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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1328/2024 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 258/2024 deliberata il
1° febbraio 2024 e pubblicata il 6.2.2024 (n. 323/2021RG);
TRA
Parte_1
.IT”,
[...]
P.IVA P.IVA_1 difeso dall'avv.to Luigi Bocchino (c.f. ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, C.F. e CP_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , nella qualità di genitori del figlio de cuius
[...] C.F._3
Persona_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difeso dall'avv.to Federico Forgione, (C.F. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv.to Vittorio Luigi
[...]
Fucci, C.F. C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_4
.it”, in persona del liquidatore
[...]
APPELLATA CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione notificato come in atti, e CP_1 Controparte_2 nella qualità di genitori e aventi causa del figlio convenivano in giudizio Persona_1
i convenuti in epigrafe indicati, onde ottenere il risarcimento dei danni causati dalla pubblicazione di un articolo ritenuto gravemente diffamatorio.
Costituitisi in giudizio, e il direttore p.t. contestavano la fondatezza della CP_3 pretesa attorea, deducendo di aver tempestivamente rettificato la notizia.
La e il direttore p.t, costituitisi in giudizio, deducevano Parte_2
l'insussistenza degli elementi costitutivi della diffamazione e contestavano la quantificazione dei danni subiti.
L' eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la CP_4 genericità dell'esposizione dei fatti e nel merito contestava la fondatezza della domanda”.
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IV sezione civile
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Parte_1 in persona del legale rapp.te, e , nella qualità, in
[...] Controparte_5 solido al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento, in favore degli Controparte_4 attori, della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
-condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e il Direttore p.t. Controparte_3 al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
-condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.600, 00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello
[...]
Parte_3 C
AZ , ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) accogliere la presente impugnazione per tutti i motivi dedotti in appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, accertando e riconoscendo che non sussiste alcuna diffamazione nei confronti degli appellati e CP_1 Controparte_2
nella qualità di genitori del de cuius in quanto il loro figlio non è
[...] Persona_1 morto per cause naturali, con ogni conseguenza di legge. 2) In ogni caso, condannare gli appellati e al pagamento delle spese e competenze CP_1 Controparte_2 del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara anticipatario.
Sul piano istruttorio si reitera la richiesta rigettata in Primo Grado di acquisizione del fascicolo penale della Procura della Repubblica di Benevento riguardante la morte del sig. nato a [...] [...] e deceduto in Solopaca il Persona_1 CP_3
30/03/2020: di cui all'istanza già presentata ed in attesa dell'esito.”
e hanno resistito all'impugnazione CP_1 Controparte_2
e hanno così concluso:
“1) Rigettare il gravame avverso la Sentenza n. 258/2024 Tribunale Benevento.
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IV sezione civile
2) Condannare l'appellante in persona del legale rapp. Parte_2
p.t. in solido con il direttore, , al pagamento delle spese e competenze Controparte_7 del Il grado del giudizio, da distrarre in favore dell'Avv. Federico Forgione il quale se ne dichiara antistatario.
3) Si formula istanza, in via preliminare, di acquisizione del fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado R.G. 323/21 Tribunale Benevento.”
Non si è costituita in giudizio , società Controparte_4 editoriale della testata giornalistica “ , ancorché ritualmente citata. CP_4
La Corte ne ha, dunque, dichiarato la contumacia con ordinanza del 2.7.2024.
La società - società editoriale della testata giornalistica Controparte_3 online “ ” ha resistito all'impugnazione, proponendo a sua volta CP_3 appello incidentale e ha così concluso:
“riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui condanna
l'appellata ed il suo Direttore Generale, al pagamento della somma Controparte_8 di € 2000 a titolo di ristoro del danno subito oltre che al pagamento delle spese legali secondo il criterio della solidarietà passiva accertando e riconoscendo che non sussiste alcuna diffamazione nei confronti degli appellati e CP_1 Controparte_2
nella qualità di genitori del de cuius in quanto il loro figlio non è
[...] Persona_1 morto per cause naturali, con ogni conseguenza di legge.
2. in caso di accoglimento dell'appello incidentale condannare e CP_1 alla refusione delle spese, del doppio grado di giudizio diritti ed Controparte_2 onorari della procedura, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché il 15% per le spese generali forfetarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 3.6.2025 tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - RESPONSABILITA' AQUILIANA DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Con il primo motivo di gravame, la editore di Gazzetta Parte_2 di , ha impugnato la sentenza alla pag. 3 righi 10 -32 nella parte in cui CP_3 il Tribunale ha ritenuto che gli articoli contestati avessero carattere diffamatorio per il contenuto, non rispondente alla verità dei fatti: violazione e/o falsa applicazione art. 21 Cost., art. 2043 c.c., L. n. 47 del 1948, art. 11, e dei principi elaborati dalla giurisprudenza, con particolare riferimento alla verifica della
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IV sezione civile sussistenza del parametro della verità dei fatti. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto che presiedono all'esercizio del diritto di cronaca, non facendo corretta applicazione del criterio della verità sotto un duplice profilo: in primo luogo, stabilendo che i fatti raccontati non corrispondessero alla verità e che comunque le modalità concrete di esposizione degli stessi rivestissero carattere diffamatorio traendone conseguenze giuridiche del tutto erronee, sebbene le circostanze oggetto degli articoli di giornale fossero state confermate direttamente dai Carabinieri.
L'appellante ritiene che il Tribunale di Benevento, nella valutazione della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, abbia omesso di considerare i tre presupposti in presenza dei quali si può parlare di legittimo esercizio del diritto di cronaca, ovvero la verità delle notizie pubblicate, la pertinenza delle stesse e la continenza espressiva, in quanto la notizia diffusa dalle testate giornalistiche in questione era vera ed è stata confermata in sede di escussione testimoniale dall'addetto ai rapporti con la Stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di , luogotenente Anche gli altri testi CP_3 Testimone_1 escussi, e , hanno confermato che la notizia era Testimone_2 Testimone_3 pervenuta in redazione da diverse fonti, che erano state riscontrate anche presso i Carabinieri di . Da quanto detto, l'appellante fa conseguire CP_3 che la notizia era stata quindi divulgata con tutte le cautele e le doverose verifiche del caso, senza enfasi e senza inesattezze, senza fare nemmeno il nome della vittima.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza alla pag. 3 righi 18 – 32 nonché pag. 4 e 5 nella parte in cui il Giudice ha ritenuto diffamatori gli articoli contestati sotto il profilo delle modalità concrete di esposizione: violazione e/o falsa 6 applicazione, art. 21 Cost., art. 2043 c.c., artt.
51 e 595 c.p. e L. n. 47 del 1948, art. 11, in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Afferma l'appellante che, dalla semplice lettura dell'articolo in questione, così come riportato dal quotidiano online “Gazzetta di Benevento”, si evince che non sono state indicate le generalità della vittima, proprio per garantirne l'anonimato e la riservatezza, come avviene per prassi ed etica professionale del
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IV sezione civile giornale, nel caso di suicidi. Ciò esclude qualsiasi natura offensiva o diffamatoria della notizia divulgata ed appresa dalla fonte dei Carabinieri, ed esclude gli estremi del discredito personale e/o professionale idoneo a provocare l'insorgenza di un danno non patrimoniale per lesione dell'onore e della reputazione dei genitori del de cuius.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza alla pag. 5 rigo ultimo nonchè pag. 6 e 7 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di un danno non patrimoniale in via presuntiva, in carenza di ogni allegazione avversaria, senza verifica della sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra quanto scritto e il danno lamentato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 122, 2043 e 2059 c.c. Il Tribunale di Benevento, muovendo da presupposti giuridici corretti, ovvero che il danno risarcibile in materia di diffamazione non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, è però giunto all'erronea e contraddittoria decisione che la sua sussistenza fosse desumibile da una serie di indici presuntivi, ovvero la diffusione mediatica degli articoli in questione, la rilevanza dell'offesa e l'idoneità dell'articolo a compromettere l'immagine del danneggiato nel contesto sociale, omettendo in questo modo di considerare che, tra l'altro, non erano state fornite le generalità della vittima e che, in un primo momento, gli stessi fatti erano stati individuati dai Carabinieri competenti come ipotesi di suicidio.
Afferma l'appellante che, dal semplice esame degli atti del procedimento, emerge inequivocabilmente che è stata completamente omessa l'indicazione delle conseguenze pregiudizievoli subite dagli attori che non hanno minimamente provato le eventuali ripercussioni lesive subite dalla pubblicazione dell'articolo in questione. L'impugnata sentenza non avrebbe nemmeno tenuto conto dell'ambito locale di diffusione e della limitata risonanza della notizia, essendo stata pubblicata su un quotidiano on line locale e che comunque non erano stati forniti dati identificativi della vittima da cui si potesse risalire alla sua concreta identificazione.
La società - società editoriale della testata giornalistica Controparte_3 online si è costituita nel presente giudizio e ha proposto appello CP_3 incidentale per la riforma della sentenza n. 258/2024 emessa dal Tribunale di
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IV sezione civile
Benevento, nella parte in cui ha statuito: “-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e il Direttore p.t. al Controparte_3 pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
-condanna i convenuti in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.600,00, comprensivo di spese, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge”, essenzialmente per le stesse motivazioni articolate dall'appellante principale e ribadisce che, una volta divulgata la notizia delle del decesso per suicidio, aveva provveduto, su richiesta dei genitori della vittima, a pubblicizzare a mezzo stampa la rettifica della versione iniziale, comunque non ritenuta diffamatoria per l'anonimato che la notizia originaria riservava in sé. Cont La società infine, non condivide il regolamento delle spese così come statuito dal giudice di prime cure, non potendosi ipotizzare una sua corresponsabilità solidale con le altre società per i danni asseritamente subiti da parte attorea, se non altro in quanto aveva provveduto ad operare la rettifica.
Impugna, inoltre, l'affermazione sollevata dal Tribunale di primo grado secondo cui la rettifica sarebbe arrivata in ritardo rispetto alla richiesta avanzata dai familiari della vittima, in quanto sarebbe stata operata all'indomani della notizia rettificata pervenuta dagli organi e canali ufficiali di informazione.
Le censure sono fondate.
Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha affrontato con attenzione il delicato equilibrio tra il diritto di cronaca e la tutela della reputazione individuale, soffermandosi in particolare sul principio della “verità putativa” della notizia. Questo principio consente al giornalista di beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca anche quando la notizia si riveli inesatta, purché sia frutto di un serio e diligente lavoro di verifica.
Nel caso di giornalismo d'inchiesta, dove il giornalista raccoglie e analizza personalmente le informazioni, la Corte ha stabilito che il requisito della verità (anche putativa) può essere interpretato in modo meno rigoroso.
Ciò implica che l'attenzione si sposta dal mero controllo dell'attendibilità della notizia al rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede da parte del giornalista (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 30522 del 3 novembre 2023).
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IV sezione civile
Il concetto di verità “putativa” attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista (il quale “crede” che la notizia diffusa sia vera, dopo averla verificata immediatamente prima della pubblicazione) e mantiene la sua condotta nei limiti del diritto di cronaca;
se dimostrata, la verità putativa funge da scriminante per la diffamazione, cioè, esclude l'elemento della colpa del giornalista e sussiste se questi abbia verificato le informazioni da fonti ufficiali e ha agito in buona fede. Naturalmente più la fonte sarà autorevole, minore sarà il bisogno di verificarne l'attendibilità e di cercare riscontri.
Ebbene, e citavano in giudizio la CP_1 Controparte_2
, nonché e Controparte_9 Controparte_3 in quanto ritenuti responsabili di diffamazione nei loro Controparte_10 confronti, quali genitori del figlio deceduto accusando le predette Per_1 società editoriali di aver pubblicato la notizia della morte del loro figlio (citato solo come giovane studente di 21 anni senza alcuna identificazione anagrafica), attribuendola ad un suicidio con il tubo della doccia mentre - a loro dire - si era verificato un semplice malore, da qui la richiesta di danni morali e di immagine.
Secondo il Tribunale di primo grado, la verità dei fatti riportati dagli appellanti sarebbe smentita dal certificato ASL prodotto dagli attori che attesta che era deceduto per un arresto cardiocircolatorio, tuttavia, ciò Persona_1 non consente di spiegare se la morte del giovane sia avvenuta per cause naturali o meno, in quanto anche il suicidio, come tutti i casi di decesso, si concretizza con un arresto cardiocircolatorio.
La configurabilità dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca postula il rispetto, nella pubblicazione di un testo giornalistico, di una serie di condizioni: la verità delle notizie (che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista sulla fonte), la continenza, ossia il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica
(devono essere assenti, per esempio, termini esclusivamente insultanti: nel caso di specie la notizia è riferita in maniera neutra, senza toni enfatici o offensivi) e, infine, l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri aspetti giornalistici e, nel caso di specie, sussiste come fatto di cronaca che ha coinvolto la comunità locale,
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IV sezione civile essendosi verificati in precedenza, da quello che si evince dagli articoli in questione, altri casi di cronaca simili nella stessa comunità locale.
In sintesi, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti, in virtù proprio del citato principio della c.d. verità putativa (v. Cass. civ. n. 19028/24 e
6540/2016).
Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile e tale prova da parte delle parti appellate è mancata. Al contrario, i testimoni escussi hanno confermato di aver ricevuto la notizia dal carabiniere addetto ai rapporti con la stampa ( e da altre fonti che sono state verificate e hanno Testimone_1 trovato riscontro con la collaborazione dei Carabinieri. Il predetto militare, infatti, escusso come testimone, ha confermato di aver comunicato ai giornalisti che la “notitia criminis” era rubricata effettivamente come un'ipotesi di suicidio.
La Suprema Corte, sul tema dell'esercizio del diritto di cronaca, con l'ordinanza n. 23915/2024, afferma che il professionista deve accertare l'affidabilità delle fonti e dei fatti riportati per non incorrere in diffamazione a mezzo stampa con conseguente riconoscimento della responsabilità.
A tal scopo acquisisce particolare importanza il concetto di fonte ufficiale, che è frutto di una finzione di verità. In genere le fonti ufficiali si identificano con gli organi statali: si pensi ai fatti accertati nelle sentenze dei giudici, alle notizie fornite dai Carabinieri o dalla Polizia durante una conferenza stampa, ai comunicati emessi dalle Autorità sanitarie circa gli esiti dei controlli sugli alimenti, agli accertamenti effettuati da una Autority, etc.
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IV sezione civile
Per stabilire, quindi, se l'autore abbia diligentemente saggiato l'attendibilità della sua fonte di informazioni occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
1. la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica, da parte di quest'ultimo, sarà tanto meno approfondito, quanto più autorevole (o “ufficiale”) sia la fonte dell'informazione;
2. la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l'informazione da parte del giornalista, giacché il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d'informazione che intende adoperare e, nel caso di specie, si tratta di mezzi di informazione a diffusione locale e quindi circoscritta.
Per quanto attiene alla circostanza sub a), quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua.
Ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia e non necessita di verifica. L'ufficialità della fonte sostituisce il controllo sulla fondatezza della notizia. La fonte ufficiale conferisce al fatto una sorta di certificazione di autenticità. E la notizia acquisita da una fonte ufficiale senza alcuna verifica, ma in seguito rivelatasi falsa, costituisce sempre verità putativa.
Del resto, obbligare il giornalista a verificare la notizia proveniente da una fonte ufficiale significherebbe togliere credibilità allo Stato stesso: quando la fonte è costituita da una notizia assunta e confermata dai Carabinieri, si presume che questi ultimi abbiano fatto le proprie indagini e che le informazioni che forniscono siano attendibili.
Ma vi è di più, quando un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, seppure riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo, abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione e, nel caso di specie, le parti appellanti hanno dimostrato di aver
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IV sezione civile omesso le generalità della vittima e ogni altro riferimento che consentisse una facile riconducibilità alla persona presunta suicida.
Nel caso di specie, come già ripetutamente evidenziato, dall'istruttoria è emerso, senza ombra di dubbio, che la notizia diffusa dalle testate giornalistiche in questione era vera ed è stata confermata in sede di escussione testimoniale dall'addetto ai rapporti con la Stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di , luogotenente Lo stesso, infatti, all'udienza del CP_3 Testimone_1
21/09/2022 ha dichiarato “nel caso specifico fui contattato dai giornalisti per avere notizia del decesso e lo confermai...preciso che la notizia deriva dalla stazione dei C.C. di
Solopaca poi trasmessa alla Provinciale di e che parlava del presunto CP_3 suicidio….l'estensore della notitia criminis in genere è il comandante”. Quindi il teste qualificando l'informazione come “notitia criminis” aveva indotto a ritenere che la stessa era stata rubricata nel registro delle notizie di reato e trasmessa alla
Procura della Repubblica di Benevento.
Anche gli altri testi escussi, e , hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato che la notizia era pervenuta in redazione da diverse fonti che erano state riscontrate anche con i Carabinieri di . CP_3
In definitiva, l'applicazione alla fattispecie dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte e sopra richiamati e delle risultanze istruttorie
(documentali ed orali) acquisite in questo giudizio, consente di ritenere che le parti appellanti abbiano dimostrato diligenza e buona fede nel verificare la notizia presso la fonte “qualificata” (i Carabinieri) e nel riportarla attraverso i media, questi ultimi diffusi, peraltro, in un limitato ambito territoriale (il
Sannio), avendo avuto cura, peraltro, di omettere le generalità della vittima e dei suoi familiari.
Alla luce delle esposte considerazioni, sia l'appello principale che quello incidentale meritano di essere accolti, con riforma integrale della sentenza di primo grado, mediante il rigetto delle domande proposte da e CP_1
. Controparte_2
§ - LE SPESE DI LITE
In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla
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IV sezione civile legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, così essendo stato modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato la possibilità di compensazione anche ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto, la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto (Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n. 7064).
Nel caso di specie, si ritiene giusto compensare integralmente le spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda e la grave sofferenza che ha investito i genitori della vittima, nell'immediatezza del tragico episodio che li ha colpiti, ed in presenza della diffusione di una notizia devastante per l'intera famiglia, seppur riferita al pubblico nel corretto e legittimo esercizio diritto di cronaca.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 258/2024 deliberata il 1° febbraio 2024 e pubblicata il 6.2.2024 (n. 323/2021RG), così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
–
[...] Parte_1 Co
“ , in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da
[...]
, in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t.;
3) in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e , nella qualità di CP_1 Controparte_2 genitori di , nei confronti di Persona_1 [...]
Parte_3
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IV sezione civile
C
AZ e nei confronti di
[...]
”; Controparte_3 CP_3
4) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, in data 10.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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