TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1221/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2025, per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Posca Parte_1
Ivan, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Toscano Controparte_1
Beniamino, e nei confronti di Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzotta, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta;
con tali note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1221/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1489/2023 R.G. tra:
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Fratelli Parte_2 C.F._1
Bandiera n.1, AO DO (CZ), presso lo studio dell'Avv. Posca Ivan, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Scala Di Giuda (gia' via XXI Agosto) n. 121, P.IVA_1
Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Toscano Beniamino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
E CONTRO
(in forma Controparte_2 abbreviata ), (C.F. ) - (P.I. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Oslavia, 28, Roma presso lo studio dell'Avv. Paolo Mazzotta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 notificata in data 21.03.2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190015118255002 di € 70.220,31. In via preliminare, l'opponente eccepiva l'omessa previa notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 602/1973, il quale doveva applicarsi analogicamente anche nell'ipotesi di iscrizione ipotecaria;
nel caso di specie, in fatti, l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta da tale atto prodromico, così determinando per il debitore una situazione deteriore a quella in cui debba essere avviata l'esecuzione forzata (la quale, in base alla normativa citata, non può essere avviata decorso un anno dalla notifica dell'avviso di pagamento ex art. 50 c. 2), in chiara violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Contr Nel merito, evidenziava che in data 26.01.2015, la società aveva stipulato con la di CP_4
TA un contratto di mutuo chirografario, n. 001/01584023 per l'importo di € 260.000,00. Tale finanziamento veniva garantito dal per l'80%, ossia, per € 208.000,00 e per Parte_3 il 20%, ossia, per € 78.000,00 da , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_1
attraverso fideiussione specifica.
[...]
Contr Il mutuo non veniva onorato dalla debitore principale, e di conseguenza la di CP_4
TA dopo l'invio della lettera di messa in mora si avvaleva delle suddette garanzie. Infatti, il Contr in data 14.01.2019 liquidava a la somma di € 156.752,25 Parte_3 surrogandosi, così, nella posizione dell'istituto bancario erogante.
Successivamente, quindi, il Fondo di Garanzia con lettera del 21.02.2019 comunicava quanto sopra al debitore principale nonché ai sigg.ri , , e Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_1 precisando, inoltre, a quest'ultimi di essere obbligati in solido con nei limiti della CP_4 garanzia prestata, ossia, per la somma di € 62.400,00.
Tuttavia, l'odierna opponente contestava il comportamento di , poiché, Parte_1 CP_6 nel caso di specie, l'attrice congiuntamente agli altri garanti avevano stipulato un contratto di fideiussione bancaria (specifica) solo ed esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dalla convenuta;
infatti, garantivano per la somma complessiva di €
78.000,00 corrispondente al 20% del finanziamento.
Ed è proprio in ragione di tale garanzia che, in data 30.06.2021, gli altri due garanti solidali Contr
e versavano a saldo e stralcio alla di TA la somma Parte_5 Parte_4 di € 60.000,00.
Evidenziava l'illegittimità della pretesa di pagamento da parte di Controparte_1
, per conto di , della somma di € di €
[...] Controparte_7
70.220,31 dal momento che non solo sulla quota del finanziamento garantita dal Fondo non poteva essere aggiunta altra garanzia reale, assicurativa e bancaria ma la fideiussione bancaria stipulata dal riguardava il 20% del finanziamento già escussa dalla Banca di Credito Cooperativo Parte_1 di TA. Infatti, l'accordo transattivo era stato raggiunto in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 1699/2018 del Tribunale di Palmi e, quindi, sulla somma complessiva di €
143.734,90 di cui 45.543,00 relativi al contratto di mutuo ed € 98.200,90 relativi al rapporto di Contr conto corrente;
del resto, nel predetto giudizio la , con la propria comparsa di costituzione, aveva richiesto non il 20 % della fideiussione specifica ma il 100%.
Conseguentemente, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma Parte_1 di cui alla cartella esattoriale n. 09420190015118255002 e, quindi, di annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 e la cartella pagamento n. 09420190015118255002 disponendo, altresì, la cancellazione del ruolo.
Si costituiva la quale contestava la censura mossa Controparte_8 dall'opponente circa l'applicabilità della previsione dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. 602/73 anche all'iscrizione ipotecaria;
evidenziava la tardività delle censure mosse avverso la cartella esattoriale, posto che la stessa era stata notificata in data 16.10.2021; in ogni caso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto Controparte_7 dell'opposizione proposta.
In assenza di istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha quindi disposto la precisazione delle conclusioni e la discussione.
2. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione sollevata da del Controparte_8 proprio difetto di legittimazione passiva.
In specie, ha rilevato che i motivi di opposizione proposti dall'opponente attengono al merito CP_9 della pretesa creditoria, cui l'agente della riscossione rimane estraneo, essendo questi preposto al solo recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo dall'ente creditore. Nelle formulate conclusioni, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Orbene, sul punto si ritiene di aderire a quell'orientamento, suffragato da copiosa giurisprudenza, secondo cui l' è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione Controparte_10 dei crediti esattoriali e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Ciò vale sia nel caso in cui lo si voglia ritenere, in quanto soggetto titolare dell'azione esecutiva, l'unico legittimato passivo necessario, avendo peraltro l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. n. 112 del 1999 (Cass. civ., ordinanza del 28.09.2018 n. 23627); sia nel caso in cui lo si voglia considerare legittimato passivo al pari dell'ente creditore (Cass. Civ., sez. VI,
09/03/2022, n.7716). Posto in ogni caso che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali vi è la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_1 impositore (Cass. civ. sez. VI, 09 marzo 2022, n. 7716), l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell' non è fondata. Controparte_10
3. Ciò detto, l'opposizione è infondata e, pertanto va rigettata.
Va preliminarmente dichiarata la tardività ed infondatezza del primo motivo di opposizione, con cui ha eccepito la violazione dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. 602/73. Parte_1
Invero, l'avviso di intimazione costituisce condizione di procedibilità dell'esecuzione forzata in ambito esattoriale, salvo che non siano decorsi più di un anno tra la notifica della cartella e l'avvio dell'esecuzione, onde l'opposizione con cui venga fatta valere l'omessa intimazione di pagamento del ex art. 50, comma 2 DPR 602/1973 deve essere inquadrata nell'azione di opposizione Pt_7 agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., con onere per il debitore di proporla nei 20 giorni dalla notifica.
Nel caso di specie, invero, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 è stata notificata in data 21.03.2024, mentre l'atto di citazione in opposizione, sotto questo profilo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è stato notificato in data 27.10.2024, ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica.
In ogni caso, anche nel merito l'eccezione è infondata: infatti, è pacifico nella giurisprudenza, anche tributaria, che l'iscrizione ipotecaria definita dall'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non rappresenta un atto relativo all'espropriazione forzata, bensì si riferisce ad una procedura alternativa. Pertanto, tale iscrizione può essere eseguita anche senza la necessità di notificare l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del citato decreto, il quale è richiesto nel solo caso in cui l'espropriazione forzata non sia avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 18/09/2014, n.19667, anche recentemente ribadita da Cassazione civile sez. trib., 02/08/2024, n.21937).
Da qui ne deriva la tardività e l'infondatezza del primo motivo di opposizione preliminare.
Ma anche nel merito, l'opposizione è infondata.
Con l'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015, il Legislatore ha precisato, tra l'altro, che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La disposizione di legge sopra richiamata legittima il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti vantati dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, occorre evidenziare che la disposizione richiamata (art.
8-bis D.L. 3/2015) legittima al recupero mediante iscrizione a ruolo anche “nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”.
In proposito, l'opponente richiama la disposizione del Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 23 settembre 2005, che all'articolo 1 comma 4.4. dell'Allegato 1 stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”, ritenendo che la norma debba interpretarsi nel senso che per la quota di finanziamento coperta dalla Garanzia del Fondo non possano essere rilasciate ulteriori garanzie, quali una fideiussione personale, qualificabile come fideiussione bancaria.
La tesi non è condivisibile.
La richiamata disposizione vieta espressamente l'acquisizione di garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo. Infatti, non può ritenersi che l'applicazione della norma possa estendersi anche ad altre categorie di fideiussione, quale quella rilasciata da persona fisica, non espressamente richiamata dalla disposizione. Invero, quest'ultima non pone alcun limite espresso o implicito alle garanzie personali non rilasciate da compagnie assicurative o da banche. Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto dall'opponente, che la fideiussione rilasciata da persone fisiche possa assimilarsi alla fideiussione bancaria, potendo invece qualificarsi tale soltanto quella accordata da una banca.
Pertanto, non può ritenersi applicabile al caso di specie il divieto di cui al soprarichiamato art. 1 allegato 1 comma 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005, considerato che la fideiussione prestata da è una fideiussione rilasciata da persona fisica, non qualificabile come Parte_1 fideiussione bancaria e, in generale, non assimilabile alle garanzie oggetto del divieto di cui alle disposizioni operative del Fondo.
Tale ricostruzione appare sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del
D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell' art. 1418 c.c.”(cfr. in motivazione
Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513). Ciò detto, nel caso di specie, dunque, le somme oggetto della cartella opposta costituiscono il Contr credito restitutorio di cui è titolare in ragione dell'attivazione del meccanismo del Fondo di
Garanzia, credito che trova fondamento nel rapporto giuridico di natura pubblicistica instauratosi tra Contr il Fondo e la Tale credito è fatto valere da nei confronti della impresa Controparte_11 debitrice in ragione della surroga operata ex lege nei diritti della Banca nei confronti della stessa debitrice, ma anche nei confronti dei terzi fideiussori (ex art. art.
8-bis D.L. 3/2015).
L'opponente , anche al fine di ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria prestata sul Parte_1 rapporto originario di mutuo, richiama l'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 60.000,00 a Contr seguito della transazione intervenuta con BC ST CR (per conto della di TA). Contr Invero, come emerge dall'atto di transazione depositato in atti (cfr. “Quietanza liberatoria ” allegata all'atto di citazione in opposizione) il credito oggetto della transazione con BC ST
CR, fa riferimento al c/c n. 001/702511, e “per quanto riguarda il mutuo chirografario n.
15640/23, garantito dal Fondo Medio Credito Centrale S.p.A. all'80% e per il quale è già stata escussa la menzionata garanzia, la presente transazione riguarda la sola quota residua di pertinenza della pertanto ove l'accordo Controparte_12 venga adempiuto, la menzionata quota di titolarità del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 resterà ancora dovuta, da parte debitrice, a Fondo Medio Credito Centrale S.p.A., quale creditore surrogato ex lege a seguito di escussione”.
Pertanto, risulta documentalmente provato che la transazione intervenuta con BC ST CR
(per conto della ) attiene a rapporti giuridici di natura privatistica instauratosi tra i Controparte_11 fideiussori e la e segnatamente un rapporto di conto corrente e la quota del Controparte_11
Contr mutuo erogato non garantita da sicché a ben vedere non inerisce a quanto oggetto della cartella di pagamento, avente ad oggetto la pretesa creditoria, di natura pubblicistica del Fondo di
Garanzia, surrogante ex lege per la quota di mutuo garantita.
La circostanza che trattasi di due crediti distinti si evince peraltro anche dall'importo oggetto della transazione, che ammonta ad euro 60.000, mentre la quota non garantita del mutuo (pari al 20% di totali Euro 260.000,00) ammonta ad euro 52.000; la sproporzione tra i due importi fa intendere che le somme pattuite nella transazione riguardino, come risulta documentalmente, oltre al 20% dell'importo complessivo oggetto dell'operazione di mutuo, rimasto scoperto dalla garanzia del
Fondo, anche l'ulteriore credito dovuto in relazione al rapporto di conto corrente indicato nella transazione. Contr Pertanto, nel caso specie, essendosi surrogata alla Banca finanziatrice nei suoi diritti verso la debitrice principale e i suoi garanti, questa ha legittimamente intrapreso la propria azione esecutiva nei confronti dell'odierna opponente nella qualità di fideiussore della società debitrice anche per la quota corrispondente all'80% dell'importo massimo garantito (totale pari ad € 78.000,00), ovvero per l'importo di Euro 62.400.
3.Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e la opponente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle opposte, liquidate in base allo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, per le sole fasi effettivamente svolte (con esclusione quindi della fase istruttoria) e in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della assenza di questioni in fatto e di questioni in diritto di particolare complessità, nonché della sovrapponibilità tra atti introduttivi e discussione finale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Pt_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_7
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi Controparte_7 professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 4.10.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2025, per la causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv. Posca Parte_1
Ivan, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Toscano Controparte_1
Beniamino, e nei confronti di Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzotta, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta;
con tali note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1221/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1489/2023 R.G. tra:
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Fratelli Parte_2 C.F._1
Bandiera n.1, AO DO (CZ), presso lo studio dell'Avv. Posca Ivan, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Scala Di Giuda (gia' via XXI Agosto) n. 121, P.IVA_1
Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Toscano Beniamino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
E CONTRO
(in forma Controparte_2 abbreviata ), (C.F. ) - (P.I. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Oslavia, 28, Roma presso lo studio dell'Avv. Paolo Mazzotta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 notificata in data 21.03.2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190015118255002 di € 70.220,31. In via preliminare, l'opponente eccepiva l'omessa previa notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 602/1973, il quale doveva applicarsi analogicamente anche nell'ipotesi di iscrizione ipotecaria;
nel caso di specie, in fatti, l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta da tale atto prodromico, così determinando per il debitore una situazione deteriore a quella in cui debba essere avviata l'esecuzione forzata (la quale, in base alla normativa citata, non può essere avviata decorso un anno dalla notifica dell'avviso di pagamento ex art. 50 c. 2), in chiara violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Contr Nel merito, evidenziava che in data 26.01.2015, la società aveva stipulato con la di CP_4
TA un contratto di mutuo chirografario, n. 001/01584023 per l'importo di € 260.000,00. Tale finanziamento veniva garantito dal per l'80%, ossia, per € 208.000,00 e per Parte_3 il 20%, ossia, per € 78.000,00 da , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_1
attraverso fideiussione specifica.
[...]
Contr Il mutuo non veniva onorato dalla debitore principale, e di conseguenza la di CP_4
TA dopo l'invio della lettera di messa in mora si avvaleva delle suddette garanzie. Infatti, il Contr in data 14.01.2019 liquidava a la somma di € 156.752,25 Parte_3 surrogandosi, così, nella posizione dell'istituto bancario erogante.
Successivamente, quindi, il Fondo di Garanzia con lettera del 21.02.2019 comunicava quanto sopra al debitore principale nonché ai sigg.ri , , e Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_1 precisando, inoltre, a quest'ultimi di essere obbligati in solido con nei limiti della CP_4 garanzia prestata, ossia, per la somma di € 62.400,00.
Tuttavia, l'odierna opponente contestava il comportamento di , poiché, Parte_1 CP_6 nel caso di specie, l'attrice congiuntamente agli altri garanti avevano stipulato un contratto di fideiussione bancaria (specifica) solo ed esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dalla convenuta;
infatti, garantivano per la somma complessiva di €
78.000,00 corrispondente al 20% del finanziamento.
Ed è proprio in ragione di tale garanzia che, in data 30.06.2021, gli altri due garanti solidali Contr
e versavano a saldo e stralcio alla di TA la somma Parte_5 Parte_4 di € 60.000,00.
Evidenziava l'illegittimità della pretesa di pagamento da parte di Controparte_1
, per conto di , della somma di € di €
[...] Controparte_7
70.220,31 dal momento che non solo sulla quota del finanziamento garantita dal Fondo non poteva essere aggiunta altra garanzia reale, assicurativa e bancaria ma la fideiussione bancaria stipulata dal riguardava il 20% del finanziamento già escussa dalla Banca di Credito Cooperativo Parte_1 di TA. Infatti, l'accordo transattivo era stato raggiunto in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 1699/2018 del Tribunale di Palmi e, quindi, sulla somma complessiva di €
143.734,90 di cui 45.543,00 relativi al contratto di mutuo ed € 98.200,90 relativi al rapporto di Contr conto corrente;
del resto, nel predetto giudizio la , con la propria comparsa di costituzione, aveva richiesto non il 20 % della fideiussione specifica ma il 100%.
Conseguentemente, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare non dovuta la somma Parte_1 di cui alla cartella esattoriale n. 09420190015118255002 e, quindi, di annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 e la cartella pagamento n. 09420190015118255002 disponendo, altresì, la cancellazione del ruolo.
Si costituiva la quale contestava la censura mossa Controparte_8 dall'opponente circa l'applicabilità della previsione dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. 602/73 anche all'iscrizione ipotecaria;
evidenziava la tardività delle censure mosse avverso la cartella esattoriale, posto che la stessa era stata notificata in data 16.10.2021; in ogni caso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto Controparte_7 dell'opposizione proposta.
In assenza di istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha quindi disposto la precisazione delle conclusioni e la discussione.
2. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione sollevata da del Controparte_8 proprio difetto di legittimazione passiva.
In specie, ha rilevato che i motivi di opposizione proposti dall'opponente attengono al merito CP_9 della pretesa creditoria, cui l'agente della riscossione rimane estraneo, essendo questi preposto al solo recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo dall'ente creditore. Nelle formulate conclusioni, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Orbene, sul punto si ritiene di aderire a quell'orientamento, suffragato da copiosa giurisprudenza, secondo cui l' è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione Controparte_10 dei crediti esattoriali e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Ciò vale sia nel caso in cui lo si voglia ritenere, in quanto soggetto titolare dell'azione esecutiva, l'unico legittimato passivo necessario, avendo peraltro l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. n. 112 del 1999 (Cass. civ., ordinanza del 28.09.2018 n. 23627); sia nel caso in cui lo si voglia considerare legittimato passivo al pari dell'ente creditore (Cass. Civ., sez. VI,
09/03/2022, n.7716). Posto in ogni caso che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali vi è la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_1 impositore (Cass. civ. sez. VI, 09 marzo 2022, n. 7716), l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell' non è fondata. Controparte_10
3. Ciò detto, l'opposizione è infondata e, pertanto va rigettata.
Va preliminarmente dichiarata la tardività ed infondatezza del primo motivo di opposizione, con cui ha eccepito la violazione dell'art. 50 c. 2 del D.P.R. 602/73. Parte_1
Invero, l'avviso di intimazione costituisce condizione di procedibilità dell'esecuzione forzata in ambito esattoriale, salvo che non siano decorsi più di un anno tra la notifica della cartella e l'avvio dell'esecuzione, onde l'opposizione con cui venga fatta valere l'omessa intimazione di pagamento del ex art. 50, comma 2 DPR 602/1973 deve essere inquadrata nell'azione di opposizione Pt_7 agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., con onere per il debitore di proporla nei 20 giorni dalla notifica.
Nel caso di specie, invero, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420221460000268002 è stata notificata in data 21.03.2024, mentre l'atto di citazione in opposizione, sotto questo profilo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è stato notificato in data 27.10.2024, ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica.
In ogni caso, anche nel merito l'eccezione è infondata: infatti, è pacifico nella giurisprudenza, anche tributaria, che l'iscrizione ipotecaria definita dall'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non rappresenta un atto relativo all'espropriazione forzata, bensì si riferisce ad una procedura alternativa. Pertanto, tale iscrizione può essere eseguita anche senza la necessità di notificare l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del citato decreto, il quale è richiesto nel solo caso in cui l'espropriazione forzata non sia avviata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (cfr.
Cassazione civile sez. un., 18/09/2014, n.19667, anche recentemente ribadita da Cassazione civile sez. trib., 02/08/2024, n.21937).
Da qui ne deriva la tardività e l'infondatezza del primo motivo di opposizione preliminare.
Ma anche nel merito, l'opposizione è infondata.
Con l'art.
8-bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015, il Legislatore ha precisato, tra l'altro, che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La disposizione di legge sopra richiamata legittima il ricorso alla riscossione mediante ruolo esattoriale per i crediti vantati dal gestore del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, occorre evidenziare che la disposizione richiamata (art.
8-bis D.L. 3/2015) legittima al recupero mediante iscrizione a ruolo anche “nei confronti dei terzi prestatori di garanzie”.
In proposito, l'opponente richiama la disposizione del Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 23 settembre 2005, che all'articolo 1 comma 4.4. dell'Allegato 1 stabilisce che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”, ritenendo che la norma debba interpretarsi nel senso che per la quota di finanziamento coperta dalla Garanzia del Fondo non possano essere rilasciate ulteriori garanzie, quali una fideiussione personale, qualificabile come fideiussione bancaria.
La tesi non è condivisibile.
La richiamata disposizione vieta espressamente l'acquisizione di garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo. Infatti, non può ritenersi che l'applicazione della norma possa estendersi anche ad altre categorie di fideiussione, quale quella rilasciata da persona fisica, non espressamente richiamata dalla disposizione. Invero, quest'ultima non pone alcun limite espresso o implicito alle garanzie personali non rilasciate da compagnie assicurative o da banche. Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto dall'opponente, che la fideiussione rilasciata da persone fisiche possa assimilarsi alla fideiussione bancaria, potendo invece qualificarsi tale soltanto quella accordata da una banca.
Pertanto, non può ritenersi applicabile al caso di specie il divieto di cui al soprarichiamato art. 1 allegato 1 comma 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005, considerato che la fideiussione prestata da è una fideiussione rilasciata da persona fisica, non qualificabile come Parte_1 fideiussione bancaria e, in generale, non assimilabile alle garanzie oggetto del divieto di cui alle disposizioni operative del Fondo.
Tale ricostruzione appare sostenuta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del
D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell' art. 1418 c.c.”(cfr. in motivazione
Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513). Ciò detto, nel caso di specie, dunque, le somme oggetto della cartella opposta costituiscono il Contr credito restitutorio di cui è titolare in ragione dell'attivazione del meccanismo del Fondo di
Garanzia, credito che trova fondamento nel rapporto giuridico di natura pubblicistica instauratosi tra Contr il Fondo e la Tale credito è fatto valere da nei confronti della impresa Controparte_11 debitrice in ragione della surroga operata ex lege nei diritti della Banca nei confronti della stessa debitrice, ma anche nei confronti dei terzi fideiussori (ex art. art.
8-bis D.L. 3/2015).
L'opponente , anche al fine di ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria prestata sul Parte_1 rapporto originario di mutuo, richiama l'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 60.000,00 a Contr seguito della transazione intervenuta con BC ST CR (per conto della di TA). Contr Invero, come emerge dall'atto di transazione depositato in atti (cfr. “Quietanza liberatoria ” allegata all'atto di citazione in opposizione) il credito oggetto della transazione con BC ST
CR, fa riferimento al c/c n. 001/702511, e “per quanto riguarda il mutuo chirografario n.
15640/23, garantito dal Fondo Medio Credito Centrale S.p.A. all'80% e per il quale è già stata escussa la menzionata garanzia, la presente transazione riguarda la sola quota residua di pertinenza della pertanto ove l'accordo Controparte_12 venga adempiuto, la menzionata quota di titolarità del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 resterà ancora dovuta, da parte debitrice, a Fondo Medio Credito Centrale S.p.A., quale creditore surrogato ex lege a seguito di escussione”.
Pertanto, risulta documentalmente provato che la transazione intervenuta con BC ST CR
(per conto della ) attiene a rapporti giuridici di natura privatistica instauratosi tra i Controparte_11 fideiussori e la e segnatamente un rapporto di conto corrente e la quota del Controparte_11
Contr mutuo erogato non garantita da sicché a ben vedere non inerisce a quanto oggetto della cartella di pagamento, avente ad oggetto la pretesa creditoria, di natura pubblicistica del Fondo di
Garanzia, surrogante ex lege per la quota di mutuo garantita.
La circostanza che trattasi di due crediti distinti si evince peraltro anche dall'importo oggetto della transazione, che ammonta ad euro 60.000, mentre la quota non garantita del mutuo (pari al 20% di totali Euro 260.000,00) ammonta ad euro 52.000; la sproporzione tra i due importi fa intendere che le somme pattuite nella transazione riguardino, come risulta documentalmente, oltre al 20% dell'importo complessivo oggetto dell'operazione di mutuo, rimasto scoperto dalla garanzia del
Fondo, anche l'ulteriore credito dovuto in relazione al rapporto di conto corrente indicato nella transazione. Contr Pertanto, nel caso specie, essendosi surrogata alla Banca finanziatrice nei suoi diritti verso la debitrice principale e i suoi garanti, questa ha legittimamente intrapreso la propria azione esecutiva nei confronti dell'odierna opponente nella qualità di fideiussore della società debitrice anche per la quota corrispondente all'80% dell'importo massimo garantito (totale pari ad € 78.000,00), ovvero per l'importo di Euro 62.400.
3.Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e la opponente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle opposte, liquidate in base allo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, per le sole fasi effettivamente svolte (con esclusione quindi della fase istruttoria) e in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della assenza di questioni in fatto e di questioni in diritto di particolare complessità, nonché della sovrapponibilità tra atti introduttivi e discussione finale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Pt_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_7
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi Controparte_7 professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 4.10.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella