Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1860
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di cui all'art. 98 della legge fallimentare (cinque giorni prima dell'udienza), fissato con riferimento alla costituzione dei creditori esclusi o ammessi con riserva che abbiano proposto la detta opposizione va qualificato senz'altro come perentorio (pur nel silenzio della legge), in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, con la conseguenza che la sua inosservanza produce, per espressa disposizione di legge, l'abbandono dell'opposizione. A tal fine, il termine predetto va computato con riferimento all'udienza fissata nel decreto del giudice delegato, e non anche a quella di rinvio di ufficio o di effettiva trattazione della causa (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha ulteriormente precisato che, al fine "de quo", era del tutto irrilevante la circostanza che, nel periodo in cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche del ricorso e del decreto e la costituzione in giudizio, fosse in corso un'astensione della classe forense).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1860
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1860
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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