Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1084 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
BOZZA SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1
1. valutato il disinteresse mostrato dal padre per le necessità della IG, palesato dalle dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 11.11.2024 e dalla relazione della
CTU Dott.ssa disporre l'affido esclusivo della minore Per_1 Persona_2 alla madre, già genitore collocatario.
2. tenuto conto della inadeguatezza del nuovo alloggio paterno occupato dallo stesso a far data dal settembre 2023, come dallo stesso dichiarato nel verbale di udienza dell'11.11.2024, nonché della incapacità del padre di dare corso ai più volte sollecitati incontri “esclusivi” con la IG , disporre che il padre veda la ER IG 3 fine settimana al mese o a pranzo o a cena, anche presso l'abitazione della nonna paterna, compreso nei periodi di vacanze scolastiche, salva diversa volontà della IG, sollevandola dall'incontro col padre qualora non esclusivo o fuori dall'ambito familiare-casa nonna paterna, al fine di garantire una crescita serena ed equilibrata della minore;
3. accertato che, dall'avvio del presente procedimento, lo non ha più CP_2 tenuto con sé le figlie presso la propria abitazione (a settembre 2023 si è trasferito nella nuova casa popolare di circa 20 mq) e né le ha condotte in villeggiatura, con conseguente aggravio di incombenze sia organizzative che economiche per la Sig.ra e che lo stesso si è reso inadempiente nel rimborsare il 50 % CP_1 CP_2 delle spese extrascolastiche mediche e ricreative tanto da costringere la ricorrente a notificare un atto di precetto (ad oggi, con avviso immesso in cassetta e non ancora ritirato), condannare il Sig. ai sensi dell'art. 473 bis 39 Controparte_2
c.p.c.II co., al pagamento di una somma di denaro in favore della Sig.ra a CP_1 Pt_ titolo di risarcimento del danno da patito a causa delle gravi inadempienze del convenuto, anche di natura economica, nella misura che Vorrà essere determinata in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
4. Tenuto conto dell'aumento di reddito del padre, della totale eliminazione del diritto di visita e pernotto presso l'abitazione paterna, nonché dell'enorme ritardo con il quale lo rimborsa le spese extra scolastiche e le spese per il CP_2 vestiario delle figlie (attualmente convenute in due contributi extra nel mese di maggio per € 150 e nel mese di settembre per € 200,00) determinando gravi disagi alla Sig.ra che deve sempre anticipare somme significative in proporzione ai CP_1 bassi redditi da Ella percepiti, disporre un aumento del contributo al mantenimento delle figlie e dalle attuali € 350,00 mensili, ad € 500,00 mensili, con R_ ER riconoscimento dell'assegno unico totalmente in favore della Sig.ra CP_1 suddivisione delle spese extrascolastiche al 50% ed eliminazione del contributo per l'acquisto del vestiario. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
- Confermare le statuizioni di cui al decreto di omologa Tribunale di Terni relativamente ai punti A); B) e C), modificando – ove ritenuto necessario gli orari di visita padre IG , tenuto conto degli orari di lavoro del resistente e della ER volontà della predetta IG minore.
2 - Rigettare così la richiesta che le figlie possano vedere il padre solo un fine settimana alternato dal venerdì alle 18.30 fino alla domenica alle ore 21.00, tenuto conto della volontà e dell'età delle stesse;
ma disciplinando le modalità di visita unicamente per , attesa la raggiunta maggiore età di;
ER R_
- Modificare il decreto di omologa nella parte in cui al punto F) si specifica “senza coinvolgere le figlie” in eventuali e necessarie modifiche di visita, attesa l'età e di
, nulla disponendo per;
ER R_
- Rigettare la domanda di cui al punto 2 in quanto è impossibile per il sig. sapere 24 ore prima i suoi impegni lavorativi e la connessa domanda di CP_2 cui al punto 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- Rigettare altresì, la richiesta di aumento di mantenimento da euro 350,00 ad euro
450,00 in capo al sig. da corrispondersi in favore delle due figlie.” CP_2
Pubblico Ministero del 3.3.2025
“CONCLUDE per l'adozione di provvedimento conforme alle indicazioni del CTU in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2023 ha chiesto la modifica delle CP_1 modalità di affidamento, frequentazione e mantenimento delle figlie nata il R_
9.5.2006 e nata il [...], dalla relazione con . La ER Controparte_2 ricorrente ha esposto che con decreto del 30.6.2021 l'intestato Tribunale ha omologato il ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., contenente le modalità di affidamento e mantenimento delle due figlie, prevedendo l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna disciplina delle frequentazioni padre figlie (per due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni oltre ai periodi festivi), determinando in €
350,00 (oltre ISTAT) l'importo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario per le figlie, disponendo che gli assegni familiari venissero percepiti per intero dalla madre, e ponendo a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% oltre a prevedere la creazione di un fondo “per il cambio di stagione delle figlie” con versamento a carico di ciascun genitore di € 150,00 nel mese di maggio ed € 200,00 nel mese di settembre “finalizzato unicamente all'acquisto di indumenti e scarpe per le figlie”. La ricorrente ha evidenziato l'emergere di molteplici criticità nell'attuazione delle decisioni concordate, in quanto il resistente non avrebbe rispettato le modalità di frequentazione delle figlie, mostrando disinteresse e indifferenza nei momenti importanti della vita delle minori e in special modo della IG , come, ad esempio, in occasione della Cresima della bambina, quando ER non avrebbe risposto ai messaggi con i quali la ricorrente tentava di organizzare la festa, e soprattutto in occasione di un incidente occorso alla minore a causa di una caduta da cavallo il 09.11.2022. In tale occasione dopo il ricovero il resistente non si sarebbe presentato in Ospedale e contattato al telefono dal chirurgo, non avrebbe risposto al telefono costringendo la ricorrente ad autorizzare l'intervento senza il
3 consenso del padre, omettendo di visitare la IG anche nei giorni successivi. Inoltre il resistente non avrebbe collaborato con la ricorrente nella gestione delle minori né nelle visite, né per le terapie, iniziando dal febbraio 2023 a limitare le frequentazioni al solo fine settimana incontrandole peraltro presso l'abitazione della nonna paterna e non presso la propria abitazione. Lo infine, non si sarebbe mai CP_2 interessato ai percorsi scolastici delle figlie, non recandosi ai colloqui con i genitori, non accedendo al registro elettronico per monitorare l'andamento delle figlie;
non trascorrendo con le figlie i periodi di vacanze estive, recandosi in villeggiatura senza portarle con sé provocando con queste condotte, un profondo disagio nelle figlie, con conseguente scelta della di rivolgersi al servizio psicologico delle Asl per CP_1 garantire alle minori un sostegno psicologico che le aiutasse ad affrontare il difficile momento. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto: la riduzione dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre nel solo fine settimana alternato;
l'ammonimento del resistente (invitandolo a rispettare le modalità di visita suindicate e ad avvisare, con preavviso di almeno 24 ore, nel caso in cui non gli fosse possibile rispettare tali modalità di visita); l'individuazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dallo per ogni inosservanza delle visite CP_2 come sopra indicate, chiedendo venisse disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, con autorizzazione a compiere le scelte sanitarie e scolastiche ritenute più idonee per le figlie, in caso di accertata inidoneità genitoriale del padre all'esito del procedimento;
con vittoria di spese. All'esito del giudizio le conclusioni sono state modificate nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituito contestando le allegazioni della controparte. Il Controparte_2 resistente ha evidenziato di essere un padre attento ai bisogni delle figlie che con lui avrebbero sempre avuto un buon rapporto, e di averle accudite amorevolmente compatibilmente con i gravosi orari lavorativi, essendo impegnato dalle ore 7.00 del mattino fino alle 18.30/19.00 dal lunedì al venerdì, ed a volte anche il sabato fino alle 13.00, come dipendete di società privata addetto al settore commerciale, precisando di essere affetto da una patologia invalidante e degenerativa, con periodi di degenza. Lo ha precisato di aver sempre corrisposto il contributo al CP_2 mantenimento dovuto per le figlie nonostante la difficile situazione economico patrimoniale, percependo reddito di circa € 1500 mensili ed essendo gravato da canone di locazione e dal costo per il mantenimento delle minori, precisando di aver un ottimo rapporto con la IG primogenita e di aver visto peggiorare la relazione con la IG secondogenita per presumibili condotte ostative della madre, che avrebbe coinvolto la minore nel conflitto familiare, riferendo alla IG di presunte inadempienze economiche paterne. Con riferimento alle specifiche contestazioni della ricorrente, il resistente ha rappresentato di aver partecipato alla sola cerimonia religiosa per la Cresima della IG non avendo disponibilità economiche per partecipare al festeggiamento, e quanto all'incidente della minore ha lamentato di non aver potuto giungere immediatamente nell'Ospedale in quanto fuori sede per lavoro, e di aver preferito nei periodi seguenti avere contatti telefonici direttamente con la IG per non avere ulteriori tensioni con la ricorrente. Tanto premesso ha
4 rappresentato di essere disponibile a seguire percorsi di mediazione, chiedendo il rigetto del ricorso della controparte e chiedendo venissero fissate modalità di frequentazione con le figlie compatibili con i propri orari di lavoro;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato di voler intraprendere percorso di mediazione familiare, all'esito del quale non essendo intervenuti accordi è stata nominata CTU.
Acquisita la CTU le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
Nel corso del procedimento la IG primogenita delle parti ha raggiunto la maggiore età, pertanto devono essere adottati provvedimenti relativi all'affidamento limitatamente alla IG secondogenita , ancora minorenne, convivente con ER la madre.
La ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo della IG minore a sé lamentando il disinteresse del padre rispetto alle necessità della IG, e la sostanziale assenza di relazioni padre IG, molto limitate.
La CTU ha compiuto la valutazione delle capacità genitoriali delle parti e della situazione della minore.
Nella CTU quanto a si legge: “Complessivamente non Persona_4 emergono, a carico di indicatori che rimandino a Controparte_2 psicopatologia o a marcate disfunzionalità interpersonali. Quelle che verranno descritte sono pertanto caratteristiche di personalità, ove alcuni aspetti sono funzionali mentre altri vanno maggiormente sostenuti e migliorati. Come già accennato, il signor mostra una struttura di personalità Controparte_2 caratterizzata da una apparente sicurezza di sé, che talvolta tende a irrigidirsi fino a sconfinare nell'autoreferenzialità con tratti di immaturità. È pertanto verosimile ipotizzare che la relazione con il cui profilo di personalità, come CP_1 vedremo, è polarmente opposto rispetto a quello del signor sia stata di CP_2 tipo complementare all'interno di una famiglia che il signore avrebbe voluto modellare in parte su quella propria d'origine e su l'idea di mascolinità e virilità caratterizzate da doti di competenza pragmatica, sicurezza economica e intraprendenza, ma che come rovescio della medaglia, hanno anche scarsa propensione all'empatia e all'ascolto dei bisogni emotivi dell'altro, mentre la femminilità è vista portatrice di doti di empatia, dolcezza e capacità di accoglienza e ascolto, ma anche di remissività e accondiscendenza.
Quanto emerso durante le indagini consulenziali è compatibile con una struttura di personalità con caratteristiche di immaturità. In effetti l'immaturità emotiva è una chiave di lettura che spiega molto bene i passaggi comportamentali del signore, sia durante la convivenza con , sia durante la separazione, sia nel periodo CP_1
5 successivo a questa. Ci riferiamo all'atteggiamento di all'interno della CP_2 coppia, che si evince dal racconto del signore, ma anche da quello di , alla CP_1 scelta di un partner dominante, ma, anche, punto di riferimento per lui, a ciò che dalla narrazione del periziando appare essere stato un atteggiamento passivo e marginale rispetto alle situazioni che si sono susseguite nel tempo “come sono andate le cose non me lo ricordo, perché ho cercato di dimenticare tutto. Posso dire che io ho cercato di andare avanti, perché avevamo un mutuo e due figlie, perciò sono andato avanti e sopportato”. Quanto sopra descritto trova riscontro anche nel modo, che il signor ha di approcciare con le figlie e alle difficoltà che CP_2 caratterizza la relazione con loro. Il signor riferisce che i problemi con CP_2
sono iniziati da due anni, ed egli li contestualizza con l'incidente avuto dalla ER ragazza cadendo da cavallo. “ a causa delle condizioni fisiche non poteva ER venire a casa da me, era ingessata e in carrozzina perciò non poteva né camminare né fare le scale, e a casa mia ci sono le scale. Probabilmente si è sentita abbandonata da me”. in quel periodo dice di non essere mai andato a trovare la CP_2 ragazza, perché “dopo che sono uscito di casa non sono più rientrato, non mi fido di ha sempre detto: ti rovino!”. Si precisa che l'incidente di è CP_1 ER avvenuto in data 9 Novembre 2022 e il giorno seguente la ragazza è stata operata, per una frattura conseguente alla caduta. non si presenta in ospedale, CP_2 nonostante la richiesta di di raggiungerla, né risponde alla telefonata del CP_1 chirurgo, che necessitava della sua autorizzazione prima di procedere all'intervento chirurgico, essendo la paziente minorenne, in quanto “ero al lavoro e non potevo lasciare”. Durante il periodo di ricovero della ragazza il papà non è andato a trovarla né dopo le dimissioni. Alla domanda della scrivente, volta a capire le motivazioni della sua scelta, il signor replica “vabbene se la colpa è CP_2 tutta la mia datemela!”. Padre e IG si sono rivisti dopo due mesi, “per il pranzo del 8 Dicembre 2022 a casa dei miei genitori”. Sin dal momento della nascita i figli vantano in modo automatico dei diritti nei confronti di chi li ha generati. Non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, all'armonica evoluzione della loro personalità
e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini. Ciò che appare evidente è che il signor interponga sempre i propri bisogni alle sue responsabilità di adulto CP_2 genitore, giustificandone i motivi con frasi/espressioni retoriche e stereotipate.
Ulteriore esempio è il fatto che non segue l'andamento scolastico delle figlie, andando ai colloqui con le/gli insegnanti, bensì afferma “non mi occupo dei colloqui con la scuola di proposito, non posso fare il in tutto, ma almeno questo lo Per_5 può fare la madre, il registro elettronico lo vedo tramite e so che R_ ER va bene perché me lo dice .”. R_
Con riferimento alla ricorrente la CTU ha rilevato: “Il profilo di personalità della signora come per il signor non evidenzia indicatori di CP_1 CP_2 psicopatologia o marcate disfunzionalità interpersonali. Quelle che verranno descritte sono pertanto caratteristiche di personalità, ove alcuni aspetti sono
6 funzionali, mentre altri vanno maggiormente sostenuti e migliorati.Come già accennato la signora mostra una struttura di personalità CP_1 caratterizzata da adeguata sicurezza di sé, che talvolta però tende ad irrigidirsi fino a sconfinare nella dominanza sull'altro.È pertanto verosimile ipotizzare che la relazione con il cui profilo di personalità è polarmente Controparte_2 opposto rispetto a quello della sia stata di tipo complementare.In effetti CP_1
l'atteggiamento dominante di è una chiave di lettura che spiega i vari passaggi CP_1 comportamentali della signora, sia durante la convivenza con , sia CP_2 durante la separazione, sia nel periodo successivo a questa. Le modalità relazionali collusive della coppia genitoriale dipendono da una corresponsabilità che poggia su dinamiche irrisolte della coppia coniugale. E' vero, quindi, che deve CP_2 necessariamente implementare le proprie capacità e responsabilità, ma è altrettanto vero che attribuisce un unico, importante livello di “gravità” alle mancanze CP_1 dell'ex coniuge, e questo non è funzionale al superamento dei problemi. La mancanza di una comunicazione diretta tra e , fino ad oggi, ha CP_1 CP_2 alimentato un circolo vizioso, dove da un lato abbiamo aspetti di immaturità dello e dall'altro un'ingerenza paternalistico-affiliativa della che si CP_2 CP_1 autoalimentano. Dopo la separazione le loro differenze, soprattutto rispetto alla loro relazione con le figlie e si sono acuite andando a delineare due stili R_ ER educativi antitetici ed entrambi poco funzionali per la crescita delle ragazze.”.
Con riferimento alla situazione della minore la CTU ha rilevato: è ER un'adolescente di 14 anni e si presenta da subito con uno stile comunicativo diverso da quello della sorella. Appare più riservato e meno disponibile ad aprirsi, anche se poi, nel corso del colloquio, riesce a rilassarsi e a collaborare in modo significativo.
Ella stessa si definisce come una ragazza “gelosa, sembra forte, ma alla fine dentro
è dolce”, sensibile verso gli altri “quando vedo in giro i vecchietti da soli mi fanno tenerezza” e “testarda e prepotente, quando penso una cosa la dico, ma ho imparato a controllarla”. Racconta di aver terminato con discreti risultati il primo anno dell'Istituto Tecnico Economico e Sociale di Amelia “gli insegnanti dicono che potrei impegnarmi di più, quando mi interrogano mi ricordo più quello che ho ascoltato in classe, che quello che ho letto sul libro”. È stata promossa con la media del 7. Dal 2019 fa equitazione, “poi nel 2021 l'ho smessa per provare pallavolo, ma poi ho ripreso equitazione”, che segue in modo continuativo;
il gioco di squadra non lo ama “perché mi viene un urto quando qualcuno sbaglia”. A differenza di , R_ la quale evidenzia di aver bisogno di uscire tutti i giorni con gli amici, perché non riesce a stare in casa, esprime l'esatto contrario. Nel suo racconto la ER ragazza contestualizza la scelta di stare a casa con l'esordio degli attacchi di panico, avvenuto durante la scorsa estate. spiega di sentirsi rassicurata, a casa, ER dalla presenza della mamma, in quanto l'aiuta a gestire la crisi di panico “perché mi dicevo se ti vengono almeno c'è mamma, poi però è iniziata la paura per mamma”. Quindi, nel tempo, per , stare in casa rappresenta un modo per ER controllare che alla mamma non accada nulla. In tutto ciò la ragazza riconosce
7 l'importanza del percorso di psicoterapia con la dottoressa , presso il Pt_2 servizio di Neuropsichiatria di Narni.
Rispetto alla conflittualità genitoriale la ragazza ritiene che, nell'ultimo periodo la situazione sia migliorata;
facendo riferimento a quanto avvenuto durante il pranzo dei 18 anni della sorella , a casa dei nonni paterni. Ciò che sembra aver R_ colpito l'attenzione di , è stato l'atteggiamento accogliente del padre nei ER confronti della madre, tanto che la ragazza esclama “che gli è preso? ... però da una parte è meglio perché se loro due non litigassero più, per l'organizzazione sarebbe tutto più facile”. La tranquillità all'interno della coppia genitoriale, viene percepita dalla IG, solo in termini pratico/organizzativi, ossia di accompagnamenti e spostamenti delle ragazze, e non relazionali e affettivi. Un aspetto che trova riscontro, anche,dalle affermazioni della signora quando evidenzia, che le CP_1 mancanze del padre gravano su di lei in termini di organizzazione familiare.
All'interno di questa cornice di lettura la disponibilità dell'attuale compagno della viene percepita dalla stessa, come un riferimento importante per e CP_1 ER
, in quanto la aiuta nell'accompagnare le ragazze nelle loro attività/impegni R_ coerentemente, anche, con quanto dice il signor nel sentirsi percepito CP_2 solo come un “padre taxi”. Il rapporto di con la madre viene definito, dalla ER ragazza, specificando che la mamma è un punto di riferimento importante;
la percepisce “forte, non l'abbatte nessuno, va avanti, è sempre positiva”, ribadendo che vuole stare con lei, perché con il papà “ormai c'ho perso proprio tutto”. A sostegno delle sue affermazioni pone in luce che quando frequentava il padre,
“spostarsi da una casa all'altra era fonte di stress”.Rispetto al rapporto con il padre,
manifesta una netta chiusura, visibile anche durante l'incontro familiare. ER
Nelle varie occasioni, in cui si sono visti a casa dei nonni;
rivederlo e parlare con lui “non ho provato nulla…non mi ha fatto nessun effetto ne felicità ne tristezza”.
non si sente cercata dal padre, ma dice, anche, che ciò le è indifferente, ER secondo la ragazza la cerca raramente e quando lo fa è strumentale alla CP_2 situazione in atto in quel momento “in tribunale con mamma”. Del papà riconosce, come unico pregio la simpatia “fa sempre il simpaticone, le battutine”, che reputa anche un difetto “perché quando c'è da ride se ride, altrimenti deve essere regolata la situazione”, come pure “quando dice una cosa non la fa. Lui pensa solo ai soldi”.
La CTU ha quindi rilevato in merito alla relazione tra le parti: “La conflittualità genitoriale, espressione di percezioni soggettive, necessita di un taglio al meccanismo vizioso, che non aiuta l'agire della bigenitorialità, bensì lo blocca in modalità comunicative e relazionali obsolete ed ostruttive. Essere genitori insieme, prima e dopo la separazione, decidere insieme, in modo coerente e condiviso, come aiutare i propri figli a raggiungere la propria autonomia. Quindi, essere d'accordo su modelli educativi, che entrambi i genitori ritengono essenziali, dà stabilità e sicurezza ai figli.Ad oggi La comunicazione tra e è disfunzionale, CP_2 CP_1 in quanto è inquinata da errori nel linguaggio sia verbale che non verbale. Errori che si ripetono e si accentuano compromettendo la comunicazione;
limitando e/o impedendo la possibilità di concertare le azioni riguardanti le figlie. ed CP_1
8 mostrano stili educativi antitetici e non funzionali, bensì ambivalenti e CP_2 rigidi. L'uno autoritario e l'altro permissivo-alla pari.
- molto centrata sul “fare” e sull'organizzazione pratico/operativa della CP_1 quotidianità, non sempre riesce a farsi carico dei bisogni della IG , poiché R_ parassitata dai problemi di e da quelli riguardanti il rapporto conflittuale ER con il loro padre, aspetti ancora troppo centrali nella sua vita. Nell'incontro familiare , infatti evidenzia che la mamma attenzioni le difficoltà di R_ ER
e non riconosca quanto gli stessi vissuti abbiano coinvolto anche lei, pur avendo reagito diversamente. Pertanto vorrebbe essere vista e accolta,dalla madre, R_ nelle sue emozioni, mentre è ancora in piena confluenza con la madre. ER
Rapporto AD è fortemente simbiotico. La ragazza non riesce ad esprimere una sua opinione se non avallare quanto esprime la mamma, inoltre solo da qualche mese sembra aver iniziato a dormire da sola.
- interpone sempre i propri bisogni alle sue responsabilità di adulto CP_2 genitore, giustificandone i motivi con frasi/espressioni retoriche e stereotipate.
Anche nell'incontro familiare egli si è posto con atteggiamento poco adeguato: sbadigliando, ridendo, sminuendo momenti di condivisione emotiva, spostando il focus sul suo lavoro e sul denaro. Entrambe le figlie, anche se in modi diversi percepiscono il padre “assente”. Nei confronti di alla chiusura di CP_2 ER si esprime il bisogno di di avere un papà che “dovrebbe comportarsi più da R_ papà, chiedermi come sto, come vado a scuola, come mi sento, aiutandomi e sostenendomi sui problemi”. Ciò che manca del signor come genitore è CP_2 un contatto emotivo reale e profondo con le figlie, piuttosto che una “una complicità alla pari”. esprime molto bene, che è importante per lei costruire un R_ rapporto di base sicura con il papà, sentirlo più un adulto maturo ed acquisire confidenza ed intimità emotiva con lui.
Nell'interazione familiare del 31.05.202425 è possibile apprezzare un'alleanza disturbata. Si tratta di un'alleanza familiare disfunzionale, in cui la famiglia non riesce a impostare una interazione adeguato perché i ruoli non sono ben definiti e subiscono continue interferenze. Quello che emerge con forza, quindi, è la difficoltà diffusa a entrare in contatto empatico con l'altro. In effetti sia che R_ ER risultano ragazze moralmente sane, in un equilibrio psicofisico, che ancora è tutto sommato soddisfacente, se non per gli aspetti legati alla sofferenza post separativa, che, verosimilmente, ha accentuato quanto già presente anche prima. Con la madre, il clima appare rilassato: c'è scambio di sguardi anche se il dialogo non rispetta i turni di parola, con interazioni tra figlie e madre ed anche tra sorelle. Viene affrontata la tematica della libertà di uscita da parte di . A suo avviso la R_ madre è troppo apprensiva con e limita lei nelle uscite per badare la sorella, ER per la mamma invece la condivisione tra sorelle è un modo per rinforzare il loro legame. Con , il tema critico riguarda la sua dipendenza dalla madre. Dal ER dialogo madre-figlie emerge, la disabitudine ad ascoltarsi;
parla; si CP_1 R_ sovrappone al suo discorso;
fa battute per sdrammatizzare. Nessuno si ER ascolta veramente. La mancanza di un ascolto attivo e partecipe impedisce una comunicazione sana;
fatta di comprensione, confronto e condivisione.
9 Nell'interazione del nucleo familiare intero, il clima si irrigidisce, manca il contatto visivo, la comunicazione non è circolare, ma soltanto un'espressione singola di pensieri. è in evidente difficoltà; non guarda mai il padre, è distratta, sillaba ER qualche pensiero se sollecitata dalla madre. ride, sbadiglia, risponde con CP_2 frasi stereotipate. si fa parte attiva nel “provocare” l'interazione quando R_ vengono ripresi i temi del disaccordo. In particolare partendo dall'affermazione del padre sul concetto di tranquillità chiede “Ci può stare tranquillità se voi R_ non trovate un accordo su niente?”. riconosce che c'è mancanza di dialogo e CP_1 prova ad interagire con , che invece continua a ridere e presto fa CP_2 deragliare la conversazione sul discorso lavoro, soldi e tutto ciò che intralcia i suoi impegni lavorativi, compreso l'incontro che stiamo svolgendo. Si percepisce che ha voglia di affrontare con i genitori gli argomenti che le stanno più a cuore, R_ tematiche che sono risultate centrali anche nel colloquio individuale con la ragazza, cioè il rapporto del padre con le figlie. È che, per prima, getta il sasso nello R_ stagno, chiedendo diretta al padre: “Come trovi il tempo per andare a camminare,
o qualsiasi altra cosa che ti piace, puoi trovare il tempo per stare insieme, fare qualcosa;
così noi sappiamo che hai avuto il pensiero”.Il padre alla richiesta di risponde focalizzandosi solo su una parte della frase della IG “come trovi R_ il tempo per andare a camminare” rispondendo “sono stato otto ore in macchina (…) allora ritorno a come quando facevo 120 Kg, ne faccio 66!!”. Nel colloquio figlie-padre, c'è un clima di tensione per , mentre verbalizza ER R_ schiettamente i suoi pensieri. Da notare che non guarda mai il padre in ER faccia direttamente, neanche quando il discorso è rivolto a lei. Viene quindi affrontato il tema della frequentazione padre figlie, che da tempo si limita alla condivisione di qualche breve pasto a casa dei nonni paterni. ribadisce che ER
“non vuole l'obbligo di andare a casa del padre e comunque non fermandosi a dormire da lui”. rinforza che le ragazze non vogliono l'obbligo di giorni CP_2
e orari fissi, facendo intendere che condivide la loro richiesta e che, comunque, la sua casa è molto piccola, avendo una sola camera da letto e un divano letto in sala, pertanto non potrebbe averle entrambe nei fine settimana che gli spetterebbero.
fa capire al padre che lei sta comodissima sul divano letto e che vorrebbe R_ una frequentazione con lui. Durante questa fase emerge un concetto;
al di là dell'effettiva possibilità di avere spazio a disposizione in casa, ciò che colpisce è che entrambe le figlie vivono l'immagine interiorizzata di un padre emotivamente periferico, disimpegnato rispetto ai loro bisogni di contatto e di costruzione di una intimità e confidenzialità. Il tema fornisce l'occasione per comprendere che per tutti e tre la dinamica padre-figlie passa per il concetto di “flessibilità”, una flessibilità, però che sembra intesa e fraintesa con “quando noi/loro hanno voglia stiamo/stanno con lui/me”. Il colloquio si avvia verso la conclusione con l'indicazione da parte della sottoscritta di individuare un tempo “esclusivo” che dovrebbe trascorrere da solo sia CP_2 con che con . Rispetto al tempo con , propone R_ ER ER CP_2 una giornata a cavallo, che non dovrebbe rimanere una frase estemporanea, ma assumere carattere di continuità e costanza.”
10 All'esito delle valutazioni la CTU ha concluso ritenendo preferibile confermare l'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa della madre e la formula di frequentazione definita precedentemente. La consulente ha precisato: “Ciò che va cambiata è la qualità delle interazioni padre-figlie. dovrà impegnarsi per rendersi disponibile a CP_2 creare e ricercare momenti di intimità emotiva con le figlie. Ci si auspica che gradualmente , come possa ricominciare a trascorrere anche le ER R_ notti presso l'abitazione del padre, ma questo dovrà essere subordinato e alla volontà delle ragazze, nonché al reperimento di uno spazio idoneo ad ospitarle, che dovrà tenere conto anche della loro privacy e della loro età. … è importante che il signor. faccia tesoro di quanto emerso in sede di indagine consulenziale CP_2
e di quanto e , in particolare, hanno avuto modo di esprimere “papà ER R_ dovrebbe comportarsi più da papà, chiedermi come sto, come vado a scuola, come mi sento, aiutandomi e sostenendomi sui problemi”. Quindi ciò che vorrebbe non è tanto fare qualcosa di speciale o particolare con il papà, quanto avere con lui un contatto emotivo reale e profondo e non solo “una complicità alla pari… Per quanto riguarda e si ritiene importante che le stesse R_ Persona_2 continuino il loro percorso di psicoterapia individuale. Si suggerisce poi senz'altro alla coppia genitoriale di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto. Entrambi i genitori avrebbero modo di elaborare stili relazionali condivisi e più funzionali, che li vedano (soprattutto li mostrino alle figlie) uniti come coppia genitoriale, comprendendo bene che questa è un'entità distante e distinta dalla coppia sentimentale ormai cessata.”
All'esito della CTU è stata disposta la comparizione personale delle parti. La ricorrente ha rappresentato che il padre non avrebbe cercato la IG divenuta maggiorenne e non avrebbe riservato spazi esclusivi per la IG minore, proponendole di frequentarlo con la nuova compagna e i di lei figli ed evidenzia altresì che il padre non si sarebbe espresso in merito a cure dentarie per la IG
e per la visita reumatologica per la stessa. Il resistente sollecitato sul punto R_ ha dichiarato: “Ho una abitazione di 20mq e non posso far dormire e prendere a pranzo le figlie con me, posso vederle solo presso casa di mia madre;
lavoro tutta la settimana, sono libero solo la domenica. Non mi risulta che non abbia dato i consensi, se vengo avvertito sottoscrivo tutte le autorizzazioni che mi vengono richieste. Non ho accesso al registro elettronico, non sono quasi mai andato a parlare con gli insegnanti;
non so se la pediatra è quella di sempre (il nome della pediatra è ). Sono 6 anni che non vado dalla pediatra, prima della separazione Tes_1 ero io che seguivo le figlie. Ho fatto sempre un lavoro commerciale e sono stato sempre impegnato con il lavoro. ”.
All'esito dell'udienza le parti hanno raggiunto un accordo quanto ad una visita specialistica per la IG primogenita, mentre per le visite dentistiche è stato emesso provvedimento di seguito riportato: “considerato che a fronte della puntuale
11 richiesta della madre in merito agli interventi dentistici per la IG , il padre R_ nei lunghi mesi trascorsi non ha formulato alcuna proposta, autorizza la madre a far eseguire gli interventi indicati nel preventivo, ponendone i costi al 50 % tra i genitori”.
Concessa alle parti termini per le comparse conclusionali e le repliche conclusionali, la decisione è stata rimessa al Collegio.
All'esito del procedimento deve essere disposto l'affidamento c.d. super esclusivo della IG minore alla ricorrente.
Pur se nel corso della consulenza sono emerse criticità in capo ad entrambe le parti,
è tuttavia emerso che è la madre a farsi carico in via pressoché esclusiva dell'accudimento e della crescita della IG minore. Il resistente ha confermato di non aver fatto visita alla IG a seguito del ricovero ospedaliero per la caduta da cavallo, e della conseguente convalescenza per molti mesi. La giustificazione fornita
(evitare tensioni con la ricorrente) non appare condividibile a fronte della necessità per la IG, in un momento tanto delicato, di aver accanto entrambi i genitori. Inoltre, lo stesso resistente ha confermato di non aver seguito l'attività scolastica delle figlie.
Da ultimo è emerso che lo non ha seguito le indicazioni della CTU non CP_2 riservando specifici spazi alle figlie per costruire una relazione più profonda (come dalle stesso richiesto e dalla CTU ritenuto necessario).
Infine, deve essere considerata la difficoltà della IG ad avere contatti con ER il padre, poiché la ragazza proprio in ragione della superficialità della relazione, ha limitato al minimo i rapporti con il resistente, situazione che impedisce alla CP_1 in conseguenza della superficialità della relazione di attivare un approfondito dialogo con la IG, l'unico che garantisce al genitore di venire a conoscenza dei desideri e delle necessità della prole per poi attuare le scelte che la riguardano. Ulteriore elemento che impone di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre è la rilevata condotta ostativa del padre quanto al rilascio dei consensi per l'esecuzione delle scelte fondamentali relative al minore: il resistente non ha contestato di non aver prestato il necessario consenso per l'operazione subita dalla IG in conseguenza della caduta da cavallo, è emerso che, nel corso del presente giudizio, non ha prestato il consenso per l'esecuzione delle cure dentarie per la figlie, allegando difficoltà economiche senza tuttavia attivarsi a fronte del problema di salute per reperire soluzione alternativa per eseguire le cure. Le condotte ostative dl padre potrebbero compromettere l'interesse della minore a che le decisioni sulle questioni di maggiore interesse che riguardano la IG siano adottate tempestivamente.
Per quanto esposto deve essere disposto l'affidamento c.d. super esclusivo della IG minore alla madre attribuendo alla madre l'esecuzione di tutte le scelte relative alla
12 minore anche quelle di maggiore rilevanze, che la potrà eseguire anche in CP_1 assenza di consenso paterno.
Fermo il collocamento della minore presso l'abitazione della madre, per le frequentazioni padre IG devono essere ripotate le decisioni assunte nel corso del procedimento, che il Collegio ritiene congruo confermare, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé la IG per tre 3 fine settimana al mese, la domenica o a pranzo o a cena anche presso l'abitazione della nonna, salvo diverso accordo tra le parti sentita la minore, confermando le modalità di frequentazione padre IG già previste per i periodi di vacanza.
Quanto alle modalità di mantenimento delle figlie deve essere accolta la domanda della ricorrente di aumento del contributo mensile posto a carico del padre.
In primo luogo, rispetto al momento in cui sono state determinate le pregresse modalità di mantenimento risultano notevolmente ridotti i tempi di permanenza delle figlie presso l'abitazione del padre;
la IG maggiorenne risulta aver ridotto tale frequentazione, e per la IG minore la riduzione, già presente nei fatti, è stata cristallizzata nei provvedimenti indicati in dispositivo. La ridotta permanenza delle figlie presso l'abitazione paterna, con minori costi per il mantenimento ordinario delle figlie a carico del resistente è elemento da considerare.
Oltre a tale elemento occorre verificare le disponibilità reddituali delle parti.
La ricorrente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:
dichiarazione dei redditi 730/2022 reddito annuo lordo € 14.413
dichiarazione dei redditi 730/2021 reddito annuo lordo € 14.997
dichiarazione dei redditi 730/2020 reddito annuo lordo € 15.333
Il resistente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:
CU 2023 reddito annuo lordo € 24.436
Dalle buste paga emerge la percezione di reddito netto mensile di circa € 1900. E' gravato da costi di locazione.
Alla luce di tali risultanze il contributo a carico per padre per il mantenimento delle figlie deve essere elevato ad € 450 mensili, oltre ISTAT annuale con decorrenza dalla data della presente decisione, essendo allo stato accertata la riduzione delle presenza delle figlie presso l'abitazione paterna, con conseguenti minori oneri a carico del resistente per il mantenimento ordinario della prole.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie,
13 cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, richiamando per l'individuazione delle spese straordinarie il Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Le spese straordinarie devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che essendo stato disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa delle scelte di maggiore rilevanza per le figlie, le scelte per le spese straordinarie potranno essere adottate dalla ricorrente anche senza il consenso del padre che dovrà rifondere il 50% delle spese (revocando le disposizioni precedentemente vigenti che prevedevano contributi dei genitori per i cd cambi di stagione)
L'assegno unico per le figlie sarà riscosso al 100% dalla ricorrente.
La domanda della ricorrente di condanna del resistente al risarcimento del danno per mancato adempimento degli obblighi genitoriali deve essere rigattata in quanto le inadempienze rilevate non sono gravi e tali da assurgere a elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno.
Parimenti non può essere accolta la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente importo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. poiché le inadempienze del padre con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di frequentazione della IG minore non sono coercibili, e le inadempienze di carattere economiche non sono di gravità congrua per disporre tale misura.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio, ponendo definitivamente a carico dei genitori i costi della CTU come liquidati in corso di procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
affida in via esclusiva la minore , nata il [...], alla madre Persona_2
attribuendo alla stessa l'esercizio esclusivo della responsabilità CP_1 genitoriale per tutte le questioni comprese quelle di maggiore interesse riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, richiesta di indennità comunque denominate etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG, decisioni che la madre potrà assumere anche in assenza del consenso del padre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la minore per tre 3 fine settimana al mese la domenica o a pranzo o a cena anche presso l'abitazione della nonna, salvo diverso
14 accordo tra le parti, fermi i periodi di vacanze quanto già determinati nel precedente provvedimento;
pone a carico di contributo mensile per il mantenimento delle Controparte_2 due figlie di euro 450 da corrispondere a con decorrenza dal mese di CP_1 maggio 2025 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale (fermi per il periodo pregresso i provvedimenti vigenti);
conferma il contributo a carico dei genitori del 50% ciascuno per le spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo quanto indicato in parte motive;
rigetta le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
spese compensate, spese di CTU come liquidate in corso di giudizio poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 15 aprile
2025.
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
15