Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che, valutando il dato relativo alla partecipazione dell'imputato ad un unico reato fine, unitamente alla assenza di rapporti con altri sodali e al difetto di elementi indicativi della esistenza di una programmazione di future operazioni, aveva escluso la configurabilità a suo carico del reato associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2016, n. 44963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44963 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
449 6 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE M Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 1306 Giacomo Paoloni Carlo Citterio CC 22/09/2016- Orlando Villoni R.G.N. 26902/2016 Gaetano De Amicis NT Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Reggio Calabria;
2. RO AT, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 06/07/2015 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NT Corbo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero ed il rigetto del ricorso del TA;
udite le conclusioni degli avvocati Guido Contestabile e NT Larussa, quali difensori di fiducia del TA. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2015, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di riesame, riformando in parte l'ordinanza genetica del Giudice per leAn indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha confermato quest'ultima nella parte in cui ha applicato a AT TA la misura cautelare della custodia in carcere, avendo riguardo al reato di tentata importazione illecita dal Costarica, attraverso un vettore navale che avrebbe fatto scalo nel porto di Gioia Tauro, e in concorso con altri, in particolare CO ZI, di un quantitativo imprecisato di cocaina, commesso fino alla data dell'11 marzo 2015 (capo 12 della rubrica, relativo agli artt. 110 e 56 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146), ritenendo sussistente il pericolo di recidivanza;
ha invece annullato l'originario titolo coercitivo in relazione al delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico, diretta negli Stati Uniti da OR TT ed organizzata in Italia da CO ZI (capo 1 della rubrica), per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, e gli avvocati Pietro Borello e Guido Contestabile, quali difensori di fiducia del TA.
3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è articolato in un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Si premette che, secondo l'ordinanza genetica, l'apporto del TA nell'attività del sodalizio criminale è stato decisivo, perché, a fronte della crisi operativa dell'organizzazione, messa in difficoltà da due importanti sequestri di droga nell'ottobre e nel dicembre 2014 negli Stati Uniti, ha offerto a CO ZI, organizzatore del gruppo criminale in Italia, una fattiva ed articolata collaborazione al fine di assicurarsi lo sdoganamento di containers provenienti dal Costarica, ufficialmente recanti frutta esotica, ma in realtà contenenti droga, nel porto di Gioia Tauro. Si deduce, poi, che il provvedimento del riesame, nel valorizzare la brevità del rapporto di collaborazione tra il TA ed il ZI, l'addebitabilità al ricorrente di un singolo reato-satellite e l'assenza di contatti con altri sodali al fine di escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nella partecipazione al sodalizio, non avrebbe fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui, per la configurabilità del delitto in questione, sono sufficienti sia una limitata e grezza struttura organizzativa, sia un apporto anche minimale e marginale, pur se derivati da una occasionaleАл 2 messa a disposizione, mentre è irrilevante la mancata conoscenza dell'organigramma del gruppo. Si rileva, poi, che la complessa attività svolta per assicurare la creazione di un canale di importazione ammantato da liceità ha implicato la messa a disposizione di tutto il know-how e le relazioni professionali del TA, in una prospettiva di rapporti stabili con i fornitori del Costarica, e che tutto ciò è incompatibile con la finalizzazione del contributo alla realizzazione di un episodio unico di importazione;
inoltre, la brevità della collaborazione è stata determinata da un fattore esterno, e cioè dall'arresto di TT OR e dei suoi familiari negli Stati Uniti. Si richiama, infine, Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, la quale ha ritenuto la condotta di partecipazione ad associazione finalizzata la narco-traffico anche in presenza dell'addebitabilità al soggetto agente di un unico reato-fine.
4. Il ricorso dell'avvocato Borello anch'esso strutturato in un unico motivo, lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed agli artt. 274 e 292 cod. proc. pen., in relazione ai profili dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata importazione illecita di cocaina e delle esigenze cautelari. Si deduce, quanto al profilo indiziario, che l'ordinanza impugnata ha trascurato che non vi è alcuna prova della conoscenza dell'illiceità del trasporto effettuato dal Costarica a Gioia Tauro. Invero, il TA non conosce gli altri indagati, sa come risulta da una conversazione intercorsa tra lui ed il ZI il 3 - marzo 2015 - che i clienti costaricensi «importano frutta», ed invita quest'ultimo a servirsi del porto di Goia Tauro, per l'operazione da realizzare, proprio perché non è consapevole dell'illiceità di questa. Inoltre, il ZI si avvale anche di un altro broker, UR DE, "scavalcando" di fatto il TA, e manifesta sfiducia nell'attività di quest'ultimo, contattando direttamente il DE. Ancora, non è spiegabile perché si ritenga partecipe dell'operazione illecita il TA e non anche MI IN, che, oltre ad essere consulente del ZI, è anch'egli perfettamente a conoscenza dell'operazione di importazione. In generale, poi, nulla di illecito emerge dalle conversazioni intercettate. Si deduce, quindi, quanto al profilo delle esigenze cautelari, che manca una indicazione degli elementi di fatto da cui desumere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
5. Anche il ricorso dell'avvocato Contestabile è strutturato in un unico motivo, nel quale si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 e 275-bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in relazione ai profiliM 3 dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata importazione illecita di cocaina e delle esigenze cautelari. Si deduce, quanto al profilo indiziario, che è incompatibile la valorizzazione, ai fini dell'affermazione della sussistenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, della capacità dimostrata dal TA «di poter attivare un canale stabile ed operativo per la narcoimportazione», se poi si esclude la rilevabilità dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione dedita al narco-traffico. Inoltre, la prefigurazione di un canale stabile ed operativo per la narcoimportazione» fornito dal TA è incompatibile con la riconosciuta brevità temporale dell'attività dal medesimo svolta. Si contesta, poi, quanto al profilo delle esigenze cautelari, che non può parlarsi di «radicata scelta di vita delinquenziale», se l'addebito attiene ad uno specifico episodio, né di «rete di conoscenze criminali», se dagli atti, e come ha riconosciuto la stessa ordinanza impugnata, risultano contatti e conoscenze del TA con il solo ZI;
del resto, il TA si è avvalso dei propri contatti professionali formulando richieste dal contenuto lecito. Si aggiunge che è apodittica e soggettivamente generalizzata l'affermazione secondo cui i reati in materia di stupefacenti sono «connotati da una lucida preparazione e da una non comune ostinazione in coloro che li attuano», che non si è tenuto conto della condizione di incensuratezza del TA dell'esclusione della contestazione del reato associativo, e della permanenza di un unico addebito. Si critica, ancora, l'assunto del Tribunale della inidoneità di altre misure, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché manca ogni analisi circa la concreta ed attuale possibilità di reiterazione dei reati anche dal, e nel, domicilio da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e del TA sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico.
2.1. E' utile premettere che il sindacato di legittimità in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato ai vizi di violazione di legge e di difettoM 4 di motivazione per manifesta illogicità (così, da ultimo, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Peraltro, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale di legittimità, il parametro di riferimento per il giudizio sulla correttezza della motivazione, se non è quello della prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'indagato, è comunque quello della "qualificata probabilità di colpevolezza" (così Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, nonché, di recente, Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questa prospettiva, anzi, si è giunti a precisare che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243, ma anche Sez. 6, n. 29425 del 09/07/2009, Marrazzo, Rv. 244472). Trattasi di principi condivisi dal Collegio, anche per il riferimento compiuto nell'art. 273, comma 1- bis, cod. proc. pen., all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e, quindi, alla previsione della inidoneità delle dichiarazioni accusatorie di un imputato o indagato per reato connesso o collegato a fondare l'applicazione di una misura cautelare personale (cfr., in argomento, per tutte, Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598), ossia, in altri termini, e più in generale, all'evidenziazione della necessità di una significativa pregnanza degli elementi acquisiti a carico dell'indagato per sottoporre lo stesso a provvedimento coercitivo (o interdittivo). Deve perciò concludersi che il sindacato di legittimità in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato ai vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione per manifesta illogicità, ed ha come termine di riferimento per tale valutazione un giudizio caratterizzato dalla "qualificata probabilità di colpevolezza".
2.2. L'ordinanza impugnata evidenzia, per escludere i gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il breve lasso di tempo nel quale è stata registrata l'attività del TA (febbraio/marzo 2015), l'esistenza di rapporti di questi unicamente con CO ZI e non anche con altri sodali, l'assenza di elementi da cui desumere l'avvenuta programmazione di «una serie continua e futura di narcoimportazioni». Rappresenta, poi, che queste circostanze possono anche ragionevolmente legittimare la conclusione secondo cui il TA avrebbe posto in essere un'operazione finalizzata al compimento di un'unica e specifica narcoimportazione». 5 2.3. La valutazione del Tribunale, nei termini indicati, è immune da vizi logici o giuridici. La stessa, infatti, non si fonda sull'argomento per il quale non è possibile l'addebitabilità della partecipazione all'associazione quando sono acquisiti elementi dimostrativi della commissione di un unico reato-fine: il provvedimento impugnato ha valutato il dato concernente la partecipazione ad un unico reato- fine nell'ambito di un contesto caratterizzato da una temporalmente contenuta attività di collaborazione del TA con il ZI, dall'assenza di rapporti con altri sodali, e dal difetto di elementi indicativi della esistenza di una programmazione di future operazioni. E' proprio il complesso di queste circostanze, e non ciascuna di esse singolarmente considerata, che induce a ritenere non manifestamente irragionevole l'assunto secondo cui l'attività del TA poteva essere finalizzata alla realizzazione di una specifica operazione di narcoimportazione. Tenendo conto di ciò, non è irragionevole escludere un significato decisivo nella prospettiva accusatoria neppure alla messa a disposizione da parte del TA delle proprie relazioni professionali e del proprio know-how: tale atteggiamento, in quanto riferito ad una singola operazione, rileva senz'altro ai fini della valutazione del contributo prestato a quest'ultima e, quindi, della gravità della condotta, ma, sul piano logico, non costituisce di per sé elemento da cui inferire necessariamente l'esistenza di un rapporto associativo, diretto alla realizzazione di una indeterminata pluralità di reati concernenti gli stupefacenti.
3. I due atti di impugnazione presentati nell'interesse del TA deducono violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di tentata importazione di cocaina, sia in relazione alle esigenze cautelari.
4. Per quanto attiene al profilo dei gravi indizi, occorre premettere che le critiche della difesa si concentrano sul punto dell'assenza di consapevolezza del TA circa la natura della "merce" da importare.
4.1. In ordine a tale aspetto, il Tribunale ha valorizzato le cautele usate negli incontri con il ZI, la contestualità tra le plurime condotte poste in essere dal ricorrente al fine di assicurare il buon esito dell'importazione e quelle realizzate dai coindagati, l'intervento diretto a convincere il ZI dell'opportunità di far pervenire il carico dal Costa Rica nel porto di Gioia Tauro invece che in porti più lontani, la terminologia figurata usata in alcune conversazioni telefoniche intercettate, il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il TA e tale NT LE in data 23 marzo 2015 dopo l'arresto del 6 TT, ossia di colui che, secondo la prospettazione accusatoria, era il capo dell'associazione negli Stati Uniti d'America. In particolare, secondo quanto esposto nell'ordinanza impugnata, il TA, dopo essersi incontrato quello stesso con il ZI, aveva informato il LE dell'arresto del TT;
il LE, in una telefonata di poco successiva, aveva detto al TA che l'arresto era avvenuto per traffico di droga, accertato all'esito del sequestro di 55 kg. di stupefacente, che «Rischia anche quel ragazzo che è andato là»>, ossia appunto CO ZI, precedentemente recatosi negli Stati Uniti dal TT, e che avevano corso dei rischi anche loro («Okay ci sentiamo dai Meglio così va ... Meglio così Arrestavano pure a te ed arrestavano a me [...], mi faceva arrestare ...>>).
4.2. Anche questa valutazione è immune da vizi logici e giuridici. La sinergia delle condotte poste in essere dal TA e dal ZI, l'intensità della collaborazione fornita contattando più professionisti, la preoccupazione che la documentazione fosse completa «così il container non si blocca», la consapevolezza, sia pure accertata ex post, dei rapporti del ZI con persone coinvolte nel traffico di grossi quantitativi di stupefacenti sono tutti elementi che, in una prospettiva di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, escludono di poter ritenere manifestamente illogica la conclusione secondo cui l'apporto all'operazione diretta all'importazione di cocaina dal Costa Rica fosse prestato in difetto di consapevolezza del tipo di "merce trattata". Né tale conclusione è inficiata dall'esistenza di rapporti diretti del ZI con il broker del porto di Gioia Tauro UR DE, o dall'intervento del TA per persuadere il ZI a servirsi del porto di Gioia Tauro, o dalla mancata contestazione del concorso nel reato al consulente del ZI, ovvero ancora dell'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente nel reato associativo. Innanzitutto, l'ordinanza rappresenta con il contatto tra il ZI ed il DE è sorto proprio grazie all'intermediazione del TA, il quale, nella conversazione preliminare con l'impiegato della società Serport, aveva detto che voleva un appuntamento per sé e per un «caro amico», CO ZI e, ancor prima, aveva assunto informazioni su documenti necessari per l'importazione da uno spedizioniere di Bari;
inoltre, i successivi contatti tra il ZI ed il DE erano stati preceduti da puntuali scambi di mail tra il ZI ed il TA in data 11 marzo 2015, ed inoltre il ZI, informato dell'arresto TT il 12 marzo 2015, aveva riferito la notizia anche al TA, con il quale, anzi, si era incontrato personalmente il 23 marzo. Le indicate circostanze escludono la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove nega che i contatti diretti tra il ZI ed il DE abbiano il significato di una 7 marginalizzazione e di una irrilevanza del contributo fornito dal TA: si può anzi aggiungere che, sotto il profilo logico, il ruolo del ricorrente nell'operazione sembra risaltare con ancora maggiore evidenza se si considera che il medesimo concorse a convincere il ZI di servirsi, come luogo di importazione, del porto di Gioia Tauro e non di porti più lontani. La mancata contestazione del concorso nel reato al consulente del ZI, MI IN, poi, non assume alcun significato, poiché dall'ordinanza impugnata non risulta alcun contributo prestato da quest'ultimo all'operazione di importazione. L'esclusione dei gravi indizi del reato di partecipazione all'associazione, poi, non è logicamente incompatibile con la contestazione della partecipazione alla singola operazione diretta all'importazione di cocaina: un soggetto può benissimo porre in essere una pluralità di atti diretti alla realizzazione di un'unica, complessa ed importante operazione di importazione di stupefacente, senza che per questo debba essere necessariamente partecipe di una struttura associativa.
5. Con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata evidenzia, in particolare, la gravità del fatto, la messa a disposizione con un sistema che appare collaudato e non occasionale (quale l'uso di cautele massime nelle comunicazioni) ad importare un quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente di tipo cocaina», tale da dimostrare l'«inserimento [del TA] in circuiti illeciti più ampi che ancora devono individuarsi», la «vicinanza nel tempo» delle condotte ascritte al ricorrente, e la necessità della custodia in carcere, in quanto misura «unica in grado di recidere quell'inestricabile reticolo di rapporti e cointeressenze illecite che i soggetti interessati dalle indagini hanno dimostrato di poter agevolmente intessere».
5.1. Questa valutazione, pur con qualche precisazione, va ritenuta priva di vizi logici o giuridici. La fattiva, articolata e qualificata collaborazione prestata al tentativo di importazione di cocaina, mediante plurimi contatti con professionisti da coinvolgere nell'operazione, come lo spedizioniere di Bari, al quale sono stati chiesti consigli sulla documentazione necessaria, ed il broker di Gioia Tauro, contattato e messo in relazione con il ZI, ma anche la preoccupazione circa il buon esito dell'affare, dimostrata tra l'altro dai consigli dati al medesimo ZI sul porto nel quale sarebbe stato preferibile far arrivare il container, evidenziano un intenso e "professionale" coinvolgimento del ricorrente in un'attività illecita di rilevante significato. Di qui la concretezza del pericolo di reiterazione. La vicinanza nel tempo delle condotte poste in essere rispetto al provvedimento 8 Ал coercitivo (le prime risalgono ad un periodo collocato nel febbraio/marzo 2015; l'ordinanza è del 26 maggio 2015) è poi chiaramente indicativa dell'attualità del medesimo pericolo di recidiva. Né questo può dirsi escluso perché il TA è incensurato, perché l'episodio in contestazione è singolo e di tipo non associativo o perché i contatti illeciti sono intercorsi con un unico soggetto, il ZI. L'intensità e la qualità della collaborazione prestata per il buon esito dell'importazione, e la vicinanza dei fatti all'adozione del provvedimento coercitivo sono infatti elementi sufficienti ad evidenziare, in termini non manifestamente illogici, il radicamento e l'attualità del proposito criminoso. Inoltre, il giudizio di inidoneità della misura degli arresti domiciliari accompagnata dal braccialetto elettronico è anch'esso immune da vizi. Invero, il TA ha fornito il proprio contributo concorsuale attivando i collegamenti professionali necessari per offrire una copertura lecita all'operazione illecita proprio mediante telefonate ed invio di posta elettronica. E' evidente che il pericolo della ulteriore prestazione di una attività dello stesso tipo di quella già posta in essere non può essere fronteggiato con la misura domiciliare, anche se accompagnata dal braccialetto elettronico: trattasi, infatti, di condotte che possono essere benissimo poste in essere anche dall'interno del domicilio imposto, e sfuggire ai controlli delle Forze dell'Ordine.
6. All'infondatezza dei motivi proposti, segue il rigetto dei ricorsi del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e del TA, con conseguente condanna di quest'ultimo alle spese del procedimento. Nei confronti del Pubblico ministero, invece, trattandosi di parte pubblica ricorrente, e in considerazione di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non si dispone condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il TA al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 22 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Andous Coſt NT Corbo Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELE home 26 OTT 2016 9 IL FUNZIONA O GI O IE TA