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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. AN D'NT Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1176/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avvocati Nadia SPALLITTA e Salvatore MODICA
(domicilio digitale: – ) Email_1 Email_2 parte appellante in riassunzione contro
, C.F. , con sede legale in nella Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 via Maqueda n.100, in persona del legale rappresentante pro-tempore, On. Prof.
, rappresentato e difeso - giusta determinazione n. 743 del 16.02.2024 Controparte_2
e per mandato conferito con separato atto - dall'avv. Maria Stella PORRETTO del
Foro di (domicilio digitale t) CP_1 Email_3
1 parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante in riassunzione:
Dichiarare, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, la cessazione della materia del contendere.
Compensare le spese di giudizio
Conclusioni per la parte appellata:
Insiste affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita dichiari la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio, così come concordato tra le parti
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 5602/19 del 9.11.2009 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta da e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
revocò l'ordinanza n. 993, emessa il 4.1.2007, mediante la quale la Persona_1
Provincia Regionale di Palermo aveva ingiunto al dante causa degli opponenti il pagamento della somma di euro 35.655,65, oltre accessori, a titolo di somme in tesi indebitamente corrispostegli quale indennità di carica.
2. Questa Corte di Appello, con sentenza n. 562/17 dei giorni 8.2/22.3.2017, in riforma della sentenza di primo grado, respinse invece l'opposizione, con compensazione delle spese del grado.
3. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9381/21 dei giorni 23.11.2020/8.4.2021, in accoglimento del ricorso proposto dagli eredi la sentenza e rinviò a Parte_3
questa Corte territoriale per pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Riassunta dagli eredi con atto di citazione notificato il 30.6.2021 alla Pt_2 [...]
, subentrata frattanto alla Provincia Regionale, la causa è stata Controparte_1
rimessa all'udienza del 19.12.2025 (con anticipazione rispetto alla già fissata udienza di rinvio del 4.11.2026), trattata nelle forme cartolari di cui all'art. 127ter c.p.c., e giusta ordinanza in data odierna assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia fattane
2 da entrambe le parti.
5. Con atto depositato il 18.11.2025 entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia che determina la cessazione della materia del contendere.
6. Siffatta richiesta – sottoscritta, oltre che dai difensori delle parti, anche dagli appellanti in riassunzione personalmente, nonché dal
[...]
- fatta oggetto di specifica insistenza Controparte_3
con le note depositate il 17.12.2025, va senz'altro accolta, e deve per l'effetto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
7. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n.
1257/2023), laddove appunto nella specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del procedimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
8. Le spese vanno compensate tra le parti, secondo quanto chiesto dalle stesse, in assenza peraltro di domande diverse relativamente agli altri gradi del giudizio, e vertendosi del resto in ipotesi di pronuncia che segue ad una transazione rispetto alla quale l'Autorità Giudiziaria è rimasta del tutto estranea e che non è in questa sede preceduta da accertamenti in punto di soccombenza virtuale.
9. Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 3 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente nè dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 19/12/2025
Il Presidente est.
AN D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
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