ad oggetto la divisione del complesso immobiliare situato in Forlì, alla via Rio Cozzi, 24.
Nella presente sede contestava la regolarità formale sia del decreto di trasferimento Pt_1 dell'immobile in favore di – recante, altresì, ingiunzione al rilascio del bene, libero da CP_1
persone e/o cose – sia del conseguente atto di precetto, notificato dall'aggiudicatario CP_1 all'attrice, a mezzo del quale le veniva intimato il rilascio immediato dell'immobile.
Più in particolare, secondo le allegazioni attoree l'irregolarità e/o invalidità dei citati atti era da rinvenirsi nell'erronea valutazione del cespite così come accertata dal CTU geom. su incarico Per_1
del Giudice titolare del procedimento divisionale (R.G. n. 2355/2011), derivante da errori procedurali compiuti nell'espletamento dell'incarico peritale, nonché nel prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare in favore dell'odierno convenuto, notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo.
Con l'incardinato procedimento l'attrice faceva ricorso allo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
Posto quanto sopra ed evidenziato che la si doleva di aver ricevuto la notifica del decreto di Pt_1 trasferimento (titolo esecutivo) solo unitamente alla notifica dell'atto di precetto, ricorre nel caso de quo l'ipotesi contemplata dal II comma dell'art. cit, a mente del quale “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Peraltro, rispetto alla qualificazione della domanda in ipotesi analoghe, si è espressa la Corte di
Cassazione, secondo la quale “il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da
pagina 4 di 7 proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza.” (Cass. Civ. sent. n. 24662/2013)
Tutto ciò premesso, è preliminare ed assorbente l'accertamento dell'improcedibilità della domanda avanzata dalla per l'irritualità con cui è stato proposto il procedimento in epigrafe. Pt_1
Le ragioni, rectius i vizi, da cui detta improcedibilità discende sono due: errata introduzione del presente giudizio con atto di citazione, anziché con ricorso;
errata individuazione dell'organo giudicante competente e, dunque, iscrizione nel ruolo contenzioso affari civili.
Poiché intrinsecamente interdipendenti (per ratio della disciplina e per conseguenze), i motivi sottesi alla pronuncia di rigetto della domanda attorea saranno esaminati congiuntamente, come di seguito.
Anzitutto, a norma di legge, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c. deve essere introdotto con ricorso al giudice dell'esecuzione che, come già rilevato in sede di ordinanza emessa dalla scrivente in data 15 dicembre 2022, è per analogia il giudice del procedimento di divisione del compendio immobiliare, i.e. il Giudice assegnatario del procedimento portante R.G. n. 2355/2011.
Viceversa, proponeva opposizione, anzitutto, con atto di citazione, così Parte_1
determinando un vizio di instaurazione del contraddittorio nella presente sede e, più nello specifico, della vocatio in ius.
Fermo restando il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. e fermo quanto stabilito dalla prima parte del dell'art. 156, I comma, c.p.c. nel caso di specie detto principio non può trovare accoglimento proprio perché, divergendo dal modello legale (ricorso), l'atto di citazione non può certamente ritenersi idoneo al raggiungimento dello scopo, così come previsto, invece, dall'art. 156, II comma, c.p.c.
Osta, ancor più nel dettaglio, la ratio sottesa alla disciplina codicistica (inderogabile dalle parti) dettata in tema di opposizione agli atti esecutivi, dalla quale scaturisce un giudizio a struttura c.d. bifasica: una prima fase innanzi al Giudice dell'esecuzione e una seconda fase, eventuale, di cognizione piena innanzi al Giudice di merito competente per materia e per valore.
La fase sommaria, di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c. si prefigge lo scopo di tutelare, oltre agli interessi delle parti coinvolte dalla procedura esecutiva, le esigenze pubblicistiche (a mero titolo esemplificativo: l'ordinato svolgimento del processo esecutivo, l'economia processuale e la deflazione dei giudizi contenziosi) mediante l'esercizio dei poteri (non solo su impulso delle parti, ma anche officiosi) riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione.
Infatti, “una volta iniziata l'esecuzione […], tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia introdotta con ricorso rivolto al
pagina 5 di 7 giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione), al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione. Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare
l'adozione di provvedimenti urgenti.” (Cass. Civ. sent. n. 6892/2024).
Atteso che l'errata introduzione del presente giudizio non ha consentito al Giudice dell'esecuzione di vagliarne immediatamente la fondatezza, ed eventualmente porre rimedio attivando i poteri riconosciutigli dalla legge, ciò impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo e ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
Affinché possa operare astrattamente la sanatoria di cui al comma successivo dell'art. cit. è richiesto che oggettivamente e concretamente l'atto stesso pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell'esecuzione, restando altrimenti di fatto comunque frustrata la finalità della previsione legislativa.
Orbene, la ragione specifica per cui non può operare in alcun modo la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. risiede nell'oggettiva impossibilità che l'atto oppositivo pervenga tempestivamente
(ulteriore limite previsto dalla norma che, a presidio delle suesposte esigenze, prevede termini stringenti e perentori) a conoscenza del Giudice dell'Esecuzione.
In altre parole, se pure pervenisse al Giudice dell'esecuzione la trasmissione dell'atto introduttivo, allo stato (trascorsi già oltre due anni dall'emissione del decreto di trasferimento dell'11 maggio 2022) alcuna concreta utilità potrebbe assumere la fase sommaria di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.
Sul punto, peraltro, la difesa attrice non ha preso posizione alcuna: non ha chiesto alla scrivente la trasmissione del fascicolo al Giudice dell'esecuzione, non ha dimostrato la sussistenza di fatti e/o eventi idonei a determinare la non imputabilità dell'impossibilità di sanare il vizio, a fronte del maturarsi delle decadenze per intempestività (rectius ritardo nell'inserimento dell'atto introduttivo nel fascicolo dell'esecuzione).
Anzi, in spregio al principio dell'autoresponsabilità, la difesa della RG ha insistito, precisando le sopra riportate conclusioni, nell'accoglimento della domanda che, come già evincibile dall'ordinanza emessa dalla scrivente in data 15 dicembre 2022, doveva ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 7 In conclusione, non può che trovare applicazione l'orientamento di legittimità, secondo cui “nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta
e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.” (Cass. Civ. sent. n. 25170/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con valori minimi quanto alla fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto).
Il valore della causa è determinato considerando il valore dell'aggiudicazione dell'immobile, dovendosi applicare il criterio del valore del bene oggetto dell'atto opposto (Cass. Civ. sent. n. 12354/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice opponente;
2) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore , della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 11.268,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 4 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASINI Parte_1 C.F._1
GIORDANA, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI LUCA, Controparte_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, previa sospensione dei provvedimenti impugnati ossia del decreto di trasferimento emesso l'11.05.2022 ma notificato alla Sig.ra solo con Parte_1
l'atto di precetto, e di quest'ultimo atto, in questa sede anch'esso impugnato, accertato e dichiarato che il decreto predetto trasferisce al Sig. il compendio immobiliare sito a Forlì, in Controparte_1
Via Rio Cozzi n. 24, così come meglio descritto nel decreto stesso, per un prezzo di aggiudicazione risultato notevolmente inferiore al valore dell'immobile, Voglia conseguentemente dichiarare, previa sospensione, la nullità / invalidità / irregolarità degli atti emessi e volti al trasferimento e alla liberazione del citato compendio immobiliare e, nello specifico, il decreto di trasferimento datato
pagina 1 di 7 11.05.2022, l'atto di precetto e ogni altro atto, prodromico e consequenziale, con adozione di tutti i necessari provvedimenti di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale adito rigettare le pretese di parte attrice in quanto completamente infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., conveniva in giudizio , al fine di sentire accogliere le conclusioni Parte_1 Controparte_1
riportate in epigrafe.
A sostegno, esponeva quanto di seguito: Pt_1
- Con sentenza n. 1266/2017 resa in data 19 dicembre 2017 dal suintestato Tribunale all'esito del procedimento portante R.G. n. 2355/2011, veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché di quella ordinaria tra l'odierna opponente e i di lei fratelli. Disposta la rimessione della causa sul ruolo, si procedeva, dunque, con le operazioni divisionali come da ordinanza separata.
Avverso la citata sentenza veniva proposta impugnazione;
- I cespiti oggetto di divisione venivano sottoposti a perizia da parte del geom. il quale Per_1
accertava che il valore del compendio immobiliare sito in Forlì alla via Rio Cozzi, 24 ammontava a complessivi euro 170.720,00 (di cui euro 166.320,00 per l'immobile ed euro 4.400,00 per il terreno);
- Tuttavia, eccepiva l'erroneità degli esiti peritali per l'effetto di gravi errori procedurali Pt_1
commessi dal CTU geom. fra i quali la mancata verifica urbanistica presso gli uffici Per_1
competenti;
- All'esito della procedura di vendita senza incanto, avvenuta con modalità asincrona il 25.11.2021,
l'immobile veniva aggiudicato all'odierno convenuto al prezzo di euro 96.030,00 (i.e. pari al 56,25% del valore come da perizia);
- Il compendio immobiliare sopra citato veniva dunque trasferito ad con decreto dell'11 CP_1
maggio 2022 emesso dal suintestato Tribunale in seno al procedimento portante R.G. n. 2355/2011;
- Ebbene, la nella presente sede contestava la validità e la regolarità formale del Pt_1
provvedimento di cui al punto precedente, emesso sulla base di una perizia viziata da errori procedurali e da un giudizio divisionale anch'esso irregolare;
il decreto recava ingiunzione al rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, in favore dell'acquirente e le veniva notificato in uno CP_1 all'atto di precetto;
- Segnatamente, il plico notificato all'odierna opponente era formato dal decreto di trasferimento, dal pagina 2 di 7 Certificato di Destinazione Urbanistica, dalla Certificazione Energetica e dall'atto di intimazione e precetto;
- inoltre, esponeva di aver depositato istanza di sospensione ex art. 586 c.p.c. del decreto di Pt_1
aggiudicazione del bene in favore di a fronte delle irregolarità sopra evidenziate e, in CP_1
particolare, del prezzo notevolmente inferiore rispetto al reale valore del cespite;
tuttavia, detta istanza veniva rigettata dal Giudice assegnatario per i seguenti motivi: inapplicabilità della disciplina invocata al giudizio di divisione, richiesto ed attivato proprio dalla omessa impugnazione Pt_1 dell'ordinanza di delega di vendita, nella quale si prevedeva la possibilità di ulteriori ribassi in caso di asta deserta;
e, in ultimo, la congruità del prezzo di vendita rispetto al prezzo di mercato dell'immobile;
- L'opponente evidenziava l'erroneità delle argomentazioni appena esposte e, conseguentemente, la legittimazione ad agire in capo alla nelle forme e ai sensi dell'art. 586 c.p.c. non solo per la Pt_1
notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione, rispetto a quello di pronto realizzo accertato, seppur erroneamente, dal geom. – e non immediatamente contestato per cause imputabili alla difesa Per_1 tecnica dell'odierna opponente – ma pure perché il provvedimento con cui veniva disposto il trasferimento non aveva avuto ancora definitiva esecuzione;
- Quanto al periculum in mora, rappresentava le difficoltà, non solo economiche, ma anche di Pt_1 salute, derivanti dalla liberazione dell'immobile presso il quale da sempre risiedeva.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande. A tal fine, eccepiva: Controparte_1
- L'infondatezza della domanda attorea: il titolo esecutivo veniva correttamente notificato a Parte_1
unitamente all'atto di precetto;
inoltre, l'asta propedeutica all'aggiudicazione dell'immobile
[...]
in favore di veniva regolarmente svolta, senza anomalie;
ciò specularmente si riverberava CP_1
sulla validità ed efficacia del provvedimento qui opposto da controparte;
- Ulteriormente, il convenuto eccepiva l'assenza di prove quanto al presupposto del periculum in mora.
Alla prima udienza del 14 dicembre 2022 il difensore di parte opponente chiedeva di essere autorizzato a produrre documentazione recante referti medici sullo stato psico-fisico della oltre ad atto di Pt_1
denuncia/querela sporta in data 6 ottobre da parte di quest'ultima e verbale di s.i.t. del 1° dicembre
2022. La difesa di controparte si opponeva e il giudice si riservava.
Con ordinanza del 15 dicembre 2022, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento dell'immobile meglio descritto agli atti, rilevando l'irritualità dell'introduzione del procedimento in epigrafe e, conseguentemente, l'inconferenza della documentazione prodotta in sede d'udienza del 14 dicembre
2022.
Contestualmente, vista la richiesta congiunta dei difensori, assegnava alle parti i termini di cui all'art.
pagina 3 di 7 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 4 ottobre 2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per il che, alla successiva udienza del 12 giugno 2024, avvenuta in modalità cartolare ex art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano come sopra le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
conveniva in giudizio innanzi al suintestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 CP_1
declaratoria di invalidità degli atti esecutivi resi in seno al procedimento divisionale portante R.G.
2355/2011, promosso dall'odierna attrice, nei confronti dei di lei fratelli, e avente ad oggetto la divisione del complesso immobiliare situato in Forlì, alla via Rio Cozzi, 24.
Nella presente sede contestava la regolarità formale sia del decreto di trasferimento Pt_1 dell'immobile in favore di – recante, altresì, ingiunzione al rilascio del bene, libero da CP_1
persone e/o cose – sia del conseguente atto di precetto, notificato dall'aggiudicatario CP_1 all'attrice, a mezzo del quale le veniva intimato il rilascio immediato dell'immobile.
Più in particolare, secondo le allegazioni attoree l'irregolarità e/o invalidità dei citati atti era da rinvenirsi nell'erronea valutazione del cespite così come accertata dal CTU geom. su incarico Per_1
del Giudice titolare del procedimento divisionale (R.G. n. 2355/2011), derivante da errori procedurali compiuti nell'espletamento dell'incarico peritale, nonché nel prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare in favore dell'odierno convenuto, notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo.
Con l'incardinato procedimento l'attrice faceva ricorso allo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.
Posto quanto sopra ed evidenziato che la si doleva di aver ricevuto la notifica del decreto di Pt_1 trasferimento (titolo esecutivo) solo unitamente alla notifica dell'atto di precetto, ricorre nel caso de quo l'ipotesi contemplata dal II comma dell'art. cit, a mente del quale “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Peraltro, rispetto alla qualificazione della domanda in ipotesi analoghe, si è espressa la Corte di
Cassazione, secondo la quale “il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da
pagina 4 di 7 proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza.” (Cass. Civ. sent. n. 24662/2013)
Tutto ciò premesso, è preliminare ed assorbente l'accertamento dell'improcedibilità della domanda avanzata dalla per l'irritualità con cui è stato proposto il procedimento in epigrafe. Pt_1
Le ragioni, rectius i vizi, da cui detta improcedibilità discende sono due: errata introduzione del presente giudizio con atto di citazione, anziché con ricorso;
errata individuazione dell'organo giudicante competente e, dunque, iscrizione nel ruolo contenzioso affari civili.
Poiché intrinsecamente interdipendenti (per ratio della disciplina e per conseguenze), i motivi sottesi alla pronuncia di rigetto della domanda attorea saranno esaminati congiuntamente, come di seguito.
Anzitutto, a norma di legge, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c. deve essere introdotto con ricorso al giudice dell'esecuzione che, come già rilevato in sede di ordinanza emessa dalla scrivente in data 15 dicembre 2022, è per analogia il giudice del procedimento di divisione del compendio immobiliare, i.e. il Giudice assegnatario del procedimento portante R.G. n. 2355/2011.
Viceversa, proponeva opposizione, anzitutto, con atto di citazione, così Parte_1
determinando un vizio di instaurazione del contraddittorio nella presente sede e, più nello specifico, della vocatio in ius.
Fermo restando il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. e fermo quanto stabilito dalla prima parte del dell'art. 156, I comma, c.p.c. nel caso di specie detto principio non può trovare accoglimento proprio perché, divergendo dal modello legale (ricorso), l'atto di citazione non può certamente ritenersi idoneo al raggiungimento dello scopo, così come previsto, invece, dall'art. 156, II comma, c.p.c.
Osta, ancor più nel dettaglio, la ratio sottesa alla disciplina codicistica (inderogabile dalle parti) dettata in tema di opposizione agli atti esecutivi, dalla quale scaturisce un giudizio a struttura c.d. bifasica: una prima fase innanzi al Giudice dell'esecuzione e una seconda fase, eventuale, di cognizione piena innanzi al Giudice di merito competente per materia e per valore.
La fase sommaria, di cui al secondo comma dell'art. 617 c.p.c. si prefigge lo scopo di tutelare, oltre agli interessi delle parti coinvolte dalla procedura esecutiva, le esigenze pubblicistiche (a mero titolo esemplificativo: l'ordinato svolgimento del processo esecutivo, l'economia processuale e la deflazione dei giudizi contenziosi) mediante l'esercizio dei poteri (non solo su impulso delle parti, ma anche officiosi) riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione.
Infatti, “una volta iniziata l'esecuzione […], tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia introdotta con ricorso rivolto al
pagina 5 di 7 giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione), al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione. Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare
l'adozione di provvedimenti urgenti.” (Cass. Civ. sent. n. 6892/2024).
Atteso che l'errata introduzione del presente giudizio non ha consentito al Giudice dell'esecuzione di vagliarne immediatamente la fondatezza, ed eventualmente porre rimedio attivando i poteri riconosciutigli dalla legge, ciò impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo e ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
Affinché possa operare astrattamente la sanatoria di cui al comma successivo dell'art. cit. è richiesto che oggettivamente e concretamente l'atto stesso pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell'esecuzione, restando altrimenti di fatto comunque frustrata la finalità della previsione legislativa.
Orbene, la ragione specifica per cui non può operare in alcun modo la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. risiede nell'oggettiva impossibilità che l'atto oppositivo pervenga tempestivamente
(ulteriore limite previsto dalla norma che, a presidio delle suesposte esigenze, prevede termini stringenti e perentori) a conoscenza del Giudice dell'Esecuzione.
In altre parole, se pure pervenisse al Giudice dell'esecuzione la trasmissione dell'atto introduttivo, allo stato (trascorsi già oltre due anni dall'emissione del decreto di trasferimento dell'11 maggio 2022) alcuna concreta utilità potrebbe assumere la fase sommaria di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.
Sul punto, peraltro, la difesa attrice non ha preso posizione alcuna: non ha chiesto alla scrivente la trasmissione del fascicolo al Giudice dell'esecuzione, non ha dimostrato la sussistenza di fatti e/o eventi idonei a determinare la non imputabilità dell'impossibilità di sanare il vizio, a fronte del maturarsi delle decadenze per intempestività (rectius ritardo nell'inserimento dell'atto introduttivo nel fascicolo dell'esecuzione).
Anzi, in spregio al principio dell'autoresponsabilità, la difesa della RG ha insistito, precisando le sopra riportate conclusioni, nell'accoglimento della domanda che, come già evincibile dall'ordinanza emessa dalla scrivente in data 15 dicembre 2022, doveva ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 7 In conclusione, non può che trovare applicazione l'orientamento di legittimità, secondo cui “nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta
e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.” (Cass. Civ. sent. n. 25170/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con valori minimi quanto alla fase istruttoria, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto).
Il valore della causa è determinato considerando il valore dell'aggiudicazione dell'immobile, dovendosi applicare il criterio del valore del bene oggetto dell'atto opposto (Cass. Civ. sent. n. 12354/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice opponente;
2) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore , della Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 11.268,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 4 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7