CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER NI nato a [...] il [...] ER LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI Il Procuratore Generale conclude per il parziale accoglimento del ricorso di ER NI, con annullamento con rinvio limitatamente alla questione della continuazione esterna;
concludendo invece per il rigetto del ricorso di ER LO. E' presente l'avvocato FRANCO MARCO del foro di ROMA in difesa di ER NI, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E presente l'avvocato CAVALLARO SALVATORE del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avvocato GIANNINI ROBERTA del foro di ROMA in difesa di ER LO, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9458 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 1°/04/2022, la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della sentenza emessa il 02/12/2020 dal GUP presso il Tribunale di Roma e in relazione alla specifica posizione degli odierni ricorrenti - nell'ambito di un giudizio avente a oggetto il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, numerosi episodi contestati ai sensi dell'art.73 dello stesso testo normativo, oltre a due episodi di estorsione e a una condotta di detenzione di armi, aveva assolto EL ER dall'imputazione relativa a uno dei reati fine e - confermando la condanna per il reato associativo, quale promotore del sodalizio - aveva rideterminato la pena in anni quindici, mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
aveva altresì confermato la responsabilità di RL GU per la partecipazione all'associazione e per il reato di estorsione aggravata e aveva rideterminato la pena in anni otto di reclusione. La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.32093/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza in ordine ai due predetti imputati in riferimento alla configurabilità del reato contestato ai sensi dell'art.74, T.U. stup., rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Suprema Corte, nell'esaminare la posizione dei due odierni ricorrenti - unitamente a quella di NO CO - ha evidenziato che la Corte di appello aveva individuato nel ER l'organizzatore e capo del gruppo, mentre il GU era stato identificato come soggetto avente un ruolo di "caporalato", essendogli stat4. attribuiti la funzione e il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare droga, fungendo da "garante" degli stessi nei confronti del fornitore. Il Collegio ha quindi ritenuto che le censure avverso la motivazione fossero fondate, essendo le considerazioni inerenti alla posizione del ER motivate in modo assertivo, riflettendosi tale argomento su quello inerente alla necessaria stabilità dell'adesione al patto associativo;
tale elemento, quindi, si rifletteva anche sulla posizione del ER, atteso che - in assenza di prova circa la partecipazione del GU - la fattispecie associativa non avrebbe potuto ritenersi integrata per la mancanza di prova in ordine al numero minimo di soggetti coinvolti. La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il GU fosse soggetto organico rispetto al sodalizio facente capo al ER. Ciò desumendo: a) dalla circostanza che il ER aveva destinato una delle utenze a lui intestate in via esclusiva ai contatti con il GU, utilizzando la stessa per organizzare con quest'ultimo incontri con terzi e per cedere ai pusher 2 sostanza da rivendere a terzi;
b) dal tenore dei numerosissimi messaggi di testo intervenuti tra il ER e il GU nello specifico lasso temporale compreso tra il 25/06/2017 e il 10/07/2017, periodo durante il quale lo stesso ER si trovava in Sardegna, tutti aventi a oggetto incontri con terze persone;
c) dagli incontri avvenuti tra il ER e il GU dopo il ritorno del primo dalla Sardegna, risultando poi che il GU si era incontrato con diversi referenti del ER quali IA, De CA e Cosimi;
destinatario, quest'ultimo, di un quantitativo di stupefacente e poi parte offesa dell'estorsione aggravata contestata al capo Ni, per effetto del mancato pagamento della fornitura;
d) dai successivi incontri tra il ER e il GU avvenuti presso un locale sito in via dei Serlupi e dalle comunicazioni telefoniche intercorse tra i due, sempre aventi a oggetto incontri con terze persone;
e) dai successivi incontri tra il ER, il GU, il CO e lo Sciaravello, comprovati da servizi di osservazione e dalle intercettazioni telefoniche. Per l'effetto, la Corte ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per la determinazione delle pene in senso conforme a quanto stabilito nell'originaria sentenza di appello. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi RL GU e EL ER, tramite i rispettivi difensori. 2.1 La difesa di RL GU ha articolato tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 2 e 6, T.U. stup., 110 e ss. 42 cod.pen. e 192 cod.proc.pen., in relazione alla prova dell'esistenza dell'associazione. Ha dedotto che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del vincolo associativo, non essendo emerso in maniera certa che il GU fungesse da tramite con altri soggetti in relazione a fatti riguardanti la compravendita di stupefacenti;
ha ritenuto contraddittoria, rispetto alla motivazione della sentenza di annullamento, la sottolineatura del dato inerente all'utenza telefonica che sarebbe stata specificamente dedicata alle comunicazioni con il ER, atteso che nella sentenza rescindente si era dato espressamente atto che il GU non avesse in uso telefoni criptati o altri strumenti "dedicati"; ha ritenuto pure motivato in modo apodittico il dato inerente alla presunta veste, in capo al ricorrente, di referente privilegiato nei confronti dei pusher, essendo gli incontri con terze persone stati enumerati senza fare riferimento all'oggetto e al contenuto degli stessi. Ha quindi dedotto come non fossero stati adeguatamente approfonditi gli elementi posti alla base della sentenza di annullamento e, in particolare, quello 3 attinente all'intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, evidenziando la totale carenza della motivazione anche in riferimento all'eventuale qualificazione dello stesso sotto il profilo previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup.. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento della prova in relazione agli artt. 74, comma 2, T.U. stup., 110 e ss, 42 cod.pen. e 192 e 521 cod.proc.pen. in merito al ruolo di partecipe al contestato sodalizio criminoso. Ha dedotto che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del GU sull'esistenza dell'associazione e sulla coscienza e volontà di assumerne il ruolo di partecipe;
considerando che, dalla sentenza medesima, si evincevano i suoi contatti continui con il solo ER e - in un'unica occasione - con il CO. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod-proc.pen. - la mancanza, anche grafica, della motivazione in punto di quantificazione della pena finale e, specificamente, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena base in misura prossima al minimo edittale, come richiesto nell'atto di appello, anche in riferimento all'aumento per la continuazione. Ha esposto che la Suprema Corte, in sede di annullamento, aveva ritenuto assorbite le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio;
a tale fine, riproponeva quindi le questioni già poste alla base del relativo motivo di appello in ordine alla mancata valutazione della richiesta di riduzione della pena base e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, punto - quest'ultimo - sul quale la motivazione risultava invece come integralmente omessa. 2.2 La difesa di EL ER ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 125, comma 3 e 627, comma 3, cod.proc.pen., in relazione all'art.74 T.U. stup., nonché il difetto di motivazione con riferimento al profilo riguardante la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quanto al requisito minimo della partecipazione di tre persone. Premetteva il contenuto dell'atto di appello, nel quale aveva contestato la sussistenza del sodalizio criminoso sotto il profilo del numero minimo degli associati e che la Corte territoriale aveva, in larga parte accogliendo tale prospettazione, limitato i soggetti aventi il ruolo di associati al ER, al CO e al GU, ritenuto - quest'ultimo - come soggetto intraneo in quanto procacciatore di clienti dell'associazione; esponeva che la sentenza adottata dal giudice del rinvio era incorsa nei medesi vizi argomentativi di quella di appello, 4 con specifico riferimento al ruolo del GU, essendosi limitata la sentenza medesima a sottolineare il dato della frequenza dei contatti con il ER, in relazione a comunicazioni peraltro non afferenti al commercio di stupefacenti;
così come la Corte non aveva chiarito l'effettivo oggetto degli altri incontri richiamati nella motivazione della sentenza e oggetto di osservazione e delle conversazioni intercettate tra il ER, il GU e lo IA tra il 31/08/2017 e il 09/09/2017; ha quindi dedotto che il tessuto motivazionale non avesse dato adeguato conto di elementi idonei a sostenere l'assunto della partecipazione del GU all'ipotizzato sodalizio, essendosi la Corte limitata a operare il riferimento agli incontri e alle conversazioni intercorse con il ER senza esplicitazione del relativo contenuto, Con il secondo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio motivazionale in punto di applicazione dell'art.81 cpv. cod.pen., in tema di continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n.9861/2019 della Corte di appello di Roma. Sul punto, reiterava le censure formulate nell'originario atto di appello in riferimento alla mancata applicazione della continuazione rispetto ai reati giudicati con la precedente sentenza, nella quale il ER era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art.74, comma 2 e 73, comma 1, T.U. stup., per fatti commessi dal 27/05/2015; continuazione non applicata dal giudice di appello in considerazione della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei membri appartenenti ai sodalizi e al carattere transazionale della prima associazione;
richiamava, sul punto, il contenuto dell'appello, nel quale aveva dedotto che le attività riscontrate nei due procedimenti dovessero ritenersi caratterizzate da continuità e sovrapponibilità temporale;
reiterando altresì le censure riguardanti l'omessa applicazione dell'art.671, comma 1, secondo periodo, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso formulato dal GU e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla posizione del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il primo e il secondo motivo proposti dalla difesa del GU e il primo motivo proposto dalla difesa del ER possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sottoponenti a questa Corte la medesima questione in punto di diritto;
5 ovvero, l'effettiva osservanza, da parte della Corte territoriale, del dictum del giudice del rinvio (in relazione al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen.) in particolare riferimento alla valutazione della posizione del GU come soggetto intraneo rispetto all'ipotizzata associazione. Profilo in ordine al quale questa Corte, in sede di sentenza di annullamento, aveva rilevato un vizio motivazionale in capo alla sentenza di appello in punto di valutazione in ordine al necessario dato della stabilità dell'adesione al patto associativo e alla conseguente sussistenza, in sé stesso, del sodalizio criminoso in rapporto al numero minimo di partecipanti previsto dall'art.74, comma 1, T.U. stu p.. 2.1 Difatti, questa Corte aveva rilevato la non sufficienza del dato rappresentato dal concorso del GU in uno solo dei reati fine (non avente a oggetto la compravendita di stupefacenti) e aveva altresì sottolineato il dato fattuale in base al quale l'imputato (a differenza del ER e del CO) non disponesse di telefoni o di altri strumenti di comunicazione "criptati" e come lo stesso non avesse un effettivo ruolo nel commercio di sostanze stupefacenti, ritenendo del tutto apodittico il riferimento (operato dalla sentenza di appello) a un presunto ruolo di "caporalato" di cui il GU sarebbe stato investito, ritenendo del tutto priva di sostegno probatorio l'affermazione del giudice di appello per cui il ricorrente avrebbe avuto la funzione di reperire soggetti cui cedere la droga e di cui si sarebbe costituito come garante. Affermazione che, nella sentenza annullata (pag.65) era stata fondata sul dato - ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento - in base al quale il GU era il soggetto cui il ER si rivolgeva quanto vi erano ritardi nei pagamenti da parte di soggetti inseriti nel "giro" o quando occorreva impartire disposizioni agli stessi, elemento ritenuto fondato sui messaggi con i quali il ER avrebbe dato indicazioni al GU sui tempi e sui luoghi nei quali incontrare persone. 2.2 Ciò premesso, le censure difensive sono fondate. Va preliminarmente richiamato il consolidato principio in base al quale - qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sulla base di un vizio di motivazione e non sulla violazione di legge - il giudice stesso è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire 6 nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660); fermo restando che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). 2.3 Nel caso in esame, va quindi ritenuto che la sentenza del giudice del rinvio non si sia adeguatamente conformata alle direttive impartite dalla sentenza rescindente e che, in particolare, la stessa non abbia in alcun modo colmato il vizio motivazionale ravvisato nell'ambito della sentenza di appello. Difatti, il giudice del rinvio - nel rilevare che il ER era titolare di un'utenza dedicata ai soli contatti con il GU - ha assunto che i messaggi ivi scambiati sarebbero stati finalizzati a dare "ordini e disposizioni finalizzate a far andare per il meglio l'attività di narcotraffico", affermando specificamente che la suddetta utenza fosse stata dedicata alla cessione ai pusher di sostanze stupefacenti da destinare allo smercio. In particolare argomentando - in relazione alle comunicazioni intercorse durante un soggiorno in Sardegna del ER - come i messaggi stessi fossero "univocamente ed inequivocabilmente riferiti all'organizzazione dell'attività di spaccio da proseguire senza soluzione di continuità", come sarebbe emerso dal fatto che il tenore del testo facesse riferimento a incontri con terze persone;
per poi evidenziare, nella parte restante della motivazione, il dato rappresentato dai ripetuti incontri e comunicazioni tra il ER e il GU, che pure sarebbero stati finalizzati a organizzare incontri con terzi;
ritenendo, dal complesso di tali elementi, come comprovato il dato della stabile adesione del GU al patto associativo. 2.4 Come detto, peraltro, le motivazioni adottate dal giudice del rinvio si appalesano del tutto insufficienti al fine di colmare il vuoto argomentativo dell'originaria sentenza di appello. Difatti, la Corte territoriale si è limitata a fare riferimento al dato rappresentato dalla molteplicità dei contatti intercorsi tra il ER e il GU e alla finalizzazione degli stessi all'organizzazione di incontri con terze persone;
ma il dato in base al quale le comunicazioni sarebbero state finalizzate / all'organizzazione e all'attuazione dell'attività di spaccio è rimasto meramente affermato con modalità del tutto apodittiche, non avendo la Corte - in alcun punto 7 della motivazione - dato conto in maniera adeguata del contenuto delle predette comunicazioni e della conseguente sussistenza di elementi idonei a rapportarli con l'attività di narcotraffico. Per cui - dato per acquisito il dato del mancato coinvolgimento del GU in attività di compravendita di sostanza stupefacente - il giudice del rinvio, persistendo nell'omissione motivazionale ravvisata nella sentenza rescindente, non ha in alcun modo ricostruito quale sarebbe stato l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nell'ambito dell'attività di narcotraffico. Ne consegue che la motivazione del giudice del rinvio appare insufficiente al fine di dimostrare l'elemento - ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento - della sussistenza di un patto, coinvolgente anche il GU, caratterizzato dalla necessaria affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969). 3. Gli ulteriori motivi articolati dalla difesa dei ricorrenti attengono al mancato esame delle questioni inerenti al trattamento sanzionatorio e già poste alla base di originari motivi di ricorso per cassazione, che la sentenza rescindente aveva ritenuto assorbiti. Le censure sono fondate. A tale proposito deve essere richiamato il consolidato principio in base al quale, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 5, Sentenza n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Deve infatti ritenersi che viola le regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla Corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità, rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, muovendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare ,(t....., adeguatamente sul loro rigetto. 8 Il Consigliere estensore Questo poiché, alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve, infatti, attribuirsi il significato che la questione che forma oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla stessa. Deve, pertanto, ribadirsi il principio - espresso negli arresti citati - come, in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito - entro i motivi proposti con l'originario gravame - sia limitata solo dalla preclusione derivante all'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto e dai divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate nell'atto d'appello, comprese quelle non esaminate dalla Corte in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta. Nel caso in esame, deve quindi rilevarsi che il giudice del rinvio non si è confrontato con il predetto principio, limitandosi a confermare il trattamento sanzionatorio già determinato nell'originaria sentenza di appello (annullata da questa Corte) ma senza prendere analiticamente in esame le questioni - riguardanti complessivamente il trattamento sanzionatorio - già dichiarate assorbite dal giudice di legittimità. 4. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché proceda a una nuova valutazione del complessivo thema decidendum devoluto nella sentenza di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 13 febbraio 2025 Il Pr *ente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI Il Procuratore Generale conclude per il parziale accoglimento del ricorso di ER NI, con annullamento con rinvio limitatamente alla questione della continuazione esterna;
concludendo invece per il rigetto del ricorso di ER LO. E' presente l'avvocato FRANCO MARCO del foro di ROMA in difesa di ER NI, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E presente l'avvocato CAVALLARO SALVATORE del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell'avvocato GIANNINI ROBERTA del foro di ROMA in difesa di ER LO, il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9458 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 1°/04/2022, la Corte di appello di Roma - in parziale riforma della sentenza emessa il 02/12/2020 dal GUP presso il Tribunale di Roma e in relazione alla specifica posizione degli odierni ricorrenti - nell'ambito di un giudizio avente a oggetto il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, numerosi episodi contestati ai sensi dell'art.73 dello stesso testo normativo, oltre a due episodi di estorsione e a una condotta di detenzione di armi, aveva assolto EL ER dall'imputazione relativa a uno dei reati fine e - confermando la condanna per il reato associativo, quale promotore del sodalizio - aveva rideterminato la pena in anni quindici, mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
aveva altresì confermato la responsabilità di RL GU per la partecipazione all'associazione e per il reato di estorsione aggravata e aveva rideterminato la pena in anni otto di reclusione. La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.32093/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza in ordine ai due predetti imputati in riferimento alla configurabilità del reato contestato ai sensi dell'art.74, T.U. stup., rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Suprema Corte, nell'esaminare la posizione dei due odierni ricorrenti - unitamente a quella di NO CO - ha evidenziato che la Corte di appello aveva individuato nel ER l'organizzatore e capo del gruppo, mentre il GU era stato identificato come soggetto avente un ruolo di "caporalato", essendogli stat4. attribuiti la funzione e il compito di reperire soggetti disposti ad acquistare droga, fungendo da "garante" degli stessi nei confronti del fornitore. Il Collegio ha quindi ritenuto che le censure avverso la motivazione fossero fondate, essendo le considerazioni inerenti alla posizione del ER motivate in modo assertivo, riflettendosi tale argomento su quello inerente alla necessaria stabilità dell'adesione al patto associativo;
tale elemento, quindi, si rifletteva anche sulla posizione del ER, atteso che - in assenza di prova circa la partecipazione del GU - la fattispecie associativa non avrebbe potuto ritenersi integrata per la mancanza di prova in ordine al numero minimo di soggetti coinvolti. La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il GU fosse soggetto organico rispetto al sodalizio facente capo al ER. Ciò desumendo: a) dalla circostanza che il ER aveva destinato una delle utenze a lui intestate in via esclusiva ai contatti con il GU, utilizzando la stessa per organizzare con quest'ultimo incontri con terzi e per cedere ai pusher 2 sostanza da rivendere a terzi;
b) dal tenore dei numerosissimi messaggi di testo intervenuti tra il ER e il GU nello specifico lasso temporale compreso tra il 25/06/2017 e il 10/07/2017, periodo durante il quale lo stesso ER si trovava in Sardegna, tutti aventi a oggetto incontri con terze persone;
c) dagli incontri avvenuti tra il ER e il GU dopo il ritorno del primo dalla Sardegna, risultando poi che il GU si era incontrato con diversi referenti del ER quali IA, De CA e Cosimi;
destinatario, quest'ultimo, di un quantitativo di stupefacente e poi parte offesa dell'estorsione aggravata contestata al capo Ni, per effetto del mancato pagamento della fornitura;
d) dai successivi incontri tra il ER e il GU avvenuti presso un locale sito in via dei Serlupi e dalle comunicazioni telefoniche intercorse tra i due, sempre aventi a oggetto incontri con terze persone;
e) dai successivi incontri tra il ER, il GU, il CO e lo Sciaravello, comprovati da servizi di osservazione e dalle intercettazioni telefoniche. Per l'effetto, la Corte ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per la determinazione delle pene in senso conforme a quanto stabilito nell'originaria sentenza di appello. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi RL GU e EL ER, tramite i rispettivi difensori. 2.1 La difesa di RL GU ha articolato tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 2 e 6, T.U. stup., 110 e ss. 42 cod.pen. e 192 cod.proc.pen., in relazione alla prova dell'esistenza dell'associazione. Ha dedotto che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del vincolo associativo, non essendo emerso in maniera certa che il GU fungesse da tramite con altri soggetti in relazione a fatti riguardanti la compravendita di stupefacenti;
ha ritenuto contraddittoria, rispetto alla motivazione della sentenza di annullamento, la sottolineatura del dato inerente all'utenza telefonica che sarebbe stata specificamente dedicata alle comunicazioni con il ER, atteso che nella sentenza rescindente si era dato espressamente atto che il GU non avesse in uso telefoni criptati o altri strumenti "dedicati"; ha ritenuto pure motivato in modo apodittico il dato inerente alla presunta veste, in capo al ricorrente, di referente privilegiato nei confronti dei pusher, essendo gli incontri con terze persone stati enumerati senza fare riferimento all'oggetto e al contenuto degli stessi. Ha quindi dedotto come non fossero stati adeguatamente approfonditi gli elementi posti alla base della sentenza di annullamento e, in particolare, quello 3 attinente all'intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, evidenziando la totale carenza della motivazione anche in riferimento all'eventuale qualificazione dello stesso sotto il profilo previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup.. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e travisamento della prova in relazione agli artt. 74, comma 2, T.U. stup., 110 e ss, 42 cod.pen. e 192 e 521 cod.proc.pen. in merito al ruolo di partecipe al contestato sodalizio criminoso. Ha dedotto che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del GU sull'esistenza dell'associazione e sulla coscienza e volontà di assumerne il ruolo di partecipe;
considerando che, dalla sentenza medesima, si evincevano i suoi contatti continui con il solo ER e - in un'unica occasione - con il CO. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod-proc.pen. - la mancanza, anche grafica, della motivazione in punto di quantificazione della pena finale e, specificamente, in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena base in misura prossima al minimo edittale, come richiesto nell'atto di appello, anche in riferimento all'aumento per la continuazione. Ha esposto che la Suprema Corte, in sede di annullamento, aveva ritenuto assorbite le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio;
a tale fine, riproponeva quindi le questioni già poste alla base del relativo motivo di appello in ordine alla mancata valutazione della richiesta di riduzione della pena base e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, punto - quest'ultimo - sul quale la motivazione risultava invece come integralmente omessa. 2.2 La difesa di EL ER ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 125, comma 3 e 627, comma 3, cod.proc.pen., in relazione all'art.74 T.U. stup., nonché il difetto di motivazione con riferimento al profilo riguardante la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quanto al requisito minimo della partecipazione di tre persone. Premetteva il contenuto dell'atto di appello, nel quale aveva contestato la sussistenza del sodalizio criminoso sotto il profilo del numero minimo degli associati e che la Corte territoriale aveva, in larga parte accogliendo tale prospettazione, limitato i soggetti aventi il ruolo di associati al ER, al CO e al GU, ritenuto - quest'ultimo - come soggetto intraneo in quanto procacciatore di clienti dell'associazione; esponeva che la sentenza adottata dal giudice del rinvio era incorsa nei medesi vizi argomentativi di quella di appello, 4 con specifico riferimento al ruolo del GU, essendosi limitata la sentenza medesima a sottolineare il dato della frequenza dei contatti con il ER, in relazione a comunicazioni peraltro non afferenti al commercio di stupefacenti;
così come la Corte non aveva chiarito l'effettivo oggetto degli altri incontri richiamati nella motivazione della sentenza e oggetto di osservazione e delle conversazioni intercettate tra il ER, il GU e lo IA tra il 31/08/2017 e il 09/09/2017; ha quindi dedotto che il tessuto motivazionale non avesse dato adeguato conto di elementi idonei a sostenere l'assunto della partecipazione del GU all'ipotizzato sodalizio, essendosi la Corte limitata a operare il riferimento agli incontri e alle conversazioni intercorse con il ER senza esplicitazione del relativo contenuto, Con il secondo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge e il vizio motivazionale in punto di applicazione dell'art.81 cpv. cod.pen., in tema di continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n.9861/2019 della Corte di appello di Roma. Sul punto, reiterava le censure formulate nell'originario atto di appello in riferimento alla mancata applicazione della continuazione rispetto ai reati giudicati con la precedente sentenza, nella quale il ER era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art.74, comma 2 e 73, comma 1, T.U. stup., per fatti commessi dal 27/05/2015; continuazione non applicata dal giudice di appello in considerazione della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei membri appartenenti ai sodalizi e al carattere transazionale della prima associazione;
richiamava, sul punto, il contenuto dell'appello, nel quale aveva dedotto che le attività riscontrate nei due procedimenti dovessero ritenersi caratterizzate da continuità e sovrapponibilità temporale;
reiterando altresì le censure riguardanti l'omessa applicazione dell'art.671, comma 1, secondo periodo, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso formulato dal GU e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla posizione del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il primo e il secondo motivo proposti dalla difesa del GU e il primo motivo proposto dalla difesa del ER possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sottoponenti a questa Corte la medesima questione in punto di diritto;
5 ovvero, l'effettiva osservanza, da parte della Corte territoriale, del dictum del giudice del rinvio (in relazione al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen.) in particolare riferimento alla valutazione della posizione del GU come soggetto intraneo rispetto all'ipotizzata associazione. Profilo in ordine al quale questa Corte, in sede di sentenza di annullamento, aveva rilevato un vizio motivazionale in capo alla sentenza di appello in punto di valutazione in ordine al necessario dato della stabilità dell'adesione al patto associativo e alla conseguente sussistenza, in sé stesso, del sodalizio criminoso in rapporto al numero minimo di partecipanti previsto dall'art.74, comma 1, T.U. stu p.. 2.1 Difatti, questa Corte aveva rilevato la non sufficienza del dato rappresentato dal concorso del GU in uno solo dei reati fine (non avente a oggetto la compravendita di stupefacenti) e aveva altresì sottolineato il dato fattuale in base al quale l'imputato (a differenza del ER e del CO) non disponesse di telefoni o di altri strumenti di comunicazione "criptati" e come lo stesso non avesse un effettivo ruolo nel commercio di sostanze stupefacenti, ritenendo del tutto apodittico il riferimento (operato dalla sentenza di appello) a un presunto ruolo di "caporalato" di cui il GU sarebbe stato investito, ritenendo del tutto priva di sostegno probatorio l'affermazione del giudice di appello per cui il ricorrente avrebbe avuto la funzione di reperire soggetti cui cedere la droga e di cui si sarebbe costituito come garante. Affermazione che, nella sentenza annullata (pag.65) era stata fondata sul dato - ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento - in base al quale il GU era il soggetto cui il ER si rivolgeva quanto vi erano ritardi nei pagamenti da parte di soggetti inseriti nel "giro" o quando occorreva impartire disposizioni agli stessi, elemento ritenuto fondato sui messaggi con i quali il ER avrebbe dato indicazioni al GU sui tempi e sui luoghi nei quali incontrare persone. 2.2 Ciò premesso, le censure difensive sono fondate. Va preliminarmente richiamato il consolidato principio in base al quale - qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sulla base di un vizio di motivazione e non sulla violazione di legge - il giudice stesso è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire 6 nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660); fermo restando che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). 2.3 Nel caso in esame, va quindi ritenuto che la sentenza del giudice del rinvio non si sia adeguatamente conformata alle direttive impartite dalla sentenza rescindente e che, in particolare, la stessa non abbia in alcun modo colmato il vizio motivazionale ravvisato nell'ambito della sentenza di appello. Difatti, il giudice del rinvio - nel rilevare che il ER era titolare di un'utenza dedicata ai soli contatti con il GU - ha assunto che i messaggi ivi scambiati sarebbero stati finalizzati a dare "ordini e disposizioni finalizzate a far andare per il meglio l'attività di narcotraffico", affermando specificamente che la suddetta utenza fosse stata dedicata alla cessione ai pusher di sostanze stupefacenti da destinare allo smercio. In particolare argomentando - in relazione alle comunicazioni intercorse durante un soggiorno in Sardegna del ER - come i messaggi stessi fossero "univocamente ed inequivocabilmente riferiti all'organizzazione dell'attività di spaccio da proseguire senza soluzione di continuità", come sarebbe emerso dal fatto che il tenore del testo facesse riferimento a incontri con terze persone;
per poi evidenziare, nella parte restante della motivazione, il dato rappresentato dai ripetuti incontri e comunicazioni tra il ER e il GU, che pure sarebbero stati finalizzati a organizzare incontri con terzi;
ritenendo, dal complesso di tali elementi, come comprovato il dato della stabile adesione del GU al patto associativo. 2.4 Come detto, peraltro, le motivazioni adottate dal giudice del rinvio si appalesano del tutto insufficienti al fine di colmare il vuoto argomentativo dell'originaria sentenza di appello. Difatti, la Corte territoriale si è limitata a fare riferimento al dato rappresentato dalla molteplicità dei contatti intercorsi tra il ER e il GU e alla finalizzazione degli stessi all'organizzazione di incontri con terze persone;
ma il dato in base al quale le comunicazioni sarebbero state finalizzate / all'organizzazione e all'attuazione dell'attività di spaccio è rimasto meramente affermato con modalità del tutto apodittiche, non avendo la Corte - in alcun punto 7 della motivazione - dato conto in maniera adeguata del contenuto delle predette comunicazioni e della conseguente sussistenza di elementi idonei a rapportarli con l'attività di narcotraffico. Per cui - dato per acquisito il dato del mancato coinvolgimento del GU in attività di compravendita di sostanza stupefacente - il giudice del rinvio, persistendo nell'omissione motivazionale ravvisata nella sentenza rescindente, non ha in alcun modo ricostruito quale sarebbe stato l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nell'ambito dell'attività di narcotraffico. Ne consegue che la motivazione del giudice del rinvio appare insufficiente al fine di dimostrare l'elemento - ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento - della sussistenza di un patto, coinvolgente anche il GU, caratterizzato dalla necessaria affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969). 3. Gli ulteriori motivi articolati dalla difesa dei ricorrenti attengono al mancato esame delle questioni inerenti al trattamento sanzionatorio e già poste alla base di originari motivi di ricorso per cassazione, che la sentenza rescindente aveva ritenuto assorbiti. Le censure sono fondate. A tale proposito deve essere richiamato il consolidato principio in base al quale, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 5, Sentenza n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Deve infatti ritenersi che viola le regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla Corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità, rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, muovendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare ,(t....., adeguatamente sul loro rigetto. 8 Il Consigliere estensore Questo poiché, alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve, infatti, attribuirsi il significato che la questione che forma oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla stessa. Deve, pertanto, ribadirsi il principio - espresso negli arresti citati - come, in ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito - entro i motivi proposti con l'originario gravame - sia limitata solo dalla preclusione derivante all'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto e dai divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate nell'atto d'appello, comprese quelle non esaminate dalla Corte in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta. Nel caso in esame, deve quindi rilevarsi che il giudice del rinvio non si è confrontato con il predetto principio, limitandosi a confermare il trattamento sanzionatorio già determinato nell'originaria sentenza di appello (annullata da questa Corte) ma senza prendere analiticamente in esame le questioni - riguardanti complessivamente il trattamento sanzionatorio - già dichiarate assorbite dal giudice di legittimità. 4. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché proceda a una nuova valutazione del complessivo thema decidendum devoluto nella sentenza di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 13 febbraio 2025 Il Pr *ente