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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OR OS IA AT GE AL NN SA EC SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/08/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE AL NN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 02/07/2025, che aveva applicato a MI ON la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alle contestazioni sub 22) e 23) della rubrica provvisoria, per aver fatto parte – dal 2020 al maggio 2021, in concorso con FR ST, FR IO Di FA, SI IZ, GI PR e RE SA PR – di una associazione armata diretta al traffico di sostanze stupefacenti, costituita allo scopo di commettere plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, utilizzando canali di approvvigionamento napoletani e rifornendo piazze di spaccio catanesi [fatto sub 22)], nonché per avere – in concorso con i suddetti indagati e con GI MI, sempre nello stesso periodo di cui sopra – acquistato, detenuto illecitamente, ceduto e, comunque, posto in commercio sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish [fatto sub 23)].
2. Ricorre per cassazione MI ON, a mezzo dell’avv. Andrea Giannino, deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione, con particolare riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IL OR RR e RE NE, nonché a quelle provenienti dal coindagato RE SA PR.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Le censure proposte sono inidonee a scalfire il complessivo tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata e risultano, pertanto, manifestamente infondate, oltre che sotto taluni profili non scrutinabili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. In via preliminare, deve evidenziarsi come le Sezioni Unite abbiano avuto modo di chiarire Penale Sent. Sez. 1 Num. 6118 Anno 2026 Presidente: DE RZ US Relatore: NN GE AL Data Udienza: 07/01/2026 che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha infine trovato ulteriore conforto in ulteriori decisioni di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3. Come chiarito in parte narrativa, viene in rilievo un provvedimento assunto dal Tribunale di Catania in funzione di riesame. A mezzo di tale decisione, è stato confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di MI ON, in quanto ritenuto gravemente indiziato in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 nl 309. 4. Stando alle deduzioni difensive, dunque, il collaboratore RR non avrebbe fatto cenno alcuno all’esistenza di un sodalizio riconducibile a GI PR, né avrebbe mai specificamente indicato il ricorrente, quale presunto appartenente a tale gruppo criminale;
del medesimo tenore sarebbero – in ipotesi difensiva - le dichiarazioni rese da RE NE. La doglianza difensiva formulata dinanzi al Tribunale del riesame, in punto di inesistenza di tale associazione, però, sarebbe restata del tutto ignorata nel provvedimento impugnato;
questo anzi – del tutto impropriamente – avrebbe ritenuto che del gruppo diretto da SA PR facessero parte anche il di lui padre GI e lo zio, MI ON. NE - ancora secondo la difesa - avrebbe indicato il ricorrente esclusivamente quale soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, definendolo anche come uno storico appartenente al gruppo Cappello, del quale il ON, però, non avrebbe mai fatto parte. IN RC AN, inoltre, non avrebbe mai citato MI ON nelle sue dichiarazioni. L’ordinanza impugnata – sempre attenendosi alla prospettazione della difesa - non si 2 sarebbe confrontata con l’eccezione inerente al rilievo da attribuire alle propalazioni di SA PR, quanto all’esistenza di una associazione criminosa diretta dal padre di quest’ultimo. La conversazione integralmente riportata alla pagina numero nove dell’ordinanza impugnata, inoltre, confermerebbe come GI PR – nel corso del dialogo con il cognato – intendesse proprio circoscrivere, all’interno del ristretto nucleo familiare, gli eventuali acquisiti di sostanza stupefacente, senza in alcun modo coinvolgere terze persone. Il provvedimento impugnato, infine, avrebbe trascurato il fatto che – all’indomani dell’attentato del febbraio del 2021 – GI PR si sia adoperato, al fine di allontanare dal sodalizio SA PR, avvalendosi dell’aiuto del cognato.
5. Tanto premesso, giova precisare che l’ordinanza impugnata ha fondato la sussistenza della necessaria gravità indiziaria, in primo luogo, sulle dichiarazioni – ritenute dettagliate e, tra loro, perfettamente coincidenti - di ben tre collaboratori di giustizia (i succitati RR, NE e RE SA PR). Nella parte motiva del provvedimento, infatti, sono riportate le dichiarazioni rese da NE, che attengono proprio all’attività espletata da MI ON;
il contributo causalmente efficiente offerto dall’indagato - rispetto agli scopi dell’associazione criminale - viene individuato nell’effettuazione di viaggi a Napoli, volti al raggiungimento, con i soggetti da cui si approvvigionava il gruppo Nizza, di accordi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti. Le propalazioni eteroaccusatorie di RE NE trovano riscontro, secondo il Tribunale del riesame, in particolare attraverso le dichiarazioni rese da MI GA AN;
questi richiama, infatti, proprio l’effettuazione di una trasferta a Napoli - al fine di acquistare sostanza stupefacente – effettuata da FR ST, in compagnia di un soggetto denominato come “lo zio di SA”, immediatamente riconosciuto – ad opera dello stesso AN - nell’effige del ricorrente. Infine, lo stesso RE SA PR ha riferito di esser stato accompagnato da MI ON a Napoli, al fine di contrattare gli acquisti di droga. Ulteriore suffragio alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia e, segnatamente, da NE, giunge dal contenuto delle conversazioni intercettate, che dimostrano – secondo quanto ritenuto dal Tribunale del riesame - l’effettivo compimento, ad opera del ricorrente, di viaggi a Napoli deputati all’approvvigionamento di sostanza stupefacente,.
5.1. A fronte di una struttura motivazionale lineare, esaustiva e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà – di carattere logico o infratestuale - il ricorso non riesce a evidenziare alcun vizio riconducibile alla rosa di quelli valutabili in sede di legittimità, limitandosi anzitutto ad invocare una mera rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alle quali pretende di attribuire un significato difforme, rispetto a quello sussunto nell’ordinanza impugnata.
5.2. In diritto, giova allora ricordare che – a fronte di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia – occorre saggiarne e attestarne sia la credibilità soggettiva, sia l'attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine, verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134). È necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente alla constatazione dell'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensì incentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità dei dichiaranti, dalla genesi della loro 3 collaborazione con la giustizia e – in special modo - dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa di una diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che delle dinamiche interpersonali poste a monte degli stessi. Né può essere tralasciato il dato - di tenore oggettivo e, pure, specificamente dimostrativo della affidabilità della fonte di conoscenza - rappresentato dalla durata della militanza dei propalanti, all’interno di sodalizi malavitosi. Attraverso la evidenziazione delle specificità – anche, ma non solo di tipo cronologico - connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti. L'analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro. In riferimento a tale ultima tematica, è bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati: - dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
- dall'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
- dalla riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione delle Sezioni Unite, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che - nella valutazione della chiamata in correità o in reità - il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico- temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). Quanto al profilo della convergenza delle dichiarazioni collaborative, ci si deve rifare al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le dichiarazioni accusatorie provenienti da plurime fonti possono anche offrirsi reciproco riscontro, a patto che si proceda comunque alla loro valutazione, in uno agli ulteriori elementi di prova atti a confermarne la credibilità, in modo che resti verificata la concordanza circa il nucleo essenziale della narrazione, restando quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309). Tanto ricordato, al solo fine di inquadrare i confini teorici della dedotta questione, non vi è chi 4 non rilevi come il sindacato compiuto dal Tribunale del riesame sia stato – sul punto specifico – completo e coerente. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si trovano precisi riferimenti: - ai momenti salienti della riorganizzazione del clan mafioso facente capo alla famiglia Nizza, affiliata al clan Santapaola;
- alle attività poste in essere dal sodalizio malavitoso che gestiva le piazze di spaccio catanesi (trattasi, secondo l’impianto accusatorio, di un gruppo dedito a traffici di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, di cui si approvvigionava attraverso fornitori napoletani); - all’inserimento dell’odierno ricorrente in tale compagine criminale, come ricavabile dalle plurime dichiarazioni – giudicate di univoca significazione e tra loro del tutto sovrapponibili - rese dai collaboratori di giustizia sopra menzionati;
- alla attendibilità intrinseca ed estrinseca di tali propalanti, soggetti dalla lunga militanza in tali contesti criminali e, dunque, perfettamente informati, per conoscenza diretta, in merito alle vicende di interesse.
5.3. Di tenore esattamente analogo, infine, sono le doglianze mosse dalla difesa in ordine al contenuto e alla valenza evocativa da riconnettere alle intercettazioni, poste dal Tribunale del riesame a sostegno delle già significative ricostruzioni offerte dai sopra nominati dichiaranti;
anche in relazione a tali elementi di valutazione e conoscenza, infatti, la difesa sostanzialmente si limita a proporre, in questa sede, niente altro se non una integrale rivisitazione. E dunque, quanto alle obiezioni formulate dalla difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito e conversazioni oggetto di captazione, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell’ordinanza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023); si è al contrario limitata, come sopra già chiarito, ad auspicare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti dissimili. Operazione radicalmente avulsa dal sindacato di legittimità.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 5 processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE AL NN US DE RZ 6
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE AL NN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 02/07/2025, che aveva applicato a MI ON la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alle contestazioni sub 22) e 23) della rubrica provvisoria, per aver fatto parte – dal 2020 al maggio 2021, in concorso con FR ST, FR IO Di FA, SI IZ, GI PR e RE SA PR – di una associazione armata diretta al traffico di sostanze stupefacenti, costituita allo scopo di commettere plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, utilizzando canali di approvvigionamento napoletani e rifornendo piazze di spaccio catanesi [fatto sub 22)], nonché per avere – in concorso con i suddetti indagati e con GI MI, sempre nello stesso periodo di cui sopra – acquistato, detenuto illecitamente, ceduto e, comunque, posto in commercio sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish [fatto sub 23)].
2. Ricorre per cassazione MI ON, a mezzo dell’avv. Andrea Giannino, deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione, con particolare riguardo al contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IL OR RR e RE NE, nonché a quelle provenienti dal coindagato RE SA PR.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Le censure proposte sono inidonee a scalfire il complessivo tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata e risultano, pertanto, manifestamente infondate, oltre che sotto taluni profili non scrutinabili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. In via preliminare, deve evidenziarsi come le Sezioni Unite abbiano avuto modo di chiarire Penale Sent. Sez. 1 Num. 6118 Anno 2026 Presidente: DE RZ US Relatore: NN GE AL Data Udienza: 07/01/2026 che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha infine trovato ulteriore conforto in ulteriori decisioni di questa Corte (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
3. Come chiarito in parte narrativa, viene in rilievo un provvedimento assunto dal Tribunale di Catania in funzione di riesame. A mezzo di tale decisione, è stato confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di MI ON, in quanto ritenuto gravemente indiziato in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 nl 309. 4. Stando alle deduzioni difensive, dunque, il collaboratore RR non avrebbe fatto cenno alcuno all’esistenza di un sodalizio riconducibile a GI PR, né avrebbe mai specificamente indicato il ricorrente, quale presunto appartenente a tale gruppo criminale;
del medesimo tenore sarebbero – in ipotesi difensiva - le dichiarazioni rese da RE NE. La doglianza difensiva formulata dinanzi al Tribunale del riesame, in punto di inesistenza di tale associazione, però, sarebbe restata del tutto ignorata nel provvedimento impugnato;
questo anzi – del tutto impropriamente – avrebbe ritenuto che del gruppo diretto da SA PR facessero parte anche il di lui padre GI e lo zio, MI ON. NE - ancora secondo la difesa - avrebbe indicato il ricorrente esclusivamente quale soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, definendolo anche come uno storico appartenente al gruppo Cappello, del quale il ON, però, non avrebbe mai fatto parte. IN RC AN, inoltre, non avrebbe mai citato MI ON nelle sue dichiarazioni. L’ordinanza impugnata – sempre attenendosi alla prospettazione della difesa - non si 2 sarebbe confrontata con l’eccezione inerente al rilievo da attribuire alle propalazioni di SA PR, quanto all’esistenza di una associazione criminosa diretta dal padre di quest’ultimo. La conversazione integralmente riportata alla pagina numero nove dell’ordinanza impugnata, inoltre, confermerebbe come GI PR – nel corso del dialogo con il cognato – intendesse proprio circoscrivere, all’interno del ristretto nucleo familiare, gli eventuali acquisiti di sostanza stupefacente, senza in alcun modo coinvolgere terze persone. Il provvedimento impugnato, infine, avrebbe trascurato il fatto che – all’indomani dell’attentato del febbraio del 2021 – GI PR si sia adoperato, al fine di allontanare dal sodalizio SA PR, avvalendosi dell’aiuto del cognato.
5. Tanto premesso, giova precisare che l’ordinanza impugnata ha fondato la sussistenza della necessaria gravità indiziaria, in primo luogo, sulle dichiarazioni – ritenute dettagliate e, tra loro, perfettamente coincidenti - di ben tre collaboratori di giustizia (i succitati RR, NE e RE SA PR). Nella parte motiva del provvedimento, infatti, sono riportate le dichiarazioni rese da NE, che attengono proprio all’attività espletata da MI ON;
il contributo causalmente efficiente offerto dall’indagato - rispetto agli scopi dell’associazione criminale - viene individuato nell’effettuazione di viaggi a Napoli, volti al raggiungimento, con i soggetti da cui si approvvigionava il gruppo Nizza, di accordi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti. Le propalazioni eteroaccusatorie di RE NE trovano riscontro, secondo il Tribunale del riesame, in particolare attraverso le dichiarazioni rese da MI GA AN;
questi richiama, infatti, proprio l’effettuazione di una trasferta a Napoli - al fine di acquistare sostanza stupefacente – effettuata da FR ST, in compagnia di un soggetto denominato come “lo zio di SA”, immediatamente riconosciuto – ad opera dello stesso AN - nell’effige del ricorrente. Infine, lo stesso RE SA PR ha riferito di esser stato accompagnato da MI ON a Napoli, al fine di contrattare gli acquisti di droga. Ulteriore suffragio alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia e, segnatamente, da NE, giunge dal contenuto delle conversazioni intercettate, che dimostrano – secondo quanto ritenuto dal Tribunale del riesame - l’effettivo compimento, ad opera del ricorrente, di viaggi a Napoli deputati all’approvvigionamento di sostanza stupefacente,.
5.1. A fronte di una struttura motivazionale lineare, esaustiva e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà – di carattere logico o infratestuale - il ricorso non riesce a evidenziare alcun vizio riconducibile alla rosa di quelli valutabili in sede di legittimità, limitandosi anzitutto ad invocare una mera rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alle quali pretende di attribuire un significato difforme, rispetto a quello sussunto nell’ordinanza impugnata.
5.2. In diritto, giova allora ricordare che – a fronte di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia – occorre saggiarne e attestarne sia la credibilità soggettiva, sia l'attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine, verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134). È necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente alla constatazione dell'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensì incentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità dei dichiaranti, dalla genesi della loro 3 collaborazione con la giustizia e – in special modo - dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa di una diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che delle dinamiche interpersonali poste a monte degli stessi. Né può essere tralasciato il dato - di tenore oggettivo e, pure, specificamente dimostrativo della affidabilità della fonte di conoscenza - rappresentato dalla durata della militanza dei propalanti, all’interno di sodalizi malavitosi. Attraverso la evidenziazione delle specificità – anche, ma non solo di tipo cronologico - connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti. L'analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro. In riferimento a tale ultima tematica, è bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati: - dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
- dall'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
- dalla riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione delle Sezioni Unite, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che - nella valutazione della chiamata in correità o in reità - il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico- temporale (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). Quanto al profilo della convergenza delle dichiarazioni collaborative, ci si deve rifare al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le dichiarazioni accusatorie provenienti da plurime fonti possono anche offrirsi reciproco riscontro, a patto che si proceda comunque alla loro valutazione, in uno agli ulteriori elementi di prova atti a confermarne la credibilità, in modo che resti verificata la concordanza circa il nucleo essenziale della narrazione, restando quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309). Tanto ricordato, al solo fine di inquadrare i confini teorici della dedotta questione, non vi è chi 4 non rilevi come il sindacato compiuto dal Tribunale del riesame sia stato – sul punto specifico – completo e coerente. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si trovano precisi riferimenti: - ai momenti salienti della riorganizzazione del clan mafioso facente capo alla famiglia Nizza, affiliata al clan Santapaola;
- alle attività poste in essere dal sodalizio malavitoso che gestiva le piazze di spaccio catanesi (trattasi, secondo l’impianto accusatorio, di un gruppo dedito a traffici di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, di cui si approvvigionava attraverso fornitori napoletani); - all’inserimento dell’odierno ricorrente in tale compagine criminale, come ricavabile dalle plurime dichiarazioni – giudicate di univoca significazione e tra loro del tutto sovrapponibili - rese dai collaboratori di giustizia sopra menzionati;
- alla attendibilità intrinseca ed estrinseca di tali propalanti, soggetti dalla lunga militanza in tali contesti criminali e, dunque, perfettamente informati, per conoscenza diretta, in merito alle vicende di interesse.
5.3. Di tenore esattamente analogo, infine, sono le doglianze mosse dalla difesa in ordine al contenuto e alla valenza evocativa da riconnettere alle intercettazioni, poste dal Tribunale del riesame a sostegno delle già significative ricostruzioni offerte dai sopra nominati dichiaranti;
anche in relazione a tali elementi di valutazione e conoscenza, infatti, la difesa sostanzialmente si limita a proporre, in questa sede, niente altro se non una integrale rivisitazione. E dunque, quanto alle obiezioni formulate dalla difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito e conversazioni oggetto di captazione, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo dell’ordinanza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023); si è al contrario limitata, come sopra già chiarito, ad auspicare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti dissimili. Operazione radicalmente avulsa dal sindacato di legittimità.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 5 processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sent. n. 186 del 2000). Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE AL NN US DE RZ 6