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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4247/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4247/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dall'Avv. CELERE PIERO;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIAFERRI PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 12 dicembre 2022, fronte della totale sospensione del canone di locazione,veniva omessa in favore di ordinanza provvisoria di rilascio del complesso sportivo condotto da Parte_1
Controparte_1
Nel procedimento sommario con cui il notaio intimava all lo sfratto per Parte_1 CP_1
morosità citandola per la convalida, la resistente si era difesa chiedendo di accertarsi l'inadempienza del locatore agli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, obbligandolo all'esecuzione dei lavori necessari per renderlo conforme all'uso convenuto.
con le memorie integrative richiamava il contratto del gennaio 2018, regolarmente Parte_1
registrato, con cui il padre deceduto il 28 gennaio 2019 lasciandolo unico erede, aveva Persona_1
concesso in locazione ad uso non abitativo l'unità immobiliare in Santa Marinella, Lungomare Marconi
n. 8 al canone mensile di Euro 2.000,00 e richiamava l'inadempimento della conduttrice che aveva interrotto la dazione del canone dal novembre 2020 maturando una considerevole morosità che, a marzo 2024, ammontava ad Euro 80.000,00 e concludeva chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e con condanna dell'associazione al pagamento dei canoni inevasi.
L convenuta si riportava ai propri scritti difensivi. CP_1
A seguito del mutamento del rito, con le memorie depositate il 5.2.2025, l'attore dava atto che la controparte aveva rilasciato l'immobile il 30.7.2024, per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in esito alla procedura esecutiva, maturando una morosità complessiva di Euro 88.000,00.
La domanda promossa da è fondata e va accolta;
in ottemperanza all'onere probatorio Parte_1
che sullo stesso incombeva, lo stesso ha prodotto il contratto di locazione attribuendo alla conduttrice un comportamento lesivo degli obblighi contrattuali, ovvero l'interrotta dazione del pagamento dei canoni di locazione e tale circostanza ha trovato conferma nella costituzione da parte dell' CP_1
.
[...]
L'interruzione nel pagamento del canone di locazione non trova alcuna causale giustificativa, tanto meno nelle generiche contestazioni riguardanti la necessità di affrontare importanti spese per la fruibilità dell'immobile locato, enunciate dalla conduttrice con la costituzione e rimaste del tutto sprovviste di prova nel corso del giudizio.
pagina 2 di 4 La gravità dell'inadempimento di una delle parti va commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
La condotta posta in essere dalla , ha Controparte_1 penalizzato il locatore sotto l'aspetto economico, incidendo così in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale e la risoluzione del contratto in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, i sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si si verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone” ( Cass. N. 19652/2004).
Al conduttore non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e ciò perché la sospensione totale o parziale della detta obbligazione, legittima l'applicazione dell'art. 1440 c.c. solamente quando venga a mancare completamente la prestazione della controparte circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione (Cass. N. 19879/2011).
In accoglimento della domanda va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art 1455 c.c. per il grave inadempimento della Associazione conduttrice che ha proseguito a detenere il bene locato senza onorare il corrispettivo, contraendo una morosità di notevole entità pari ad
Euro 88.000,00 al cui pagamento va conseguentemente condannata.
Trova conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio già emessa, eseguita in executivis il 30.7.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia per i giudizi di convalida di sfratto ai valori medi, tenendo altresì presenti i costi sostenuti per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che il contratto di locazione sottoscritto il 29.12.2017 tra ed il sig. Persona_1 CP_2
pagina 3 di 4 , Presidente dell' , registrato il 13.1.2018 Per_2 Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate, si è risolto per il grave inadempimento della conduttrice.
condanna in persona del suo Presidente al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di Euro 88.000,00 con gli interessi dalla domanda;
Parte_1
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessive € 5.158,00 di cui 378,00 per spese vive, € 4.780,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 17 febbraio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4247/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dall'Avv. CELERE PIERO;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIAFERRI PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 12 dicembre 2022, fronte della totale sospensione del canone di locazione,veniva omessa in favore di ordinanza provvisoria di rilascio del complesso sportivo condotto da Parte_1
Controparte_1
Nel procedimento sommario con cui il notaio intimava all lo sfratto per Parte_1 CP_1
morosità citandola per la convalida, la resistente si era difesa chiedendo di accertarsi l'inadempienza del locatore agli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, obbligandolo all'esecuzione dei lavori necessari per renderlo conforme all'uso convenuto.
con le memorie integrative richiamava il contratto del gennaio 2018, regolarmente Parte_1
registrato, con cui il padre deceduto il 28 gennaio 2019 lasciandolo unico erede, aveva Persona_1
concesso in locazione ad uso non abitativo l'unità immobiliare in Santa Marinella, Lungomare Marconi
n. 8 al canone mensile di Euro 2.000,00 e richiamava l'inadempimento della conduttrice che aveva interrotto la dazione del canone dal novembre 2020 maturando una considerevole morosità che, a marzo 2024, ammontava ad Euro 80.000,00 e concludeva chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e con condanna dell'associazione al pagamento dei canoni inevasi.
L convenuta si riportava ai propri scritti difensivi. CP_1
A seguito del mutamento del rito, con le memorie depositate il 5.2.2025, l'attore dava atto che la controparte aveva rilasciato l'immobile il 30.7.2024, per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario in esito alla procedura esecutiva, maturando una morosità complessiva di Euro 88.000,00.
La domanda promossa da è fondata e va accolta;
in ottemperanza all'onere probatorio Parte_1
che sullo stesso incombeva, lo stesso ha prodotto il contratto di locazione attribuendo alla conduttrice un comportamento lesivo degli obblighi contrattuali, ovvero l'interrotta dazione del pagamento dei canoni di locazione e tale circostanza ha trovato conferma nella costituzione da parte dell' CP_1
.
[...]
L'interruzione nel pagamento del canone di locazione non trova alcuna causale giustificativa, tanto meno nelle generiche contestazioni riguardanti la necessità di affrontare importanti spese per la fruibilità dell'immobile locato, enunciate dalla conduttrice con la costituzione e rimaste del tutto sprovviste di prova nel corso del giudizio.
pagina 2 di 4 La gravità dell'inadempimento di una delle parti va commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
La condotta posta in essere dalla , ha Controparte_1 penalizzato il locatore sotto l'aspetto economico, incidendo così in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale e la risoluzione del contratto in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, i sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si si verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone” ( Cass. N. 19652/2004).
Al conduttore non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e ciò perché la sospensione totale o parziale della detta obbligazione, legittima l'applicazione dell'art. 1440 c.c. solamente quando venga a mancare completamente la prestazione della controparte circostanza che nel caso di specie non ricorre.
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione (Cass. N. 19879/2011).
In accoglimento della domanda va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art 1455 c.c. per il grave inadempimento della Associazione conduttrice che ha proseguito a detenere il bene locato senza onorare il corrispettivo, contraendo una morosità di notevole entità pari ad
Euro 88.000,00 al cui pagamento va conseguentemente condannata.
Trova conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio già emessa, eseguita in executivis il 30.7.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia per i giudizi di convalida di sfratto ai valori medi, tenendo altresì presenti i costi sostenuti per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara che il contratto di locazione sottoscritto il 29.12.2017 tra ed il sig. Persona_1 CP_2
pagina 3 di 4 , Presidente dell' , registrato il 13.1.2018 Per_2 Controparte_1 presso l'Agenzia delle Entrate, si è risolto per il grave inadempimento della conduttrice.
condanna in persona del suo Presidente al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di Euro 88.000,00 con gli interessi dalla domanda;
Parte_1
condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessive € 5.158,00 di cui 378,00 per spese vive, € 4.780,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 17 febbraio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4