Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 6118
CASS
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di violazione di legge e mancanza della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte sono ritenute inidonee a scalfire il tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata e manifestamente infondate, oltre che, sotto taluni profili, non scrutinabili in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il riesame ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica con riguardo ai requisiti formali e ai presupposti di legittimità del provvedimento coercitivo. Le doglianze difensive relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state ritenute non fondate, poiché l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulla gravità del quadro indiziario, basandosi su dichiarazioni ritenute dettagliate, coincidenti e riscontrate da elementi oggettivi, inclusa la durata della militanza dei collaboranti nei sodalizi malavitosi e conversazioni intercettate. La difesa si è limitata a invocare una mera rilettura delle dichiarazioni e delle intercettazioni, senza dedurre illogicità evidenti o travisamento della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 6118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6118
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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